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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Visto l'art. 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 114 della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
Visto in particolare il comma 9-bis che dispone il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riscossione dei
crediti a favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale,
ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore
dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, e la
riassegnazione delle stesse somme, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, gia' Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire
nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
gia' Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di
anticipazione, gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del
medesimo comma da realizzare nelle aree per le quali ha avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale ovvero previsti nel programma nazionale
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 2002,
registro n. 1, foglio n. 111, con il quale, in attuazione della predetta
norma, e' stato appositamente istituito nell'ambito dell'U.P.B. 4211
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio il capitolo 7617;
Visto il comma 9-ter dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986, il quale
prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di accesso al
predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero
delle somme concesse a titolo di anticipazione;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, di criteri
e modalita' nei casi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
del 18 settembre 2001, n. 468, con il quale e' stato approvato il
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati di interesse nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 1,
comma 3, della legge n. 426 del 1998;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
norme in materia di gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni
in materia di tutela dei corpi idrici;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471,
recante i criteri per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinanti.
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto,
per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, disciplina le
modalita' di funzionamento e di accesso al fondo di rotazione, di seguito
denominato fondo, previsto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, come modificato dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
individua i criteri e le priorita' per l'utilizzo delle somme che
affluiscono al fondo e definisce le procedure per il recupero delle somme
concesse a titolo di anticipazione.
Art. 2
Interventi ammessi al
finanziamento
1. Il fondo, iscritto in
apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e' utilizzato per
finanziare, anche in via di anticipazione: interventi urgenti di
perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati
con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del
danno ambientale; interventi di disinquinamento, ripristino dello stato
dei luoghi, bonifica e ripristino ambientale con priorita' delle aree per
le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; interventi
di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e
ripristino ambientale delle aree inserite nel programma nazionale di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Enti beneficiari del
finanziamento
1. Possono beneficiare dei
finanziamenti previsti dal presente decreto: gli enti locali nel cui
territorio ricadono le aree e i beni oggetto del fatto lesivo; gli altri
enti pubblici indicati nell'art. 5 del decreto 18 settembre 2001, n. 468;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei casi
individuati dall'art. 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471.
Art. 4
Modalita' di
attivazione, funzionamento e accesso al fondo
1. Le somme derivanti
dalla riscossione dei crediti a favore dello Stato per risarcimento del
danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di
fldejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento
medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al
fondo di cui all'art. 1.
2. Salvo i casi di interventi per l'attuazione dei quali provvede il
Ministero dell'ambiente e del territorio, ai sensi dell'art. 15 del
decreto 25 ottobre 1999, n. 471, le domande di finanziamento sono
presentate dagli enti di cui all'art. 3 al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, corredate dalla seguente documentazione:
copia del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 17, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, nei casi in cui il responsabile
dell'inquinamento non provveda o non sia individuabile o non provveda
nessun altro soggetto interessato per la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 17
medesimo; copia del progetto dell'intervento; dichiarazione di congruita'
del quadro economico di spesa da parte del dirigente del competente
ufficio tecnico dell'ente che richiede il finanziamento qualora il
progetto sia stato redatto da un professionista esterno; relazione
tecnico-economica, la quale deve comunque includere il cronoprogramma
della realizzazione degli interventi, con l'indicazione della data di
conclusione dei lavori.
3. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento presentate ai
sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio puo' richiedere, ove necessario, l'invio di ulteriore
documentazione, indicando un termine per la relativa trasmissione.
4. Nella valutazione delle domande di finanziamento deve essere data
priorita': agli interventi di messa in sicurezza di emergenza di
caratterizzazione e di bonifica delle aree per le quali ha avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale, con precedenza degli interventi sulle
aree e sui beni pubblici; agli interventi della pubblica amministrazione
nel caso in cui non siano individuati i soggetti responsabili del danno
ambientale ovvero in danno dei soggetti inadempienti; agli interventi di
disinquinamento dei corpi idrici ricompresi nei programmi stralcio di cui
all'art. 14, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. In caso di piu' domande relative agli interventi previsti al comma 4 e
all'art. 2, si applica ai fini della graduatoria il criterio della
gravita' delle situazioni di pericolo per la salute umana e per
l'ambiente sulla base di analisi di rischio.
6. Sulla base delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce gli interventi da
finanziare e il relativo importo nei limiti delle risorse di cui al comma
1, dandone comunicazione agli enti beneficiari.
7. Entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, l'ente
attuatore comunica il quadro economico definitivo dell'intervento al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che ridetermina la
misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso e assume il
relativo impegno definitivo, tenendo conto del quadro economico al netto
di eventuali cofinanziamenti.
8. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasferisce
all'ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive
disponibilita' e al costo definitivo dell'intervento, che non puo' essere
superiore al 20% dell'impegno definitivo.
9. Le risorse ulteriori sono trasferite, in ratei successivi, sulla base
di stati di avanzamento comunicati dall'ente attuatore che evidenziano
l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente. Il saldo del
residuo nella misura del 5% avverra' ad avvenuta approvazione del
collaudo finale.
10. Gli enti beneficiari, in relazione a ciascuno stato di avanzamento
dei lavori, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi
l'avanzamento fisico e finanziario, documentando i risultati ottenuti in
termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
11. A seguito dell'erogazione del finanziamento, il monitoraggio
sull'attuazione degli interventi puo' essere effettuato, anche ai fini
dell'attivazione delle procedure di revoca di cui all'art. 5, dalla
regione competente per territorio, nell'ambito delle ordinarie attivita',
tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero avvalendosi
dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
regionali, istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
Art. 5
Revoca del finanziamento
1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, previa diffida, la
revoca del finanziamento nei confronti degli enti attuatori per gravi
inadempienze ovvero che non abbiano provveduto all'aggiudicazione degli
interventi entro un anno dalla comunicazione della concessione del
finanziamento o che non procedano alla consegna dei lavori entro sessanta
giorni dall'aggiudicazione. Le risorse revocate sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai fini del del successivo
utilizzo per gli interventi di cui all'art. 2.
Art. 6
Utilizzo delle economie
1. Le eventuali economie
che derivano dalle minori spese risultanti dai relativi quadri economici
e le risorse che residuano dall'avvenuta realizzazione dell'intervento
devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo ai fini del successivo utilizzo per gli interventi
di cui all'art. 2.
Art. 7
Somme concesse per
interventi di particolare emergenza
1. Per la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, finalizzati
all'eliminazione delle situazioni di rischio per l'ambiente e la salute
umana, e degli interventi di caratterizzazione, finalizzati a verificare
la tipologia dell'inquinamento e l'efficacia delle misure di messa in
sicurezza, possono essere concesse anticipazioni nella misura massima
dell'intera ammontare della somma richiesta e nei limiti del 25% delle
disponibilita' del fondo di cui all'art. 4, comma 1, a favore degli enti
locali sul cui territorio si e' verificato un danno ambientale, a
condizione che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
abbia promosso, in sede civile o penale, l'azione di risarcimento del
danno.
2. Nel caso in cui le somme liquidate a titolo di risarcimento siano
inferiori a quelle concesse a titolo di anticipazione l'ente beneficiario
e' tenuto a restituire la quota dell'anticipazione che eccede l'ammontare
del risarcimento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva rassegnazione al fondo, ai fini del successivo utilizzo
per gli interventi di cui al medesimo art. 2.
3. In relazione agli stati di avanzamento dei lavori, gli enti
beneficiari sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 9. 4.
La revoca, previa diffida, dell'anticipazione ha luogo nel caso in cui il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ravvisi gravi
inadempienze da parte dell'ente beneficiario del finanziamento.
Art. 8
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto
disposto dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le
province autonome di Trento e di Bolzano resta ferma, al fine
dell'utilizzazione dei finanziamenti iscritti al fondo, l'applicazione
delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386, e nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Roma,
14 ottobre 2003
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei
conti il 5 aprile 2004
Ufficio controllo atti Ministeri dell'infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 257
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