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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, recante "Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente", ed in
particolare l'art. 12;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273,
"Istituzione del sistema nazionale di taratura", che individua,
tra gli istituti che svolgono le funzioni di istituti metrologici
primari, l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio
nazionale delle ricerche;
Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente", convertito, con modificazioni, nella legge 21
gennaio 1994, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 441, recante "Regolamento concernente
l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita'
relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268";
Visto il decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante "Riordino del Consiglio
nazionale delle ricerche";
Visto il decreto legislativo 30 gennaio
1999, n. 36, recante "Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - Enea";
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, "Regolamento di
organizzazione dell'Istituto superiore di sanita'";
Visto il parere
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, unificata con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'11
luglio 2002;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto individua
gli organismi incaricati di svolgere le funzioni tecniche di cui all'art.
3, al fine di garantire la qualita' del sistema delle misure di
inquinamento atmosferico con riferimento alla disciplina in materia di
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente di cui al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e relativi provvedimenti
attuativi.
Art. 2
Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) sistema di misura: insieme
di apparecchiature di campionamento e di misura e dei metodi di analisi;
b) rete di misura: sistema di stazioni e/o postazioni per il
campionamento degli inquinanti atmosferici, dislocate sul territorio in
modo da fornire dati idonei alla rappresentazione dello stato di qualita'
dell'aria ambiente;
c) taratura: insieme di operazioni che stabiliscono,
in condizioni specificate, la relazione tra i valori delle grandezze
indicate da uno strumento o da una rete di misura, oppure tra i valori
rappresentati da un campione materiale o da un materiale di riferimento,
ed i corrispondenti valori realizzati dai campioni;
d) campioni primari:
campione che e' designato o ampiamente riconosciuto come avente le piu'
alte qualita' metrologiche e il cui valore e' accettato senza riferimento
ad altri campioni della stessa grandezza;
e) campioni secondari: campione
il cui valore e' fissato per confronto con un campione primario della
stessa grandezza;
f) certificazione dei campioni: emissione di un
certificato con la determinazione della composizione chimica, della
concentrazione, della purezza, delle proprieta' fisiche o di particolari
caratteristiche tecniche dei campioni;
g) campioni di riferimento:
campioni riconosciuti da una decisione nazionale come base per fissare il
valore degli altri campioni della grandezza in questione;
h) garanzia di
qualita': realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente
l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con
precisione e accuratezza conosciute;
i) accreditamento: procedimento con
cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un
organismo o persona a svolgere funzioni specifiche;
j) approvazione:
procedura attraverso la quale l'organismo incaricato ai sensi del
presente decreto accerta e certifica che un metodo, una apparecchiatura,
una rete di misura o un laboratorio soddisfano i pertinenti requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Art. 3
Funzioni tecniche
1. Costituiscono funzioni tecniche da attribuire al fine di garantire la
qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico:
a) la
preparazione, la certificazione e il mantenimento di campioni primari e
di riferimento di miscele gassose di inquinanti;
b) la garanzia di
qualita' delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione,
nonche' l'accertamento del rispetto di tale qualita', in particolare
mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti
delle norme europee in materia di inquinamento atmosferico;
c)
l'approvazione delle apparecchiature di campionamento e di misura nonche'
dei sistemi di misura per l'inquinamento atmosferico e la definizione
delle relative procedure;
d) l'accreditamento di laboratori di misura e
di campionamento pubblici e privati;
e) il coordinamento sul territorio
italiano dei programmi di garanzia di qualita' su scala comunitaria
organizzati dalla Commissione europea;
f) l'approvazione delle reti di
misura in riferimento ai requisiti di cui al decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e successivi provvedimenti attuativi;
g) l'analisi e
l'approvazione di metodi di valutazione della qualita' dell'aria,
compresi l'utilizzo dei modelli e dei metodi di valutazione obiettiva di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dei
metodi indicativi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 2
aprile 2002, n. 60.
Art. 4
Organismi
incaricati
1. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
e' svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato
CNR - Istituto di metrologia "G. Colonnetti", e, per le
funzioni relative agli inquinanti non ancora presi in considerazione
dalla rete Euromet, dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico.
2.
La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' svolta
dall'ANPA per quanto riguarda la garanzia di qualita' dei dati e dal CNR
- Istituto sull'inquinamento atmosferico per quanto riguarda
l'accertamento del rispetto di tale qualita'. Il CNR - Istituto
sull'inquinamento atmosferico assicura inoltre la disponibilita' dei
campioni secondari e di riferimento, in collaborazione con l'istituto di
metrologia "G. Colonnetti" e con l'Istituto superiore
prevenzione e sicurezza lavoro, di seguito denominato ISPESL.
3. La
funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e' svolta dal
CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico e dagli altri laboratori
pubblici dallo stesso allo scopo accreditati.
4. La funzione tecnica di
cui all'art. 3, comma 1, lettera d), e' svolta dal CNR - Istituto
sull'inquinamento atmosferico. I laboratori che operano nel campo del
monitoraggio della qualita' dell'aria devono risultare conformi, per le
relative singole misure, alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
5. La
funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), e' svolta dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'ANPA,
del CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL,
dell'Istituto superiore sanita', di seguito denominato ISS, e dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato
ENEA.
6. Le funzioni tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettere f) e
g), sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con il Ministero della salute, sulla base
dell'istruttoria svolta da una commissione tecnica appositamente nominata
e costituita da rappresentanti dell'ANPA, del CNR - Istituto
sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL, dell'ISS e dell'ENEA.
7. Le
funzioni tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), sono
svolte nel rispetto delle modalita' e delle norme tecniche stabilite con
decreto di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351.
Roma, 20 settembre 2002
Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
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