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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 25 gennaio
1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per
l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale, ed in
particolare: l'art. 1, comma 2, che prevede che il Presidente del
Consiglio dei Ministri adotta, con proprio decreto, il modello unico di
dichiarazione sostitutiva degli obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica da individuarsi con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
l'art. 6, secondo il quale, in sede di prima attuazione, tale modello
unico di dichiarazione e' adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con riferimento agli obblighi di dichiarazione,
di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi,
dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A
allegata alla medesima legge;
l'art. 2, in base al quale il predetto modello unico di dichiarazione e'
presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio che provvede a trasmetterlo alle diverse
amministrazioni per le parti di rispettiva competenza;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche'
le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche ed, in particolare, l'art. 2 di detto decreto concernente la
previsione secondo la quale gli atti amministrativi sono di norma
predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati e la
determinazione delle cautele necessarie per la validita' delle connesse
operazioni di immissione, riproduzione e trasmissione di dati e
documenti, nonche' l'individuazione delle relative responsabilita';
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive
modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi provvedimenti di
attuazione, concernenti i rifiuti, i rifiuti pericolosi, gli imballaggi e
i rifiuti di imballaggi;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo
ambientale;
Vista la decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 226 del
6 settembre 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante i
codici del nuovo catalogo europeo dei rifiuti;
Vista la direttiva 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 10 maggio 2002, supplemento ordinario, del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio d'intesa con i Ministri delle attivita'
produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, recante
indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al
nuovo elenco dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante l'attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento ed, in particolare:
l'art. 10, comma 1, che prevede l'invio da parte dei gestori degli
impianti in esercizio di cui all'allegato I dello stesso decreto
legislativo n. 372/1999 di una comunicazione inerente i dati
caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, ai fini
della costituzione dell'inventario delle principali emissioni e loro
fonti; l'art. 10, comma 2, che prevede che i dati e il formato della
medesima comunicazione sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
in data 23 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio
2002, n. 37, supplemento ordinario, come modificato dal decreto 26 aprile
2002, con il quale sono stati definiti i dati, il formato e le modalita'
della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
n. 372/1999;
Visti in particolare l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n.
372/1999, e l'art. 6, comma 1, del decreto 23 novembre 2001, in base ai
quali le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui
all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 372/1999 sono
stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al
modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative
norme di attuazione;
Visto l'art. 7, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle disposizioni in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di attuazione della
direttiva 1999/93/CE per la firma elettronica;
Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 1999, n. 86, supplemento ordinario, recante
approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 1999, n. 86;
Considerata l'esigenza di aggiornare ai sensi delle suddette norme il
modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70;
Valutata l'esigenza di semplificare gli adempimenti derivanti dagli
obblighi di dichiarazione; Considerata, altresi', l'esigenza di chiarire
le modalita' di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di
comunicazione annuale in materia di rifiuti prodotti e gestiti in
presenza di una normativa di riferimento mutata nel corso degli ultimi
anni, nonche' le modalita' di assolvimento degli obblighi di
dichiarazione e di comunicazione annuale in materia di emissioni;
Decreta:
Art. 1
1. Il modello di
dichiarazione allegato al proprio decreto del 31 marzo 1999, con le
relative istruzioni, e' sostituito dal modello e dalle istruzioni
allegate al presente decreto.
2. Il modello adottato con il presente decreto sara' utilizzato per le
dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2003, con riferimento
all'anno 2002, da parte dei soggetti interessati.
3. La trasmissione del modello di cui al comma 1 comporta l'adempimento
dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
Art. 2
L'accesso alle
informazioni e' disciplinato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39.
Roma, 24 dicembre 2002
p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri: Letta
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Vedere allegato (97 pagine in PDF)<----
N.B.: il
presente D.P.C.M. va modificato con il D.P.C.M. 24/02/2003 più sotto
riportato.
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