|
Testo in vigore dal:
1-6-2003
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31
marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di
qualita' delle acque di balneazione, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 30 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato
della Repubblica (atto n. 2155):
Presentato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 1°
aprile 2003.
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni
ambientali), in sede referente, il 1° aprile 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª, Giunta per gli affari delle Comunita'
europee;
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato
dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 3, 8 aprile 2003.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 3, 9 aprile 2003.
Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il 15 aprile 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3904): Assegnato alle commissioni riunite
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XII (Affari sociali) in
sede referente, il 28 aprile 2003 con pareri del Comitato per la
legislazione;
I, V, XIV, Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII, in sede
referente, il 6, 7 maggio 2003.
Esaminato in aula ed approvato con
modificazioni l'8 maggio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2155-B):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali),
in sede referente, il 9 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª,
5ª, 12ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 14 maggio 2003.
Esaminato in aula il 15, 19 maggio 2003 ed approvato il 27 maggio 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003. A norma dell'art.
15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle
relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
20.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, n. 51
All'articolo 1:
al comma 1, lettera b), capoverso, le parole: «dell'autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «della regione», le
parole: «nel mese precedente» sono sostituite dalle seguenti
«iniziando dal mese precedente» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione
devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per
tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla
revoca del provvedimento di idoneita' alla balneazione qualora siano
rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo
dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)».
Home
page
> Legislazione > Legislazione Ambiente
|
|
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali
modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
All'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della
legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo comma, dopo le parole: «le acque interessate» sono
inserite le seguenti: «dai provvedimenti di cui all'ottavo comma»;
b)
dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: «Le zone considerate non
idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei
commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento ((della
regione)), nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con
la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), ((iniziando dal
mese precedente)) l'inizio della stagione balneare immediatamente
successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneita' di cui
al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti
nella tabella (allegato 1). Tale individuazione e' comunicata al
Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo
provvedimento.
((Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla
balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci
giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo
immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneita' alla
balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito
favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella
(allegato 1)». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualita'
delle acque di balneazione), come modificato dal decreto-legge qui
pubblicato:
«Art. 6. - Per l'applicazione di quanto previsto ai
precedenti articoli 4, punto b), e 5, punto a), il giudizio di idoneita'
alla balneazione e' subordinato ai risultati favorevoli delle analisi
effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo
all'anno precedente.
Le acque si considerano idonee alla balneazione
quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le
analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella
tabella (allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questioni
sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi
quando nei casi di non conformita' i valori dei parametri numerici non si
discostino piu' del 50% dai corrispondenti valori.
Per i parametri
microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta
limitazione del 50%. Per i parametri «coliformi totali», «coliformi
fecali» e «streptococchi fecali» la percentuale dei campioni conformi
e' ridotta all'80%. Qualora per i parametri «coliformi totali» e «coliformi
fecali» vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e
2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri e'
aumentata al 95 per cento.
Nella determinazione delle percentuali di cui
al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non
favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati
da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali,
condizioni metereologiche eccezionali. Non vanno altresi' considerati
nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia
favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate
per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente. Qualora durante
il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un
campione non risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri
previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di
cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto effettuera' tutti i
necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa
inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una
accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovra' effettuare le
analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso
punto nonche' prelievi nelle zone limitrofe per la delimitazione della
eventuale zona inquinata. Qualora piu' di un campione sui predetti cinque
dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti
nella tabella allegata, la zona dovra' essere temporaneamente vietata
alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi, da
adottare, comunichera' immediatamente al sindaco del comune interessato,
per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al
precedente art. 5, l'esito favorevole delle analisi e la individuazione
della zona inquinata. Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio
accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile
esito delle analisi, ne dara' immediatamente comunicazione al sindaco del
comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti
tempestivi provvedimenti. Sulle acque dichiarate temporaneamente non
idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli almeno con la
frequenza indicata nella tabella (allegato 1). Nel caso si verifichino
due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella
allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno
con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) le acque interessate
dai provvedimenti di cui all'ottavo comma potranno essere nuovamente
adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'art. 5, punto
c). Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle
disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate
nuovamente idonee, con provvedimento della regione, nel caso si verifichi
che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella
(allegato 1), iniziando dal mese precedente l'inizio della stagione
balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio
di non idoneita' di cui al presente articolo, risultino favorevoli per
tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale
individuazione e' comunicata al Ministero della salute ed al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni
dall'adozione del relativo provvedimento. Nelle zone dichiarate
nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti
e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento,
procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneita' alla
balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non
favorevole anche per uno solo dei parametri previsti dalla tabella
(allegato 1)».
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Home
page
> Legislazione > Legislazione Ambiente
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470,
come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422,
concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8
dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere,
nell'imminenza della stagione balneare, alla individuazione aggiornata
delle zone da non adibire alla balneazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. All'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come
modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo comma, dopo le parole: "le acque interessate"
sono inserite le seguenti: "dai provvedimenti di cui all'ottavo
comma";
b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle
disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate
nuovamente idonee, con provvedimento dell'autorita' competente, nel caso
si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella
tabella (allegato 1), nel mese precedente l'inizio della stagione
balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio
di non idoneita' di cui al presente articolo, risultino favorevoli per
tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale
individuazione e' comunicata al Ministero della salute ed al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.".
Art. 2
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31
marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
|