|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la decisione
93/389/CEE del Consiglio dell'Unione europea, modificata dalla decisione
1999/296/CE che istituisce il meccanismo di controllo per la CO2 e altri
gas ad effetto serra di origine antropica all'interno della Comunita';
Vista la comunicazione della Commissione europea COM/2000/88 dell'8 marzo
2000 che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee
per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento
all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure
fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie,
oltreche' alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilita';
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York
nel 1992, concernente la "stabilizzazione delle concentrazioni in
atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire
pericolose interferenze delle attivita' umane al sistema climatico";
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 2002/358/CE
riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del
Protocollo di Kyoto allegato alla predetta Convenzione Quadro e
l'adempimento congiunto dei relativi impegni che per l'Italia comporta
una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5%
rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il
2012;
Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1513/2002
del 27 giugno 2002 per l'adozione del "Sesto Programma Quadro di
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione"
che individua tra le sette priorita' tematiche di ricerca del programma
specifico "Integrating and strengthening the European Research
Area" quella dello "Sviluppo sostenibile, cambiamento globale
ed ecosistemi" (sesta priorita), comprendente anche le attivita' di
ricerca in materia di energia e di trasporti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle
regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze anche in
materia ambientale ed energetica;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 110 ha stabilito
l'istituzione di un "Fondo per la riduzione delle emissioni in
atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti
sostenibili di energia";
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, concernente
"Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, che delega al Governo il recepimento
della direttiva comunitaria n. 2001/77/CE sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto
e della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati,
presenti a questo Comitato un piano di azione nazionale per la riduzione
dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento
al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il
minor costo;
Vista la propria delibera 19 novembre 1998, n. 137, (Gazzetta Ufficiale
n. 33 del 10 febbraio 1999) che approva le "Linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas
serra";
Viste le successive delibere con le quali questo Comitato ha approvato i
seguenti programmi nazionali, in coerenza con le suddette linee guida:
"Libro Bianco sulle fonti rinnovabili" - delibera 6 agosto
1999, n. 126, (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999);
"Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e
forestali" - delibera 21 dicembre 1999, n. 217, (Gazzetta Ufficiale
n. 59 dell'11 marzo 2000); "Programma nazionale per l'informazione
sui cambiamenti climatici" - delibera 21 dicembre 1999, n. 218,
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2000);
"Programma nazionale per la ricerca sul clima" - delibera 21
dicembre 1999, n. 226, (Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000);
"Programma nazionale biocombustibili (PROBIO) - delibera 15 febbraio
2000, n. 27, (Gazzetta Ufficilae n. 113 del 17 maggio 2000);
Vista la propria delibera 19 aprile 2002, n. 35, (supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 22 ottobre 2002) che approva le Linee guida
per la politica scientifica e tecnologica del Governo nelle quali, in
particolare, le aree dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti sono
considerate tra quelle a maggiore rilevanza socio-economica;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea, COM (2001)
581, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di
emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Tenuto conto delle risultanze della Settima Conferenza delle Parti alla
Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a
Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, le cui decisioni
relativamente all'attuazione del Protocollo di Kyoto hanno:
a) riconfermato l'impegno dei Paesi "Annex I" (Paesi
industrializzati e Paesi con economia in transizione) alla riduzione
delle emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal
Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono,
individuati in: anidride carbonica (C02), metano (CH4), protossido di
azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e
esafluoruro di zolfo (SF6);
b) stabilito il ricorso illimitato ai tre meccanismi di flessibilita'
istituiti dal Protocollo di Kyoto per integrare le azioni nazionali con
la realizzazione di azioni comuni tra Paesi "Annex I" (Joint
Implementation-JI), ovvero mediante la cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo "Non Annex I" (Clean Development Mechanism-CDM),
oppure attraverso il commercio internazionale dei permessi di emissione (Emissions
Trading-ET);
c) riconosciuto il ruolo delle attivita' di gestione forestale, di
gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purche'
tali attivita' risultino addizionali, siano indotte dall'attivita' umana
e abbiano avuto inizio dopo il 1990. In particolare, i limiti all'uso
della gestione forestale per ciascun Paese sono stati posti pari al 15%
dell'incremento netto degli stock di carbonio delle foreste gestite. Tali
valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo politico di Bonn
(COP6 bis) e per l'Italia tale limite e' stato fissato in misura pari a
0,18 Mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 Mt di CO2);
d) riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di
carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione e
riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno base del Protocollo di
Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di
Kyoto;
e) riconosciuto il ruolo delle attivita' di afforestazione e
riforestazione nell'ambito del meccanismo di JI;
f) riconosciuto il ruolo delle attivita' di afforestazione e
riforestazione nell'ambito del CDM, purche' tali attivita' risultino
addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000.
Su tali attivita' si applica il limite dell'1% del valore delle emissioni
del 1990, che per l'Italia corrisponde a circa 5 MtCO2;
Vista la nota n. GAB/2002/10007/C dell'8 ottobre 2002 con la quale il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso il
piano di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 120/2002 prima citata;
Prende atto del quadro di riferimento programmatico, delineato nel piano
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed
in particolare:
A. dei valori di emissione
di gas ad effetto serra per l'anno 1990 e per l'anno 2000, riportati
nella tabella 1, elaborati sulla base dei dati trasmessi al Segretariato
della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e
alla Commissione europea nell'ambito della decisione 93/389/CEE del
Consiglio, richiamata in premessa;
Tab. 1 –Emissioni di
GHG al 1990 e al 2000 per settore di emissione.
|
|
Emissioni di GHG
[Mt CO2eq.] |
|
|
1990 |
2000 |
|
DA USI DI FONTI ENERGETICHE, di
cui: |
424,9 |
452,3 |
|
- Industrie energetiche |
147,4 |
160,8 |
- termoelettrico
|
124,9 |
140 |
- raffinazione (consumi diretti)
|
18,0 |
17,4 |
altro
|
4,5 |
3,4 |
|
- Industria manifatturiera e
costruzioni |
85,5 |
77,9 |
|
- Trasporti |
103,5 |
124,7 |
|
- Civile (incluso terziario e
Pubbl. Amm.ne) |
70,2 |
72,1 |
|
- Agricoltura |
9,0 |
9,0 |
- Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)
|
9,3 |
7,8 |
|
|
|
|
DA ALTRE FONTI
|
96,1 |
94,5 |
|
|
|
|
|
Processi industriali (industria
mineraria, chimica,) |
35,9 |
33,9 |
|
Agricoltura |
43,4 |
42,6 |
|
Rifiuti |
13,7 |
14,2 |
|
Altro (solventi, fluorurati) |
3,1 |
3,8 |
|
|
|
|
|
TOTALE |
521,0 |
546,8 |
- dello scenario "tendenziale "
delle emissioni di gas ad effetto serra, elaborato assumendo una
crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già
avviate o comunque decise, che individua livelli di emissione al 2010
pari a 579,7 Mt CO2 eq. come riportato nella tabella 2;
Tab. 2 –Scenari di
emissione 2010, "tendenziale"
|
Anno 2010 (Mt CO2
eq.) |
|
DA USI DI FONTI ENERGETICHE, |
484,1 |
|
- Industrie energetiche, di cui: |
170,4 |
- termoelettrico
|
150,1 |
- raffinazione (consumi diretti)
|
19,2 |
- altro
|
1,1 |
|
- Industria manifatturiera e
costruzioni |
80,2 |
|
- Trasporti |
142,2 |
|
- Civile (incluso terziario e
Pubbl.Amm.ne) aaAAAmm.ne) |
74,1 |
|
- Agricoltura |
9,6 |
|
- Altro (fughe, militari,
distribuzione) |
7,6 |
DA ALTRE FONTI
|
95,6 |
|
Processi industriali (industria)
mineraria, chimica) |
30,4 |
|
Agricoltura |
41,0 |
|
Rifiuti |
7,5 |
|
Altro (solventi, fluorurati) |
16,7 |
TOTALE
|
579,7 |
C. delle misure
individuate al 30 giugno 2002 dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio sulla base di provvedimenti, programmi e
iniziative nei diversi settori da attivare entro il periodo di validità
del Piano medesimo, riportate nella successiva tabella 3, che potranno
consentire di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra per 51,8 Mt
CO2 eq./anno nel periodo 2008-2012;
Tab. 3 – Misure già
individuate incluse nello scenario di "riferimento"
|
|
Riduzione
(Mt CO2/anno) |
Industria elettrica
|
26,0 |
Espansione CC per 3200 MW
|
8,9 |
Espansione capacità import per
2300 MW
|
10,6 |
Ulteriore crescita rinnovabili per
2800 MW
|
6,5 |
Civile
|
6,3
|
Decreti efficienza usi finali
|
6,3 |
Trasporti
|
7,5 |
Autobus e veicoli privati con
carburanti a minor densità di carbonio (Gpl, metano)
|
1,5 |
- Sistemi di ottimizzazione e collettivizzazione
del trasporto privato
- Rimodulazione dell’imposizione
sugli oli minerali
- Attivazione sistemi
informatico-telematici
|
2,1 |
|
Sviluppo infrastrutture nazionali e
incentivazione del trasporto combinato su rotaia e del cabotaggio |
3,9 |
|
Totale misure nazionali |
39,8 |
Crediti di carbonio da JI e CDM
|
12 |
TOTALE MISURE
|
51,8 |
D. dello scenario di
riferimento delineato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e
tenendo conto degli effetti delle misure di cui al precedente punto C
nonché della realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni
nell’ambito dei meccanismi di JI e CDM, che individua livelli di
emissioni di gas ad effetto serra al 2010 pari a 528,1 MtCO2eq. come
indicato nella successiva tabella 4;
Tab. 4 –Scenari di
emissione di "riferimento" al 2010
|
|
Anno 2010
[Mt CO2eq.] |
|
DA USI DI FONTI ENERGETICHE, |
444,5 |
|
- Industrie energetiche, di cui: |
144,4 |
- termoelettrico
|
124,1 |
- raffinazione (consumi diretti)
|
19,2 |
- altro
|
1,1 |
|
- Industria manifatturiera e
costruzioni |
80,2 |
|
- Trasporti |
134,7 |
|
- Civile (incluso terziario e Pubbl.
Amm.ne) |
68 |
|
- Agricoltura |
9,6 |
|
- Altro (fughe, militari,
distribuzione) |
7,6 |
DA ALTRE FONTI
|
95,6 |
|
Processi industriali (industria
mineraria, chimica) |
30,4 |
|
Agricoltura |
41 |
|
Rifiuti |
7,5 |
|
Altro (solventi, fluorurati) |
16,7 |
|
CREDITI DI CARBONIO DA JI e CDM |
-12 |
TOTALE
|
528,1 |
E. dell’obiettivo,
stabilito dalla citata legge n. 120/2002, di riduzione delle emissioni
dei gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, per cui
la quantità di emissioni assegnata all’Italia non potrà eccedere nel
periodo 2008 – 2012 il valore di 487,1 Mt CO2eq., calcolato
come media delle emissioni annuali del periodo e, quindi, della
necessità di individuare ulteriori politiche e misure per la riduzione
dei livelli di emissione previsti dallo scenario di riferimento di una
quota pari a 41,0 Mt CO2eq., come indicato nella tabella 5;
Tab. 5 – Scenari di
emissione e obiettivo di riduzione al 2008-2012 stabilito dalla legge n.
120/2002 (Mt. CO2 eq.)
|
Scenario tendenziale |
579,7 |
|
Scenario di riferimento |
528,1 |
|
Obiettivo di emissione |
487,1 |
|
Ulteriore riduzione necessaria per
il raggiungimento dell’obiettivo |
41,0 |
F. del potenziale
nazionale massimo di assorbimento di carbonio, ottenibile mediante
interventi di afforestazione e riforestazione nonché di gestione
forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione,
pari a 10,2 Mt CO2eq, come riportato nella tabella 6;
Tab. 6 - Potenziale
nazionale massimo di assorbimento di carbonio
|
|
Assorbimento
(Mt CO2 eq.) |
Investimento
pubblico
(Meuro) 2004/2012 |
Art 3.4 del Prot. di Kyoto: Forest
Management
|
4,11
|
10 |
|
Art 3.4 del Prot. di Kyoto: Terre
agricole, pascoli, rivegetazione |
0,1 |
4,2 |
|
Art 3.3 del Prot. di Kyoto:
Riforestazione naturale |
3,0 |
6,5 |
|
Art 3.3 del Prot. di Kyoto:
Afforestazione e Riforestazione (vecchi impianti) |
1,0 |
6,0 |
|
Art 3.3 del Prot. di Kyoto:
Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti) |
1,0 |
2002 |
|
Art 3.3 del Prot. di Kyoto:
Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti) su aree soggette a
dissesto idrogeologico (legge n. 183/1989) |
1,0 |
3003 |
|
Totale |
10,2 |
526,7 |
Il parametro tiene già conto
della revisione di cui alla decisione 11 COP 7
2
Costo totale dell’investimento a fronte del quale a fine turno dell’impianto
si avrà la generazione di crediti di carbonio pari a 20 Mt CO2
(l’assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo
2008-2012). L’investimento previsto comprende anche le risorse
destinate allo scopo dalla programmazione comunitaria 2000-2006
3
Costo totale dell’investimento a fronte del quale a fine turno dell’impianto
si avrà la generazione di crediti di carbonio pari a 10 Mt CO2
(l’assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo 2008-2012)
G. della possibilità di
utilizzare integralmente il potenziale nazionale di assorbimento di
carbonio delle attività di cui al precedente punto F, subordinatamente
alla revisione, entro il 31 dicembre 2006, del limite all’uso della
gestione forestale assegnato all’Italia, secondo quanto previsto dalla
decisione 11 della COP 7;
H. delle potenzialità di riduzione delle emissioni, al 2008-2012,
corrispondenti a valori compresi tra 32,5 e 47,8 Mt CO2eq per
effetto delle misure individuate nella successiva
tabella 7 sezione A), e a valori compresi tra 20,5 e 48,0 Mt CO2eq
per effetto degli ulteriori crediti di carbonio, ottenibili attraverso
progetti industriali e nel settore forestale nell’ambito dei
meccanismi di JI e CDM, come specificato nella stessa tabella 7 sezione
B);
Tab.7 – Opzioni per
ulteriori misure di riduzione delle emissioni
|
Riduzione potenziale
(MtCO2eq/anno) |
A) OPZIONI PER ULTERIORI MISURE
NAZIONALI DI RIDUZIONI
|
|
Utilizzo di fonti energia |
Settore industriale
|
|
Sostituzione dei motori industriali con motori ad alta
efficienza con risparmio tra 2-7,2 TWh
|
1-3,6 |
Sostituzione del parco
trasformatori
|
1,0 |
Standard COSFI con risparmio di
1 TWh
|
0,5 |
Cogenerazione di piccola/media
taglia con produzione tra 10-20 TWh
|
0,8-1,5 |
Produzione di energia da biogas
da rifiuti solidi urbani e da scarti delle lavorazioni
agricole ed agroalimentari pari a 750 – 1.300 MW
|
0,9-1,9 |
Recupero rifiuti nei
cementifici
|
0,9-1,1 |
Rinnovabili
|
|
Aumento della produzione di
energia da fonti rinnovabili tra 500-1200 MW
|
1,5-3,1 |
Diffusione del solare termico
|
0,2 |
Ricerca e sviluppo nel settore
del fotovoltaico, con impieghi di "nicchia"
|
0,1 |
Settore civile
|
|
Prolungamento decreti
efficienza usi finali (MICA 24/4/01) e misure regionali con
risparmi tra 1.5-2,9 MTep/anno
|
3,8-6,5 |
Settore agricoltura
|
|
Riduzione CO2 da
consumi di energia
|
0,28-0,34 |
Settore trasporti
|
|
- misure tecnologiche
|
|
Sostituzione auto circolanti
con auto a bassi consumi e emissioni (120 g CO2/Km)con
risparmi tra 1,5-2,5 Mtep
|
3,5-6 |
Miglioramento efficienza
energetica dei veicoli da trasporto pesante con risparmio tra
0,1-0,3Mtep
|
0,3-0,8 |
Miscelazione del gasolio per
autotrazione con biodiesel fino al 5%
|
4 |
Revisione metodo calcolo tassa
proprietà veicoli e correlazione con revisioni periodiche
|
1,3 |
- misure infrastrutturali
|
|
Riorganizzazione traffico
urbano
|
0,8 |
Promozione reti ferroviarie
regionali e connessioni con parcheggi scambiatori
|
0,6 |
Piani urbani della mobilità (PUM)
|
1,5-3 |
Soluzioni telematiche per i
trasporti
|
0,5 |
- ricerca e sviluppo
|
|
Progetti pilota per l’impiego
di sistemi di propulsione a idrogeno e a celle a combustibile,
per la produzione di energia, per le motrici ferroviarie e per
i motori auto
|
0,1-0,3 |
Sviluppo e impiego sperimentale
di materiali e che consentano la riduzione della massa dei
veicoli e dei convogli ferroviari
|
0,2-0,6 |
Realizzazione e diffusione di
propulsori ottimizzati monofuel metano e monofuel GPL ad
iniezione diretta
|
0,5-1,2 |
- Da altre fonti
|
Settore industriale
|
|
Riduzione emissioni di processo
acido adipico e nitrico
|
6,20 |
Settore agricoltura
|
|
Riduzione CH4 dagli
stoccaggi delle deiezioni animali
|
0,15-0,83 |
Riduzione N2O dai
suoli
|
0,46 |
Rifiuti
|
|
Stabilizzazione frazione
organica
|
0,64 |
Altro (solventi, fluorurati)
|
|
Riduzione emissioni PFC
attraverso il riciclaggio dell’alluminio
|
0,05 |
Adozione sistemi di
abbattimento e sostanze a minore GWP nella produzione di
semiconduttori
|
0,02 |
Riduzione perdite di HFC dai
condizionatori degli autoveicoli
|
0,65 |
Riduzione perdite SF6
dalle apparecchiature elettriche
|
0,04 |
|
B) OPZIONI PER L’IMPIEGO DEI
MECCANISMI JI E CDM |
- Assorbimento di carbonio
|
|
Progetti JI
|
2-5 |
Progetti CDM
|
3-5 |
- Progetti nel settore dell’energia
|
|
Progetti JI di aumento dell’efficienza
nelle produzioni di energia elettrica e nelle attività
industriali
|
3-10 |
Progetti CDM per la produzione
di energia da fonti rinnovabili
|
1-5 |
Progetti CDM di aumento dell’efficienza
nelle produzioni di energia elettrica e nelle attività
industriali
|
1,5-3 |
Progetti JI e CDM di gas
flaring e gas venting in pozzi di estrazione del petrolio.
|
10-20 |
I. dell'accordo politico
raggiunto il 9 dicembre 2002 dal Consiglio dei Ministri dell'ambiente
dell'Unione europea sulla direttiva per lo scambio delle quote di
emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita', che impegna gli Stati
membri a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il
31 marzo 2004, i rispettivi piani nazionali di assegnazione delle quote
di emissioni;
Delibera:
1. E' approvato il Piano
di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas
serra e l'aumento del loro assorbimento redatto dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 2 della
legge 1 giugno 2002, n. 120, allegato alla presente delibera.
2. I livelli massimi di emissione assegnati ai singoli settori per il
periodo 2008-2012, questi ultimi calcolati come media delle emissioni
annuali del periodo di cui alla tabella 8, sono stabiliti sulla base
dello scenario di riferimento, ovvero sulla base dei risultati
conseguibili con le misure gia' individuate al 30 giugno 2002 con
provvedimenti, programmi e iniziative nei settori della produzione di
energia elettrica, dei trasporti, dei consumi energetici negli usi civili
e nel terziario, della cooperazione internazionale.
Tab. 8–
Livelli massimi di emissioni di GHG per il periodo 2008-2012 (Mt. CO2 eq.)
|
|
Emissioni
1990 |
Livelli
max di emissioni GHG
2008-2012 |
|
USI
ENERGETICI, di cui: |
424,9
|
444,5
|
|
- Industrie
energetiche |
147,4 |
144,4 |
|
-
termoelettrico |
124,9 |
124,1 |
|
- raffinazione
(consumi diretti) |
18,0 |
19,2 |
|
- altro |
4,5 |
1,1 |
|
- Industria |
85,5 |
80,2 |
|
- Trasporti |
103,5 |
134,7 |
|
- Civile
(incluso terziario e Pubbl. Amm.ne) |
70,2 |
68,0 |
|
- Agricoltura |
9,0 |
9,6 |
|
- Altro
(fughe, militari, aziende di distribuzione) |
9,3 |
7,6 |
USI NON
ENERGETICI
|
96,1 |
95,6 |
|
Processi
industriali (industria mineraria, chimica) |
35,9 |
30,4 |
- Agricoltura
|
43,4 |
41,0 |
|
Rifiuti |
13,7 |
7,5 |
|
Altro
(solventi, fluorurati) |
3,1 |
16,7 |
|
TOTALE |
521,0 |
540,1 |
3.
Nell’ambito della VI Commissione CIPE "Sviluppo Sostenibile",
è istituito un Comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE), presieduto da
un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell’economia e
delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei
trasporti, delle politiche agricole, dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, degli affari esteri, degli affari regionali nonché
della Conferenza Stato-Regioni. Entro il 30 settembre di ogni anno, a
decorrere dal 2003, il CTE:
3.1 predispone, sulla base delle informazioni fornite dalle
amministrazioni interessate, un rapporto sullo stato di attuazione delle
misure di cui al punto 2 e sull’andamento delle emissioni rispetto a
quanto previsto nello scenario di riferimento, e formula le eventuali
proposte di modifica dei livelli massimi di emissione di cui alla tabella
8, coerentemente con i progressi già realizzati o da realizzare per
rispettare gli impegni di cui alla legge n. 120/2002, da sottoporre all’esame
della predetta Commissione per le successive valutazioni e determinazioni
di questo Comitato;
3.2 considerati i programmi pilota di cui all’art. 2 comma 3 della
legge n.120/2002 e le opzioni per le ulteriori riduzioni delle emissioni
di cui alla tab. 7 - da confermare sulla base di specifiche analisi di
fattibilità e di costi/benefici da effettuare a cura delle
amministrazioni interessate – propone alla predetta Commissione il
programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l’obiettivo
di cui alla legge n. 120/2002.
4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei
lavori del CTE, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, propone a questo
Comitato l’adozione delle ulteriori misure necessarie per rispettare l’obiettivo
di cui alla legge n.120/2002, tenuto conto del criterio prioritario di
raggiungere il migliore obiettivo con il minor costo.
5. Al fine di assicurare la promozione ed il coordinamento dei progetti
nell’ambito dei meccanismi di JI e CDM e la partecipazione dell’Italia
al mercato dei permessi di emissioni sia internazionale che comunitario
(ET), il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio dovrà
provvedere, utilizzando le ordinarie risorse di bilancio umane e
strumentali, ad organizzare i propri uffici in modo tale da consentire, d’intesa
con i Ministeri delle attività produttive, delle politiche agricole e
forestali, degli affari esteri, e dell’economia e delle finanze:
· la predisposizione, entro il 31 maggio 2003, del censimento delle
iniziative italiane pubbliche e private, già realizzate o in corso, nei
paesi Annex I e nei paesi in via di sviluppo, che possono generare
crediti di emissione, secondo quanto stabilito in ambito comunitario e
internazionale;
· l’avvio, entro il 30 giugno 2003, delle procedure per la
registrazione, presso gli organi competenti istituiti dalla Conferenza
delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, dei progetti già
realizzati o in corso al fine del rilascio dei crediti di emissione;
· l’avvio, entro il 30 giugno 2003 delle attività preliminari
finalizzate alla partecipazione delle imprese italiane al mercato dei
permessi di emissione sia internazionale che comunitario;
· la promozione della realizzazione di ulteriori progetti nell’ambito
dei meccanismi di JI e CDM, con l’obiettivo di raggiungere il miglior
risultato in termini di generazione di crediti di emissione con il minor
costo incrementale. A questo fine il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio dovrà, tra l’altro, assicurare alle imprese
italiane una informazione completa e aggiornata sulle opportunità
offerte dai meccanismi di JI e CDM, sugli eventuali meccanismi
incentivanti previsti dalle norme nazionali, e sugli eventuali
finanziamenti resi disponibili dalla Banca mondiale, dalla Global
environment facility, dalle Banche di sviluppo regionali, dalla Banca
europea degli investimenti, nonché dalle istituzioni finanziarie
internazionali;
6. Al fine del rispetto dei livelli di emissione di cui alla tabella 8 da
parte dei settori, questi ultimi potranno ricorrere ai meccanismi
previsti dal protocollo di Kyoto e allo scambio di quote di emissione all’interno
della Comunità, in conformità con le decisioni che verranno assunte in
sede internazionale comunitaria e nazionale.
7. Un’ulteriore riduzione delle emissioni potrà essere conseguita
mediante interventi di afforestazione e riforestazione, attività di
gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di
rivegetazione secondo quanto indicato al punto G. e nella tabella n. 6.
7.1 Entro il 30 aprile 2003 il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e
forestali e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, presenta a questo
Comitato il piano dettagliato riferito al triennio 2004-2006, per la
realizzazione delle attività nazionali di cui alla tabella 6 nell’ambito
delle risorse pubbliche destinate allo scopo.
7.2 Entro il 30 luglio 2003 il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e
forestali, provvede ad effettuare la ricognizione nell’ambito della
legislazione regionale, nazionale ed internazionale in vigore nel nostro
Paese dal 1990 ad oggi, di tutte le norme che contemplano la tutela delle
risorse forestali, al fine di certificare la "riforestazione
naturale" avvenuta sul territorio nazionale nel periodo 1990-2012,
quale conseguenza di attività intraprese dall’uomo e quindi eleggibile
ai fini del rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni
stabilito dalla legge n.120/2002.
7.3 Entro il 31 maggio 2005 il Ministero per le politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, realizza l’Inventario forestale nazionale e quello
degli altri Serbatoi di carbonio, al fine di avviare la procedura di
revisione del limite all’utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione
forestale, assegnato all’Italia.
7.4 Entro il 31 dicembre 2006 il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, d’intesa con il Ministero per le politiche agricole e
forestali, realizza il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
agro-forestali al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo
2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione,
deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli
e rivegetazione.
8. Per l’anno 2003 agli oneri derivanti dall’ attuazione di quanto
previsto ai punti 7.3 e 7.4 della presente delibera si farà fronte con
gli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri interessati.
9. A partire dal 2003, in sede di predisposizione annuale del Documento
di programmazione economica-finanziaria (DPEF), il Ministero dell’economia
e delle finanze dovrà prevedere una sezione dedicata al presente Piano
con l’individuazione degli strumenti necessari per il raggiungimento
degli obiettivi previsti.
10. L’attuazione degli interventi previsti nel piano approvato sarà
assicurata, per la parte di competenza statale, nei limiti delle risorse
allo scopo destinate dai relativi documenti di bilancio.
Roma, 19 dicembre 2002
Il Presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei
conti il 3 marzo 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia
e finanze, foglio n. 71
Home
page
> Indice
legislazione > Indice
legislazione Ambiente
|