|
Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
All'A.B.I. All'ASS.I.LEA.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla
CONFESERCENTI
All'ANCE
Alle confederazioni artigiane
Il Programma
Operativo Nazionale (P.O.N.) "Sviluppo imprenditoriale locale",
approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342
dell'8.8.2000, ha previsto, nell'ambito della misura 1.1 ed a valere
sulla legge n. 488/92 (regime di aiuto rispondente agli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale),
l'attivazione di una graduatoria finalizzata al perseguimento di uno
specifico obiettivo di miglioramento della sostenibilita' ambientale
delle unita' produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei
fondi strutturali a titolo dell'obiettivo
1. La scelta di definire,
nell'ambito degli interventi ordinariamente previsti dalla legge 488/92,
una graduatoria dedicata, diretta a perseguire una finalita' di sviluppo
sostenibile del tessuto produttivo delle regioni dell'obiettivo 1
(secondo le previsioni dell'art. 5 delle direttive per la concessione e
erogazione delle agevolazioni della legge 488/92, di cui al T.U.
approvato con D.M. 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni),
nasce dalla necessita' di stimolare la realizzazione di programmi di
investimento da parte delle imprese diretti alla mitigazione degli
impatti ambientali alle stesse riconducibili in un territorio nel quale
si ritiene necessario riportare alla dovuta centralita' temi ambientali
quali i rifiuti, la risorsa idrica, i consumi energetici e le relative
emissioni in atmosfera.
Al fine, di consentire l'accesso alle
agevolazioni di cui si tratta, nel rispetto dei termini, delle procedure
e delle modalita' fissati dalle citate direttive e dal regolamento (D.M.
n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni), si
forniscono le seguenti indicazioni nonche', in allegato, il facsimile
dello specifico modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli
schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni, precisando che, per quanto non
disciplinato dalla presente circolare, si applica, per quanto
compatibile, quanto indicato nella circolare n. 900315 del 14 luglio 2000
(S.O. n. 122 della G.U.R.I. n. 175 del 28.7.2000) e successive modifiche
e integrazioni. I contenuti e le modalita' della presente circolare sono
stati definiti dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1 - PREMESSE DI
CARATTERE GENERALE
1.1 Il sistema agevolativo, finalizzato al
raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, e' applicato,
attraverso una procedura a bando, in favore delle sole imprese che
svolgono attivita' estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di
produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda
e di servizi. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese
che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, a fronte di
programmi realizzati nell'ambito di proprie unita' produttive ubicate nei
territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo
dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna), concernenti investimenti, con spese ammissibili non inferiori
a 300.000,00 euro e non superiori a 25.822.844,95 euro, finalizzati al
conseguimento di miglioramenti ambientali riguardanti uno dei seguenti
quattro temi:
a) Rifiuti (riduzione della produzione e/o del conferimento
a terzi di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi), b) Risorsa
idrica (riduzione del consumo di acqua ed eventuale miglioramento della
qualita' dei reflui), c) Energia (riduzione del consumo totale di energia
e/o aumento del ricorso ad energia da fonti rinnovabili derivante da
autoproduzione ed eventuale miglioramento della qualita' delle emissioni
in atmosfera), d) Multisettore (interventi concernenti almeno due dei
precedenti temi).
La domanda di agevolazione deve riguardare solo uno dei
temi di cui alle lettere a), b),o c);
qualora il programma di
investimenti per il quale si intendono richiedere le agevolazioni
riguardi piu' di uno di tali temi, deve essere presentata una sola
domanda riferita al tema "Multisettore" di cui alla lettera d).
1.2 Per l'attuazione del predetto sistema agevolativo e' prevista
l'attivazione di un bando con specifiche graduatorie di merito. Ciascuna
graduatoria, relativa a tutte e sei le regioni interessate, si riferisce
ad uno dei temi o sottotemi di cui nel seguito. Le risorse finanziarie
disponibili per il bando sono pari a 309.874.139,45 euro e sono cosi'
ripartite:
a) Rifiuti:
a1) Rifiuti pericolosi: 30.987.413,95
a2) Rifiuti
non pericolosi: 20.658.275,96
b) Risorsa idrica: 51.645.689,91
c)
Energia: 51.645.689,91
d) Multisettore: 154.937.069,72.
La concessione
delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai
programmi nella graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente,
dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuno dei
suddetti temi o sottotemi in cui si articola l'intervento. Per
l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale delle "banche
concessionarie" convenzionate con il Ministero stesso per le domande
relative alla legge n. 488/92.
La posizione del programma nella
graduatoria di merito e' determinata dal valore che per lo stesso assume
l'indicatore degli effetti ecologico-ambientali derivanti dal programma
medesimo, di cui al successivo punto 6.2, e, in caso di ex-equo,
dall'avvenuta acquisizione, entro il termine ultimo di presentazione
delle domande, della certificazione ambientale EMAS o ISO 14001.
I
programmi di investimento per i quali il punteggio dell'indicatore
ambientale e' pari a zero non sono considerati ammissibili alle
agevolazioni.
1.3 Le graduatorie sono formate entro il trentesimo giorno
successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie
da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il
Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione
provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno puo' essere
soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuno dei suddetti temi o
sottotemi.
Nel caso in cui dovessero rimanere risorse non assegnate in
una delle due graduatorie relative ai sottotemi "Rifiuti" per
esaurimento dei relativi programmi agevolabili, le stesse sono attribuite
all'altra graduatoria. Le eventuali risorse di un determinato tema che
dovessero ugualmente rimanere non assegnate vengono ripartite tra gli
altri temi in proporzione al fabbisogno dei relativi programmi non
agevolati o agevolati parzialmente ed assegnati a questi ultimi secondo
l'ordine della graduatoria.
Le agevolazioni concesse vengono rese
disponibili in due quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni
anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie. I
programmi agevolati devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data del
decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.
2 - SOGGETTI
BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
2.1 I soggetti che possono
beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attivita'
estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione
di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di servizi (queste ultime
costituite sotto forma di societa' regolari), secondo i limiti e i
criteri previsti per la legge 488/92, che intendono promuovere programmi
di investimento nell'ambito di proprie unita' produttive ubicate nei
territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo
dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna).
2.2 Poiche' per la concessione delle agevolazioni vengono
utilizzati fondi cofinanziati dal F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale), non possono accedere alle agevolazioni medesime le imprese
operanti nei settori agroindustriali individuati dai seguenti codici di
attivita' della "Classificazione ISTAT '91": 15.10 - 15.20 -
15.30 - 15.40 - 15.51 - 15.60 - 15.70 - 15.83 - 15.89.3 - 15.91 - 15.92 -
15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.97 e 16.00, limitatamente ai prodotti inclusi
nell'Allegato I al Trattato di Roma.
Al fine di consentire il pieno
rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di
spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari
stabiliti dalle norme di attuazione della legge n. 488/92 per
l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della
documentazione finale di spesa, potrebbero subire modifiche che,
comunque, saranno tempestivamente rese note.
2.3 Le agevolazioni
concedibili consistono in un contributo in c/impianti che, tenuto conto
delle caratteristiche dei programmi di investimento ammissibili (si veda
il successivo punto 3.1) e' pari all'80% delle intensita' massime
approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto
di cui alla legge n. 488/92, articolate per dimensione dell'impresa
beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unita'
produttiva.
2.4 Per beneficiare delle agevolazioni in argomento,
l'apporto dell'impresa destinato al predetto programma di investimenti
deve garantire, insieme al contributo in c/impianti di cui alla presente
normativa, la copertura finanziaria del programma stesso; tale apporto
deve risultare in ogni caso, come previsto dagli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, non inferiore al 25%
dell'investimento totale ammissibile alle agevolazioni.
Il predetto
apporto dell'impresa e' rappresentato dalle fonti di copertura
finanziaria dell'investimento - ivi inclusi i finanziamenti bancari ed il
capitale proprio come definito al punto 6.2 della circolare n. 900315 del
14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni - esenti da qualsiasi
elemento di aiuto pubblico.
Tale obbligo del 25% deve essere comunque
soddisfatto a prescindere dall'ammontare del contributo ottenibile.
L'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e quello
dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi
in valore nominale. Le fonti finanziarie da considerare a tal fine sono
quelle rientranti nelle disponibilita' dell'impresa in tempi coerenti con
la realizzazione del programma di investimenti.
3 - PROGRAMMI E SPESE
AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN E LA PERIZIA TECNICA GIURATA
3.1 I
programmi di investimenti da agevolare devono essere esclusivamente e
specificatamente finalizzati a miglioramenti ambientali tramite
l'adozione di tecnologie di processo eventualmente associate a tecniche
di abbattimento e devono essere realizzati in unita' produttive ubicate
nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo
dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna).
Tenuto conto delle dette particolari finalita', sono esclusi i
programmi di "nuovo impianto" e di "ampliamento"
mentre sono inclusi quelli di "trasferimento", di cui alla
circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni,
questi ultimi esclusivamente nel caso in cui il cambiamento della
localizzazione dell'unita' produttiva sia imposto da decisioni e/o
ordinanze emanate, prima dell'apertura dei termini di presentazione delle
domande di agevolazione, dall'amministrazione pubblica centrale o locale
in riferimento a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale.
I programmi di investimenti devono riguardare uno dei seguenti temi o
sottotemi:
a)Rifiuti:
a1) Rifiuti pericolosi (riduzione della produzione
di rifiuti speciali pericolosi e/o realizzazione, all'interno dell'unita'
produttiva interessata dal programma, di impianti di recupero e/o
autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali pericolosi
che determinano una riduzione del quantitativo dei rifiuti pericolosi
conferiti a terzi)
a2) Rifiuti non pericolosi (riduzione della produzione
di rifiuti speciali non pericolosi e/o realizzazione, all'interno
dell'unita' produttiva interessata dal programma, di impianti di recupero
e/o autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali non
pericolosi che determinano una riduzione del quantitativo dei rifiuti non
pericolosi conferiti a terzi), b)Risorsa idrica (riduzione del consumo di
acqua ed eventuale miglioramento della qualita' dei reflui), c)Energia
(riduzione del consumo totale di energia e/o aumento del ricorso ad
energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione ed eventuale
miglioramento della qualita' delle relative emissioni in atmosfera), d)Multisettore
(interventi concernenti almeno due dei precedenti temi).
La domanda di
agevolazione deve riguardare solo uno dei temi di cui alle lettere a), b)
o c);
qualora il programma di investimenti per il quale si intendono
richiedere le agevolazioni riguardi piu' di uno di tali temi, deve essere
presentata una sola domanda riferita al tema "Multisettore" di
cui alla lettera d).
I programmi concernenti il tema "Rifiuti",
che, come detto in precedenza, si articola nei due sottotemi
"Rifiuti pericolosi" e "Rifiuti non pericolosi",
riguardano gli investimenti finalizzati ad introdurre modifiche di
processo che comportino la riduzione della produzione di rifiuti speciali
non pericolosi e/o pericolosi, ovvero finalizzati alla realizzazione,
all'interno dell'unita' produttiva interessata dal programma, di impianti
di recupero di materia e/o di autosmaltimento con termovalorizzazione dei
rifiuti speciali non pericolosi e/o pericolosi che determinano una
riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti all'esterno.
Sono esclusi
i programmi concernenti la realizzazione dei soli impianti per lo
svolgimento di operazioni preliminari allo smaltimento, quali il deposito
preliminare, il raggruppamento e il ricondizionamento;
e' inoltre esclusa
la realizzazione di impianti di trattamento biologico o chimico-fisico
dei rifiuti che diano luogo ad una riduzione della quantita' di rifiuti
conferiti a terzi;
sono altresi' escluse la realizzazione di impianti di
messa in riserva dei rifiuti prodotti finalizzata al recupero dei
medesimi, qualora il recupero non avvenga all'interno dell'unita'
produttiva, e la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione
della produzione di rifiuti non pericolosi che comportino un incremento
della produzione totale di rifiuti pericolosi.
Possono presentare
programmi di investimento concernenti tale tema solo le imprese obbligate
a tenere il registro di carico e scarico - di cui all'art. 12, D.Lgs.
5.2.97, n. 22 - in relazione alla produzione di rifiuti speciali (rif: D.
Lgs. 5.2.97, n. 22 art. 7 - S.O. alla G.U.R.I. n. 237/L del 28/11/97 - ed
all. A Direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio del 9 aprile 2002 - S.O. alla G.U.R.I. n. 102 del 10 maggio
2002) nell'unita' produttiva interessata dal programma da agevolare.
Per
quanto concerne il tema "Risorsa idrica", si tratta di
programmi di investimento che, attraverso nuove tecnologie di processo
eventualmente associate a specifiche tecniche di abbattimento, sono
finalizzati alla riduzione della quantita' totale di risorsa idrica
prelevata ed eventualmente al miglioramento della qualita' dei reflui
attraverso la riduzione degli scarichi di inquinanti nel corpo idrico
recettore o in fognatura.
Tutti gli interventi relativi alla riduzione
dei consumi di risorsa idrica devono comprendere, pena la revoca delle
agevolazioni eventualmente concesse, l'installazione di idonei misuratori
di portata, opportunamente posizionati, al fine di permettere, in sede di
controlli, la verifica delle riduzioni di consumo dichiarate. I programmi
concernenti il tema "Energia" riguardano la riduzione dei
consumi di energia e/o l'aumento dell'incidenza sui consumi stessi
dell'energia autoprodotta da fonti rinnovabili, ed eventualmente, la
riduzione degli inquinanti disciplinati dal DPR 203/88 attraverso nuove
tecnologie di processo ovvero specifiche tecniche di abbattimento;
la
riduzione degli inquinanti puo' riguardare solo le imprese i cui impianti
di produzione di energia siano soggetti ad autorizzazione alle emissioni
in atmosfera, ai sensi del D.P.R. n. 203/88, per le sostanze indicate ai
punti da C3.4.2.1 a C3.4.2.4 della Scheda Tecnica di cui al successivo
punto 5.2. Al tema "Multisettore" l'impresa ricorre allorche'
intenda intervenire, con le medesime cause di esclusione, su due o tre
dei temi fino ad ora trattati.
Per tutti i suddetti temi, ivi compreso il
"Multisettore", sono ammessi i programmi relativi ad
investimenti con spese ammissibili non inferiori a 300.000,00 euro o non
superiori a 25.822.844,95 euro.
3.2 Ciascuna domanda di agevolazioni deve
essere correlata ad un programma di investimenti che deve riguardare una
sola unita' produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo
idoneo, cioe', a conseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale
prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione e nella
relativa documentazione allegata.
Uno stesso programma non puo' essere
suddiviso in piu' domande di agevolazione.
Allo scopo di evidenziare
compiutamente le caratteristiche del programma e l'idoneita' al
conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, deve corredare la
domanda, pena la non ammissibilita' della domanda stessa, di duplice
copia della sola parte descrittiva del business plan, di cui si fornisce
in Allegato n. 1 un indice ragionato degli argomenti (la parte numerica
non e' richiesta, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti del
programma), e di una Perizia Tecnica giurata (i cui dati e le
informazioni essenziali sono riportati in Allegato n. 2), predisposta da
uno specifico professionista che: - con riferimento all'esercizio
"precedente", descriva l'impianto e dichiari che le relative
emissioni ed i relativi consumi documentati o dichiarati dall'impresa
sono compatibili con il tipo di impianto, con le tecnologie di
abbattimento presenti e con lo stato dell'impianto medesimo;
- attesti -
premettendo un'analitica descrizione tecnica dell'intervento per cui e'
richiesta l'agevolazione, nonche' una descrizione dell'impianto relativo
all'esercizio a regime - la conoscenza nel dettaglio della o delle
tecnologie oggetto dell'intervento e che tramite la realizzazione
dell'intervento stesso - tenuto conto delle produzioni realizzate
nell'esercizio "precedente" e di quelle previste per
l'esercizio "a regime" indicate dall'impresa nella parte
descrittiva del business plan di cui nel seguito e riportate nella
perizia stessa - e' tecnicamente possibile che l'impianto consegua i
miglioramenti ambientali ivi indicati.
La suddetta Perizia Tecnica
giurata deve essere predisposta da un ingegnere o da un chimico iscritto
al relativo albo da almeno cinque anni (per quanto riguarda gli
ingegneri: alla "Sezione A", settore "industriale" o
settore "civile e ambientale";
per quanto riguarda i chimici:
alla "Sezione A"); per gli investimenti al di sotto dei 2,5
milioni di euro, la Perizia stessa puo' essere predisposta anche da un
perito industriale chimico, meccanico, termotecnico, elettrotecnico e
automazione, fisico (quest'ultimo per le proprie competenze
professionali) iscritto all'albo da almeno sette anni.
Per la parte
relativa all'esercizio "precedente", la Perizia Tecnica deve
essere redatta sulla base degli elementi oggettivi, quali certificazioni
o altra documentazione, da allegare alla Perizia stessa, o, solo in
assenza di questi ultimi, sulla base degli elementi risultanti da
apposita analisi tecnica, oggetto di specifica dichiarazione, resa ai
sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, del legale rappresentante
dell'impresa istante.
Per i temi "Risorsa Idrica" ed
"Energia", per quest'ultimo solo se prevista anche la riduzione
degli inquinanti in atmosfera, nella Perizia Tecnica devono essere
indicati rispettivamente gli estremi dell'autorizzazione degli scarichi
idrici per acque reflue industriali e gli estremi delle autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera, le sostanze interessate ed i relativi
limiti, il dettaglio dei valori indicati e tutti i parametri utili alla
determinazione dei valori indicati.
L'impresa dovra' porre particolare
attenzione nella predisposizione della Scheda Tecnica di cui al
successivo punto 5.2, tenuto conto che i miglioramenti ambientali
riportati in quest'ultima non devono essere diversi da quelli indicati
nella Perizia Tecnica;
qualora si dovesse rilevare una difformita' tra i
dati indicati dall'impresa e quelli contenuti nella Perizia Tecnica, si
operera', ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'indicatore
ambientale, nel modo seguente:
- nel caso in cui i dati indicati
dall'impresa prevedano dei miglioramenti ambientali inferiori a quelli
contenuti nella Perizia Tecnica, saranno presi in considerazione quelli
indicati dall'impresa;
- nel caso in cui i dati indicati dall'impresa
prevedano dei miglioramenti ambientali superiori a quelli contenuti nella
Perizia Tecnica, saranno presi in considerazione questi ultimi.
Il
business plan deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in
modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica. Particolare
attenzione deve essere posta nell'indicare puntualmente i prodotti e le
relative quantita' dell'esercizio "precedente" e quelli
previsti nell'esercizio "a regime".
Deve essere inoltre
rappresentata e adeguatamente documentata sia la solidita' finanziaria
dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale
capacita' di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed
agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con
riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a
quello da agevolare.
Gli eventuali altri programmi temporalmente
sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati
nel business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere
sulla legge n. 488/92, vi e' l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del
regolamento, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda
Tecnica.
Qualora, nel corso di realizzazione del programma di
investimenti agevolato, l'impresa modifichi la/e tecnologia/e oggetto
dell'intervento indicata/e nella Perizia Tecnica giurata, la stessa - nel
rispetto dell'obbligo sottoscritto con il Modulo di domanda di cui al
successivo punto 5.2 in merito alla tempestiva comunicazione delle
variazioni del programma - deve darne comunicazione alla banca
concessionaria allegando una nuova Perizia Tecnica giurata, predisposta
come sopra specificato, che indichi i nuovi dati concernenti i
miglioramenti ambientali che e' possibile conseguire con la/e nuova/e
tecnologia/e, al fine di verificare che gli obiettivi del programma
originariamente formulati siano mantenuti, tenuto anche conto di quanto
previsto al successivo punto 6.3.
La mancata o incompleta comunicazione
puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la
revoca totale delle agevolazioni concesse.
Qualora nel corso dei
controlli o delle ispezioni di cui all'art. 11 del regolamento dovesse
essere rilevata una modifica della/e tecnologia/e senza che l'impresa ne
abbia data completa comunicazione alla banca, ferme restando le eventuali
valutazioni da parte del Ministero in merito ai conseguenti adempimenti
revocatori, l'impresa stessa e' tenuta ad adempiere in modo puntuale e
tempestivo, e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data di notifica
della contestazione, ai suddetti obblighi, pena la revoca delle
agevolazioni concesse.
3.3 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4,
commi 1 e 2 del regolamento, si riportano nell'Allegato n. 3 le tipologie
di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in
parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori
interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i
programmi agevolati.
Si ricorda che l'ammissibilita' alle agevolazioni
delle suddette spese, ivi incluse quelle relative alla Perizia Tecnica
giurata di cui al precedente punto 3.2, e' prevista solo ed
esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a
partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di
domanda di cui al successivo punto 5.2.
3.4 L'ultimazione del programma
deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data del relativo decreto di
concessione provvisoria delle agevolazioni, fatta salva la proroga di cui
al punto 3.9 della circolare n. 900315 del 14.07.2000 e successive
modificazioni e integrazioni che, comunque, non puo' essere riconosciuta
in relazione al solo ritardato ottenimento della certificazione
ambientale EMAS o ISO 14001 (si veda l'allegato n. 3, lettera a).
4 -
BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI
4.1 Gli adempimenti
istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i
riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle
agevolazioni stesse fino al saldo, nonche' la gestione delle relative
somme, sono affidati alle banche concessionarie convenzionate con il
Ministero delle attivita' produttive per le domande relative alla legge
n. 488/92 ed il cui elenco e' stato pubblicato con circolare n. 937820
dell'11 novembre 2002 (G.U.R.I. n. 278 del 27.11.2002) e successive
modifiche e integrazioni.
4.2 Nel caso in cui l'impresa intenda
realizzare il programma con l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni
con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli
istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie
riportati nel medesimo elenco di cui al precedente punto 4.1.
All'istituto collaboratore vengono riservati i medesimi adempimenti
previsti dalle norme di attuazione della legge n. 488/92.
5 -
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE CONCESSIONARIE
5.1
I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con
decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Ai fini della
presentazione delle domande valgono i medesimi divieti e limitazioni
indicati al punto 5.1 della circolare n. 900315 del 14.7.2000.
5.2 La
domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al
precedente punto 5.1, secondo le modalita' ed utilizzando esclusivamente
il modello a stampa del Modulo di domanda della legge 488/92. A modifica
di quanto riportato nelle istruzioni allegate al Modulo, si precisa che:
- laddove viene richiesto di indicare le "produzioni principali
realizzate o da realizzare a seguito del programma" deve intendersi
che l'indicazione va riferita alle produzioni realizzate nell'unita'
produttiva ove verra' svolto il programma di investimento a finalita'
ambientale per il quale vengono richieste le agevolazioni;
- laddove
viene richiesto di indicare la "tipologia del programma", non
essendo prevista dalla presente circolare alcuna "tipologia",
deve intendersi che l'indicazione va riferita al tema (Rifiuti - Risorsa
idrica - Energia - Multisettore) cui e' riferito il programma di
investimenti.
Si precisa inoltre che le dichiarazioni prestampate sul
Modulo a stampa valgono per quanto compatibili con la presente circolare.
Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della domanda
medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 4 necessaria
per il completamento dell'attivita' istruttoria.
Si ribadisce che,
indipendentemente dalle caratteristiche dei relativi programmi o
dall'ammontare dei relativi investimenti, non e' prevista la formulazione
della parte numerica del business plan.
Elementi basilari della detta
documentazione sono pertanto la Scheda Tecnica (il cui fac-simile, con le
relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n.
5), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa
proponente e sul programma di investimenti, e la Perizia Tecnica giurata
di cui al precedente punto 3.2.
Il Modulo riporta a stampa il numero di
progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della
duplicazione di tali numeri, e' rigorosamente vietata la presentazione di
domande redatte su fotocopie del Modulo a stampa, ancorche' compilate e
firmate in originale;
qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda
venisse presentato in difformita' da quanto sopra specificato, la domanda
stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida.
La Scheda
Tecnica deve essere predisposta esclusivamente in conformita' allo schema
riportato all'Allegato n. 5 (tramite compilazione a macchina di una copia
del detto allegato, ovvero compilazione attraverso personal computer
dello specifico schema disponibile sul sito internet del Ministero,
www.attivitaproduttive.gov.it), pena l'invalidita' della domanda.
Sia le
pagine della Scheda Tecnica che quelle del business plan devono essere
poste nella corretta sequenza e rese solidali; sull'ultima pagina di
ciascuno dei due documenti deve essere apposta la firma del legale
rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le
medesime modalita' previste per il Modulo di domanda.
I Moduli originali
a stampa e le relative istruzioni sono disponibili anche presso gli
Uffici centrali e periferici della Direzione Generale per il
Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero, presso le
banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici
centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale.
A
garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma
agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena l'invalidita'
della domanda stessa, la ricevuta del versamento della cauzione ovvero la
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa secondo le modalita'
valide per le domande ai sensi della legge 488/92.
5.3 Alle domande
istruite positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolate a
causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle
agevolazioni complessivamente richieste non si applicano le modalita'
dell'inserimento automatico o della riformulazione sul primo bando utile
successivo di cui all'art. 6, comma 8 del regolamento e al punto 5.6
della circolare n. 900315 del 14.7.2000.
5.4 La banca concessionaria
procede alla istruttoria secondo le modalita' ed i criteri stabiliti per
la legge 488/92 e redige la conseguente relazione attenendosi allo schema
contenuto nella convenzione con il Ministero. L'accertamento istruttorio
non dovra' riguardare i livelli occupazionali, le potenzialita' degli
impianti, le quantita' di produzioni conseguibili e le prospettive di
mercato.
La banca concessionaria, oltre a quanto correntemente previsto
dalla circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e
integrazioni, dovra' verificare attentamente che, in relazione
all'indicatore degli effetti ecologico-ambientali, i dati riportati nella
Scheda Tecnica trovino riscontro con i dati di dettaglio indicati nella
Perizia Tecnica. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie
al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa
interessata e alle regioni competenti una nota contenente i relativi dati
proposti per la formazione della graduatoria secondo lo schema di cui
all'Allegato n. 6.
6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE
6.1 La
concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta
dai programmi nell'ambito di cinque specifiche graduatorie di merito,
seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi
disponibili. Ciascuna delle cinque graduatorie, unica per tutte e sei le
regioni interessate, si riferisce ad uno dei temi o sottotemi indicati al
precedente punto 3.1. I suddetti fondi sono pari a 309.874.139,45 euro e
sono suddivisi come segue: a)Rifiuti:
a1) Rifiuti pericolosi:
30.987.413,95
a2)Rifiuti non pericolosi: 20.658.275,96
b)Risorsa idrica:
51.645.689,91
c)Energia: 51.645.689,91
d)Multisettore: 154.937.069,72
Le
graduatorie sono formate dal Ministero entro il trentesimo giorno
successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da
parte delle banche concessionarie e viene dallo stesso Ministero
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nelle
graduatorie vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori delle
banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai
fabbisogni finanziari di ciascun programma e delle disponibilita'
attribuite a ciascun tema o sottotema, quelli agevolabili per i quali si
potra' provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria,
dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per
insufficienza delle disponibilita' medesime.
Nel caso in cui un programma
concernente il tema "Rifiuti" riguardi sia il sottotema
"Rifiuti pericolosi" che quello dei "Rifiuti non
pericolosi", il programma stesso viene inserito nella graduatoria
relativa al sottotema "Rifiuti pericolosi". Ai fini
dell'attribuzione delle risorse, si tiene conto, per ciascun tema o
sottotema, di una riserva del 70% delle risorse stesse in favore delle
piccole e medie imprese;
le somme di tale riserva eventualmente non
utilizzate dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi
imprese del medesimo tema o sottotema. Qualora il fabbisogno finanziario
dell'ultimo programma agevolabile di ciascun tema o sottotema dovesse
essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede
alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue,
agevolando, comunque, l'intero programma.
Nel caso in cui dovessero
rimanere risorse non assegnate in una delle due graduatorie relative ai
sottotemi "Rifiuti" per esaurimento dei relativi programmi
agevolabili, le stesse sono attribuite all'altra graduatoria. Le
eventuali risorse di un determinato tema che dovessero ugualmente
rimanere non assegnate vengono ripartite tra gli altri temi in
proporzione al fabbisogno dei relativi programmi non agevolati o
agevolati parzialmente ed assegnati a questi ultimi secondo l'ordine
della graduatoria.
La posizione di ciascun programma nella specifica
graduatoria e' determinata dal cosiddetto "indicatore
ambientale" di cui al successivo punto 6.2, il cui valore e'
rappresentato dal punteggio complessivo conseguito dal programma in
relazione a specifiche prestazioni ambientali; in caso di ex equo, assume
una migliore posizione in graduatoria il programma relativo ad un'unita'
produttiva per la quale, entro il termine ultimo di presentazione delle
domande di agevolazione, l'impresa abbia ottenuto la certificazione
relativa all'adesione al sistema di gestione ambientale conforme al
regolamento EMAS (1836/93 e successive modificazioni) ovvero all'adesione
a sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 (il
sussistere o meno di tale condizione deve essere obbligatoriamente
indicato dall'impresa nella Scheda Tecnica e documentato con la relativa
certificazione), con priorita' della prima rispetto alla seconda.
Qualora
permanesse lo stato di ex-equo, si da' priorita' alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
6.2 Il punteggio complessivo
dell'indicatore ambientale attribuito a ciascun programma in relazione al
livello di attenzione dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti
delle tematiche ambientali e' determinato come segue.
Gli elementi
necessari per la determinazione del punteggio vengono rilevati dalle
informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda di agevolazioni,
con riferimento all'intera unita' produttiva interessata dal programma,
attraverso la compilazione della Scheda Tecnica, i cui dati, come detto,
devono essere adeguatamente supportati dalla prevista Perizia Tecnica
giurata e dalla prevista documentazione.
L'impresa deve indicare ciascun
dato, ivi compreso quello relativo al "valore della
produzione", con riferimento all'"esercizio precedente" ed
a quello "a regime" del programma da agevolare.
Ai fini della
determinazione del punteggio, i predetti dati, ad eccezione di quello
relativo all'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione,
saranno rapportati al detto "valore della produzione".
A tale
riguardo si ricorda che quest'ultimo, espresso in migliaia di euro, e'
quello di cui al punto "A" del conto economico dell'unita'
produttiva redatto secondo le norme del codice civile ovvero, nel caso in
cui l'unita' produttiva rappresenti un centro di costo, quello di cui
alla sommatoria dei costi di produzione dell'unita' produttiva stessa
come evidenziati dalla contabilita' gestionale;
l'esercizio
"precedente" e' l'ultimo esercizio sociale chiuso prima della
data di presentazione del Modulo di domanda; l'esercizio "a
regime" e' il primo esercizio sociale intero successivo alla data di
entrata a regime.
E' previsto uno specifico indicatore ambientale per
ciascuno dei quattro temi di cui al punto 1.1, diretto a riflettere i
miglioramenti ambientali conseguibili, determinato come segue:
1) Tema
"Rifiuti" Per entrambi i due sottotemi del tema
"Rifiuti", le modalita' di intervento sulla base delle quali e'
attribuito il punteggio sono le seguenti:
A)interventi di processo che
comportino una riduzione della produzione di rifiuti speciali
B)realizzazione, all'interno dell'unita' produttiva interessata dal
programma, di impianti di recupero di materia e/o di autosmaltimento con
termovalorizzazione dei rifiuti speciali che determinano una riduzione
del quantitativo di rifiuti conferiti a terzi.
Per ciascuna di dette
modalita', il punteggio e' determinato nel modo seguente: - per gli
interventi di cui alla lettera A), il punteggio e' pari alla riduzione
percentuale, espressa in punti interi e due decimali, tra la produzione
di rifiuti speciali rapportata al valore della produzione nell'esercizio
"a regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio
"precedente";
- per gli interventi di cui alla lettera B), il
punteggio e' pari alla riduzione percentuale, espressa in punti interi e
due decimali, al netto della riduzione della produzione eventualmente
realizzata a valere sulla modalita' di intervento di cui alla lettera A),
tra la quantita' di rifiuti speciali conferiti a terzi rapportata al
valore della produzione nell'esercizio "a regime" ed il
medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente". Fermo
restando che la riduzione del conferimento a terzi puo' essere ottenuta
anche mediante la realizzazione di entrambi gli interventi, nel caso in
cui tale riduzione avvenga esclusivamente attraverso interventi di
recupero di materia (e non anche di autosmaltimento con
termovalorizzazione), il punteggio e' maggiorato del 10%. Nel caso in cui
il programma preveda la realizzazione di entrambi gli interventi di cui
alle lettere A) e B), il valore dell'indicatore e' pari alla somma dei
due suddetti punteggi. Qualora il programma preveda una riduzione sia dei
rifiuti pericolosi che di quelli non pericolosi, il programma stesso,
come detto, e' inserito nella graduatoria del sottotema "Rifiuti
pericolosi", ed il valore dell'indicatore e' pari al punteggio come
sopra calcolato sulla base della riduzione dei rifiuti pericolosi, con
una maggiorazione pari al 10% del valore del punteggio relativo alla
riduzione dei rifiuti non pericolosi.
2) Tema "Risorsa idrica"
Per il tema risorsa idrica il valore dell'indicatore e' pari alla
riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali, tra la
quantita' totale di risorsa idrica prelevata rapportata al valore della
produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto
riferito all'esercizio "precedente". Il valore dell'indicatore
e' incrementato del 5%, 4%, 3% o 2% qualora la riduzione percentuale tra
la quantita' di inquinanti negli scarichi idrici rapportata al valore
della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo
rapporto riferito all'esercizio "precedente" sia superiore al
15%, rispettivamente, per almeno quattro, tre, due o un inquinante di cui
ai punti da C3.3.2.1 a C3.3.2.8 della Scheda Tecnica.
3) Tema
"Energia" Per il tema "Energia", le modalita' di
intervento sulla base delle quali e' attribuito il punteggio sono le
seguenti:
A)riduzione del consumo totale di energia
B)aumento
dell'incidenza sul totale dei consumi di energia di quella da fonti
rinnovabili derivante da autoproduzione (per fonti rinnovabili si
intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse
geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti
organici ed inorganici o di prodotti vegetali).
Per ciascuna di dette
modalita', il punteggio e' determinato nel modo seguente:
- per gli
interventi di cui alla lettera A), il punteggio e' pari alla riduzione
percentuale, espressa in punti interi e due decimali, del consumo totale
di energia rapportato al valore della produzione nell'esercizio "a
regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio
"precedente";
- per gli interventi di cui alla lettera B), il
punteggio e' pari all'incremento percentuale, espresso in punti interi e
due decimali, tra il rapporto dell'energia da fonti rinnovabili derivante
da autoproduzione ed il totale dell'energia consumata nell'esercizio
"a regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio
"precedente";
Nel caso in cui il programma preveda la
realizzazione di entrambi gli interventi di cui alle lettere A) e B), il
valore dell'indicatore e' pari alla somma dei due suddetti punteggi. Il
valore dell'indicatore e' incrementato del 5%, 4%, 3% o 2% qualora la
riduzione percentuale tra la quantita' di inquinanti emessi in atmosfera
rapportata al valore della produzione nell'esercizio "a regime"
ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente" sia
superiore al 15%, rispettivamente, per quattro, tre, due o un inquinante
di cui ai punti da C3.4.2.1 a C3.4.2.4 della Scheda Tecnica.
4) Tema
"Multisettore" Per il tema "Multisettore", che
ricorre qualora l'impresa realizzi interventi relativi ad almeno due dei
detti temi, il valore dell'indicatore e' pari alla somma algebrica dei
punteggi riferiti a ciascun tema o sottotema interessato, come sopra
calcolati, normalizzati secondo la formula riportata in Appendice alla
presente circolare. Tutti i dati e le informazioni utili per la
determinazione del punteggio devono essere comprovati da idonea
documentazione che l'impresa deve tenere a disposizione presso l'unita'
produttiva interessata dal programma, per i previsti controlli. Ciascun
dato e/o informazione non comprovabile sara' considerato, ai fini della
determinazione del punteggio dell'indicatore, come non fornito.
6.3 Il
Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore del
punteggio dell'indicatore ambientale. Per i sottotemi
"Rifiuti", e per i temi "Risorsa Idrica" ed
"Energia", qualora il valore dell'indicatore subisca uno
scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali, le
agevolazioni concesse sono revocate.
Per il tema "Multisettore"
si procede alla revoca delle agevolazioni qualora il punteggio riferito a
ciascun tema o sottotema interessato subisca uno scostamento in
diminuzione superiore a 30 punti percentuali, ovvero la media degli
scostamenti in diminuzione di tali punteggi superi i 20 punti
percentuali.
Ai fini di cui sopra, per ciascun indicatore o punteggio,
sia il valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello
verificato a consuntivo, al fine di valutarne lo scostamento, devono
essere incrementati o meno delle eventuali maggiorazioni indicate, per
ciascun tema o sottotema, al precedente punto 6.2.
7 - EROGAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI
7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono
rese disponibili dal Ministero in due quote annuali uguali alla stessa
data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla
pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie. Ai fini delle erogazioni
per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto collaboratore, fermo
restando le previste verifiche in merito al proporzionale versamento del
capitale proprio e le eventuali condizioni poste dal decreto di
concessione provvisoria, deve avere sostenuto almeno la meta' della spesa
approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale
della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione
del programma, per la seconda.
8 - REVOCHE
8.1 Il Ministero procede alla
revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su
segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo
eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte
dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle
somme erogate, indicandone le modalita'.
Fermo restando che restano
valide tutte le condizioni di revoca previste dalla vigente normativa di
attuazione della legge 488/92 per quanto compatibili con la presente
circolare, si precisa che:
- in relazione a quanto indicato all'art. 8,
comma 1, lettera c1) del regolamento, la revoca delle agevolazioni
interviene qualora, con riferimento alla data di disponibilita' della
seconda quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa e/o, per i
beni acquisiti in locazione finanziaria, la societa' di leasing, non
siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del
programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in
misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la rispettiva
prima quota del contributo. Non e' consentita in alcun caso la modifica
da due a tre quote annuali del regime di erogazione;
- in relazione a
quanto indicato all'art. 8, comma 1, lettera d) del regolamento ed al
punto 1.3 della presente circolare, qualora il programma non venga
ultimato entro 24 mesi dalla data del relativo decreto di concessione
provvisoria delle agevolazioni, fatta salva l'eventuale proroga fino ad
massimo di sei mesi, la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni
afferenti i titoli di spesa datati successivamente alla detta scadenza,
fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche
sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
- in relazione all'indicatore ambientale di cui al
precedente punto 6.2, la revoca delle agevolazioni interviene nei casi
indicati al precedente punto 6.3.
9 - MONITORAGGIO
9.1 Ai fini del
monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire
dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui
all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede ad inviare alla banca
concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio
sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data
di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal
proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale.
Tale
dichiarazione, predisposta, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 7,
utilizzando lo specifico file disponibile nel sito internet del Ministero
delle attivita' produttive, fornisce, in particolare, informazioni sullo
stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione
del valore degli indicatori di cui al precedente punto 6.1.
Il dato
relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza
utile successiva alla conclusione del programma.
La mancata, incompleta o
inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa
contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle
agevolazioni concesse.
La banca concessionaria e' tenuta a riscontrare la
corrispondenza e/o la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta
dichiarazione con quelli in proprio possesso.
Roma, 5 agosto 2003
IL
MINISTRO: MARZANO
Appendice Formula per la
normalizzazione degli indicatori per la graduatoria del tema "Multisettore"
---->
Vedere formula a pag. 17 del S.O. <----
Allegato n. 1
Business
plan descrittivo: indice ragionato degli argomenti (punto 3.2 della
circolare)
A. L'impresa e i suoi protagonisti
* Presentazione
dell'impresa (forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve
storia, struttura organizzativa, campo di attivita', risultati conseguiti
e prospettive di sviluppo)
* Vertice e management aziendale (indicare i
responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilita)
*
Ubicazione (indicare l'ubicazione dell'unita' produttiva oggetto
dell'investimento e degli eventuali altri impianti gestiti dalla societa)
B. Sintesi del programma proposto
* Presupposti e motivazioni che ne sono
all'origine (indicare le esigenze di tipo ambientale che hanno indotto
alla decisione di effettuare il programma)
* Obiettivi che si intendono
perseguire (descrivere quali sono gli effetti attesi dal programma,
coerentemente con quanto indicato nella Perizia Tecnica, complessivamente
e per ciascuno dei temi o sottotemi che si intendono affrontare: rifiuti
pericolosi, rifiuti non pericolosi, risorsa idrica, energia)
*
Caratteristiche salienti del programma (descrivere sinteticamente gli
specifici interventi previsti nell'ambito del programma che si intende
realizzare)
C. Dati sulle produzioni nell'esercizio
"precedente" e in quello "a regime" Nel prospetto che
segue devono essere indicati i dati sulle produzioni nell'esercizio
"precedente" e in quello "a regime".
(nella colonna A
devono essere elencati tutti i principali prodotti relativi all'unita'
produttiva, anche aggregati per famiglia, sia riferiti alla situazione
"precedente" che a quella "a regime";
nella colonna B
devono essere indicati, in corrispondenza a ciascuno dei prodotti della
colonna A, le relative unita' di misura, ad es.: tonn, pezzi, ore-uomo,
ecc.;
nella colonna C deve essere indicata la produzione effettivamente
conseguita nell'esercizio "precedente" e quella che si prevede
di conseguire nell'esercizio "a regime").
---->
Vedere prospetto a pag. 17 del S.O. ----
D. Gli investimenti
previsti (al netto dell'IVA ed in migliaia di euro) (dettagliare il
programma di spesa, esponendo, a margine, anche le spese non agevolabili,
utilizzando, possibilmente, l'articolazione di cui al prospetto seguente
e ponendo particolare attenzione affinche' gli importi delle spese
agevolabili relativi ai singoli capitoli ed al totale dell'investimento,
coincidano con quelli indicati al punto B10 della Scheda Tecnica.
Delle
progettazioni, studi e assimilabili indicarne l'oggetto; del suolo
indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale
necessita' di sistemazioni e indagini geognostiche; delle opere murarie
indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i
computi metrici di massima e gli estremi che consentano l'identificazione
di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la
documentazione e gli estremi relativi alla eventuale documentazione
autorizzativa comunale; del suolo o degli immobili indicare il titolo di
"piena disponibilita'" e gli estremi del relativo atto o
contratto, della registrazione e/o trascrizione dello stesso, nonche' la
destinazione d'uso; dei macchinari, impianti e attrezzature fornire
l'elenco analitico e indicare le principali caratteristiche costruttive e
di prestazioni; dei brevetti indicare la compatibilita' della relativa
spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti
finanziari con il venditore):Spese
Spese DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL
PROGRAMMA dirette in leasing (1)
(1) PROGETTAZIONE E STUDI -
Progettazioni - Direzione dei lavori - Studi di fattibilità -
Valutazione impatto ambientale - Collaudi di legge - Oneri di concessione
edilizia - Perizia Tecnica - Certificazione ambientale EMAS o ISO 14001 -
Altro (da specificare)
Totale progettazione e studi SUOLO AZIENDALE -
Suolo aziendale - Sistemazione suolo - Indagini geognostiche Totale suolo
aziendale OPERE MURARIE E ASSIMILABILI Capannoni e fabbricati industriali
- (singole descrizioni) Totale capannoni e fabbricati industriali
Fabbricati civili per uffici e servizi sociali - (singole descrizioni)
Totale fabbricati civili per uffici e servizi sociali Impianti generali e
relativi allacciamenti alle reti esterne - Riscaldamento -
Condizionamento - Idrico - Elettrico - Fognario - Metano - Aria compressa
- Telefonico - Altri impianti generali
Totale impianti generali Strade,
piazzali, recinzioni - Strade - Piazzali - Recinzioni - Tettoie - Cabine
metano, elettriche, ecc. - Basamenti per macchinari e impianti - Altro
(da specificare)
Totale strade, piazzali, recinzioni, ecc. Opere varie
Totale opere varie Totale opere murarie e assimilabili MACCHINARI
IMPIANTI E ATTREZZATURE Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)
Totale macchinari Impianti (descrizione dei singoli impianti)
Totale
impianti Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrez. d'ufficio)
Totale attrezzature Software (descrizione del software previsto) Brevetti
(descrizione)
Totale software e brevetti Mezzi mobili (descrizione)
Totale mezzi mobili
Totale macchinari impianti e attrezzature
TOTALE
INVESTIMENTO
---->
Vedere allegato da pag. 19 a pag. 25 del S.O. <----
Allegato n 3
Spese
ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni (punto 3.3 della
circolare)
Le spese ammissibili, per tutti i settori, ivi incluso quello
dei servizi, devono essere strettamente connesse con le finalita'
ambientali del programma di investimenti da agevolare e riguardano in
generale:
a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei
fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei
lavori, studi di fattibilita' tecnico-economico-finanziaria e di
valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie,
collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle
certificazioni ambientali EMAS o ISO 14001.
Tra le spese ammissibili
rientra anche la Perizia Tecnica giurata di cui al punto 3.2 della
presente circolare;
b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
c) opere murarie e assimilate;
d) infrastrutture specifiche
aziendali;
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di
fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa
dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza;
mezzi mobili strettamente necessari alle finalita' del programma,
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto
oggetto delle agevolazioni, fatta eccezione per quanto specificato al
successivo punto ix);
f) programmi informatici;
g) brevetti concernenti
nuove tecnologie di processi produttivi, strettamente connessi con le
finalita' ambientali del programma.
Con riferimento a tali spese, vigono
i seguenti limiti, divieti e condizioni, in parte mutuati dalla normativa
U.E.:
i) le spese di cui alla lettera a) sono agevolabili, per le grandi
imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le
strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici.
Le
spese relative a prestazioni di terzi per l'ottenimento delle
certificazioni ambientali EMAS o ISO 14001 sono agevolabili sono nel caso
in cui l'impresa alleghi alla documentazione finale di spesa copia della
certificazione;
ii) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui
alla lettera a) e' agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5%
dell'investimento complessivo ammissibile;
iii) le spese di cui alla
lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle
certificazioni di qualita' e ambientali includono anche quelle riferite
all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma
organico e funzionale agevolabile;
iv) le spese relative all'acquisto del
suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10%
dell'investimento complessivo ammissibile;
v) con riferimento alle spese
di cui alla lettera c), quelle relative agli immobili, soprattutto se
adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono
essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue
secondo i parametri validi per le imprese industriali.
A tale riguardo,
la superficie per uffici puo' essere ritenuta pertinente, in via
orientativa, nella misura di 25 mq per addetto;
vi) con riferimento alle
spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un
immobile esistente e gia' agevolato e' ammissibile purche' siano gia'
trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni
dal relativo atto formale di concessione provvisoria delle precedenti
agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime
siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione
concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni
medesime;
a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale
rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo
procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni,
secondo lo schema di cui all'allegato n. 7bis della circolare n. 900315
del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni;
vii) le spese di cui
alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite
all'attivita' dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle
agevolazioni limitatamente alla parte riferita alle finalita' ambientali
del programma e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni
di mercato;
viii) le spese di cui alle lettere e) ed f) e relative
progettazioni e, limitatamente alle imprese che svolgono attivita' di
costruzioni, quelle di cui alle lettere c) e d) sono ammesse alle
agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione,
purche' capitalizzate;
ix) tra le spese di cui alla lettera e) sono
escluse dalle agevolazioni quelle relative a mezzi di trasporto targati
di merci e/o di persone;
x) le spese relative ai programmi informatici,
di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di
lavorazione, sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese;
xi) le spese relative all'acquisto di brevetti, di cui alla lettera g),
non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento
complessivo ammissibile;
xii) le spese relative all'acquisto di beni in
valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro
valore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla
"bolletta doganale d'importazione" xiii) le spese relative a
beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Sabatini" non
agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di
operazione "pro - soluto";
xiv) le spese relative all'acquisto
del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui
alle lettere b), c), f) e g), di proprieta' di uno o piu' soci
dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone
fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi
entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di
partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci;
la rilevazione
della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella
di socio che a quella di proprietario, che determinano la
parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi
precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda.
Le predette
spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili
qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione
del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle
condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state
entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque
per cento, da medesimi altri soggetti;
tale ultima partecipazione rileva,
ovviamente, anche se determinata in via indiretta.
A tal fine va
acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante
dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale
resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di
cui all'allegato n. 7bis della circolare n. 900315 del 14.7.2000 e
successive modifiche e integrazioni;
xv) non sono ammesse le spese
relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria qualora gia' di
proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del
suolo aziendale, purche' l'impresa stessa lo acquisti successivamente
alla presentazione del Modulo di domanda.
Allegato n. 4
Documentazione a corredo del Modulo di domanda, da inviare alla banca
unitamente a quest'ultimo ovvero, ad eccezione della cauzione,
separatamente dallo stesso ma, comunque, entro la chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni (punto 5.2 della circolare)
1) Cauzione: ricevuta del versamento sul c/corrente della banca
concessionaria o fideiussione bancaria (non rilasciabile dalla banca
concessionaria alla quale si presenta la domanda) o polizza assicurativa
2) Scheda Tecnica di cui all'Allegato n. 5 (copia cartacea, debitamente
firmata, dello schema compilato a macchina o tramite personal computer)
3) parte descrittiva del business plan contenente gli elementi e le
informazioni di cui al punto 3.2 ed all'Allegato n. 1;
4) Perizia Tecnica
giurata di cui al punto 3.2;
5) planimetria generale dell'unita'
produttiva interessata dal programma da agevolare, in adeguata scala,
dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale
e nella quale siano evidenziati gli interventi del programma stesso. Tale
planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica
tabella riepilogativa relativa alle singole superfici;
6) principali
elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato interessato dal
programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di
legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale
rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
7) copia degli
atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti
la piena disponibilita' dell'immobile nell'ambito del quale viene
realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione
(compresa perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso
dell'immobile stesso, secondo quanto specificato dal punto 2.1 della
circolare ministeriale n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e
integrazioni;
8) certificato di iscrizione al registro delle imprese (con
esclusione dei casi in cui lo stesso certificato venga prodotto in
relazione a quanto indicato al successivo punto 9);
9) documentazione
necessaria per la richiesta, da parte della banca concessionaria, delle
informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252,
qualora l'importo delle agevolazioni risultanti dal valore di
"E", calcolato con la Formula n. 2 in Appendice alla circolare
ministeriale n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e
integrazioni, sia superiore a 154.937,07 euro.
Tale documentazione e'
costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro
delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia,
rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998,
secondo le modalita' fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 27.5.1998 e del 23.9.1998.
In luogo o ad
integrazione di detto certificato puo' essere prodotta una dichiarazione
del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui
all'art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati
relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete
generalita' dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.
n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa).
Rimane ferma
la facolta' dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui
sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione alla banca
concessionaria.
10) copia fotostatica dei Moduli di domanda e delle
relative Schede Tecniche relativi ad altre iniziative temporalmente
sovrapposte a quelle cui si riferisce la documentazione di cui ai punti
precedenti;
11) dichiarazioni previste dalla presente circolare;
12)
qualora il programma riguardi anche la riduzione della quantita' degli
inquinanti emessi in atmosfera (tema "Energia" o "Multisettore"):
copia dell'autorizzazione definitiva (o provvisoria, qualora quella
definitiva non fosse ancora stata rilasciata dall'autorita' competente)
alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/88, solo per gli
impianti assoggettati all'autorizzazione stessa (qualora non allegata
alla Perizia Tecnica giurata).
In alternativa, per i soli impianti
esistenti ai sensi del DPR 203/88, che hanno presentato all'autorita'
competente regolare domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del
citato DPR, qualora - come contemplato all'articolo 13, comma 3 del
citato DPR - l'autorita' competente non abbia provveduto a rilasciare
autorizzazione, devono essere presentati la relazione tecnica e il
programma di adeguamento previsti al medesimo articolo 12.
Nel caso in
cui l'impianto sia autorizzato in via generale (D.P.C.M. 21 luglio 1989
Capo III, punto18), devono essere presentati copia della deliberazione
dell'autorita' competente che individua le condizioni dell'autorizzazione
in via generale e copia della dichiarazione con cui l'impresa ha
comunicato all'autorita' competente di avvalersi di tale autorizzazione.
13) qualora il programma riguardi anche la riduzione della quantita'
degli inquinanti negli scarichi idrici (tema "Risorsa idrica" o
"Multisettore"): copia dell'autorizzazione agli scarichi idrici
qualificati come scarichi di acqua reflue industriali ai sensi del
Decreto legislativo n. 152/99, solo per gli impianti assoggettati
all'autorizzazione stessa (qualora non allegata alla Perizia Tecnica
giurata).
14) copia della certificazione di adesione ad uno dei sistemi
di gestione ambientale EMAS o ISO 14001 (solo se l'impresa ne e' in
possesso entro il termine ultimo di presentazione della domanda di
agevolazione).
Allegato n. 5
---->
Vedere allegato da pag. 30 a pag. 44 del S.O. <----
Allegato n. 6
---->
Vedere allegato a pag. 45 del S.O. <----
Allegato n. 7
---->
Vedere allegato a pag. 46 e pag. 47 del S.O. <----
|