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Testo in vigore dal:
7-7-2003
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
I MINISTRI DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI, DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLA SALUTE
Vista la
legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 2,
del citato decreto legislativo che prevede la definizione di norme
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;
Vista l'intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 25 luglio
2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota UL/2003/1465 del 20 febbraio 2003;
Emana
il
seguente regolamento:
Art. 1
Principi e finalita'
1. Il presente
regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, come sostituito dall'articolo 26, comma 2, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed
integrazioni, le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle
destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualita', ai fini della
tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il
prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto
degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico
mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.
2. Il riutilizzo deve
avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli
ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonche' rischi igienico-sanitari
per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di sanita' e sicurezza e delle regole di buona
prassi industriale e agricola.
3. Il presente regolamento non disciplina
il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio
industriale che le ha prodotte.
4. Nel rispetto delle norme tecniche di
cui al presente regolamento le regioni adottano le norme e le misure
previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 36 del 1994 per il
conseguimento degli obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo
n. 152 del 1999, con particolare riferimento alle aree sensibili di cui
all'articolo 18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far
fronte in modo strutturale a situazioni permanenti di scarsita' della
risorsa idrica.
Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei
piani di tutela di cui al capo I del titolo IV del decreto legislativo n.
152 del 1999 e sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4
del citato decreto legislativo.
Avvertenza:
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- La legge 8 luglio
1986, n. 349, recante:
«Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme
in materia di danno ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 (S.O.) del 15 luglio1986.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 (S.O.) del 12 settembre 1988, e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante:
«Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 (S.O) del 29 maggio 1999.
-
L'art. 26 del citato decreto legislativo n. 152/1999, e' il seguente: «Art.
26 (Riutilizzo dell'acqua).
- 1. All'art. 14 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, dopo il comma 4, e', in fine, aggiunto il seguente: (Omissis).
2.
L'art. 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito dal seguente:
(Omissis).
3. Il decreto di cui all'art. 6, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal comma 2, e' emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le
modalita' per l'applicazione della riduzione di canone prevista dall'art.
18, comma 1, lettere
a) e
d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36.». Note
all'art. 1:
- Il comma 1, dell'art. 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
recante:
«Disposizioni in materia di risorse idriche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 (S.O) del 19 gennaio 1994 e' il seguente:
«1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per
le politiche agricole, della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo
delle acque reflue.».
- Il comma 2 dell'art. 6 della citata legge n.
36/1994, e il seguente:
«2. Le regioni adottano norme e misure volte a
favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue
depurate mediante le quali sono in particolare:
a) indicate le migliori
tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle
infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del
comma 1;
b) indicate le modalita' del coordinamento interregionale anche
al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di
depurazione di acque reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle
imprese che adottano impianti di riciclo o riutilizzo».
- L'art. 18
della citata legge n. 152 del 1999, e' il seguente:
«Art. 18 (Aree
sensibili).
- 1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri
dell'allegato 6. 2. Ai fini della prima individuazione sono designate
aree sensibili:
a) i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua
ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b)
le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di
Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide
individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448;
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua
ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa.
3.
Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla
tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e
sentita l'Autorita' di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono designare ulteriori aree
sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel comma 2,
i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni sulla
base di criteri previsti dall'allegato 6 delimitano i bacini drenanti
nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree
6.
Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili
e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento
delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi
dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell'art. 32 entro sette
anni dalla identificazione.».
- L'allegato 4 del citato decreto
legislativo n. 152/1999, e' il seguente:
«Allegato 4 CONTENUTI DEI PIANI
DI TUTELA DELLE ACQUE PARTE A I Piani di tutela delle acque devono
contenere:
1. Descrizione generale delle caratteristiche del bacino
idrografico ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato 3. Tale descrizione
include:
1.1. Per le acque superficiali: rappresentazione cartografica
dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici con indicazione degli
eco-tipi presenti all'interno del bacino idrografico e dei corpi idrici
di riferimento cosi come indicato all'allegato 1.
1.2. Per le acque
sotterranee: rappresentazione cartografica della geometria e delle
caratteristiche litostratografiche e idrogeologiche delle singole zone;
suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee;
2. Sintesi delle
pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attivita'
antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. Vanno presi
in considerazione: stima dell'inquinamento in termini di carico (sia in
tonnellate/anno che in tonnellate/mese) da fonte puntuale (sulla base del
catasto degli scarichi); stima dell'impatto da fonte diffusa, in termine
di carico, con sintesi delle utilizzazioni del suolo; stima delle
pressioni sullo stato quantitativo delle acque, derivanti dalle
concessioni e dalle estrazioni esistenti; analisi di altri impatti
derivanti dall'attivita' umana sullo stato delle acque.
3. Elenco e
rappresentazione cartografica delle aree indicate al Titolo III, capo I,
in particolare per quanto riguarda le aree sensibili e le zone
vulnerabili cosi come risultano dalla eventuale reidentificazione fatta
dalle regioni.
4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi
dell'art. 43 e dell'allegato I, ed una rappresentazione in formato
cartografico dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati in
conformita' a tali disposizioni per lo stato delle:4.1. acque
superficiali (stato ecologico e chimico);4.2. acque sotterranee (stato
chimico e quantitativo);4.3. aree a specifica tutela.
5. Elenco degli
obiettivi di qualita' definiti a norma dell'art. 4 per le acque
superficiali, le acque sotterranee, includendo in particolare
l'identificazione dei casi dove si e' ricorso alle disposizioni dell'art.
5, commi 4 e 5 e le associate informazioni
richieste in conformita' al
suddetto articolo.
6. Sintesi del programma o programmi di misure
adottati che deve contenere:6.1. programmi di misure per il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici di
cui all'art. 5; 6.2. specifici programmi di tutela e miglioramento
previsti ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi di qualita' per
le acque a specifica destinazione di cui al titolo II capo II; 6.3.
misure adottata ai sensi del Titolo III capo I;
6.4. misure adottate ai
sensi del titolo III capo II, in particolare: sintesi della
pianificazione del bilancio idrico di cui all'art. 22; misure di
risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26;
6.5 misure adottate
ai sensi titolo III del capo III, in particolare: disciplina degli
scarichi; definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamento
degli scarichi da fonte puntuale; specificazione dei casi particolari in
cui sono stati autorizzati scarichi ai sensi dell'art. 30;
6.6.
informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine di
soddisfare gli obiettivi ambientali definiti;
6.7. informazioni delle
misure intraprese al fine di evitare l'aumento dell'inquinamento delle
acque marine in conformita' alle convenzioni internazionali; 6.8.
relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate per l'applicazione
del principio del recupero dei costi dei servizi idrici ai sensi della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 e sintesi dei piani finanziari predisposti ai
sensi dell'art. 11 della stessa legge.
7. Sintesi dei risultati
dell'analisi economica, delle misure definite per la tutela dei corpi
idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualita', anche allo
scopo di una valutazione del rapporto costi benefici delle misure
previste e delle azioni relative all'estrazione e distribuzione delle
acque dolci, della raccolta e depurazione e riutilizzo delle acque
reflue.
8. Sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che
concorrono a determinare lo stato di qualita' ambientale dei corpi
idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per
assicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure in
particolare vanno presi in considerazione quelli riguardanti la
situazione quantitativa dei corpo idrico in relazione alle concessioni in
atto e la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante che
viene imsnesso nel corpo idrico.
9. Relazione sugli eventuali ulteriori
progranuni o piani piu' dettagliati adottati per determinati sottobacini.
PARTE B Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque e tutti i
successivi aggiornamenti dovranno inoltre includere:
1. sintesi di
eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano
di tutela delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare
ai sensi dell'art. 5 comma 7, e degli articoli 18 e 19;
2. valutazione
dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi
ambientali, con la rappresentazione cartografica dei risultati del
monitoraggio per il periodo relativo al piano precedente, nonche' la
motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali;
3.
sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione
del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate;
4. sintesi
di eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data di
pubblicazione della precedente versione del Piano di tutela del bacisso
idrografico.». Art.
2
Definizioni
1. Ai
fini del presente regolamento si intende per:
a) recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante adeguato
trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per
specifici riutilizzi;
b) impianto di recupero: le strutture destinate al trattamento depurativo
di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture di equalizzazione
e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti all'interno
dell'impianto, prima dell'immissione nella rete di distribuzione delle
acque reflue recuperate;
c) rete di distribuzione:
le
strutture destinate all'erogazione delle acque reflue recuperate, incluse
le eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore
trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle di cui alla lettera b);
d)
riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualita'
per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione,
in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea. Art.
3
Destinazioni d'uso
ammissibili
1. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue
recuperate sono le seguenti:
a) irriguo:
per l'irrigazione di colture
destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale
sia a fini non alimentari, nonche' per l'irrigazione di aree destinate al
verde o ad attivita' ricreative o sportive;
b) civile:
per il lavaggio
delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di
riscaldamento o raffreddamento;
per l'alimentazione di reti duali di
adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione
dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad
eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
c) industriale:
come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici
dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un
contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti
farmaceutici e cosmetici.
Art. 4
Requisiti di
qualita' delle acque reflue ai fini del riutilizzo
1. Fermo restando
quanto previsto al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, le
acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono
possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualita'
chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella
tabella del medesimo allegato. In caso di riutilizzo per destinazione
d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in
relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il
riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in
acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto
legislativo n. 152 del 1999.
2. In applicazione e per le finalita' di cui
all'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del
1999, il riutilizzo delle acque reflue e' liberamente consentito, previo
trattamento di recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti
di qualita' di cui al comma 1.
3. L'autorita' sanitaria puo' disporre, ai
sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali,
sia territoriali alle attivita' di recupero o di riutilizzo.
Note all'art. 4:
- La
tabella 3 dell'allegato 5 de citato decreto legislativo n. 152/1999 e' la
seguente: Tabella 3 Valori limiti di emissione in acque superficiali e in
fognatura
---->
vedere tabella a pag. 16 della G.U. <----
- L'art. 23 del citato
decreto legislativo n. 152/1999 che modifica al comma 3 l'art. 12-bis del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente:
«Art. 23
(Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).
- 1. Il secondo
comma dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, e' sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Il comma 1 dell'art. 9 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi' come sostituito dall'art.
4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal
seguente:
(Omissis).
3. L'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993,
n. 275, e' sostituito dal seguente:
(Omissis).
4. L'art. 17 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' sostituito dal seguente:
(Omissis).
5. E' soppresso il secondo comma dell'art. 54 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.
6. Fatta salva la normativa transitoria di
attuazione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le
derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte
abusivamente in atto, la sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta
ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31
dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento ne' al pagamento
della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in
sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle
utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio
della concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo
restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il
potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento
l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'.
6-bis. I
termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande
di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17
agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30
giugno 2002. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999
7.
Il comma 1 dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
come modificato dal comma 1 dell'art. 29 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, e' sostituito dal seguente:
(Omissis).
8. Il comma 7 si applica anche
alle concessioni di derivazione gia' rilasciate. Qualora la scadenza di
queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata
rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di
concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere
esercitate sino alla data di scadenza originaria, purche' venga
presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione
di quanto previsto all'art. 22, e sempre che alla prosecuzione della
derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le
piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le
quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono
prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della
relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su
richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in
area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al
comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni
fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile di
prelievo, ovvero alla revoca.
9. Dopo il comma 3 dell'art. 21 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' inserito il seguente:
(Omissis).
9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restritrive tutto il
territorio nazionale e' assoggettato a tutela si sensi dell'art. 94 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
9-ter. Le regioni disciplinano i
procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque
pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico
emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'art. 88, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le
possibilita' di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o
in fossi o in canali di proprieta' privata. Le regioni, sentite le
Autorita' di bacino, disciplinano forme di regolazione del prelievi delle
acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'art. 93 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art. 3 della legge 5 gennaio
1994, n. 36.
9-quater. Il comma 2 dell'art. 25 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, come modificato dall'art. 28, comma 2, della legge 30
aprile1999, n. 136, e' sostituito dal seguente:
(Omissis).
9-quinquies.
Il comma 3 dell'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' abrogato.».
Art. 5
Pianificazione
delle attivita' di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo
1.
Le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, definiscono un primo elenco degli impianti di depurazione di
acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui
all'articolo 4. Le regioni definiscono, in particolare, gli impianti di
depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da impiegare per il
riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le reti di
distribuzione.
2. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma
1, le regioni identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo,
per ciascun impianto di depurazione, il soggetto titolare, la portata
attuale e a regime dello scarico e le caratteristiche dello scarico.
Art. 6
Autorizzazione
allo scarico con finalita' di riutilizzo
1. Nell'ambito della
autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo e, nel caso di
impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione dei
progetti ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 152 del
1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto
autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente regolamento e
della normativa regionale di attuazione.
Nota all'art. 6:
- L'art.
47 del citato decreto legislativo n. 152/1999, e' il seguente:
«Art. 47
(Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane).
-
1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale,
le regioni disciplinano le modalita' di approvazione dei progetti degli
impianti di depurazione di acque reflue urbane che tengano conto dei
criteri di cui all'allegato 5 e della corrispondenza tra la capacita'
dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonche' delle modalita'
delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli
scarichi, e definiscono le relative fasi di autorizzazione provvisoria
necessaria all'avvio dell'impianto ovvero in caso di realizzazione per
lotti funzionali.».
Art. 7
Controllo e
monitoraggio degli impianti di recupero
1. L'impianto di recupero delle
acque reflue e' soggetto al controllo da parte dell'autorita' competente,
ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 152 del 1999, per la
verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di
cui all'articolo 6. Il controllo, su disposizione dell'autorita'
competente e sulla base del programma di controllo di cui all'articolo
49, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, puo' essere
effettuato dal titolare dell'impianto di recupero.
2. Il titolare
dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente
numero di autocontrolli all'uscita dell'impianto di recupero, comunque
non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in rapporto
alle specifiche utilizzazioni. I risultati delle analisi devono essere
messi a disposizione delle autorita' di controllo.
Nota all'art. 7:
- L'art.
49 del citato decreto legislativo n. 152/1999, e' il seguente:
«Art. 49
(Soggetti tenuti al controllo). - 1. L'autorita' competente effettua il
controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un
periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli
preventivi e succesivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1,
per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'art.
26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di
controllo secondo le modalita' previste nella convenzione di gestione.».
- L'art. 6 del citato decreto legislativo n. 152/1999, e' il seguente:
«Art.
6 (Obiettivo di qualita' per specifica destinazione). - 1. Sono acque a
specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla
balneazione;
c) acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei
molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 4 e 5,
per le acque indicate al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo di qualita' per specifica destinazione stabilito
nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le
regioni al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico
stabiliscono programmi che vengono recepiti nel piano di tutela, per
mantenere, ovvero adeguare, la qualita' delle acque di cui al comma 1
all'obiettivo di qualita' per specifica destinazione. Relativamente alle
acque di cui al comma 1 le regioni predispongono apposito elenco che
provvedono ad aggiornare periodicamente.
Art. 8
Scarico
alternativo nel corpo recettore
1. Qualora non venga effettuato il
riutilizzo dell'intera portata trattata, l'impianto di recupero delle
acque reflue deve prevedere uno scarico alternativo delle acque reflue
trattate. Lo scarico alternativo deve assicurare al corpo recettore gli
usi legittimi e gli obiettivi di qualita' di cui al Titolo II, Capo I del
decreto legislativo n. 152 del 1999 e, come minimo, deve essere conforme
alle disposizioni del Titolo III, Capo III del medesimo decreto
legislativo.
Art. 9
Reti di
distribuzione
1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate
sono separate e realizzate in maniera tale da evitare rischi di
contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano. I punti di consegna devono essere
adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle acque
destinate al consumo umano.
2. Le reti di distribuzione delle acque
reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate e, laddove
realizzate con canali a cielo aperto, anche se miscelate con acque di
altra provenienza, devono essere adeguatamente indicate con segnaletica
verticale colorata e ben visibile.
3. Le tubazioni utilizzate per
l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere
adeguatamente contrassegnate mediante apposita colorazione o altre
modalita' di segnalazione.
Art. 10
Modalita' di
riutilizzo
1. Il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve
essere realizzato con modalita' che assicurino il risparmio idrico e non
puo' comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree verdi,
anche in relazione al metodo di distribuzione impiegato. Il riutilizzo
irriguo e' comunque subordinato al rispetto del codice di buona pratica
agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e
forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di azoto derivanti dal
riutilizzo di acque reflue concorrono al raggiungimento dei carichi
massimi ammissibili, ove stabiliti dalla vigente normativa nazionale e
regionale, e alla determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di
azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla
fertilizzazione, ai sensi dell'allegato VII, parte AIV del decreto
legislativo n. 152 del 1999.
2. Nel caso di riutilizzi multipli, ossia
per usi diversi quali quelli irrigui, civili e industriali come definiti
dall'articolo 3, o con utenti multipli, il titolare della distribuzione
delle acque reflue recuperate cura la corretta informazione degli utenti
sulle modalita' di impiego, sui vincoli da rispettare e sui rischi
connessi a riutilizzi impropri.
Note all'art. 10:
- Il
decreto ministeriale 19 aprile 1999, n. 86, recante:
«Approvazione del
codice di buone pratica agricola» e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 4 maggio
1999.
- Si riporta il testo dell'allegato VII, parte AIV del decreto
legislativo n. 152/1999: Parte AIV INDICAZIONI E MISURE PER I PROGRAMMI
D'AZIONE I programmi d'azione sono obbligatori per le zone vulnerabili e
tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento
principalmente agli apporti dotati rispettivamente di origine agricola o
di altra origine, nonche' delle condizioni ambientali locali.
1. I
programmi d'azione includono misure relative:
1.1) i periodi in cui e'
proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
1.2) la capacita' dei depositi per effluenti di allevamento; tale
capacita' deve superare quella necessaria per immagazzinamento nel
periodo piu' lungo, durante il quale e' proibita l'applicazione al
terreno di effluente nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia
dimostrato all'autorita' competente che qualsiasi quantitativo di
effluente superiore all'effettiva capacita' d'immagazzinamento verra'
gestito senza causare danno all'ambiente;
1.3) la limitazione
dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona
pratica agricola in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile
interessata; in particolare si deve tener conto:
a) delle condizioni, del
tipo e della pendenza ad suolo;
b) delle condizioni climatiche, delle
precipitazioni e dell'irrigazione;
c) dell'uso del terreno e delle
pratiche agricole, inclusi i sistemi di rotazione e di avvicendamento
colturale. Le misure si basano sull'equilibrio tra il prevedibile
fabbisogno di azoto delle colture, e l'apporto di azoto proveniente dal
terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente: alla quantita' di azoto
presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo
in misura significativa (quantita' rimanente alla fine dell'inverno);
all'apporto di composti di azoto provenienti dalla mineralizzazione netta
delle riserve di azoto organico presenti nel terreno; all'aggiunta di
composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento; all'aggiunta
di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri
fertilizzanti. I programmi di azione devono contenere almeno le
indicazioni riportate nel Codice di buona pratica agricola, ove
applicabili.
2. Le misure devono garantire che, per ciascuna azienda o
allevamento, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno
ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un
apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro. Tuttavia per i primi due anni
del programma di azione il quantitativo di effluente utilizzabile puo'
essere elevato fino ad un apporto corrispondente a 210 kg di azoto per
ettaro. I predetti quantitativi sono calcolati sulla base del numero e
delle categorie degli animali.
3. Durante e dopo i primi quattro anni di
applicazione del programma d'azione le regioni in casi specifici possono
fare istanza al Ministero dell'ambiente per lo spargimento di
quantitativi di effluenti di allevamento diversi da quelli sopra
indicati, ma tali da non compromettere le finalita' di cui all'art. 1, da
motivare e giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla
gestione del suolo e delle colture, quali:
stagioni di crescita
prolungate;
colture con grado elevato di assorbimento di azoto;
terreni
con capacita' eccezionalmente alta di denitrificazione.
Il Ministero
dell'ambiente, acquisito il parere favorevole della Commissione europea,
che lo rende sulla base delle procedure previste all'art. 9 della
direttiva 91/676/CEE, puo' concedere lo spargimento di tali quantitativi.».
Art. 11
Monitoraggio
delle attivita' di riutilizzo
1. Il titolare della rete di distribuzione
effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e
microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e
degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorita'
sanitaria, nell'esercizio delle attivita' di prevenzione di propria
competenza e in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2,
valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle
acque reflue recuperate.
2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi
alla regione con cadenza annuale.
Art.12
Rapporti tra i
titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione
1. Le
regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i titolari
degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti di
distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni ed incentivazioni
al riutilizzo, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 26 del decreto
legislativo n. 152 del 1999.
2. L'acqua reflua recuperata e' conferita
dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di
distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di
destinazione d'uso industriale di acque reflue urbane recuperate, sono a
carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di
trattamento, sostenuti per conseguire valori limite piu' restrittivi di
quelli previsti dalla tabella allegata al presente regolamento, al fine
di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.
3. Nel caso
di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso
esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di
distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per
conseguire valori limite piu' restrittivi di quelli previsti dalla
tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 ovvero
stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.
4.
Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa la tariffa
relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.
Note all'art. 12:
- L'art.
26 del citato decreto legislativo n. 152/1999 e' riportato nelle note
alle premesse.
- La tabella 3 dell'allegato 5 del citato decreto
legislativo n. 152/1999 e' riportato nelle note all'art. 4.
Art. 13
Informazione
1.
Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione
del presente regolamento, anche sulla base dei monitoraggi effettuati ai
sensi dell'articolo 7, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999.
Nota all'art. 13:
- Il
comma 7 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152/1999 e' il
seguente: «7. Le regioni assicurano la piu' ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato di qualita' delle acque e trasmettono
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati conoscitivi
e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, nonche'
quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalita'
indicate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora a livello
nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, le
informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea. Con
lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le
regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente i
provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o
in ragione degli obblighi internazionali assunti.».
Art. 14
Norme transitorie
1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, le autorizzazioni di cui all'articolo 6 possono
prevedere, in caso di riutilizzo irriguo, per il solo parametro
Escherichia coli, una deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al
presente regolamento, fino a 100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei
campioni, con un valore massimo di 1000 UFC/100 ml. Il presente comma si
applica esclusivamente a condizione che nelle aree di origine delle acque
reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia riscontrato
un incremento, nel tempo, dei casi di patologie riconducibili a
contaminazione fecale.
2. I titolari delle reti di distribuzione devono,
in tal caso, rispettare le seguenti condizioni:
a) il metodo irriguo non
deve comportare il contatto diretto dei prodotti edibili crudi con le
acque reflue recuperate;
b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare
aree verdi aperte al pubblico.
3. L'autorita' competente e' tenuta a dare
comunicazione delle autorizzazioni che prevedano la deroga di cui al
comma 1 all'autorita' sanitaria.
Art. 15
Disposizioni di
salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che
provvedono alle finalita' del presente regolamento in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Il presente
regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
12 giugno 2003
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il
Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro della salute
Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti
il 15 luglio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 196
Allegato
Requisiti minimi di
qualita' delle acque reflue recuperate all'uscita dell'impianto di
recupero
1. Fermo restando quanto
stabilito dall'art. 4, ai fini del riutilizzo irriguo e civile, le acque
reflue all'uscita dell'impianto di recupero ai fini del riutilizzo devono
essere conformi ai limiti riportati nella tabella del presente allegato
nel rispetto di quanto stabilito nei seguenti paragrafi.
2. Qualora le
regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate al
consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a quelli riportati in
tabella del presente regolamento, le autorita' competenti possono
autorizzare il recupero di acque reflue conformemente ai suddetti limiti.
Per le sostanze di cui all'allegato 1 parte C del decreto legislativo n.
31 del 2001, le autorita' competenti possono autorizzare il recupero
delle acque reflue sulla base dei valori delle acque destinate al consumo
umano.
3. Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo
quanto previsto al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale,
conducibilita' elettrica specifica, alluminio, ferro, manganese, cloruri,
solfati di cui alla tabella dell'allegato rappresentano valori guida. Per
tali parametri le regioni possono autorizzare limiti diversi da quelli di
cui alla tabella, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, per le specifiche destinazioni d'uso,
comunque, non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di
cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del
1999; per la conducibilita' elettrica specifica, non deve essere superato
il valore di 4000 \mu S/cm.
4. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti
per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e
35 mg/l, fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 1
relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
5.
Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a
valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della
singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere
immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale
di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite.
6.
Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella
(10 UFC/100ml) e' da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore
massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere
immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale del
parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml.
7. Per il
parametro Salmonella il valore limite e' da riferirsi al 100% dei
campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei
controlli si rilevi presenza di Salmonella.
8. Il riutilizzo puo' essere
riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri
per cui e' stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in
almeno tre controlli successivi e consecutivi. Valori limite delle acque
reflue all'uscita dell'impianto di recupero
---->
vedere tabella a pag. 14 della G.U. <----
Nota 1
Tale sostanza
deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al
riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 del
decreto legislativo n. 152 del 1999 per gli scarichi sul suolo. Tale
prescrizione si intende rispettata quando la sostanza e' presente in
concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche
analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto
ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 5 del decreto
legislativo n. 152 del 1999. Nelle more di tale definizione, si applicano
i limiti di rilevabilita' riportati in tabella.
Nota 2
Il valore di
parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina,
Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico e' pari
a 0,030 \mu g/l. Nota 3. Per le acque reflue recuperate provenienti da
lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e
200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).
Note all'allegato:
-
L'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 recante: «Attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al
consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 52 del 15 dicembre 2001, e' il seguente:
«Art. 13 (Deroghe). - 1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire
deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o
fissati ai sensi dell'art. 11, colonna 1, lettera b), entro i valori
massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanita' con decreto da
adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, purche' nessuna
deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche'
l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai
valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo
congruo.
2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' fissato su
motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle
seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga con
indicaziose della causa del degrado della risorsa idrica;
b) i parametri
interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni,
il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la
popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che
preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a
quelli minimi previsti;
e) il piano relativo alla necessaria azione
correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la
relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.
3. Le
deroghe devono avere la durata piu' breve possibile, comunque non
superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di
tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero
della sanita' una circostanziata relazione sui risultati conseguisi, ai
sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga. in ordine
alla qualita' delle acque, comunicando e documentando, altresi'
l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga.
4. Il Ministero
della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero
dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore
massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potra' essere
concesso dalla regione. Tale periodo non dovra', comunque, avere durata
superiore ai tre anni.
5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore
periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero
della sanita' un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati
conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile
dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la
qualita' dell'acqua, la regione o la provincia autonoma documenta
adeguatamente la necessita' di un'ulteriore periodo di deroga.
6. Il
Ministero della sanita' con decreto di concerto con il Ministero
dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione
del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore
massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere
superiore a tre anni.
7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare
quanto segue:
a) i motivi della deroga;
b) i parametri interessati, i
risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo
ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la
quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli
eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno
programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza
dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione
correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la
relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la
durata della deroga.
8. I provvedimenti di deroga debbono essere
trasmessi al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'ambiente entro
e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto
disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma
ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se
l'azione correttiva intrapresa a norma dell'art. 10, comma 1, e'
sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta
giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato
e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformita' ai
valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al
Ministero della sanita', entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli
eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
10. Il
ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se
l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato
approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre trenta giorni
complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o
provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente
articolo provvede affinche' la popolazione interessata sia
tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle
condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia
autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di
popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio
particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione
fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui
al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9,
qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.
12. La
regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a
norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela
delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n.
152 del 1999 e successive modifiche. 13. Il Ministero della sanita',
entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i
provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei
casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.
14. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in
bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.».
-
L'art. 16 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e' il
seguente: «Art. 16 (Casi eccezionali). - 1. In casi eccezionali e per
aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un
approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai
valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il
Ministero della sanita', su istanza della regione, o provincia autonoma,
puo' chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui
all'art. 15 per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'istanza di cui
al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanita' entro il 31
marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le
difficolta' incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni
di cui all'art. 13, comma 2.
3. Sei mesi prima della scadenza del periodo
di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia
autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanita' un'aggiornata
e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e
documentando altresi' l'eventutale necessita' di un ulteriore periodo di
proroga in relazione alle difficolta' incontrate. Il Ministero della
sanita' puo' chiedere alla Commissione europea la concessione di una
ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.
4. La regione,
o provincia autonoma, provvede affinche' la popolazione interessata
dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo
esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che
siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali
potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia
autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanita' delle
iniziative adottate ai sensi del presente comma.
5. Il presente articolo
non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori rese
disponibili per il consumo umano.».
- Il testo dell'allegato 1, parte C
del decreto legislativo n. 31 del 2001 e' il seguente:
«Parte C
---->
vedere tabella a pag. 20 della G.U. <----
- La tabella 3
dell'allegato 5 del citato decreto legislativo n. 152/1999 e' riportata
nelle note all'art. 4.
|