|
LEGGE 28 gennaio 2005,
n. 5
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre
2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza
tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.
(Gazzetta Ufficiale n. 22 del
28/1/2005)
|
|
Testo
in vigore dal: 29-1-2005
La Camera dei deputati
ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 22 novembre 2004,
n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le
forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
28 gennaio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
Marzano, Ministro delle
attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 2004, N. 279
All'articolo 1:
al comma 1, le parole da:
«, nonche' quelle convenzionali
e biologiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«autorizzate
ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non
compromettere la biodiversita' dell'ambiente naturale e di garantire la
liberta' di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e
la qualita' e la tipicita' della produzione agroalimentare nazionale».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole da:
«e senza che nessuna» fino
alla fine del comma sono soppresse; al comma 2, le parole:
«presenza
occasionale» sono sostituite dalle seguenti:
«commistione tra le sementi
transgeniche e quelle convenzionali e biologiche»;
dopo il comma 2, e'
inserito il seguente:
«2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma
1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio
per le attivita' agricole preesistenti e senza comportare per esse
l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e
allevamento. E fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette»;
al comma 3, dopo la parola:
«assicurare» sono inserite le seguenti:
«agli
agricoltori, agli operatori della filiera ed» e le parole:
«transgenici
e non transgenici» sono sostituite dalle seguenti:
«convenzionali,
biologici e transgenici».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole:
«transgeniche
e non transgeniche,» sono sostituite dalle seguenti:
«transgeniche,
biologiche e convenzionali,», dopo le parole:«Minist
ro delle politiche
agricole e forestali» sono inserite le seguenti:
«di natura non
regolamentare» e dopo le parole:
«di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «emanato previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari,».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole:
«da adottarsi
entro il 31 dicembre 2005» sono soppresse e le parole:
«, con
particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le
modalita' per assicurare» sono sostituite dalle seguenti:
«per
realizzare»;
al comma 3, le parole:
«imprenditori agricoli» sono
sostituite dalle seguenti:
«conduttori agricoli», la parola:
«dirette»
e' sostituita dalle seguenti:
«previste dal piano di coesistenza di cui
al comma 1» e le parole:
«e non transgeniche» sono sostituite dalle
seguenti:
«, convenzionali e biologiche»;
dopo il comma 3, e' aggiunto
il seguente:
«3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di
prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla
inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni
dell'articolo 5, comma 1-bis, possono istituire un apposito fondo,
finalizzato a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche
preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento e' determinato con
le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1».
All'articolo 5:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il conduttore
agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui
all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano
medesimo.
1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante
dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di
coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su
chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di
coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui
al comma 3 del presente articolo. Sui soggetti che non osservano tali
misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure
stesse. Analoga responsabilita' grava sui fornitori dei mezzi tecnici di
produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.
1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le
diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di
quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilita'
soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalita' di accesso del
conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarieta' nazionale di cui
al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle
disponibilita' del Fondo medesimo. Il decreto definisce altresi' le forme
di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di
specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti
a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilita' e dai danni
disciplinati dal presente articolo»;
al comma 2, le parole:
«L'imprenditore»
sono sostituite dalle seguenti:
«Il conduttore» e le parole:
«comma 1»
sono sostituite dalle seguenti:
«comma 1-bis»;
al comma 4, le parole:
«l'istituzione»
sono sostituite dalle seguenti:
«la raccolta».
All'articolo 6, il comma
2 e' sostituito dal seguente:
«2. Chiunque non rispetti le disposizioni
di cui all'articolo 8 e' punito con l'arresto da uno a due anni o con
l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo
la parola:
«Comitato» e' inserita la seguente:
«consultivo»;
al comma
2, dopo le parole:
«nella materia» sono inserite le seguenti:
«e di
documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie
di cui al presente decreto» e sono aggiunte, in fine, le parole:
«,
nonche' due designati dalla Conferenza dei rettori delle universita'
italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (CRA)»;
al comma 3, la parola:
«predispone» e' sostituita
dalla seguente:
«propone» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i
pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo
agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228»;
al comma 4, le parole:
«ed all'individuazione delle
tipologie di risarcimento dei danni» sono soppresse;
il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. Agli esperti del Comitato non viene
corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai
sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di
presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attivita', il
Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole:
«destinate
all'immissione sul mercato» sono sostituite dalle seguenti:
«, ad
eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione,».
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Norma finanziaria).
-
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5463):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal
Ministro delle politiche agricole (Alemanno), dal Ministro dell'ambiente e
territorio (Matteoli) e dal Ministro delle attivita' produttive (Marzano)
il 29 novembre 2004.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in
sede referente, il 1° dicembre 2004 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIII
commissione il 9, 10, 13 dicembre 2004.
Relazione annunciata il 13
dicembre 2004 (atto n. 5463-A relatore on. De Ghislanzoni Cardoli).
Esaminato in aula il 14 dicembre 2004; il 19 gennaio 2005 e approvato il
20 gennaio 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3264):
Assegnato alla 9ª
commissione (Agricoltura), in sede referente, il 21 gennaio 2005 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª
commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza
dei presupposti di costituzionalita' il 25 gennaio 2005. Esaminato dalla 9ª
commissione il 25 gennaio 2005.
Esaminato in aula e approvato il 25
gennaio 2005.
Avvertenza:
Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29
novembre 2004. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con
la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 53.
|
|
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n. 279
Testo del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004), coordinato
con la legge di conversione 28 gennaio 2005, n. 5 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per
assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica,
convenzionale e biologica».
(Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28/11/2004)
|
|
Testo in vigore dal: 30-11-2004
AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni ((
... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, in
attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23
luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra
le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e
sperimentazione (( autorizzate ai sensi del decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma
6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e
biologiche, al fine di non compromettere la biodiversita' dell'ambiente
naturale e di garantire la liberta' di iniziativa economica, il diritto di
scelta dei consumatori e la qualita' e la tipicita' della produzione
agroalimentare nazionale. ))
2. Ai fini dell'attuazione
del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche:
le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati,
secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224;
b) colture biologiche: le
coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture convenzionali:
le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e
b).
Riferimenti normativi:
- La Raccomandazione della
Commissione n. 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per
lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, e'
pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio 2003.
- Si trascrive il testo
degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
recante «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati»:
«Art. 3 (Definizioni). -
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) organismo: un'entita'
biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico;
b) organismo
geneticamente modificato (OGM): un organismo, diverso da un essere
umano, il cui materiale genetico e' stato modificato in modo diverso da
quanto si verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con la
ricombinazione genetica naturale. Nell'ambito di tale definizione:
1) una modificazione
genetica e' ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate
nell'allegato I A, parte 1;
2) le tecniche elencate
nell'allegato I A, parte 2, non sono considerate tecniche che hanno
per effetto una modificazione genetica;
c) emissione deliberata:
qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM per la quale
non vengono usate misure specifiche di confinamento al fine di limitare
il contatto con la popolazione e con l'ambiente e per garantire un
livello elevato di sicurezza per questi ultimi;
d) immissione sul
mercato: la messa a disposizione di terzi, dietro compenso o
gratuitamente. Non costituiscono immissione sul mercato le seguenti
operazioni:
1) la messa a
disposizione di microrganismi geneticamente modificati per attivita'
disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206,
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, ivi
comprese le attivita' che comportano collezioni di colture;
2) la messa a
disposizione di OGM diversi dai microrganismi di cui al punto 1)
destinati ad essere impiegati unicamente in attivita' in cui si
attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare
il contatto di questi organismi con la popolazione e con l'ambiente e
a garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi; tali
misure si basano sugli stessi principi di confinamento stabiliti dal
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;
3) la messa a
disposizione di OGM da utilizzarsi esclusivamente per emissioni
deliberate a norma del Titolo II del presente decreto;
e) notifica: la
trasmissione, in quadruplice copia, con l'aggiunta di una copia per ogni
regione e provincia autonoma interessata per le notifiche di cui al
Titolo II, delle informazioni prescritte nel presente decreto all'autorita'
nazionale competente di cui all'art. 2 effettuata con qualsiasi mezzo
che lasci, comunque, traccia scritta, ovvero la trasmissione di
informazioni della stessa natura ad una autorita' competente di un altro
Stato membro dell'Unione europea;
f) notificante: il
soggetto a carico del quale incombe l'obbligo di notifica;
g) prodotto: un preparato
costituito da o contenente OGM, che viene immesso sul mercato;
h) valutazione del
rischio ambientale: la valutazione, effettuata a norma dell'art. 5,
comma 1, dei rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente,
diretti o indiretti, immediati o differiti, che possono essere connessi
all'emissione deliberata o all'immissione sul mercato di OGM;
i) consultazione
pubblica: la possibilita' offerta a qualunque persona fisica o
giuridica, istituzione, organizzazione o associazione di formulare
osservazioni o fornire informazioni in merito a ciascuna notifica».
«Art. 8 (Notifica). - 1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, chiunque intende effettuare
un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM e' tenuto a presentare
preventivamente una notifica all'autorita' nazionale competente.
2. La notifica comprende:
a) un fascicolo tecnico,
su supporto cartaceo ed informatico, contenente le informazioni di cui
all'allegato III necessarie per valutare il rischio ambientale connesso
all'emissione deliberata dell'OGM e in particolare:
1) informazioni
generali, comprese quelle relative al personale e alla sua formazione;
2) informazioni
relative all'OGM;
3) informazioni
relative alle condizioni di emissione e al potenziale ambiente ospite;
4) informazioni sulle
interazioni tra OGM e ambiente;
5) un piano di
monitoraggio conforme alle pertinenti parti dell'allegato III e
diretto a individuare gli effetti dell'OGM sulla salute umana, animale
e sull'ambiente;
6) informazioni
relative ai piani di controllo, ai metodi di bonifica, al trattamento
dei rifiuti e ai piani di intervento in caso di emergenza;
7) una sintesi delle
informazioni di cui ai punti precedenti, redatta nelle lingue italiana
ed inglese in conformita' alle linee guida di cui alla decisione
2002/813/CE del 3 ottobre 2002, del Consiglio pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 18 ottobre 2002, n. L
280, che contenga anche tutte le informazioni di cui all'art. 27,
comma 4.
b) la valutazione del
rischio ambientale e le conclusioni prescritte dall'allegato II, parte
D, con i riferimenti bibliografici e l'indicazione dei metodi
utilizzati, su supporto cartaceo ed informatico;
c) la valutazione del
rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare, in conformita' alle prescrizioni stabilite dal decreto
di cui al comma 6.
3. Il notificante puo'
rinviare a dati o risultati di notifiche gia' presentate anche da altri
notificanti o puo' presentare ulteriori informazioni, a suo avviso
pertinenti, a condizione che tali informazioni, dati e risultati siano
relativi a rilasci effettuati in siti o in ecosistemi del tutto simili a
quelli oggetto della notifica. Tali informazioni, dati o risultati, se di
terzi e dichiarati di carattere riservato, devono essere accompagnati da
una lettera di accesso rilasciata dal titolare della relativa proprieta'
intellettuale.
4. L'autorita' nazionale
competente puo' accettare che le emissioni dello stesso OGM in uno stesso
luogo o in luoghi diversi per lo stesso scopo e in un periodo determinato
di tempo possano essere comunicate con un'unica notifica.
5. Per ogni successiva
emissione dello stesso OGM, precedentemente notificato come parte dello
stesso programma di ricerca, il notificante e' tenuto ad inviare una nuova
notifica. In questo caso, il notificante puo' fare riferimento ai dati
forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi ad emissioni
precedenti.
6. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le prescrizioni ai
fini della valutazione del rischio di cui al comma 2, lettera c).».
- Il regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e' pubblicato
nella GUCE n. L 198 del 22 luglio 1991.
Art. 2
Salvaguardia del
principio di coesistenza
1. Le colture di cui
all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa
compromettere lo svolgimento delle altre.
2. La coesistenza tra le
colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in modo da tutelarne le
peculiarita' e le specificita' produttive e, per quanto riguarda le
caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare
ogni forma di (( commistione tra le sementi transgeniche e quelle
convenzionali e biologiche. ))
(( 2-bis. Nel
rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture
transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attivita' agricole
preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o
adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. E' fatta salva
ogni disposizione concernente le aree protette. ))
3. L'attuazione delle
regole di coesistenza deve assicurare agli agricoltori, (( agli
operatori della filiera ed )) ai consumatori la reale possibilita'
di scelta tra prodotti (( convenzionali, biologici e transgenici ))
e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di
filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e
biologiche.
Art. 3
Applicazione delle misure
di coesistenza
1. Al fine di prevenire il
potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture
(( transgeniche, biologiche e convenzionali, )) con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, (( emanato previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, )) sono definite le
norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di
confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato
di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto e' notificato alla Commissione
europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del
Consiglio, del 22 giugno 1998.
2. Nell'ambito dei piani
regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza
con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003,
possono individuare nel loro territorio una o piu' aree omogenee.
Riferimenti normativi:
- La direttiva n. 98/34/CE
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche,
e' pubblicata nella GUCE n. L 204 del 21 luglio 1998.
- La Raccomandazione della
Commissione n. 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per
lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, e'
pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio 2003.
Art. 4
Piani di coesistenza
1. Le regioni e le province
autonome adottano, con proprio provvedimento, il piano di coesistenza in
coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le
regole tecniche (( per realizzare, )) la coesistenza,
prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti
territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
2. Le regioni e le province
autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano
la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri
soggetti portatori di interessi in materia.
3. Le regioni e le province
autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi ((
tra conduttori agricoli, )) al fine di adottare le misure di
gestione (( previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1 ))
per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche, ((
convenzionali e biologiche. ))
(( 3-bis. Le regioni
e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli
eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesione, ferme
restando le previsione dell'articolo 5, comma 1-bis, possono istituire un
apposito fondo, finalizzato a consentire il rispristino delle condizioni
agronomiche preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento e'
determinato con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 3,
comma 1. ))
Art. 5
Responsabilita'
(( 1. Il conduttore
agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui
all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano
medesimo.
1-bis. Il conduttore
agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri
soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere
risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni
derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo
4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3 del presente
articolo. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere
probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga
responsabilita' grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e
sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.
1-ter. Con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di
risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da
commistione non imputabile a responsabilita' soggettive. Il decreto
definisce inoltre le modalita' di accesso del conduttore agricolo
danneggiato al Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle disponibilita' del
Fondo medesimo. Il decreto definisce altresi' le forme di utilizzo, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici strumenti
assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli
oneri derivanti dalle responsabilita' e dai danni disciplinati dal
presente articolo. ))
2. (( Il conduttore
)) agricolo e' esente dalle responsabilita' di cui al ((
comma 1-bis, )) nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi
certificate dall'autorita' pubblica e munite di dichiarazione della ditta
sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati
secondo la vigente normativa.
3. Chiunque intenda mettere
a coltura organismi genericamente modificati e' tenuto a dare la
comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la
coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonche' a
conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative
alle misure di gestione adottate.
4. Le regioni e le province
autonome provvedono a definire modalita' e procedure per (( la
raccolta )) e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, reca «Interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38».
- Si trascrive il testo
dell'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante «Attuazione
della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati»:
«Art. 30 (Pubblici
registri). - 1. Presso l'autorita' nazionale competente e' istituito,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un pubblico
registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM
emessi in virtu' del titolo II. Sono, altresi', istituiti presso le
regioni e le province autonome registri informatici su cui sono annotate
le localizzazioni degli OGM coltivati in virtu' del titolo III, per
consentire, in particolare, il controllo del monitoraggio degli
eventuali effetti di tali OGM sull'ambiente, ai sensi dell'art. 21,
comma 3, lettera g), e dell'art. 22, comma 1. Le informazioni annotate
su tali registri sono immediatamente rese pubbliche e l'accesso ai
registri deve essere facilmente garantito al pubblico.
2. Chiunque coltiva OGM
comunica alle regioni e province autonome competenti per territorio,
entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle
coltivazioni e conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM
coltivati ed alla loro localizzazione.».
- Si trascrive il testo
dell'art. 15 del decreto legislativo 1998, n. 173, recante «Disposizioni
in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449»:
«Art. 15 (Servizi di
interesse pubblico). - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle
funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha
caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei
servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione
previste dal progetto della rete unitaria della pubblica
amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le
agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto
agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi
messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse
pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti
dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle
materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso,
in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i
nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei
carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di
commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma
4.
2. Il SIAN, istituito con
legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato con i sistemi informativi di
cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art.
1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi
informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle
strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse
hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge
28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della
normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria
riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale
dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte
degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli
adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla
gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi
inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari
oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e'
interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del
registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi
necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico
amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14,
comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da
parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.
4. Con apposita
convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i
termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso
l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di
assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle
operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle
informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della
pariteticita' dei soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra
i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al
perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche
amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto
d'ufficio. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo
si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate
da appositi provvedimenti legislativi.».
Art. 6
Sanzioni
1. Fatte salve le
disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure
previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000. ((
2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, e' punito
con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro
50.000. ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo
degli articoli 35 e 36 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003:
«Art. 35 (Sanzioni
relative al Titolo III). - 1. Chiunque immette sul mercato un OGM senza
aver provveduto alla preventiva notifica all'autorita' nazionale
competente o all'autorita' competente di altro Stato membro della
Comunita' europea nel quale l'immissione sul mercato comunitario e'
avvenuta per la prima volta, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
2. Se l'immissione sul
mercato avviene dopo la notifica, ma prima del rilascio
dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata
o revocata, si applica l'arresto sino a due anni o l'ammenda sino ad
euro 51.700.
3. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 si applicano anche nella fattispecie di cui all'art. 16,
comma 7.
4. Chiunque, dopo essere
stato autorizzato dall'autorita' nazionale competente o dall'autorita'
competente di altro Stato membro della Comunita' europea all'immissione
sul mercato di un OGM senza aver provveduto, nei termini previsti, alla
notifica per il rinnovo del provvedimento di autorizzazione, continua,
dopo la scadenza di quest'ultimo, ad immettere sul mercato l'OGM,
ovvero, continua a immettere sul mercato l'OGM dopo che il rinnovo del
provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o revocato, e'
punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso,
con le pene di cui al comma 2.
5. Chiunque effettua
l'immissione sul mercato di un OGM, senza osservare le prescrizioni
stabilite nel provvedimento di autorizzazione o nel provvedimento di
rinnovo dell'autorizzazione rilasciati dall'autorita' competente
nazionale o dalla autorita' competente di altro Stato membro della
Comunita' europea, ivi comprese quelle sull'etichettatura e
sull'imballaggio, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 7.800 ad euro 46.500.
6. Chiunque, dopo la
notifica all'autorita' nazionale competente o dopo avere ottenuto dalla
stessa o dalla autorita' competente di altro Stato membro della
Comunita' europea l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un OGM
disponendo di nuove informazioni sui rischi dell'OGM per la salute
umana, animale e per l'ambiente, non adotta immediatamente tutte le
misure necessarie per tutelare la salute umana, animale e l'ambiente o
non comunica all'autorita' nazionale competente le informazioni predette
e le misure adottate e' punito, nel primo caso, con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700, nel secondo, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.
7. Gli utenti di un OGM
immesso sul mercato a seguito del provvedimento di autorizzazione o del
rinnovo dello stesso rilasciati dall'autorita' nazionale competente o
dall'autorita' competente di altro Stato membro della Comunita' europea,
che non rispettano le condizioni specifiche di impiego o le relative
restrizioni in ordine agli ambienti ed alle aree geografiche, previste
nel provvedimento di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.100 ad
euro 6.200.
8. Chiunque, dopo
l'immissione sul mercato di un OGM, non effettua il monitoraggio e la
relativa relazione alle condizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione rilasciato dall'autorita' nazionale competente o dalla
autorita' competente di altro Stato membro della Comunita' europea
ovvero non invia all'autorita' nazionale competente la relazione
concernente il monitoraggio, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.
9. Chiunque non osserva i
provvedimenti, adottati ai sensi dell'art. 25, che limitano o vietano
temporaneamente l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul
territorio nazionale di un OGM, e' punito con l'arresto sino a due anni
o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
10. Chiunque,
nell'ipotesi prevista dall'art. 30, comma 2, non comunica alle regioni e
alle province autonome competenti per territorio, entro quindici giorni
dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni degli OGM o
non conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati
ed alla localizzazione delle coltivazioni, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.»
«Art. 36 (Sanzioni per
danni provocati alla salute umana e all'ambiente, bonifica e ripristino
ambientale e risarcimento del danno ambientale). - 1. Fatte salve le
disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che il fatto non
costituisca piu' grave reato, chi, nell'effettuazione di un'emissione
deliberata nell'ambiente di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di
un OGM, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di
degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o
abiotiche e' punito con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino
ad euro 51.700.
2. Chiunque, con il
proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle
disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al
suolo, al sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero determina
un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, e' tenuto a
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate: e degli
impianti dai quali e' derivato il danno ovvero deriva il pericolo di
inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Ai sensi dell'art. 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' fatto salvo il diritto ad ottenere
il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il
ripristino ambientale di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui non
sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 3,
lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore
alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa ovvero
alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata
irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del
danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena
pecuniaria ha luogo calcolando duecentosei euro per un giorno di pena
detentiva.
5. In caso di condanna
penale o di emanazione del provvedimento di cui all'art. 444 del codice
di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il
provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. Gli enti di cui al comma 1, dell'art. 56
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato
dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno
prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni
amministrative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
al fine del recupero del danno ambientale.
6. Chiunque non ottempera
alle prescrizioni di cui al comma 2 e' punito con l'arresto da sei mesi
ad un anno e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900.».
Art. 7
Valutazione, monitoraggio
e informazione sulla coesistenza
1. E' istituito presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali il «Comitato ((
consultivo )) in materia di coesistenza tra colture transgeniche,
convenzionali e biologiche».
2. L'organizzazione e le
modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli
affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Comitato e' composto da esperti qualificati nella materia (( e di
documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie
di cui al presente decreto, )) di cui due nominati dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la
biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata
Conferenza, (( nonche' due designati dalla Conferenza dei rettori
delle universita' italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA). ))
3. Il Comitato di cui al
comma 1 (( propone, )) in coerenza con la Raccomandazione
della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3,
comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei
principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorita'
nazionale competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio. ((
Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i
pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo
agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228. ))
4. Il Comitato ha, altresi',
il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle
modalita' di controllo. Le relative misure sono adottate con le modalita'
di cui all'articolo 3, comma 1.
(( 5. Agli esperti
del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone
di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione
del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse
attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi:
- La raccomandazione della
Commissione n. 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per
lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, e'
pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio 2003.
- Si trascrive il testo
dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57.»:
«Art. 20 (Istituti della
concertazione). - 1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il
Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con cadenza
almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4
della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti
designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalita' delle
ulteriori attivita' di concertazione presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.».
Art. 8
Norme transitorie
1. Per il conseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli
provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche, (( ad
eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di speritimentazione,
)) non sono consentite.
Art. 9
Norma finanziaria
(( 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
|
|
DECRETO-LEGGE
22 novembre 2004, n. 279
Disposizioni urgenti per
assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica,
convenzionale e biologica.
(Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 29/11/2004)
|
|
Testo in vigore dal: 30-11-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e
117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro
normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per
garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che
attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente
approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari
regionali, dell'economia e delle finanze e della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, in
attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23
luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra
le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e
sperimentazione, nonche' quelle convenzionali e biologiche, al fine di
garantire la liberta' di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei
consumatori.
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche:
le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati,
secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224;
b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione
di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle
definite alle lettere a) e b).
Art. 2
Salvaguardia del principio di
coesistenza
1. Le colture di cui
all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa
compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna
determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a
danno di altre.
2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in
modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per
quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in
modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.
3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori
la reale possibilita' di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici
e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di
filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e
biologiche.
Art. 3
Applicazione delle misure di
coesistenza
1. Al fine di prevenire il
potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture
transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento
alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte
dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto e' notificato alla
Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva
98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.
2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province
autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione
2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio
una o piu' aree omogenee.
Art. 4
Piani di coesistenza
1. Le regioni e le province
autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31
dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui
all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare
riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalita' per
assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la
collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di
cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni,
associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in
materia.
3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base
volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le
misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture
transgeniche e non transgeniche.
Art. 5
Responsabilita'
1. L'imprenditore agricolo
e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui
all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano
medesimo. La responsabilita' relativa ai danni diretti ed indiretti
causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che
espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che
non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante
dall'inosservanza delle misure stesse.
2. L'imprenditore agricolo e' esente dalle responsabilita' di cui al comma
1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita'
pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente
l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente
normativa.
3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati
e' tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di
gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui
all'articolo 4, nonche' a conservare appositi registri aziendali
contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.
4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalita' e
procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al
comma 3.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 6
Sanzioni
1. Fatte salve le
disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure
previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.
2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si
applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Art. 7
Valutazione, monitoraggio
e informazione sulla coesistenza
1. E' istituito presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali il «Comitato in materia di
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche».
2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono
definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con
il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Il Comitato e' composto da esperti qualificati
nella materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le
biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza.
3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la
Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui
all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare
l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a
comunicare all'Autorita' nazionale competente i risultati di detta
attivita' di monitoraggio.
4. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure relative
all'omogeneizzazione delle modalita' di controllo ed all'individuazione
delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono
adottate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1. 5. Al
funzionamento del Comitato ed alle connesse attivita', il Ministero delle
politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto
alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della
vigente normativa.
Art. 8
Norme transitorie
1. Per il conseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli
provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate
all'immissione sul mercato non sono consentite.
Art. 9
Norma finanziaria
1. L'attuazione del
presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22
novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Visto: il Guardasigilli:
Castelli
|
|