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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
recante: "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente", ed in
particolare gli articoli 5, 8 e 9;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400; Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso
nella seduta dell'11 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 agosto 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, di cui alla nota prot. n. UL/2002/7437 del 3 ottobre 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a) ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le
direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare,
ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare
preliminarmente la qualita' dell'aria ambiente ed individuare le zone di
cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 351 del
1999;
b) ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351, i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi per il
raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e
negli agglomerati di cui al medesimo articolo 8;
c) ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le
direttive sulla cui base le regioni adottano un piano per il mantenimento
della qualita' dell'aria nelle zone di cui al medesimo articolo 9.
2. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad attuare le disposizioni del presente regolamento in
conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo degli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note
alle premesse.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, recante "Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in
materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13
ottobre 1999.
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, e' il seguente: "Art. 5 (Valutazione preliminare della qualita'
dell'aria ambiente).
- 1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'art. 4, comma 1, in continuita' con l'attivita' di
elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualita' dell'aria
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei
livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli
agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare
misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti
dalla normativa vigente, nonche' indagini o stime, al fine di valutare
preliminarmente la qualita' dell'aria ambiente ed individuare, in prima
applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle
direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto".
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351, e' il seguente: "Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in
cui i livelli sono piu' alti dei valori limite).
- 1. Le regioni
provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione
di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati
nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore
limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu'
inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite
aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di
tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli
agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore
limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1,
lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori
limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti
supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per
tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere
resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma
1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche'
il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere superiore al
valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla
soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente,
sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla
consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti
allo scopo di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi
1 e 2 interessino piu' regioni, la loro estensione viene individuata
d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi
piani".
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1994, n.
351, e' il seguente:
"Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i
livelli inferiori ai valori limite).
- 1. Le regioni provvedono, sulla
base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima
applicazione, e, successivamente, sulla base dell'art. 6, alla
definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli
inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il
rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di
cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della
qualita' dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di
sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore
qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile
secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti:
norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
giugno 1988, n. 140 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92 (supplemento oridnario).
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
214 del 12 settembre 1988, (supplemento ordinario) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 7 del citato
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 7
(Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della
valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e,
successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, ad
individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o
piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e
delle soglie di allarme e individuano l'autorita' competente alla
gestione di tali situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1,
le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare
nel breve periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento dei
valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei
casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione
delle attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono
al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme".
-
L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e'
riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 9 del citato decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 2
Criteri per la valutazione preliminare della
qualita' dell'aria ambiente
1. Ai fini della valutazione preliminare
della qualita' dell'aria, prevista dall'articolo 5 del decreto
legislativo n. 351 del 1999, e dell'individuazione delle zone di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto, si utilizzano le direttive
tecniche contenute nell'allegato 1.
Note all'art. 2:
- L'art. 5 del citato decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e'
riportato nelle note all'art. 1.
- L'art. 8 del citato decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e'
riportato nelle note alle premesse.
Art. 3
Principi generali per l'elaborazione dei piani
e dei programmi
1. Nell'elaborazione dei piani e programmi di cui
all'articolo 1, le regioni assicurano un elevato livello di tutela
dell'ambiente e della salute umana e si attengono, in particolare, ai
seguenti obiettivi e principi:
a) miglioramento generalizzato
dell'ambiente e della qualita' della vita, evitando il trasferimento
dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
b) coerenza delle
misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle
emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali o derivanti
dalla normativa comunitaria;
c) integrazione delle esigenze ambientali
nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed
economico sostenibile;
d) modifica dei modelli di produzione e di
consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualita'
dell'aria;
e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo,
economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di
ecogestione e audit ambientale;
f) partecipazione e coinvolgimento delle
parti sociali e del pubblico;
g) previsione di adeguate procedure di
autorizzazione, ispezione, monitoraggio, al fine di assicurare la
migliore applicazione delle misure individuate.
Art. 4
Elementi conoscitivi per l'elaborazione dei
piani e dei programmi
1. I piani e i programmi di cui all'articolo 1 sono
elaborati sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi:
a)
stato della qualita' dell'aria, quale risulta dalla valutazione di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 351 del 1999;
b) sorgenti
di emissioni, quali risultano da inventari delle emissioni di adeguata
risoluzione spaziale e temporale, elaborati sulla base dei criteri di cui
all'allegato 2 o elaborati precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, purche' aggiornati ed integrati secondo i criteri
di cui al medesimo allegato 2;
c) ambito territoriale nel quale il piano
si inserisce, con particolare riferimento ad aspetti come l'orografia, le
condizioni meteo-climatiche, l'uso del suolo, la distribuzione
demografica anche con riguardo alle fasce piu' sensibili della
popolazione, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale, la
presenza di aree particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico,
caratterizzate da ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali
protette, beni culturali ed ambientali;
d) quadro delle norme e dei
provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale,
provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento
atmosferico.
Note all'art. 4:
- L'art. 5 del citato decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 6 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il
seguente: "Art. 6 (Valutazione della qualita' dell'aria ambiente).
-
1. Le regioni effettuano la valutazione della qualita' dell'aria ambiente
secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. La misurazione,
effettuata in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3,
lettera a), e' obbligatoria nelle seguenti zone:
a) agglomerati;
b) zone
in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, e' compreso tra il
valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera c);
c) altre zone dove tali livelli
superano il valore limite.
3. La misurazione puo' essere completata da
tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione
sulla qualita' dell'aria ambiente.
4. Allorche' il livello risulti,
durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di
valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera
c), la misurazione puo' essere combinata con tecniche modellistiche in
applicazione dei criteri di cui al medesimo art. 4, comma 3, lettere a) e
b).
5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in
applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e'
consentito per valutare la qualita' dell'aria ambiente allorche' il
livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della
soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3,
lettera c).
6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli
inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi
dell'art. 4, comma 1.
7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli
inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento
continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la
rappresentativita' dei livelli rilevati.
8. La classificazione delle zone
e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 e'
riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera c).
9. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e le norme tecniche per
l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi,
reti e laboratori".
Art. 5
Struttura e contenuti dei piani e dei
programmi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999
1. I piani e i programmi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
351 del 1999 sono redatti secondo l'indice riportato nell'allegato 3 e
contengono una scheda tecnica che riporta le informazioni di cui
all'allegato V del medesimo decreto legislativo.
2. L'elaborazione dei
piani e dei programmi di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle
indicazioni contenute nell'allegato 4, secondo il seguente schema:
a)
definizione di scenari di qualita' dell'aria riferiti al termine di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del
1999, sulla base delle norme e dei provvedimenti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), del presente regolamento e delle misure
conseguentemente adottate;
b) individuazione degli obiettivi di riduzione
delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria entro i termini di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del
1999;
c) individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto
a quelle previste sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), da attuare per il conseguimento degli obiettivi di
cui alla lettera b). Ciascuna misura e' corredata da opportuni indicatori
e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di
miglioramento della qualita' dell'aria, di riduzione delle emissioni
inquinanti dell'aria, dei costi associati, dell'impatto sociale, dei
tempi di attuazione e della fattibilita' tecnico-economica;
d) selezione
dell'insieme di misure piu' efficaci per realizzare gli obiettivi di cui
alla lettera b), tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli
inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni;
e)
indicazione, per ciascuna delle misure di cui alla lettera d), delle fasi
di attuazione, dei soggetti responsabili, dei meccanismi di controllo e,
laddove necessarie, delle risorse destinate all'attuazione delle misure;
f) indicazione delle modalita' di monitoraggio delle singole fasi di
attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di
integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento
degli obiettivi di cui alla lettera b).
3. Ai fini dell'individuazione
delle risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi di cui alla
lettera b), hanno priorita' le misure da attuare nelle zone in cui il
livello di uno o piu' inquinanti sia superiore al valore limite aumentato
del margine di tolleranza.
Note all'art. 5:
- L'art. 8 del
citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note
alle premesse. - L'art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351, e' il seguente: "Art. 4 (Valori limite, soglie di allarme e
valori obiettivo).
- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della direttiva n. 96/62/CE, sono
recepiti:
a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti
elencati nell'allegato I;
b) il margine di tolleranza fissato per ciascun
inquinante di cui all'allegato I, le modalita' secondo le quali tale
margine deve essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il
valore limite deve essere raggiunto;
d) il valore obiettivo per l'ozono e
gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed
informazione.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere
fissati:
a) valori limite e soglie d'allarme piu' restrittivi di quelli
fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma,
tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;
b) valori
limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati
nell'allegato 1, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato
III;
c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali
non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base
dei criteri di cui all'allegato IV.
3. Con le modalita' di cui al comma 1
sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un
valore limite e una soglia d'allarme:
a) i criteri per la raccolta dei
dati inerenti la qualita' dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche
di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero
minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la
misura, il campionamento e l'analisi;
b) i criteri riguardanti l'uso di
altre tecniche di valutazione della qualita' dell'aria ambiente, in
particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale
per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle
tecniche di riferimento per la modellizzazione;
c) la soglia di
valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di
verifica della classificazione delle zolle e degli agglomerati al fine
dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5;
d) le modalita' per
l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'art. 11, sui livelli
registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle
soglie d'allarme;
e) il formato per la comunicazione dei dati di cui
all'art. 12, in conformita' a quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di
allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la
Commissione europea".
Art. 6
Mantenimento della qualita' dell'aria nelle
zone di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999
1. Per
l'elaborazione dei piani di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.
351 del 1999 si applicano, in quanto compatibili, le indicazioni
contenute nell'allegato 4.
2. Al fine di conservare i livelli degli
inquinanti al di sotto dei valori limite di qualita' dell'aria, i piani
di cui al presente articolo stabiliscono, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui all'articolo 4, i livelli massimi che non devono
essere superati dall'insieme delle emissioni delle sorgenti individuate
dagli inventari.
3. Nelle zone di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 351 del 1999, ai fini del rilascio delle autorizzazioni
previste dalla vigente normativa per la costruzione o la modifica di
opere, impianti e infrastrutture, si deve tener conto dei livelli massimi
stabiliti ai sensi del comma 2.
Note all'art. 6:
- L'art. 9 del citato decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 7
Pianificazione integrata e concertazione con
gli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in
materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in
conformita' al proprio ordinamento, ad adottare i piani e i programmi di
cui al presente decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e
degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di
pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli
enti locali.
2. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani e
programmi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
assicurano la partecipazione degli enti locali interessati mediante
opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa
vigente.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Gli inventari di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono aggiornati con una cadenza
corrispondente al monitoraggio delle singole fasi di attuazione di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), per le parti relative ad
inquinanti, settori e zone considerati dalle misure previste nell'ambito
di tali fasi di attuazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento e' abrogato il decreto ministeriale 20 maggio 1991
recante i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il
risanamento e la tutela della qualita' dell'aria.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 ottobre 2002
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il
Ministro della salute
Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2002
Ufficio di controllo
sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 4, foglio n. 216
Note all'art. 8:
- Il decreto ministeriale 20 maggio
1991 recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il
risanamento e la tutela della qualita' dell'aria", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1991, n. 126.
Allegato 1 (art. 2, comma 1)
---->
Vedere allegato da pag. 7 a pag. 18 <----
Note all'allegato 1:
- L'art. 7 del citato decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note all'art. 1.
-
Gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
sono riportati nelle note alle premesse.
- L'art. 4 del citato decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note all'art. 5.
Allegato 2 (art. 4, comma 1, lettera b))
---->
Vedere allegato da pag. 19 a pag. 23 <----
Note all'allegato 2:
- Gli articoli 8 e 9 del citato
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono riportati nelle note alle
premesse.
- L'art. 10 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372, recante "Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999, e' il seguente:
"Art. 10 (Inventario delle principali emissioni e loro fonti).
- 1.
I gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I trasmettono
all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente per il tramite
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il 30
aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in
aria, acqua e suolo, dell'anno precedente. La prima comunicazione si
effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla pubblicazione del
decreto di cui al comma 2.
2. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono
stabiliti i dati e il formato della comunicazione di cui al comma 1,
conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea.
3. L'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati di cui al comma
1 e li trasmette al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla
Commissione europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e l'ANPA, assicurano,
nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l'accesso
del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.
5.
Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui al comma
1 sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle
stesse al Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 8
maggio 1989, recante "Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989.
Allegato 3 (art. 5, comma 1)
---->
Vedere allegato da pag. 24 a pag. 26 <----
Note all'allegato 3:
- La scheda tecnica di cui
all'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' la
seguente: "Informazioni da includere nei programmi locali, regionali
o nazionali di miglioramento della qualita' dell'aria ambiente.
Informazioni da fornire a norma dell'art. 8, comma 4:
1. Luogo in cui il
superamento del valore limite e' stato rilevato: regione; citta' (mappa);
stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche).
2. Informazioni
generali: tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale); stima
dell'area inquinata (km 2) e della popolazione esposta all'inquinamento;
dati climatici utili; dati topografici utili; informazioni sufficienti
sul tipo di obiettivi da proteggere nella zona interessata.
3.
Amministrazioni competenti: nome ed indirizzo delle persone responsabili
dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.
4. Natura
e valutazione dell'inquinamento: concentrazioni osservate in anni
precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);
concentrazioni misurate dall'inizio del progetto; tecniche di valutazione
applicate.
5. Origine dell'inquinamento: elenco delle principali fonti di
emissione responsabili dell'inquinamento (mappa); quantita' totale di
emissioni provenienti da queste fonti (t/anno); informazioni
sull'inquinamento proveniente da altre regioni.
6. Analisi della
situazione: informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del
superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione);
informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento
della qualita' dell'aria.
7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di
miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto vale a dire: provvedimenti di carattere locale, regionale,
nazionale e internazionale; effetti riscontrati di tali provvedimenti.
8.
Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre
l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore del presente decreto:
elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del
progetto; calendario di attuazione; stima del miglioramento programmato
della qualita' dell'aria e del tempo necessario per conseguire tali
obiettivi.
9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o
oggetto di ricerca a lungo termine.
10. Elenco delle pubblicazioni, dei
documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni
richieste nel presente allegato".
Allegato 4 (art. 5, comma 2; art. 6, comma 1)
---->
Vedere allegato da pag. 27 a pag. 30 <----
Note all'allegato 4:
- L'art. 4 del citato decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 5.
-
L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 e' il
seguente: "Art. 5. Condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale).
- 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai
sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire
un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
2.
L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di
emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle
elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto
interessato in quantita' significativa, in considerazione della loro
natura, e delle loro potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da
un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo), nonche' i valori
limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa
in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati
nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi
di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se
necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori
disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti
prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se
del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o
sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti, per gli impianti
di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione tengono
conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti
nonche' dei costi e dei benefici.
3. Fatto salvo l'art. 6, i valori
limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui
al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo
di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione
geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le
condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo
l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.
4. L'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida di
cui all'art. 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso
articolo.
5. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni
requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e
la frequenza di misurazione, nonche' la relativa procedura di
valutazione, in conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia ambientale, nonche' l'obbligo di comunicare all'autorita'
competente i dati necessari per verificarne la conformita' alle
condizioni di autorizzazione ambientale integrata. Per gli impianti di
cui al punto 6.6 dell'allegato 1, le misure di cui al presente comma
possono tenere conto dei costi e benefici.
6. L'autorizzazione integrata
ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle
di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto
dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per
l'arresto definitivo dell'impianto. Le disposizioni di cui al successivo
art. 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la
funzionalita' degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n.
96/1982 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione
dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorita' competente ai
sensi della normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate
nell'autorizzazione integrata ambientale.
7. L'autorizzazione integrata
ambientale puo' contenere altre condizioni specifiche ai fini del
presente decreto, giudicate opportune dall'autorita' competente".
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