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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle
politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Viste le direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti
norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, tutte
indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 6 maggio 1988, ai termini dell'articolo 15 della
citata legge 16 aprile 1987, n. 183 della Repubblica per gli adempimenti
ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali;
Emana il
seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto detta
norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione
della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.
2. Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto:
a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera;
b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;
c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria
nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e
valutazione;
d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di
campionamento, analisi e valutazione.
Art. 2
Ai fini del
presente decreto si intende per:
1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione
o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di
uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le
normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire
pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo;
da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi
dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni
materiali pubblici e privati.
2. Valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità
delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinanti nell'ambiente esterno.
3. Valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e
limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno
destinati:
a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione
dell'ambiente;
b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone
specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una
particolare tutela della qualità dell'aria.
4. Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta
nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre
inquinamento atmosferico.
5. Linee guida per il contenimento delle emissioni: criteri in linea con
l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali
contenenti indicazioni su:
a) cicli tecnologici;
b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del
contenimento delle emissioni;
c) fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore
tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.
Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi
di emissione.
6. Fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa
riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle
sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa,
rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad
altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
7. Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente
verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione
delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e
dell'ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi
eccessivi.
8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze
inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo
che non devono essere superate.
9. Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi
industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento
atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.
10. Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito ovvero
autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed
aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualità dell'aria, validi
su tutto il territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed
aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori
minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei
combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti
esistenti alla normativa del presente decreto.
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2,
si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio
1983.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
provvede:
a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani
regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto
conto delle esperienze regionali già acquisite;
b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria sulla
base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilità;
c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere
interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento
atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono
stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità
dell'aria più restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la
qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali,
nonché una relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria
formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;
e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di
emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti
dalle regioni.
Art. 4
1. Fatte
salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento
atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei
principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato.
In particolare è di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e
risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di
qualità dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i
valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito
dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono
necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria
derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi
nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di
protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario
assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della
migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate
dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di
determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più
elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i
poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche
esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a),
di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di
emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di
impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di
esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di
rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione
dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da
trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini
indicati all'articolo 3, comma 4, lettera d).
Art. 5
1. È di
competenza delle province la redazione e tenuta dell'inventario
provinciale delle emissioni atmosferiche, redatto sulla base dei criteri
individuati dalle autorità statali competenti ed attuato secondo le
indicazioni organizzative della regione.
Art. 6
1. In
attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle
autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e
fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un
nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla
regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel
quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate
per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni,
nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro
dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia
rivolta al sindaco.
Art. 7
1. Ai fini
del rilascio dell'autorizzazione la regione accerta:
a) che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione
dell'inquinamento atmosferico;
b) che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti
consentiti.
2. La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove
è localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente
ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla
presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini,
l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di
richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda,
notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, provvede entro i successivi trenta giorni.
3. L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità
delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il
termine per la messa a regime degli impianti.
4. Il sindaco è tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni
dalla richiesta della regione.
5. La regione, contestualmente al rilascio del provvedimento
autorizzatorio, comunica alle autorità competenti e all'impresa la
periodicità e la tipologia dei controlli comunque necessari.
Art. 8
1. L'impresa, almeno
quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli
impianti, ne dà comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei
comuni interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli
impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati
relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo
continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime
dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei
valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati
nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le
emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.
Art. 9
1. L'autorità competente
per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti
tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle
condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni.
Art. 10
1. In raso di inosservanza
delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente
procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute e/o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso
di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso
di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno
per la salute e/o per l'ambiente.
Articolo 11
1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in
seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla
evoluzione della situazione ambientale.
Articolo 12
1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di
autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo
produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la
quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di
adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati
nell'articolo 13, comma 1.
Articolo 13
1. La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente
atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche
tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della
vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle sostanze
inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti
dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via
provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni
sui tempi e modi di adeguamento.
2. L'autorità competente provvede sulla domanda nel termine di centoventi
giorni dalla data di ricevimento della medesima.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salve le
responsabilità delle autorità competenti, l'impresa è comunque tenuta a
realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati
nella domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione
definito nelle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero i valori
limite fissati dalle regioni.
4. L'autorizzazione definitiva è concessa previo accertamento
dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni
integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di
adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della
domanda di autorizzazione.
5. Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva devono
essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento,
anche temporaneo, delle emissioni.
Articolo 14
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 si applicano anche agli
impianti esistenti.
2. L'autorità competente esercita i poteri di cui all'articolo 10, anche
nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo13, comma 3.
Articolo 15
1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni
qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra località.
Articolo 16
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio
1986, n. 349286A0349.900_A002, le caratteristiche dei combustibili
destinati ad essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalità
e ai contenuti del presente decreto.
Articolo 17
1. L'articolo 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle
raffinerie di olii minerali.
2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del
commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la
costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono
rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della
sanità, sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano
energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno
applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le
procedure definite nell'ambito del piano medesimo.
3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del
comune interessato.
4. Le misure previste dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, e
dell'articolo 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità
alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità.
5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i p rovvedimenti
previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4.
Articolo 18
1. Le domande di autorizzazione ed i provvedimenti delle competenti
autorità sono messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo
14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Articolo 19
1. L'approvazione dei progetti di impianti industriali e le autorizzazioni
all'esercizio degli impianti stessi, previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, sono sostituite dalle
autorizzazioni stabilite dal presente decreto.
Articolo 20
1. La tabella A dell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 28 marzo 1983, è modificata, per quanto riguarda il
biossido di zolfo ed il biossido di azoto, dalla tabella di cui
all'allegato I, che si applica su tutto il territorio nazionale.(1)
Articolo 21
1. Per i fini indicati nel presente decreto, sono fissati i valori guida
di qualità dell'aria per il biossido di zolfo, le particelle sospese ed
il biossido di azoto riportati nell'allegato II.(1)
Articolo 22
1. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti
nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione delle concentrazioni del
biossido di zolfo, appendice 3, e del biossido di azoto, appendice 4,
sono, rispettivamente, sostituiti dai metodi riportati nelle appendici 3 e
4 dell'allegato III.
2. Ai metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti
nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28 marzo 1983, è aggiunta l'appendice 12 concernente il metodo per
la determinazione dell'indice di fumo nero riportato nell'allegato III.
3. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti
nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione del materiale
particellare in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla determinazione
del piombo, appendice 5, sono modificati ed integrati dall'allegato IV.(1)
Articolo 23.
1. Ai fini di verificare la corrispondenza di dati rilevati con il metodo
gravimetrico e con il metodo dei fumi neri per la determinazione delle
concentrazioni di particelle sospese nell'aria, le regioni devono
effettuare, in una serie di stazioni rappresentative, misurazioni
parallele con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni sei mesi, ai
Ministeri dell'ambiente e della sanità.(1)
Articolo 24
1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione,
ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata,
revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la
pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni.
2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel
termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è
punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a due milioni.
3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al
periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire
dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino
a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni.
4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni
dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente
nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l'arresto sino ad
un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo
impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente
dalla normativa statale e regionale.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena
dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di
emissione determina il superamento dei valori limite di qualità
dell'aria.
Articolo 25.
1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità
competenti, ai sensi dell'articolo 12, la domanda di autorizzazione nel
termine prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni
dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente
nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto
di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda
di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda
sino a lire due milioni.
3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un
impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti
direttamente dalla normativa statale o regionale.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena
dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di
emissione determina il superamento dei valori limite di qualità
dell'aria.
5. È sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e
dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua
l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata,
revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.
6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza
l'autorizzazione prescritta dall'articolo 13 è punito, nel primo caso,
con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni, e,
nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni.
7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'articolo 13 è
punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire
due milioni.
Articolo 26
1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi
alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'articolo 16 sono
puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni.
Allegato I (2)
Valori limite di qualità dell'aria
|
Inquinante
|
Valore limite
|
Periodo di
riferimento
|
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Biossido di zolfo
SO2
|
Mediana delle
concentrazioni medie di 24 ore nell arco di 1 anno: 80 µg/m3
|
1° aprile - 31
marzo
|
|
Idem
|
98° percentile
delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nellarco di 1
anno: 250 µg/m3 (*)
|
1° aprile - 31
marzo
|
|
Idem
|
Mediana delle
concentrazioni medie di 24 ore rilevate durante l inverno:
130 µg/m3
|
1° ottobre - 31
marzo
|
|
Biossido di azoto
NO2
|
98° percentile
delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante lanno:
200: µg/m3
|
1° gennaio - 31
dicembre
|
(*) Si devono prendere
tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più
di tre giorni consecutivi; inoltre si deve cercare di prevenire e ridurre
detti superamenti.
Nota 1
Per il riconoscimento della
validità del calcolo del 98° percentile, è necessario che il 75° dei
valori possibili sia disponibile ed uniformemente ripartito, se possibile,
sull'intero anno considerato per il luogo di misurazione preso in esame.
Se per certi luoghi, i valori misurati non fossero disponibili per un
periodo superiore a 10 giorni, lo si dovrà precisare nell'indicare il
precentile calcolato.
Il calcolo del 98° percentile in base ai valori rilevati durante l'anno
va eseguito a partire dai valori effettivamente misurati.
I valori misurati vengono arrotondati al µg/m3 più vicino.
Tutti i valori sono riportati in un elenco compilato in ordine crescente
per ogni luogo:
|
X1 <
X2 < X3
|
Xk
< X
|
X N-1 <
X N
|
Il 98° percentile è il
valore dell'elemento di ordine K per il quale K viene calcolato, mediante
la seguente formula:
K = (q x N)
dove q è uguale a 0,98 per
il 98° percentile e a 0,50 per il 50 percentile, N essendo il numero dei
valori effettivamente misurati.
Il valore di (q per N) viene arrotondato al numero intero più vicino.
Qualora gli strumenti di misura non permettono ancora di fornire valori
discreti ma forniscono solo classi di valori superiori a 1 x 30µg/m3,
si utilizzerà per il calcolo del percentile una interpolazione, a
condizione che la formula di interpolazione sia accettata dalla
Commissione delle C.E. e che le classi di valori non siano superiori a 10
x 30µg/m3.
Questa deroga temporanea è valida solo per gli strumenti attualmente
installati, per una durata non superiore alla durata di vita delle
attrezzature in questione, ed è in ogni caso limitata al 31 marzo 1995.
Nota 2
1. La misurazione delle
concentrazioni di biossido di azoto nell'ambiente ha lo scopo di valutare
nel modo più caratteristico possibile il rischio individuale per quanto
concerne l'esposizione al di là del valore limite; i punti di misurazione
dovrebbero pertanto essere scelti, possibilmente, tra i luoghi in cui tale
rischio puo' essere il più elevato.
A tal fine vanno presi in considerazione due casi distinti:
1.1. Le aree prevalentemente soggette all'inquinamento dovuto agli
autoveicoli e quindi limitate alle vicinanze di strade con intesa
circolazione;
1.2. Le aree più estese in cui gli scarichi provenienti da fonti fisse
contribuiscono a loro volta in maniera sostanziale all'inquinamento
2. Nel caso 1.1. i punti di misurazione dovrebbero venire scelti:
in modo da coprire gli esempi del principali tipi di aree prevalentemente
influenzate dall'inquinamento dovuto agli autoveicoli, soprattutto le
strade, anguste, con intensa circolazione e i principali incroci;
in modo da essere, per quanto possibile, quelli in cui le concentrazioni
di biossido di azoto, quali sono specificate al punto 1, sono considerate
tra le più elevate.
3. Nel fissare il numero di stazioni da installare per quanto riguarda le
aree determinate al punto 1.2. si deve tenere conto:
dell'estensione dell'area inquinata;
dell'eterogeneità della distribuzione dell'inquinamento nello spazio.
La scelta dei luoghi non dovrebbe escludere le strade anguste con intensa
circolazione e i principali incroci quali sono definiti al punto 2,
qualora vi sia un rischio di superamento del valore limite dovuto ad un
inquinamento sostanziale proveniente da fonti fisse di combustione.
4. La lettura finale deagli strumenti deve rendere possibile il calcolo
della media oraria.
Allegato II (2)
Valori guida di qualità dell'aria
|
Inquinante
|
Valore guida
|
Periodo di
riferimento
|
|
Biossido di zolfo
SO2
|
Media aritmetica
delle concentrazioni medie di 24 ore rilevante nell arco di 1
anno: da 40 a 60 µg/m3
|
1° aprile - 31
marzo
|
|
Idem
|
Valore medio
delle 24 ore: da 100 a 150 µg/m3
|
dalle 00 alle 24
di ciascun giorno
|
|
Biossido di azoto
NO2
|
50° percentile
delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l anno:
50 µg/m3
|
1° gennaio - 31
dicembre
|
|
Idem
|
98° percentile
delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante lanno:
135 µg/m3
|
1° gennaio - 31
dicembre
|
|
Particelle
sospese (misurate con il metodo dei fumi neri)
|
Media aritmetica
delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nellarco di 1
anno: da 40 a 60 µg fumo nero equivalente/m3
|
1° aprile - 31
marzo
|
|
Idem
|
Valore medio
delle 24 ore: da 100 a 150 µg fumo nero equivalente/m3
|
|
Anche per i valori guida
valgono le note 1 e 2 dell'allegato I.
Allegato III (2)
Metodi di prelievo e di analisi degli inquinanti dell'aria
Appendice 3
Determinazione del biossido di azoto
1. Principio del metodo
Il biossido di zolfo presente nell'atmosfera viene fatto assorbire in una
soluzione, di tetracloromercurato di sodio con formazione di un complesso
diclorosolfitomercurato che non viene ossidato dall'ossigeno dell'aria.
Questo complesso, per aggiunta di aldeide formica e di pararosanilina in
soluzione acida, da luogo all'acido pararosanilinmetilisolfonico di color
rosso purpureo.
L'intensità del colore di questo complesso, misurata per via
spettrofotometrica alla lunghezza d'onda di 548 nm, è proporzionale alla
concentrazione del biossido di zolfo.
Il metodo è applicabile nell'intervallo di concentrazione tra 3 e 500 µg
di biossido di zolfo per metro cubi di aria (nota 1).
La concentrazione di biossido di zolfo viene ricavata per mezzo di una
curva di taratura preparata con l'impiego di miscele di gas di taratura (cfr.6.2).
Per i controlli di routine, a seconda delle apparecchiature disponibili in
laboratorio, può convenire in taluni casi sostituire le miscele di gas di
taratura con soluzioni di solfito di sodio a concentrazione nota.
Tuttavia questo procedimento può essere applicato solo dopo un idoneo
controllo con un dispositivo a permeazione.
2. Interferenze.
L'interferenza del biossido di azoto è eliminata mediante l'aggiunta di
acido solfammico; l'ozono non interferisce se si lascia intercorrere un
tempo minimo di 20 minuti tra la fine del prelievo e l'aggiunta dei
reattivi.
Le interferenze di ioni metallici quale Fe(III), Mn(II), Cr(III), Cu(II),
e V(V) sono eliminate per l'aggiunta del sale bisodico dell'acido
etilendiamminotetracetico.
Eventuale torbidità o precipitati devono essere eliminati dalla soluzione
assorbente dopo il prelievo.
3. Reagenti
Salvo indicazione diversa, per acqua si intende acqua distillata esente da
sostanze ossidanti, di preferenza bidistillata con apparecchiatura di
vetro.
3.1. Soluzione assorbente di tetraclormercurato 0,04 M.
Disciogliere 10,9 g di cloruro di mercurico HgCl2, 4,7 g di cloruro di
sodio NaCl e 0,07 g del sale bisodico dell'acido etilendiamminotetracetico
in acqua distillata e portare il volume a un litro.
La soluzione è stabile per almeno due mesi a temperatuara ambiente e non
può essere adoperata se si forma un precipitato. Fare attenzione
nell'usare la soluzione perché è molto tossica (note 2, 3 e 10).
3.2. Soluzione di acido solfammico.
Disciogliere 0,6 g di acido solfammico NH2S03H in acqua distillata e
portare il volume a 100 ml. La soluzione è stabile per alcuni giorni se
protetta dall'aria.
3.3. Soluzione di formaldeide.
Diluire 5 ml di soluzione di formaldeide al 40% a un litro con acqua
distillata. La soluzione è instabile e va preparata giornalmente.
3.4. Acido cloridrico 1 M.
Diluire 86 ml di acido cloridrico concentrato (HCl p. sp. uguale 1,19
g/ml) a un litro con acqua distillata.
3.5. Soluzione di pararosanilina 0,2%.
Disciogliere 0,2 g di cloridrato di pararosanilina in 100 ml di acido
cloridrico 3.4.
3.6. Acido fosforico 3 M.
Diluire 205 ml di acido fosforico concentrato (H3PO4 p. sp. uguale 1,69
g/ml) a un litro con acqua distillata.
3.7 Soluzione di pararosanilina 0,16 g/l.
Mescolare 20 ml della soluzione di pararosanilina 3.5. con 25 ml di acido
fosforico 3.6. in un pallone da 250 ml e portare a volume con acqua
distillata.
La soluzione è stabile per alcuni mesi se conservata al buio.
3.8. Soluzione di solfito di sodio 0,6 g/l.
Scioglere 0,40 di solfito di sodio Na2SO3 oppure 0,30 g di metabisolfito
di sodio Na2S2O5 in 500 ml di acqua distillata e bollita di recente.
La concentrazione della soluzione, che corrisponde a 320-400 µg di
biossido di zolfo per ml, va determinata con titolazione iodometrica (nota
5).
3.9. Soluzione di solfito di sodio 0,012 g/l.
Immediatamente dopo la titolazione della soluzione di solfito 3.8,
prelevarne accuratamente 2,0 ml e portare a 100 ml con la soluzione
assorbente 3.1.
Questa soluzione è stabile per un giorno a temperatura ambiente e per 30
giorni se conservata a 5 °C.
4. Apparecchiature
4.1. Filtro e relativo portafiltro: come descritto nel punto 2
dell'appendice 1.
4.2. Assorbitori a gorgogliamento del tipo illustrati nella fig. 7.
L'efficienza di assorbimento varia con la geometria degli assorbitori, la
dimensione delle bolle di aria e il loro tempo di contatto con la
soluzione.
L'efficienza di assorbimento può essere determinata inserendo nel sistema
di campionamento un secondo assorbitore in serie con il primo e facendo il
rapporto tra la quantità di biossido di zolfo trovata nel primo
assorbitore e la somma delle quantità trovate nei due assorbitori.
L'efficienza di assorbimento dei gorgoglitori deve essere superiore al
95%.
L'uso di miscele di biossido di zolfo ed aria per la preparazione della
curva di taratura tiene conto anche dell'efficienza di assorbimento.
4.3. Pompa aspirante avente le caratteristiche genrali descritte
nell'Appendice 1, punto 5, che consenta di ottenere portate da 0,1 a 0,25
1/min.
4.4 Misuratore volumetrico avente le caratteristiche generali descritte
nell'Appendice 1, punto 6, funzionante per portate di 0,1 l/min.
4.5. Spettrofotometro per misure di assorbenza alla lunghezza d'onda di
548 mm, fornito di celle aventi cammino ottico di 10 mm.
5. Prelevamento del
campione
5.1. Linea di prelevamento.
La linea di prelevamento va montata secondo le prescrizioni riportate
nell'Appendice 1, come mostrato nella fig. 1, inserendo il filtro prima
dell'ingresso dell'aria nell'assorbitore (nota 6).
5.2. Campionamento.
Trasferire 50 ml della soluzione di TCM (3.1) in un assorbitore e pesare
quest'ultimo con una accuratezza di 0,1 g.
Inserirlo nel sistema di prelievo.
Durante il campionamento, proteggere la soluzione assorbente dalla luce
solare diretta, coprendo opportunamente l'assorbitore, per es. con un
foglio di alluminio.
Durante il campionamento mantenere l'assorbitore a 20 + 5 °C.
La portata dell'aria deve essere compresa fra 0,1 e 0,25 l/min. e
mantenuta costante entro il + 5%.
La quantità minima di aria aspirata deve essere di 150 litri.
Al termine del campionamento di 24 ore, pesare di nuovo l'assorbitore e
correggere le eventuali perdite di peso aggiungendo acqua distillata fino
a raggiungere il peso iniziale.
Prendere nota del volume di aria misurato dal contatore di gas e della
temperatura e pressione atmosferica. Se il campione deve essere conservato
per più di 12 ore prima dell'analisi, esso deve essere mantenuto a 5 °C
(nota 7).
6. Determinazione.
6.1. Analisi.
Trasferire 10 ml della soluzione di campione in un matraccio tarato da 25
ml e contemporaneamente preparare un bianco introducendo 10 ml della
soluzione di assorbimento 3.1. in un altro matraccio da 25 ml.
Aggiungere al bianco i reattivi come descritto più avanti e determinarne
l'assorbanza a 548 mm rispetto all'acqua, impiegando celle da 10 mm.
Confrontare il valore dell'assorbanza del bianco con quello ottenuto per
il bianco della curva di taratura; differenze tra i due valori superiori
al 10% sono indizio di contaminazione dell'acqua, dei reagenti oppure alla
decomposizione di questi ultimi; in tal caso devono essere preparati di
nuovo.
Aggiungere in ciascun matraccio 1 ml della soluzione di acido solfammico e
lasciare reagire per 10 minuti in modo da distruggere l'eventuale ione
nitrito presente.
Versare quindi nei matracci 2 ml della soluzione di formaldeide
accuratamente misurati e 5 ml della soluzione pararosanilina 3.7.
Portare a volume con acqua distillata e porre in termostato a 20 +
1 °C.
Dopo 30-60 minuti, determinare l'assorbanza del campione e del bianco
rispetto all'acqua.
Non lasciare la soluzione colorata nelle celle poiché si potrebbe
depositare sulle pareti una pellicola di colorante (nota 8).
6.2. Curva di taratura per miscele di biossido di zolfo e aria.
Le miscele di biossido di zolfo e aria devono essere preparate con il
metodo di permeazione (vedi appendice 11).
Per preparare la curva di taratura e necessario misurare almeno 4
differenti livelli di concentrazione di biossido di zolfo , compresi
nell'intervallo di cui al punto 1, ed una concentrazione zero.
Il campionamento e l'analisi applicati a ciascuna miscela di taratura
devono essere effettuati nelle stesse condizioni impiegate per il campione
in esame, specialmente per quanto concerne il tempo di campionamento, la
portata dell'aria ed il volume di soluzione assorbente.
Si riportano i valori di assorbanza in funzione della quantità di
biossido di zolfo calcolata in base alla concentrazione di biossido di
zolfo nella miscela di taratura ed il volume di aria campionato.
Determinare il fattore di taratura f (reciproco della pendenza della
retta).
Tale fattore di taratura può essere impiegato per il calcolo dei
risultati (nota 9).
6.3. Curva di taratura con solfito di sodio.
Trasferire volumi accuratamente misurati (0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 ml)
della soluzione di solfito di sodio 3.9 in una serie di palloncini tarati
da 25 ml e diluire a circa 10 ml per la soluzione assorbente 3.1.
Procedere quindi come descritto nel punto 6.1.
Riportare in un grafico i valori della assorbanze (ordinate) in funzione
dei corrispondenti quantitativi di biossido di zolfo, in µg, contenuti
nella serie di campioni a titolo noto.
Nell'intervallo di concentrazione tra 0 e 40 µg di biossido di zolfo in
25 ml di soluzione finale si deve ottenere una relazione lineare e
l'intercetta della retta di taratura sull'asse delle ordinate non deve
differire più di 0,02 unità di assorbanza del valore del bianco.
Determinare la pendenza della retta e calcolare il suo reciproco f.
7. Espressione dei
risultati.
7.1. Calcolo.
In base a quanto riporatato nel punto 6.2., calcolare la concentrazione in
massa del biossido di zolfo come segue:
|
Cso2 =
|
f.(as -
ab)
-------------
|
|
V
|
dove:
Cso2 =
concentrazione in massa del biossido di zolfo in µg/m3;
f = fattore di taratura, in µg, ottenuto nella taratura con miscele di
gas;
as = assorbanza della soluzione del campione;
ab = assorbanza del bianco;
V = volume di aria campionato a 25 °C e a 1013 millibar, in m3.
Se si calcola la
concentrazione di biossido di zolfo con la curva di taratura 6.3, si deve
usare la seguente espressione:
|
Cso2 =
|
f.(as - ab)
------------
|
. 5
|
|
V
|
dove:
Cso2 =
concentrazione in massa del biossido di zolfo in µg/m3;
f = fattore di taratura, in
mg, ottenuto nella taratura con soluzioni di solfito (vedi punto 6.3.);
as = assorbanza
della soluzione del campione;
ab = assorbanza
del bianco;
V = volume di aria
campionato a 25 °C e a 1013 millibar, in m3.
f può essere utilizzato
per controlli di routine del metodo e deve differire meno del 10% dal
fattore di taratura ottenuto con l'impiego di mescele di gas.
7.2. Limite di rivelabilità.
Il limite di rivelabilità del biossido di zolfo in 10 ml di soluzione di
TCM è compreso tra 0,2 e 1,0 mg (in base al doppio delle deviazione
standard). Nelle condizioni migliori, ciò corrisponde a concentrazioni di
biossido di zolfo nell'aria di 3 mg/m3 in campioni di aria di
300 litri (campionamento di 24 ore a 0,2 1/min.).
7.3. Precisione.
La deviazione standard del procedimento descritto è di circa 5 µg/m3
per concentrazioni di biossido di zolfo fino a circa 400 µg/m3.
Note
1. Se si prevedono
concentrazioni superiori a quella del limite superiore del campo di
applicazione, si può campionare un volume di aria inferiore a quello
indicato nel punto 5.2. riducendo opportunamente la portata di
campionamento.
In tal caso occorre accertare sperimentalemente che l'efficienza di
assorbimento rimanga inalterata.
2. La quantità di EDTA aggiunta elimina le possibili interferenze dei
metalli pesanti fino a 60 µg di Fe (III), 10 µg di Mn (II), 10 µg di Cr
(III), 10 µg di Cu (II) e 22 µg di V (V) in 10 ml di soluzione di
assorbimento.
3. La soluzione è estremamente tossica e va trattata come tale; se viene
a contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua.
Nella nota 10 è riportato un metodo per recuperare il mercurio delle
soluzioni da scartare.
4. È necessario controllare le proprietà del cloridrato di
pararosanillina usato nella preparazione della soluzione secondo quanto
descritto nella nota 11.
I reagenti che non corrispondono a quei requisiti devono essere purificati
per estrazione (vedi nota 11) o scartati.
5. In una beuta da 500 ml trasferire 25 ml della soluzione concentrata di
solfito 3.8, 50 ml di soluzione di iodio 0,01 N e titolare l'eccesso di
iodio con una soluzione di tiosolfato 0,01 N in presenza di salda d'amido.
Eseguire una prova in bianco con acqua distillata.
La concentrazione di biossido di zolfo nella soluzione 3.8, in µg/ml,
viene calcolata con la seguente formula:
|
Cso2 =
|
(V1
- V2) N 32 103
----------------
|
|
25
|
dove:
Cso2 è la
concentrazione in massa del biossido di zolfo nella soluzione 3.8 espressa
in µg/ml;
V1 è il volume di soluzione di
tiosolfato consumato per la prova in bianco, in ml;
V2 è il volume di soluzione di
tiosolfato consumato per 25 ml di soluzione 3.8., in ml;
N è la normalità della soluzione di tiosolfato.
6. Se si ha motivo di ritenere che l'aria
contenga solfuro di idrogeno, tra il filtro e l'assorbitore dovrà essere
inserito un tubo di assorbimento riempito con lana di quarzo impregnata di
una soluzione contenente lo 0,5% di solfato di argento e il 2,5% di
solfato acido di potassio.
L'impregnazione si ottiene facendo passare due volte la soluzione
attraverso il tubo ed essiccando quindi il tubo per riscaldamento in
corrente di azoto.
7. Se nella soluzione del campione si nota un precipitato, esso è
probabilmente dovuto ad una reazione tra Hg(II) e un composto solforato
ridotto.
Prima dell'analisi, eliminare il precipitato per filtrazione o
centrifugazione.
8. Intervalli di tempo fissi (per es. un minuto) fra le aggiunte dei vari
reagenti, assicurano una migliore riproducibilità nello sviluppo del
colore.
Usando acido solfammico con il procedimento descritto, possono essere
tollerati fino a 50 µg di biossido di azoto in 10 ml di soluzione di
campione.
Poiché la concentrazione della formaldeide è un parametro che influenza
in modo critico l'assorbanza, l'aggiunta di 2 ml deve essere accuratamente
misurata.
Le soluzioni la cui assorbanza superi quella della concentrazione più
elevata impiegata per la preparazione della curva di taratura, possono
essere diluite fino a sei volte con il bianco, in modo tale da poter
ottenere una lettura in scala. Tale lettura, tuttavia, ha soltanto valore
indicativo del reale valore dell'assorbanza, entro il + 10%.
9. Per quanto riguarda il campionamento descritto al punto 5.2, si
raccomanda di campionare circa 0,5-3 µg di SO2 per ml di
soluzione assorbente ogni qualvolta ciò sia possibile, allo scopo di
eseguire la determinazione fotometrica nelle migliori condizioni.
10. eliminazione del mercurio dalle soluzioni residue da smaltire.
Nella presente nota è descritto un metodo per eliminare il mercurio dalle
soluzioni residue che si ottengono impiegando la soluzione assorbente
(3.1.).
1. Reagenti.
1.1. Soluzione di idrossido di sodio contenente all'incirca 400 g/l di
NaOH.
1.2. Acqua ossigenata (H2O2) al 30% circa (prodotto tecnico).
1.3. Solfuro di sodio (Na2S.9H2O) (prodotto tecnico).
2. Modo di operare.
In un contenitore e di polietilene, del volume di 50 litri circa,
raccogliere le soluzioni residue il cui contenuto in mercurio è troppo
elevato perché possano essere eliminate attraverso le fognature.
Quando il volume raccolto ha raggiunto approssimativamente i 40 litri,
aggiungere, nell'ordine, agitando per insufflazione d'aria, un volume di
soluzione di idrossido di sodio (1.1.) sufficiente alla neutralizzazione,
seguito da altri 400 ml.
Aggiungere 100 g di solfuro di sodio (1.3.) e, dopo dieci minuti, 400 ml
di soluzione di acqua ossigenata (1.2.).
Lasciare riposare per 24 ore la miscela, poi aspirare e separere il
liquido.
Trasferire il residuo in un altro contenitore.
11. proprietà e purificazione del cloridrato di pararosanilina.
1. Verifica della purezza del reagente.
Prelevare 1 ml della soluzione 3.5. di PRA e diluire a 100 ml con acqua
distillata.
Porre 5 ml della soluzione in un pallone tarato da 50 ml ed aggiungere 5
ml di soluzione tampone acetato di sodio-acido acetico 0,1 M.
Portare a volume con acqua e mescolare.
Dopo un'ora, misurare l'assorbanza della soluzione allo spettrofotometro,
a 540 nm, in una cella di 10 mm.
Calcolare la concentrazione di pararosanillina (PRA) con la seguente
formula:
|
% PRA =
|
assorbanza
x 20 K
----------------------
|
|
100
mg
|
dove:
K = 21300
Se la purezza della pararosanilina è inferiore
al 95%, il reagente deve essere purificato secondo il procedimento
indicato al punto 2.
2. Purificazione.
In un imbuto separatore da 250 ml, equilibrare 100 ml di 1-butanolo e 100
ml di acido cloridrico 1 M.
Pesare 0,1 g di cloridrato di pararosanilina (PRA) in un beaker.
Aggiungere 50 ml dell'acido equilibrato e lasciar riposare per alcuni
minuti.
Introdurre 50 ml dell'1-butanolo equilibrato in un imbuto separatore da
125 ml.
Trasferire nell'imbuto la soluzione acida contenente il colorante ed
estrarre.
L'impurezza violetta passerà nella fase organica. Trasferire la fase
inferiore (acquosa) in un altro imbuto separatore ed aggiungere porzioni
da 20 ml di 1-butanolo.
Ciò è sufficiente di solito a eliminare quasi tutta l'impurezza violetta
che contribuisce a colorare il bianco.
Se dopo 5 estrazioni l'impurezza violetta è ancora presente nella fase
1-butanolo, questa partita de colorante deve essere scaratata.
Dopo quest'ultima estrazione, filtrare la fase acquosa attraverso un
batuffolo di cotone in un matraccio tarato da 50 ml e portare a volume con
acido cloridrico 1M.
Questa soluzione di reagente deve avere una colorazione rossa tendente al
giallo.
Alcune partite di 1-butanolo contengono ossidanti che provocano una
"richiesta" di biossido di zolfo.
Controllare agitando 20 ml di 1-butanolo con 5 ml di ioduro di potassio al
15%.
Se nella fase alcolica compare una colorazione gialla, distillare
l'1-butanolo su ossido di argento.
Appendice 4
Determinazione del biossido di azoto.
1. Principio del metodo.
Il metodo è basato sulla chemiluminescenza (emissione di luce) in seguito
alla reazione in fase gassosa tra ossido di azoto e ozono.
Le reazioni sono le seguenti:
NO + O3 => NO*2 + O2
NO*2 => NO2 + hv.
Il biossido di azoto eccitato emette una
radiazione nel vicino infrarosso (intorno a 1200 nm). In presenza di un
eccesso di ozono, l'intensità della radiazione è proporzionale alla
concentrazione dell'ossido di azoto.
La radiazione emessa viene filtrata da un filtro ottico selettivo e
convertita in segnale elettrico da un tubo fotomoltiplicatore.
La misura del biossido di azoto viene ottenuta come differenza fra la
misura degli ossidi di azoto totali, cioè l'ossido di azoto contenuto nel
campione di aria più quello proveniente dalla riduzione del biossido di
azoto (NOX), e quella del solo ossido di azoto (NO).
Per la misura dell'ossido di azoto, il campione di aria viene inviato
direttamente in una camera di reazione dove viene miscelato con ozono in
eccesso.
Per la misura degli ossidi di azoto totali, l'aria viene fatta passare
attraverso un convertitore posto prima della camera di reazione che
trasforma il biossido di azoto (NO2) in monossido di azoto (NO).
2. Interferenze.
Possono interferire nella determinazione degli ossidi di azoto totali i
composti azotati, differenti dal biossido di azoto, che vengono
trasformati dal convertitore, in ossido di azoto in parte o completamente,
in funzione del tipo di convertitore e della sua temperatura; i composti
azotati che più comunemente possono interferire sono: ammoniaca, ammine,
acido nitrico, alcuni nitriti organici e inorganici, il
periossiacetilbitrato (PAN).
3. Analizzatore.
L'analizzatore deve avere le caratteristiche strumentali riportate
nell'appendice 10.
L'analizzatore può essere del tipo a due vie o del tipo ciclico.
Negli analizzatori del primo tipo il flusso di aria viene diviso in due
parti; una di queste passa direttamente in una camera di reazione, l'altra
attraversa invece prima il convertitore; questo tipo di analizzatore
pertanto ha due camere di reazione, una per la misura dell'ossido NO ed
una per la misura degli ossidi NOX.
La radiazione emessa da ciascuna della due camere di reazione può essere
misurata altenativamente da un solo rivelatore oppure contemporaneamente
da due rivelatori.
Negli analizzatori del tipo ciclico il flusso di aria passa
alternativamente attraverso il convertitore o entra direttamente nella
camera di reazione; vi è pertanto una sola camera di reazione ed un solo
rivelatore e la misura di NO e di NOX viene effettuata in due
tempi seccessivi.
Le parti essenziali dell'analizzatore sono le seguenti:
linea di campionamento;
filtro per le particelle;
regolatore di portata;
convertitore;
generatore di ozono;
camera di reazione;
rivelatore (filtro ottico e tubo fotomoltiplicatore);
pompa per l'aspirazione dell'aria.
3.1. Linea di campionamento (nota 1).
All'inizio della linea di campionamento deve essere collocato un piccolo
imbuto rivolto verso il basso.
L'imbuto e il materiale dei tubi che costituiscono la linea di
campionamento devono essere di materiale inerte, possibilmente in
politetrafluoroetilene (PTFE).
La linea di campionamento deve essere la più corta possibile e può
essere moderatamente riscaldata per evitare condensazioni.
3.2. Filtro per le particelle.
Il filtro deve essere in grado di trattenere tutte le particelle che
possano alterare la funzionalità dell'analizzatore e deve essere
costituito da un materiale inerte.
Sono materiali adatti, per esempio, il PTFE e l'acciaio inossidabile.
Il filtro deve essere sostituito o pulito periodicamente in funzione del
grado di polverosità della zona di campionamento.
3.3. Regolatore di portata.
Deve essere in grado di assicurare che la portata dell'aria durante il
campionamento sia mantenuta costante entro il piu' meno 2%.
3.4. Convertitore.
Il convertitore deve essere in grado di trasformare il biossido di azoto
in ossido di azoto con una efficienza non inferiore al 95% (vedi
successivi punti 4 e 5) ad una temperatura non superiore a 400 °C.
Il convertitore utilizza come catalizzatore acciaio inossidabile, rame,
molibdeno, tungsteno o carbonio spettroscopico, e deve essere mantenuto a
temperatura costante.
3.5. Generatore di ozono.
L'ozono viene prodotto da aria o da ossigeno per irraggiamento UV o per
scarica elettrica.
Può essere utilizzata anche l'aria ambiente se convenientemente seccata e
filtrata.
Si raccomanda che il flusso di aria o di ossigeno nel generatore venga
mantenuto costante.
La concentrazione dell'ozono prodotto deve essere maggiore della
concentrazione più elevata degli ossidi di azoto da determinare.
3.6. Camera di reazione.
La camera di reazione deve essere costituita da materiale inerte e può
essere riscaldata leggermente per evitare condensazioni.
La reazione è condotta a pressione ridotta per aumentare la sensibilità.
3.7. Rivelatore.
E' costituito da un filtro ottico e da un tubo fotomoltiplicatore. Il
filtro ottico deve trattenere tutte le radiazioni con lunghezza d'onda
inferiore a 600 nm per evitare le interferenze causate dalla reazione di
chemiluminescenza dell'ozono con gli idrocarburi instauri.
3.8. Pompa per l'aria.
La pompa dell'aria deve essere collocata alla fine del circuito pneumatico
e deve essere in grado di funzionare alle condizioni di pressione
richieste per la camera di reazione.
4. Apparecchiatura per il controllo della
efficienza del convertitore.
4.1. Sorgente di ossido di azoto.
Può essere costituita da una bombola di gas compresso contenente ossido
di azoto NO in azoto.
Se la concentrazione di NO nella bombola è superiore a 1 ppm, è
necessario diluire il gas con aria, in modo che la concentrazione finale
risulti pari a circa 1 ppm (vedere appendice 11); la concentrazione
effettiva non deve essere necessariamente nota, purché essa rimanga
costante durante il controllo dell'efficienza del convertitore.
4.2. Sorgente di ossigeno.
Può essere costituita da una bombola per gas compressi contenente
ossigeno o aria.
4.3. Generatore di ozono.
Deve essere in grado di produrre quantità variabili di ozono in una
corrente di aria o di ossigeno, è costituito da una lampada UV la cui
intensità di irraggiamento è regolata da una finestra con dimensioni
variabili.
5. Misura dell'efficienza del convertitore.
La misura dell'efficienza del convertitore è basata sul principio che la
risposta dell'analizzatore per gli ossidi di azoto totali (NO + NO2)
non cambia quando vengono eseguite determinazioni di miscele contenenti
rapporti variabili di ossido di azoto, purché la somma delle loro
concentrazioni venga mantenuta costante.
Durante la misura è necessario assicurarsi che la portata complessiva del
gas prova sia maggiore della portata del gas attraverso l'analizzatore, in
modo da poterne scaricare una parte.
La concentrazione di biossido di azoto nel gas di prova deve essere
compresa tra il 10 e il 90% della concentrazione degli ossidi di azoto
totali.
In ognuno dei passaggi indicati di seguito deve essere annotata la
risposta dell'analizzatore per il biossido di azoto e per gli ossidi di
azoto totali:
a) calibrare l'analizzatore come descritto nel successivo punto 7.1;
b) tenendo spenta la lampada del generatore di ozono (4.3), annotare le
risposte in concentrazione (ppm) degli ossidi di azoto totali R2 e
dell'ossido di azoto P1.
Se il gas di prova contiene impurezze di NO2 i due segnali saranno
leggermente diversi;
c) accendere la lampada UV (4.3). Si forma così ozono che reagisce con
l'ossido di azoto prima che il gas entri nell'analizzatore. Annotare le
risposte in concentrazione degli ossidi totali R2 e dell'ossido di azoto
P2;
d) variare la finestra della lampada UV (4.3) e annotare le risposte in
concentrazione degli ossidi di azoto (R3, R4, ecc.) e dell'ossido dei
azoto (P3, P4, ecc.);
e) determinare l'efficienza del convetitore, espresso in percento,
mediante la formula:
|
E =
|
(Rn
- Pn) - (R1 - P1)
-------------------------
|
x 100
|
|
P1 -
Pn
|
dove E è l'efficienza del convertitore, e Rn e Pn sono rispettivamente le
risposte in ppm dell'analizzatore per gli ossidi totali e l'ossido di
azoto per ciascuna posiszione della lampada UV. Se E è inferiore a 95%,
sostituire o rigenerare il convertitore.
6. Taratura
dell'analizzatore.
Devono essere costruite due curve di taratura, una per NO ed una per NOX,
che riportino in ascisse le concentrazioni in ppm e in ordinate i
corrispondenti segnali di risposta.
Ogni curva deve essere costruita con almeno 7 punti, approssimativamente
equidistanti e distribuiti in modo da ricoprire un campo pari a 90 +
5% del campo nominale di misura.
Per costruire le curve di taratura devono essere impiegate atmosfere
campione a concentrazione nota preparate secondo le modalità riportate
nell'appendice 11.
7. Procedimento.
7.1. Controllo dello zero e della taratura.
Per il controllo e la regoalzione dello zero, inviare allo analizzatore
aria pura e agire sugli appositi regolatori, uno per NO ed uno per NOX,
fino ad ottenere i segnali di zero.
Per il controllo e la regolamentazione della taratura si invia
nell'analizzatore una tamosfera campione contenente una concentrazione
nota di NO e di NO2 in (ppm) e si regolano i segnali di
risposta di NO e NOX in modo che essi siano uguali e quelli
attesi; regolare alternativamente i segnali di zero e di taratura sia per
NO che NOX fino a che non si ottengano i risultati voluti.
Il controllo dello zero e della taratura deve essere eseguito
periodicamente.
7.2. Determinazione.
Le misure devono essere eseguite secondo le istruzioni del manuale
operativo.
Collegare l'analizzatore con un idoneo sistema di registrazione e iniziare
la misura.
Integrare i segnali di risposta per un periodo di 1 ora.
7.3. Espressione dei risultati.
Le risposte dell'analizzatore vengono convertite in valori di
concentrazione (ppm) utilizzando la curva di taratura appropriata a quindi
espressi in µg/m3 a 25 °C e 1013 millibar (vedere appendice
10, punto 5.2.).
Note
1. L'imboccatura
dell'apparecchio di prelevamento deve essere situata ad una distanza di
almeno 0,5 m dagli edifici per evitare l'effetto di schermo.
Il tempo di transito dei campioni di volume di gas nella linea di
campionamento non deve superare i 10 secondi.
L'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento deve essere protetta dalla
pioggia e dagli insetti. Se si utilizza un prefiltro, la sua scelta e
manutenzione (pulizia regolare ) deve essere fatta in modo da influire il
meno possibile sulla concentrazione di biossido di azoto.
La linea di camionamento deve essere pulita regolarmente, tenedo conto
delle condizioni locali.
Gli scarichi di gas dello strumento e gli scarichi provenienti dal sistema
di calibratura non devono influire sul campionamento.
Gli impianti annessi (dispositivo di climatizzazione e dispositivo di
trasmissione dei dati) non devono influire sul campionamento
all'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento.
Tutte le necessarie precauzioni devono essere prese affinché le
variazioni di temperatura non determinino una percentuale di errori troppo
notevole nella misurazione.
La linea di campionamento deve essere a tenuta d'aria e la portata va
controllata regolarmente.
Appendice 12
Determinazione dell'indice di fumo nero
Per convenzione con il termine "fumo nero" si intende il
materiale particellare sospeso nell'aria, caratterizzato dalla capacità
di assorbire la luce, misurato per riflettometria dopo essere stato
raccolto su un filtro.
L'indice di funo nero viene espresso in µg di fumo nero equivalente (f.n.e.)
per metro cubo di aria.
Questo indice non deve essere considerato corrispondente alla
concentrazione di materiale particellare sospeso nell'aria perché la
corrispondenza tra l'indice di fumo nero e la massa delle particelle per
metro cubo varia da luogo a luogo e nel tempo.
1. Principio del metodo.
Si filtra un volume noto di aria attraverso un filtro di carta e si misura
la riflettanza della macchia formatasi. Dall'indice di annerimento della
macchia (100 - R, dove R è la riflettanza in %) si determina la massa
convenzionale di fumo nero per unità di superficie per mezzo di una curva
stabilita nel 1964 da un gruppo di lavoro dell' OCSE.
2. Apparecchiatura.
I componenti essenziali della linea di prelievo sono i seguenti:
presa d'aria;
filtro e portafiltro;
pompa e regolatore di portata;
misuratore di volume.
La corretta successione dei componenti la linea di prelievo è indicata
nella figura 8.
2.1. Presa d'aria.
La presa d'aria è costituita da un imbuto conico di diametro da 30 a 50
mm realizzato con un adatto materiale, come il polipropilene, il
polietilene o il politetrafluoroetilene.
L'imbuto deve essere orientato verticalmente con l'apertura rivolta verso
il basso, ad una altezza dal suolo compresa tra 2,5 e 5 metri.
2.2. Tubi di collegamento.
Il diametro interno deve essere di 8 + 1 mm, la lunghezza deve
essere quella minima necessaria e comunque inferiore a 6 metri; i gomiti
devono avere un raggio di curvatura superiore a 50 mm.
I tubi devono essere costituiti dagli stessi materiali indicati al punto
2.1.
2.3. Portafiltro.
Il portafiltro deve essere costruito con un materiale inerte non soggetto
all'accumulo di cariche elettrostatiche. La superficie dell'apertura
circolare deve essere di 5 cm2 più meno 5%.
2.4. Filtro.
Il filtro deve essere di carta Whataman n. 1; esso deve avere una
riflettanza uniforme su tutta la superficie;La caduta di pressione
attraverso il filtro, nelle condizioni di campionamento descritte nel
presente metodo, non deve superare 500 Pa (50 mm di colonna di acqua).
Il campione deve essere raccolto sul lato liscio del filtro.
2.5. Pompa.
Pompa avente le caratteristiche descritte nell'appendice I, che permetta
una portata di 2 m3/giorno nelle condizioni di esercizio.
Il regolatore di portata deve assicurare una costanza entro piu' meno 10%.
2.6. Misuratore volumetrico.
Il misuratore volumetrico deve avere le caratteristiche riportate nel
punto 6 dell'appendice 1.
In alternativa il volume di aria campionato può essere determinato
registrando il tempo trascorso, se si dispone di un adatto regolatore che
assicuri una portata costante entro + 4%.
Il volume di aria campionato deve essere di 2 m3/giorno +
10%.
2.7. Riflettometro.
Il riflettometro è costituito da uan fotocella a strato di sbarramento,
una sorgente di luce bianca e un galvanometro con scala lineare da 0 a
100.
Il riflettometro EEL tipo 43 è il più adatto in quanto è stato lo
strumento usato per ricavare la curva della OCSE (vedi punto 1).
Il riflettometro della EEL tipo 43 deve dare la curva riportata nella fig.
9 quando venga tarato utilizzando i primi 11 punti della scala a 24 punti
Kodak.
Possono essere usati altri riflettometri, purché la loro risposta alla
scala Kodak sia compresa entro 1 unità dell'indice di annerimento
misurato.
3. Procedimento.
3.1. Montare la linea di prelevamento come indicato nel punto 1.
Inserire il filtro di cara nel portafiltro e iniziare il prelievo con una
portata di 2 m3/giorno; al termine del campionamento, che deve
avere una durata di 24 ore, prendere nota del volume di aria campionato
(nota 1).
3.2. Taratura del riferimento EEL tipo 43.
Controllare lo zero meccanico del galvanometro e, se necessario,
regolarlo.
Accendere lo strumento e lasciarlo scaldare per 5 minuti.
Collocare la maschera sulla sezione bianca della piastra di taratura di
corredo dello strumento ed inserire la testa di misura nella maschera;
regolare il galvanometro a 100 ricorrendo al regolatore di sensibilità.
Far scorrere la maschera e la testa di misura sulla parte grigia della
piastra di taratura. L'ago del galvanometro deve indicare lo stesso valore
riportato sulla piastra piu' meno 1/2 divisione.
La taratura deve essere effettuata ogni volta che si adopera lo strumento
(nota 2).
3.3. Misuratore della riflettenza delle macchie di fumo.
Tarare il riflettometro come descritto nel punto 3.2.
Collocare un filtro di carta Whatman n. 1 con parte liscia rivolta verso
l'alto sulla sezione bianca della piastra di taratura.
Porre la maschera sopra il filtro ed inserire la testa del riflettometro;
si osserva che l'ago del galvanometro indica una riflettenza superiore a
100 (il galvanometro va fuori scala) rispetto a quella osservata con la
sola piastra bianca durante la taratura.
Regolare di nuovo il galvanometro a 100.
Sostituire il filtro di carta pulito con uno esposto, collocare la
maschera al centro della macchia, inserire la testa di misura, e prendere
nota della lettera del galvanometro (che ovviamente deve essere inferiore
a 100). Il regolatore di sensibilità del galvanometro non deve essere
modificato durante la misura delle macchie.
Quando si esegue la misura di più macchie, occorre controllare ad
intervalli frequenti, per es. ogni 5-10 letture, la regolazione dello
strumento a 100 utilizzando un filtro di carta pulito.
3.4. Determinazione della massa convenzionale di fumo nero.
Dalla misura della riflettanza della macchia determinare la massa
convenzionale di fumo nero per unità di superficie del filtro in base
alla curva dell'OCSE (riportata in forma di tabella nella fig. 10).
In alternativa la massa di fumo nero per unita' di superficie puo' essere
calcolata con la seguente espressione:
S = 6.0240365 (102)
- 2.1894125 (101) R + 3.2603453 (10-1) R2
- 2.3214402 (10-3) R3 + 6.4810413 (10-6)
R4
dove S è la massa convenzionale di fumo nero per unità di superficie in
µg/m3 ed R è la riflettanza della macchia in %.
4. Espressione dei
risultati.
4.1. Calcolo.
La massa di fumo nero per unità di superficie S viene convertita in
indice di fumo nero C, espresso in µg di f.n.e./ m3, con la
seguente espressione:
A = superficie della macchia del filtro in cm2 (nominalmente 5
cm2)
V = volume di aria campionato riportato alle condizioni di riferimento, in
m3 (nominalmente 2 m3).
I risultati devono essere arrotondati al µg di f.n.e./ m3.
4.2. Limite di rivelabilità
e intervallo di misura.
Sono da considerare valide soltanto misure di riflettanza comprese fra 35
e 95%.
Il campo di misura va quindi da 6 a 370 µg di f.n.e./ m3.
Nel caso che le misure di riflettanza non siano comprese nel campo di
accettabilità, non è consentito modificare il volume di aria campionato
in modo da far rientrare le letture in scala.
In tal caso i risultati devono essere espressi nel modo seguente:
f.n.e. < µg/ m3 oppure f.n.e. > 370 µg/ m3.
4.3. Riproducibilità.
La riproducibilità del presente metodo è pari a 5 µg di f.n.e./ m3
nell'intervallo di concentrazione tra 6 e 140 µg di f.n.e./ m3.
Note
1. Nel caso che in
alternativa all'impiego di un misuratore si volume venga impiegato un
regolatore che assicuri una portata costante entro + 4%, il volume
di aria campionato si ottiene moltiplicando la portata di campionamento in
m3/ora per il tempo di campionamento espresso in ore.
2. È importante che il procedimento di taratura venga effettuato nel modo
descritto; l'impiego di procedimenti diversi provocherebbe degli errori.
FIGURE
Fig.7 - Modelli di assorbitori per la determinazione del biossido di zolfo
(appendice 3, punto 4.2)
Fig. 8 - Linea di campionamento (appendice 12, punto 2)
Fig. 9 - Risposta del riflettometro (appendice 12, punto 2.7)
Allegato IV (2)
Modifiche ed integrazioni ai metodi di prelievo e di analisi degli
inquinanti dell'aria riportati nelle appendici 2 e 5 del decreto del
presidente del consiglio dei ministri 28 marzo 1983.
A. DETERMINAZIONE DEL
PIOMBO.
1. Filtro.
Il filtro deve avere un'efficacia di raccolta non inferiore al 99% per
tutte le particelle di diametro aerodinamico medio di 0,3 µm alla velocità
nominale usata nel campionamento.
2. Efficienza del campionatore.
L'efficienza del campionatore è determinata dal rapporto tra la
concentrazione in massa di particelle nell'aria raccolta del filtro e la
concentrazione nell'atmosfera. L'efficienza di un campionatore non dev'essere
inferiore ai valori indicati nella seguente tabella e deve essere
indipendente dalla direzione del vento.
Efficienze minime accettabili (%) per un campionatore:
|
Velocità del vento
|
Dimensioni delle particelle (diametro aerodinamico)
|
|
|
5 µm
|
10 µm
|
|
2 ms - 1
|
95
|
65
|
|
4 ms - 1
|
95
|
60
|
|
6 ms - 1
|
85
|
40
|
3. Flusso d'aspirazione del
campionamento.
Il flusso d'aspirazione del campionamento dev'essere mantenuto costante
per tutto il periodo di campionamento entro i limiti di 5% del valore
nominale.
4. Ubicazione.
Le stazioni di campionamento (o campionatori) devono essere collocate, per
quanto possibile, in modo tale da essere rappresentative delle zone in cui
vanno effettuate le misurazioni.
5. Funzionamento.
Il campionamento deve essere ininterrotto, anche se sono consentite pause
quotidiane o settimanali di pochi minuti per permettere il cambio dei
filtri. Un valore medio annuo calcolato è valido soltanto se saranno
stati effettuati campionamenti per un minimo di quindici giorni lavorativi
in ciascun mese, nella misura del possibile ripartiti in maniera equa sul
periodo esaminato. Il valore medio annuo è calcolato dividendo la somma
dei valori giornalieri validi per il numero dei giorni durante i quali
sono stati ottenuti valori validi. 6. Metodo di analisi di riferimento.
Il metodo di analisi di riferimento è la spettrometria per assorbimento
atomico in cui l'errore analitico nella determinazione del piombo nelle
particelle raccolte sia inferiore ad un valore equivalente di una
concentrazione atmosferica di 0,1 µg m3 di piombo (5% del
valore limite di 2 µg m3). Questo errore analitico dovrebbe
essere mantenuto nell'ambito della gamma specificata da una frequenza di
calibrazione appropriata.
B. DETERMINAZIONE DEL
MATERIALE PARTICELLARE IN SOSPENSIONE NELL'ARIA.
Metodo di campionamento:
1. Le particelle in sospensione vengono raccolte su un filtro a membrana o
in fibra di vetro.
2. L'apparecchiatura di campionamento consta di:
un filtro,
un supporto di filtrazione,
una pompa,
un contatore volumetrico.
3. L'apparecchiatura di campionamento non comprende alcun sistema di
frazionamento delle particelle.
4. La durata del campionamento è di 24 ore.
5. Il filtro deve essere protetto dalla sedimentazione diretta delle
particelle e dall'influsso diretto delle condizioni atmosferiche.
6. L'efficienza dei filtri deve essere suepriore al 99%, per le particelle
aventi un diametro aerodinamico di 0,3 µm.
7. La velocità dell'aria alla superficie del filtro deve essere compresa
fra 33 e 55 cm/sec. La diminuzione della velocità nel periodo di
campionamento non deve essere superiore al 5% se si utilizzano filtri in
fibra di vetro e al 25 % se si utilizzano filtri a membrana.
8. Il numero di campionamenti durante l'anno è di almeno 100, ripartiti
uniformemente durante tale periodo.
Metodo di analisi:
a. L'analisi è fatta per pesata.
b. 1. I filtri a membrana devono essere condizionati, prima e dopo il
campionamento, mantenendoli per almeno due ore a una temperatura costante
compresa fra 90 e 100 °C e mettendoli poi per altre due ore in un
essiccatore, prima di procedere alla pesata.
b.2. I filtri in fibra di vetro devono essere condizionati, prima e dopo
il campionamento, mantenendoli per 24 ore in un'atmosfera controllata a
una temperatura di 20 °C, con un'umidita' relativa del 50%, prima di
procedere alla pesata.
Note
Nota all'articolo 3:
Il Dpcm 28 marzo 1983 nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.
145 del 25 maggio 1983, reca: "Limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e di esposizione relativi ad impianti dell'aria
nell'ambiente esterno".
Nota all'articolo 16:
Il testo dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale), è il seguente:
"2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per
zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi
rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei
carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione."
Nota all'articolo 18:
Il testo dell'articolo 14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349 è
il seguente:
"3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo
stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti,
presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia
previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di
ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione
interessata."
Nota all'articolo 19:
Il Dpr 15 aprile 1971, n. 322, approva il regolamento per l'esecuzione
della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie.
Nota all'articolo 22, comma
3:
Si ripubblicano le appendici 2 e 5 dell'allegato II del Dpcm 28 marzo
1983, il cui testo è il seguente:
Appendice 2
Determinazione del materiale particellare in sospensionenell'aria.
1. Principio del metodo.
Il materiale particellare in sospensione viene raccolto su filtri a
membrana micropori; la determinazione viene fatta per gravimetria e
riferita al volume di aria filtrato, riportato alle condizioni di
pressione e di temperatura prescritte.
2. Apparecchiature.
2.1. Filtri a membrana.
Filtri a membrana micropori di diametro di 50 mm circa, aventi pori di
diametro medio 0,4-0,5 micron. I filtri non devono subire alterazione
alcuna durante le operazioni di taratura (punto 3.1.) e di prelevamento
dei campioni (punto 3.2.).
2.2. Supporto per filtrazione.
Il filtro deve essere sostenuto, durante tutto il periodo di tempo in cui
è attraversato dall'aria aspirata, da un apposito supporto di tipo
analogo a quello illustrato nella figura 2.
Il supporto deve essere costruito con materiale metallico resistente alla
corrosione e deve avere le superfici interne levigate.
Le dimensioni vincolanti del supporto di filtrazione sono indicate nella
figura 2. Le due parti del supproto una volta montato il filtro, devono
combaciare in modo da evitare qualunque trafilamento di aria.
A tale sopo le due parti devono risultare premute l'una contro l'altra per
mezzo di un dispositivo di blocco tale da non deformare e da non
danneggiare il filtro.
Il filtro deve essere sostenuto da un disco di materiale sinterizzato o
altro mezzo idoneo che impedisca ogni possibile deformazione del filtro e
che sia perfettamente resistente alla corrosione.
Il diametro della superficie effettiva di filtrazione deve essere di 36
mm.
2.3. Pompa aspirante.
Pompa avente le caratteristiche generali descritte nella appendice 1 punto
5, che permetta la portata prevista per il prelevamento del campione di
materiale particellare sospeso, nelle condizioni di esercizio.
2.4. Misuratore volumetrico.
Contatore a secco avente le caratteristiche generali di cui all'appendice
1 punto 6.
2.5. Bilancia analitica di sensibilità 0,0,2 mg.
2.6. Stufa da laboratorio con termoregolatore incorporato.
3. Determinazione.
3.1. Taratura dei filtri.
Si contrassegna sul margine ogni filtro avendo cura di non oltrepassare 5
mm dal bordo esterno.
I filtri contrassegnati vanno collocati su vetrini da orologio a bassa
curvatura e mantenuti in stufo alla temperatura di 90-100 °C per un
periodo di 2 ore.
I filtri vengono quindi esposti in essiccatore contenute gel di silice per
un periodo di almeno 12 ore.
I filtri così condizionati vengono pesati con la bilancia 2.5 e
conservati negli appositi contenitori.
3.2. Prelevamento del campione.
Le parti componeneti la linea di prelevamento vanno disposte come indicato
nella figura 1b, nel seguente ordine:
supporto di filtrazione;
pompa aspirante con regolatore di portata;
contatore volumetrico.
Si colloca il filtro tarato sull'apposito di filtrazione e si inizia il
prelievo utilizzando una portata di 20 1/min. Il supporto di filtrazione
deve essere orientato in modo che la superficie di filtrazione del filtro
sia rivolta verso il basso. Qualora nel corso del prelevamento la portata
dovesse scendere al di sotto di 151/min., si deve provvedere a regolare di
nuovo la portata al valore iniziale o, qualora ciò non sia possibile, a
effettuare il prelievo in due o al massimo tre periodi consecutivi.
Completato il prelevamento, il filtro viene collocato nel contenitore e
trasportato in laboratorio per il condizionamento e la pesata, che
verranno eseguite con le stesse modalità descritte nel punto 3.1.
Il prelievo (o, nel caso, i prelievi consecutivi) deve avere una durata di
24 ore.
4. Calcolo della concentrazione del materiale particellare in sospensione
nell'aria.
La concentrazione del materiale particellare in sospensione, Ps' espresso
in
µg/ m3, a 25 °C e a 1013 millibar, viene calcolata con la
seguente formula:
dove D P è la differenza in Mg, tra i pesi iniziali e finali del filtro
(o dei filtri nel caso di più prelievi consecutivi nelle 24 ore), e V è
il volume di aria aspirato in 24 ore, espresso in m3, dedotto
dalla lettura del contatore volumetrico e riportato alle condizioni
prescritte di pressione e di temperatura (25 °C e 1013 millibar).
Appendice 5
Determinazione del piombo.
1. Principio del metodo.
Il piombo contenuto nel materiale paricellare sospeso viene raccolto
filtrando un volume noto di aria attraverso un filtro a membrana micropori.
Dopo minerallizzazione del filtro con acido nitrico si determina il piombo
presente nella soluzione per spettrofotometria di assorbimento atomico.
2. Interferenze.
Il metodo specifico per quanto riguarda l'assorbimento della radiazione di
risonanza da parte degli atomi di piombo. Il metodo di misura può essere
soggetto ad interferenze di natura chimica o fisica (Nota 1). Alcune
interferenze di natura fisica possono essere eliminate procedendo alla
correzione del fondo con una lampada a spettro continuo.
3. Reattivi.
3.1. Acido nitrico concentrato (HNO3 . sp uguale 1,40) con
concentrazione di piombo uguale o inferiore a (SEG.) 70 ug/1.
3.2. Acqua bidistillata.
3.3. Soluzione di nitrato di piombo.
Sciogliere 0,1599 g di nitrato di piombo anidro Pb (NO3)2
(minimo di purezza 99,9%) in circa 200 ml di acqua bidistillata 3.3.
Aggiungere 10 ml di acido nitrico 3.1. e portare a 1 litro con acqua
bidistillata.
Questa soluzione contine 100 ug di Pb2+ per ml.
La soluzione va conservata in bottiglia di polietilene.
4. Apparecchiature.
4.1. Filtro a membrana di micropori di diametro 50 mm circa avente pori di
diametro medio compreso tra 0,4 e 0,5 micron.
Il filtro non deve subire alterazione alcuna durante le operazione di
prelevamento del campione e deve essere completamente mineralizzabile con
il procedimento descritto nel punto 6.1. (Nota 2.).
4.2. Supporto di filtrazione.
Il filtro deve essere sostenuto, durante tutto il periodo di tempo in cui
è attraversato dalla corrente di aria aspirata, da un supporto di tipo
analogo a quello illustrato nella figura 2 con le caratteristiche
specificate nel punto 2.2. della appendice 2.
4.3. Pompa aspirante avente le caratteristiche generali descritte nella
appendice 1 punto 5 che consenta una portata di 20 1/min nelle condizioni
di esercizio.
4.4. Misuratore volumetrico avente le caratteristiche generali di cui alla
appendice 1 punto 6.
4.5. Vetreria esente da piombo.
La vetreria deve essere accuratamente lavata con acido nitrico 3.1.
diluito con acqua bidistillata 3.2., e sciacquata rispettivamente con
acqua bidistillata.
4.6. Bando di sabbia o piastra riscaldante.
4.7. Spettrofotometro di assorbimento atomico fornito di lampada per il
piombo e di sistema di automatizzazione mediante fiamma alimentata da una
miscela aria-acetilene o aria-propano. Nel caso che nella soluzione in
esame siano presenti notevoli quantità di sostanze che possano dar luogo
alla formazione di composti di inclusione, la fiamma deve essere
alimentata con la miscela di protossido di azoto ed acetilene.
5. Prelevamento del campione.
5.1. Le parti componenti la linea di prelevamento vanno disposte come
illustrato nella figura 1B, nel seguente ordine:
supporto di filtrazione
pompa aspirante con regolatore di portata
contatore columetrico.
Si colloca il filtro sull'apposito supproto di filtrazione e si inizia il
prelievo utilizzando una portata di 20 1/min. Il supporto di filtrazione
deve essere orientato in modo che la superficie di filtrazione del filtro
sia rivolta verso il basso.
Qualora nel corso del prelevamento la portata dovesse scendere al di sotto
di 15 1/min, si deve provvedere a regolare di nuovo la portata di
aspirazione al valore iniziale o, qualora ciò non sia possibile, a
effettuare il prelievo in due o al massimo tre periodi consecutivi.
Completato il prelevamento, il filtro viene collocato in un contenitore
per il trasporto in laboratorio.
Il prelievo (o, nel caso, i prelievi consecutivi) deve avere una durata di
24 ore.
6. Procedimento.
6.1. Mineralizzazione del filtro.
Collocare il filtro a membrana utilizzato per il prelievo del campione in
un recipiente di vetro a fondo piano del diametro di 50 mm circa,
aggiungere 3 ml di acido nitrico 3.1 e scaldare sotto cappa aspirante sul
bagno di sabbia o sulla piastra riscaldante mantenuta a temperatura non
superiore a 200 °C, portando quasi a secco; completare la
mineralizzazione ripetendo il trattamento per altre due volte con 2 ml di
acido nitrico 3.1. per volta.
Trattare il residuo ottenuto con 1 ml di acido nitrico 3.1. scaldando
leggermente; diluire con 3 ml di acqua distillata; trasferire
quantitativamente al soluzione in un matraccio tarato da 10 ml lavando con
piccole porzioni di acqua bidistillata e portare a volume. Agitare e
lasciare depositare eventuali particelle insolubili che potrebbero
ostruire il capillare di aspirazione dello strumento nel corso della
misura spettrofotometrica. Procedere alla determinazione del piombo come
descritto nel punto 6.3.
6.2. Prova in bianco.
Sottoporre alle stesse operazione descritte nel punto 6.1. un filtro della
stessa partita di quelli usati per il prelievo del campione. La soluzione
cosi' ottenuta costituisce la prova in bianco.
6.3. Determinazione.
Procedere alla determinazione del piombo sia nella soluzione del campione
6.1. che nella prova in bianco 6.2. mediante lo spettrofotometro di
assorbimento atomico 4.7.; leggere l'assorbanza a 283,3 nm aspirando la
soluzione direttamente dal matraccio tarato.
6.4. Curva di taratura.
Preparare una serie di soluzioni a titolo noto di piombo introducendo in 5
matracci tarati da 100 ml rispettivamente 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; e 20,0 ml
della soluzione 3.3; aggiungere a ciascun matraccio 10 ml di acido nitrico
3.1. e portare a volume con acqua bidistillata. Queste soluzioni devono
essere preparate al momento dell'uso. Misurare l'assorbanza delle
soluzioni come descritto nel punto 6.3.
Tracciare la cuarva di taratura riportando in ascisse le concentrazioni di
piombo espresse in µg/ml e in ordinate i valori delle relative assorbanze
(Nota 3).
7. calcolo della concentrazione di piombo nell'aria.
La concentrazione del piombo nel campione di aria prelevato si calcola con
la seguente formula:
|
Cpb =
|
(L - L') 10
---------------
|
|
V
|
dove:
Cpb è la concentrazione di piombo nel campione di aria, espressa in µg/
m3 ;
3L è la concentrazione di piombo nella soluzione di campione preparata
secondo 6.1., edotta dalla curva di taratura, espressa in ug/ml;
L' è la concentrazione del piombo nella prova in bianco preparata secondo
6.2., dedotta dall curva di taratura, espressa in ug/ml;
V è il volume di aria prelevato riportato a 25 °C e a 1013 millibar,
espresso in m3.
Nel caso che sia stato necessario frazionare il prelievo in due o tre
periodi consecutivi della durata totale di 24 ore, la concentrazione media
di 24 ore deve essere calcolata facendo la media ponderata delle
determinazioni con la seguente formula
|
Cpb =
|
n
|
|
·i Ci ti
|
|
1
-------------
|
|
n
|
|
·i ti
|
|
1
|
Note
1. Per quanto riguarda le interferenze di natura chimica, alcuni cationi
come l'alluminio e lo zirconio possono formare nella fiamma composti
refrattari che occludono parte del piombo. Fra gli anioni interferiscono
quelli che formano precipitati con il piombo; quest'ultima interferenza può
essere eliminata aggiungendo alla soluzione idonei complessanti.
2. Nel caso si volesse utilizzare il prelievo per la determinazione
contemporanea del materiale particellare sospeso, il filtro dovra' essere
tarato secondo le prescrizioni del punto 3.1. della appendice 2 e non dovrà
subire alterazione alcuna durante tale operazione.
3. Alcuni spettrofotometri forniscono la risposta direttamente in
concentrazione; in tal caso le soluzioni standard vengono utilizzate per
la taratura e la eventuale linearizzazione della risposta fotometrica.
(1) Le
disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al
biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM1O, al piombo, al
monossido di carbonio e al benzene sono state abrogate dall'articolo 40
del Dm 2 aprile 2002, n. 60.
(2) Le disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo,
al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM1O, al piombo, al
monossido di carbonio e al benzene sono state abrogate dall'articolo 40
del Dm 2 aprile 2002, n. 60.
N.B.:
il testo è aggiornato con tutte le modifiche intervenute sino ad oggi.
Tali modifiche sono state apportate da
- Dlgs 4 agosto 1999, n. 351.
- Dm 2 aprile 2002, n. 60 (le parti abrogate sono evidenziate in nota).
Le parti abrogate sono evidenziate con barra sulle
singole parti del testo. |