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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 1,
comma 10; Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei
principi e delle norme comunitarie, nonche' del rinnovato concetto di
Governo e di Pubblica Amministrazione contenuto nel titolo V della
Costituzione, cosi' come e' stato modificato dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 settembre 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Udite
le Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri costituiscono
strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da
dipartimenti non puo' essere istituita la figura del segretario generale.
Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario
generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento,
e' soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i
capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in cui le
strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo'
essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario
generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di
competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del
Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce
periodicamente al Ministro.".
Art. 3
Modifiche all'articolo
35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 35 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del
territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti
materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali
protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e
della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari
esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi
regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e
della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati;
tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali
e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali
conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto
sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e
protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e
dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e
ambientali.".
Note
all'art. 3:
- Si riporta il nuovo testo dell'art. 35 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art.
35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla
tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare
riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali
protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e
della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari
esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi
regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e
della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati;
tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali
e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali
conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto
sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e
protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e
dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e
ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i
compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o
agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono
altresi' trasferite le funzioni e compiti attribuiti ai Ministero delle
politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.".
Art. 4
Modifiche dell'articolo
36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 36 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
e' sostituto dal seguente:
"Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro).
- 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e'
attribuita la titolarita' dei poteri di indirizzo politico, di cui agli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di vigilanza
con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1,
e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM).
Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e
l'organizzazione dell'ICRAM.".
Note
all'art. 4:
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il
seguente: "Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi
dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998).
- 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a
terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di
terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed
al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il
seguente: "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo).
- (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del
decreto legislativo n. 80 del 1998).
- 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal
fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte
dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana
le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la
gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede
alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale
di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di
supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati
con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti
stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti
con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto
privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso
regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di
spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico
emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione
individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio
1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In
caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera
p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
- Il comma 2 dell'art. 8 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e' il seguente: "2. Le agenzie hanno piena autonomia nei
limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte
dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un
Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni".
- Il comma 1 dell'art. 38 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e' il seguente: "1. - E' istituita l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9".
- L'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
2002, n. 207, e' il seguente: "Art. 1 (Natura e sede dell'Agenzia).
- 1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.),
istituita dall'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, negli articoli seguenti
indicata con la denominazione: "Agenzia", ha sede in Roma.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare,
organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei
limiti di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente
statuto.
3. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 4, lettera i), del decreto legislativo
30 luglio luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, l'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed e' sottoposta
al controllo della Corte dei conti.".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214 (S.O.), e' il seguente: "3.
- Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Art. 5
Modifiche all'articolo
37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 37 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola
in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui
individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".
Note
all'art. 5:
- Il nuovo testo dell'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art.
37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in un numero non
superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed
organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il Ministero si avvale altresi' degli uffici territoriali del governo
di cui all'art. 11.".
Art. 6
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6
dicembre 2002
CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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