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Testo in vigore dal:
3-3-2004
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento, ed in particolare l'articolo 5 che prevede l'obbligo
di identificare la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle
indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto;
Vista la tabella 11, punto
3.3.3, dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999,
che definisce la metodologia per la classificazione dello stato ecologico
dei laghi;
Vista la nota prot. n. PG./221183529 del 10 luglio 2002, del
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA),
che rappresenta la difficolta' sull'applicazione del citato criterio di
classificazione dello stato ecologico dei laghi, ritenendo che la scala
adottata esclude situazione di qualita' delle acque lentiche;
Vista la
nota dell'IRSA del 25 novembre 2002, prot. n. PG./2211 85175, con la
quale e' proposta la modifica del punto 3.3.3 dell'allegato 1 del citato
decreto legislativo n. 152 del 1999, basata sull'introduzione di due
tabelle a doppia entrata, per la valutazione del livello per l'ossigeno e
per il fosforo totale, e di una tabella di normalizzazione delle classi
ottenute per i singoli parametri;
Ritenuto che la metodologia proposta
dall'IRSA sia in grado di risolvere le difficolta' emerse
dall'applicazione dell'attuale metodologia, anche a seguito della
verifica effettuata dall'IRSA stessa ai fini della sua validita';
Considerato che in senso favorevole sulla proposta dell'IRSA si sono
espressi l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) con nota del 5 marzo 2003,
prot. 10062/LA.12 e l'Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT)
con nota del 20 marzo 2003, prot. 5599;
Ritenuta la necessita' di
modificare la tabella 11 punto 3.3.3 dell'allegato 1 del citato decreto
con la proposta dell'IRSA;
Visto, altresi', l'articolo 3, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 152 del 1999, che consente di emanare
regolamenti, di modifica degli allegati al decreto medesimo per adeguarli
a sopravvenute esigenze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nella seduta del 24 luglio 2003;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per atti normativi,
nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400
del 1988, effettuata con nota UL/2003/9271 del 17 dicembre 2003;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. La tabella 11, punto 3.3.3,
dell'allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modifiche e disposizioni, e' modificata dall'allegato del
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Roma, 29 dicembre 2003
Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6
febbraio 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 136
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»,
e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - 29 maggio 1999, n. 124 (S.O.).
- L'art. 5 del citato
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' il seguente: «Art. 5
(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale). -
1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei
risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e
43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o
parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle
indicate nell'allegato 1.
2. In relazione alla classificazione di cui al
comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale
di cui all'art. 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico
massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell'autorita'
di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici
sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici
l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di
assicurare entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento dell'obiettivo di
qualita' ambientale corrispondente allo stato "buono", entro il
31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di
esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato
"sufficiente" di cui all'allegato 1.
4. Le regioni possono
motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano
condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato
"buono" entro il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono
motivatamente stabilire obiettivi di qualita' ambientale meno rigorosi
per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle seguenti
condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in
conseguenza dell'attivita' umana che rendono manifestamente impossibile o
economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato
qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' previsto non
e' perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del
bacino di appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o
eccezionali, quali alluvioni e siccita'.
6. Quando ricorrono le
condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi
e' consentita purche' i medesimi non comportino l'ulteriore
deterioramento dello stato del corpo idrico e fatto salvo il caso di cui
al comma 5, lettera b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal presente decreto in altri corpi idrici all'interno
dello stesso bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i
piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo
idrico ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della
disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli
obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni
ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del
piano.».
- La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del citato
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che definisce la metodologia
per la classificazione dello stato ecologico dei laghi, e' la seguente:
«3.3.3. Classificazione. - Al fine di una prima classificazione dello
stato ecologico dei laghi viene valutato lo stato trofico cosi' come
indicato in tabella 11. La classe da attribuire e' quella che emerge dal
risultato peggiore tra i quattro parametri indicati.
Tabella
11
STATO
ECOLOGICO DEI LAGHI
=====================================================================
PARAMETRO CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5
---------------------------------------------------------------------
Trasparenza (m) > 5 < o = 5 < o = 2 < o = 1,5 < o = 1
(valore minimo
annuo)
Ossigeno > 80% < o = 80% < o = 60% < o = 40% < o =20%
ipolimnico
(% di saturazione)
(valore minimo
annuo misurato
nel periodo di
massima
stratificazione
Clorofilla "a" > 3 < o = 6 < o = 10 < o = 25 < o = 25
((micro)g/l
(valore massimo
annuo)
Fosforo totale < 10 < o = 25 < o = 50 < o = 100 > 100
(P(micro)g/l)
(valore massimo
annuo)
- L'art.
3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, e' il
seguente: «4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del
presente decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con
uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere
modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.». - L'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari.
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in
cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa).
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione
e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con
regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli
uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di
Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture
con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica
della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti
ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti
delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
Nota all'art. 1:
- La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del citato
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' riportata nelle note alle
premesse.
Allegato A 3.3.3
Classificazione
Al fine di una
prima classificazione dello stato ecologico dei laghi viene valutato lo
stato trofico utilizzando la tabella 11a per l'individuazione del livello
da attribuire alla trasparenza e alla clorofilla «a». L'attribuzione
del livello per l'ossigeno disciolto e il fosforo totale viene effettuata
rispettivamente attraverso le tabelle a doppia entrata 11b e 11c. Lo
stato ecologico e' ottenuto sommando i livelli dei singoli parametri,
deducendo la classe finale dagli intervalli definiti dalla tabella 11d.
Tabella 11a - Individuazione dei livelli per la trasparenza e la
clorofilla.
=====================================================================
PARAMETRO LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO
1 2 3 4 5
---------------------------------------------------------------------
Trasparenza (m) > 5 < o = 5 < o = 2 < o = 1,5 < o = 1
(valore minimo)
Clorofilla a < 3 < o = 6 < o = 10 < o = 25 < o = 25
((micro)g/l)
valore massimo
Tabella 11b - Individuazione del livello per l'ossigeno (%
saturazione).
VALORE A 0 m NEL PERIODO
DI MASSIMA CIRCOLAZIONE
> 80 < 80 < 60 < 40 < 20
VALORE MINIMO > 80 1
IPOLIMNICO NEL < o = 80 2 2
PERIODO DI < o = 60 2 3 3
MASSIMA < o = 40 3 3 4 4
STRATIFICAZIONE < o = 20 3 4 4 5 5
Tabella 11c - Individuazione del livello per il fosforo totale
((micro)g/1).
VALORE A 0 m NEL PERIODO
DI MASSIMA CIRCOLAZIONE
< 10 < 25 < 50 < 100 > 100
VALORE < 10 1
MASSIMO < o = 25 2 2
RISCONTRATO < o = 50 2 3 3
< o = 100 3 3 4 4
> 100 3 4 4 5 5
Tabella 11d. Attribuzione della classe dello stato ecologico
attraverso la normalizzazione dei livelli ottenuti per i singoli
parametri.
Somma dei singoli punteggi Classe
4 1
5-8 2
9-12 3
13-16 4
17-20 5
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