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Testo in vigore dal:
24-5-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450,
recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche
agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio,
nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso
rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla
encefalopatia spongiforme bovina, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, relativo al riordino
delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale
dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303,
recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2003, n.
264, emanato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, che individua le unita' dirigenziali di livello generale ed
istituisce l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;
Visti il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il decreto-legge 21
novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 3, e il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 13 febbraio 2003, n. 44, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988, relativi all'Ispettorato centrale
repressione frodi;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del
Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere
d), f), g), l), ed ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'8 ottobre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
sugli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Organizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali
1. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia
di agricoltura e foreste, caccia, pesca, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti
dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita'
europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale, e' organizzato nei due seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari;
b) Dipartimento delle politiche di sviluppo.
2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla
riforma dell'organizzazione del Governo.
3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di
collaborazione tra loro e di intesa per le attivita' relative alla
elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del
Ministero.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca «Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione». - Si trascrive il testo
del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi
del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita'
eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.».
- Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa»: «Art. 11.
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o
piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e
la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi
dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le
societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e
di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e
sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli
organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di
cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data
della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della
presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998.
A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si
attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione,
ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di
direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o
modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con
quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico
delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto
di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni
pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4
e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la
rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme
di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di
indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le
specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano
altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che
svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad
albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio
di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro
istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di
settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei
conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti
si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata;
prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al
comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi,
il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di
sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva;
prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il
termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale
dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto
di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti,
ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni
dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in
materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi'
un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di
comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita'
di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole
amministrazioni pubbliche;
prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le
modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della
funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere
delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono
apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole:
"ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla
lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera
h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite
dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le
aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti
in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) e'
abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo
professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a
livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia
stato gia' pubblicato il bando di concorso.».
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante
disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio
per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto
rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali
a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza
derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina: «Art. 3 (Disposizioni
in materia di controlli e di personale).
1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto
speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie
ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonche' dell'Ispettorato
centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle
operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.
2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal
Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e
forestali puo', con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali che
operano alle dirette dipendenze del Ministro.
3. L'ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma
1, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole
e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di
spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in
considerazione della specifica professionalita' richiesta nello
svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione
tecnica, onerosita' e rischi legati anche all'attivita' di polizia
giudiziaria, e' attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per
il personale con identica qualifica del comparto «Sanita».
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950
milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente.
6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e'
autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a
procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti
dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'art. 16 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
7. Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di prevenzione,
profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanita' e'
autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal
citato art. 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per
la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di
dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalita' di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' a
ricoprire, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico
nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario
mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle
posizioni iniziali dello stesso ruolo.
8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanita', le
sperimentazioni previste dall'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo
sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita' con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo
Ministero.
9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attivita'
istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle
norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione
del personale, e' autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei
limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli
stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il
predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto
dal citato art. 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni
di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato
contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento
del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 36,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalita'
richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi
automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il
personale gia' in servizio si applicano le norme in materia di
accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione
predisposto dalla stessa Agenzia.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000,
n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia»: «1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle
rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari qualifica
dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti
disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in
sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica
funzionale, nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del
corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali
per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla
qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui
alla lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche
nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o
nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche,
delle modalita' di accesso, di formazione e di progressione».
- Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca «Misure urgenti in materia di
prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».
- Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, reca «Misure per il
potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio
2003, n. 44, reca «Regolamento di riorganizzazione della struttura
operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie
di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione».
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003,
n. 38, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»: «2. I decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della
Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai
seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili,
alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma
3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra
Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attivita'
dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le
materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le
materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione
avverra' fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale
o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto
anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della
concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme
nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le
regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il
procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche
in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze
esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno
specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la
revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE
del 17 maggio 1999 del Consiglio;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi
interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di
assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di
concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1,
nonche' di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela
della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del
principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE
del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e
previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del
2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e della continuita' della corrispondenza tra misura
degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la
normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo
l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle
imposte, nonche' di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione
di adeguate unita' produttive, favorendone l'accorpamento e
disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento
delle unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa
per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori
agricoli, con priorita' per i giovani agricoltori, specialmente nel caso
in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e
amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e
previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa
regionale per la parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole,
agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la
competitivita' e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati
anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonche' favorire il
superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi
determinate da eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura
anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale
adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione
nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita',
all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei
mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita',
differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento
n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di
frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di
eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della materia per
semplificare e accorpare le procedure amministrative relative
all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti
organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in
riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli
associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace
concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il
corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la
posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001,
da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la vendita del prodotto in nome
e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle
attivita' di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano,
con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in
raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati,
anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento
delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai
rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle
regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo
agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia
e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle
iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi
modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle
regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e garantire il
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli,
in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n.
228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con
le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di
acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la
disciplina e il sistema dei controlli sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli
interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamita'
naturali o da avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore
ittico e le attivita' di pesca e di acquacoltura, nonche' le attivita'
connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti
amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica
amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche' degli articoli
123, 164, da 169 a 179 e 323 del codice della navigazione, nel rispetto
degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto
allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la
modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie
ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della
pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche
del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo
n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui
all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e
le associazioni alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando esercitata
in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni
colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi
agro-forestali nonche' le operazioni successive alla raccolta per la messa
in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo
il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca,
anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».
Note
all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 32 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n.
1203, come modificato dall'art. 6 del Trattato di Amsterdam ratificato con
legge 16 giugno 1998, n. 209: «Art. 32.
- 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti
agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo,
dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima
trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme
previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai
prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46
inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del
presente Trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti
agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica
agricola comune.».
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 5 (I
Dipartimenti).
- 1. I Dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed
integrato delle funzioni del Ministero. Ai Dipartimenti sono attribuiti
compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi
compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle
unita' di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi, quelli di
organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie
ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del Dipartimento viene conferito in conformita' alle
disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e
controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente
raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi
del Ministro.
4. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in
particolare, il capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per
l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed
efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di
vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento; d) promuove e
mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la
trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo
criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale
all'interno del Dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta
per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi
conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori
compiti del capo del Dipartimento».
Art. 2
Dipartimento delle
filiere agricole e agroalimentari
1. Il Dipartimento delle
filiere agricole e agroalimentari ha competenze, limitatamente a quelle
attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di
politiche economiche di mercato nel settore agricolo, agroalimentare,
della pesca e dell'acquacoltura. Il Dipartimento ha competenza, inoltre,
in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato
che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di
Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente
normativa comunitaria e nazionale.
2. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale
generale con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche agricole: trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi agricoli in materia di politiche di
mercato, in sede comunitaria ed internazionale; analisi, monitoraggio e
valutazioni d'impatto dei problemi agricoli, internazionali, ai fini della
elaborazione della posizione italiana in sede di Unione europea e di
organizzazioni internazionali; adempimenti relativi al FEOGA, sezione
garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, concernenti la
verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA, sezione
garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21
dicembre 1989; promozione e mantenimento di relazioni con gli organi della
Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle
materie di competenza; collaborazione con il Segretario Generale del
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al
regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e
successive modificazioni;
b) Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati:
trattazione, cura e rappresentanza in materia di trasformazione e
commercializzazione agroalimentare, in sede comunitaria ed internazionale;
elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di
politiche agroalimentari in coerenza con la Politica agricola comunitaria
(P.A.C.) dell'Unione europea;
definizione delle politiche agroalimentari in sede comunitaria e
internazionale e attuazione in sede nazionale nel rispetto delle
attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento dei piani strategici
di settore per lo sviluppo delle filiere di trasformazione e
commercializzazione;
gestione degli strumenti di integrazioni di filiera nonche' degli
strumenti di programmazione negoziata in agricoltura; accordi
interprofessionali di dimensione nazionale;
c) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura:
disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle
attivita' di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse
ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di
aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, gestione del fondo per
il credito peschereccio;
trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e
acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; ricerca applicata alla
pesca ed alla acquacoltura;
tutela, valorizzazione, qualita' dei prodotti ittici e relativa
educazione. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale
si avvale delle Capitanerie di porto.
3. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari assicura il
necessario coordinamento delle attivita' delle direzioni generali del
dipartimento in funzione del perseguimento di obiettivi di sviluppo per
tutti i soggetti delle filiere agricole.
Note
all'art. 2:
- Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989,
relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che
rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva
77/435/CEE, e' pubblicato nella GUCE n. L 388 del 30 dicembre 1989.
- Il regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che
stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per
quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione
«garanzia», e' pubblicato nella GUCE n. L 158 dell'8 luglio 1995.
Art. 3
Dipartimento delle
politiche di sviluppo
1. Il Dipartimento delle
politiche di sviluppo ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al
Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche strutturali
e di sviluppo rurale, sviluppo della qualita' per il settore agricolo e
agroalimentare, tutela del consumatore, comunicazione e promozione
agroalimentare in ambito nazionale e comunitario; gestione dei servizi a
supporto degli uffici del Ministero forniti nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.);
responsabilita' sui servizi generali; coordinamento dell'attuazione delle
leggi pluriennali di spesa; Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
2. Il Dipartimento cura i rapporti con l'Ispettorato centrale repressione
frodi nell'ambito della lotta alle frodi agroalimentari, sulla base degli
indirizzi del Ministro.
3. Il Dipartimento e' articolato in quattro uffici di livello dirigenziale
generale con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale dello sviluppo rurale: elaborazione e coordinamento
delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in
coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione
europea; definizione delle politiche strutturali in sede comunitaria e
internazionale e connessi rapporti con le regioni;
elaborazione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno;
elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale e
di politica agricola e forestale della montagna, in coerenza con quelle
dell'Unione europea;
elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo
settoriale;
risoluzione di problematiche in materia di politiche imprenditoriali e
delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione
fondiaria, bonifica, usi civici;
coordinamento degli osservatori per l'imprenditorialita' giovanile e
femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita'; coordinamento
dell'osservatorio per i servizi in agricoltura;
indirizzo operativo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti
nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; grandi reti
infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui
alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche' gli interventi per la
razionalizzazione del sistema logistico nazionale;
gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione
agricola e la meccanizzazione agricola, fatte salve le competenze del
Ministero delle attivita' produttive;
b) Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari:
attivita' legate alla tracciabilita' delle produzioni di cui all'allegato
I del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle
biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; riconoscimento degli
organismi di controllo e di certificazione per la qualita';
disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti
agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32
del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche'
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione, di
agricoltura biologica, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli e
agroalimentari, esclusi quelli ittici;
certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; salvaguardia e
tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali, di
regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonche' del
settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varieta'
vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e
relativi controlli funzionali, delle attivita' venatorie e determinazione
delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11
febbraio 1992, n. 157;
elaborazione, per quanto di competenza, del Codex alimentarius;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei
produttori agricoli e venatorie;
per le attivita' di controllo nella qualita' delle merci di importazione e
di contrasto delle iniziative di concorrenza sleale in agricoltura;
gestione degli interventi per il sostegno agli operatori agricoli colpiti
da eccezionali avversita' atmosferiche;
attivita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; c) Direzione generale
per la tutela del consumatore: coordinamento della comunicazione
istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla
rete Internet;
promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario
e internazionale; attivita' di comunicazione e di informazione in materia
di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, come definiti dal
paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita'
europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale, e relativa educazione;
d) Direzione generale dell'amministrazione: gestione delle risorse umane e
strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza
del personale del Ministero;
programmazione e gestione delle attivita' di formazione e aggiornamento
professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali; contrattazione e
mobilita';
attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale;
gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero;
coordinamento e gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il
pubblico;
gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322; vigilanza amministrativa e
assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del
Ministero, secondo la normativa vigente;
attivita' di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre
1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.
Note
all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7
marzo 2003, n. 38»: «Art. 16 (Crediti in discussione presso la Camera
arbitrale). 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei
confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in
agricoltura di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743, del
Ministro delle politiche agricole e forestali, che sia stata adita,
certifica che entro centottanta giorni sara' definita la posizione del
soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere
conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle
garanzie dell'imprenditore agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale
in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera
medesima, con decreto ministeriale».
- La legge 8 novembre 1986, n. 752, reca «Legge pluriennale per
l'attuazione di interventi programmati in agricoltura». - Il decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca «Trasferimento delle competenze
dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»: «3. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i
nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni
dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle
convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in
conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole
specie sul territorio».
- Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante «Regolamento
recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662»: «Art. 1 (Vigilanza sulle corse dei
cavalli ed esercizio delle scommesse).
- 1. L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle
loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la
valutazione dell'idoneita' delle strutture degli ippodromi e degli
impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di
parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi
spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a
mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).
2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in
Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, e'
esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le
politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalita'
stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il
Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono,
in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e
vigila sulla regolarita' delle gare e del gioco, anche avvalendosi di
apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle
gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti
dei citati Ministeri ed esperti del settore.
3. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri
selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore
nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei
concessionari di cui all'art. 2». «Art. 2 (Concessioni per l'esercizio
delle scommesse).
- 1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per
le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa
comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse
dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa'
con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidita'
finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei
singoli punti di accettazione delle scommesse; b) potenziamento della rete
di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata
distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e
controllabili;
c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie
categorie di concessionari;
d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che
consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei
costi di avviamento;
e) garanzia della liberta' di concorrenza e di mercato mediante la
previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti,
determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a
ciascuna persona fisica o societa' e del volume di scommesse raccoglibili
da ciascun concessionario;
f) previsione di modalita' di controllo centralizzato ed in tempo reale
delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante
l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione
all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entita' economica
e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la
gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche
tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di
assicurarne la compatibilita' con il sistema informativo dell'anagrafe
tributaria;
g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione,
di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara
in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano
esercitato tale attivita' per un periodo non inferiore a dieci anni;
h) durata di sei anni.
2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le
politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano
delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo.
3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una
sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma
1. La concessione per l'esercizio della scommessa Tris non e' rinnovabile.
4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli
ippodromi e' riservato ai titolari degli ippodromi stessi.
5. L'esercizio della scommessa Tris e' attribuito ad un unico
concessionario.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per
le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle
concessioni di cui al presente regolamento.
7. Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche
agricole.
8. Se il concessionario e' costituito in forma di societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi
diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche,
societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il
trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di
cui al primo periodo comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero
per le politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il numero delle
azioni o l'entita' delle quote da essi possedute e gli eventuali
trasferimenti di titolarita'. L'inosservanza delle disposizioni del
presente comma comporta la decadenza dalla concessione.
9. Non e' ammessa la contemporanea titolarita', anche parziale, diretta o
per interposta persona, di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione
per l'accettazione della scommessa Tris. E', tuttavia, consentito ai
titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente
all'interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla
data di entrata in vigore del presente regolamento». «Art. 3 (Decadenza
e revoca delle concessioni).
- 1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le
politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
dichiara la decadenza dalla concessione:
a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di
cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;
b) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da
forza maggiore;
c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei
divieti di cui all'art. 4, comma 4, ed all'art. 6, comma 3;
d) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse violazioni delle
disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti
previsti dall'art. 4, comma 5, nonche' della normativa tributaria.
2. Il concessionario nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento
di decadenza o di revoca non puo' concorrere, ne' direttamente ne' per
interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del
detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui
all'art. 2.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori
e ai soci che esercitano il controllo delle societa' concessionarie ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile». «Art. 4 (Scommesse consentite).
- 1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a
quota fissa.
2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo,
detratto l'importo del prelievo, e' ripartito tra gli scommettitori
vincenti.
3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da
riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra lo
scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono
essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli
ippodromi.
4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del
totalizzatore.
5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o
telematico, il numero delle scommesse Tris giocate nella settimana, le
relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse
assimilabili alla scommessa Tris sotto il profilo della modalita' di
accettazione e di totalizzazione, nonche' i limiti posti alle scommesse
sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. E'
vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque
forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa Tris
si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il
profilo delle modalita' di accettazione e di totalizzazione». «Art. 5
(Programma ufficiale delle corse).
- 1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle
finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto
dall'UNIRE.
2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa
testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse
vengono accettate, e puo' essere sostituito dalla dichiarazione dei
partenti diffusa dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni
richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima
dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
3. Tutta l'attivita' ippica e' riferita all'orario ufficiale in vigore su
tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi
automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni
di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle
ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con
riferimento all'orario ufficiale». «Art. 11 (Soluzione delle
controversie).
- 1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione
delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle
relative all'applicazione degli articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo
stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro
soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con
reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida
delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le
scommesse a totalizzatore.
2. La commissione decide, sentite le parti, entro trenta giorni dalla
ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente
esecutiva.
3. La decisione della commissione puo' essere impugnata dinanzi all'autorita'
giudiziaria.
4. La commissione e' composta da un magistrato amministrativo con
qualifica non inferiore a quella di consigliere, che la presiede, e da due
membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal
Ministro per le politiche agricole. La commissione e' nominata dal
Ministro delle finanze. Per ogni membro e' altresi' nominato, con gli
stessi requisiti e modalita', un supplente». «Art. 12 (Attribuzione dei
proventi).
- 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo
sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare
all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti
istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per
l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del
Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.
2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle
scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la
raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del
totalizzatore nazionale, nonche' per l'attivita' delle commissioni di cui
all'art. 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti
delle stesse, al perseguimento delle proprie finalita' con particolare
riferimento a:
a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella
e da corsa e della selezione degli stessi;
b) incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al
lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla
verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore
ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al
lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;
c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei
guidatori, degli allenatori e degli artieri;
d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli
impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e
remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della
raccolta esterna delle scommesse; e) costituzione e miglioramento di
centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli
ippodromi;
g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e
dell'antidoping;
h) controllo della regolarita' di tutte le attivita' relative alle corse;
i) promozione dell'attivita' ippica; l) formazione e qualificazione
professionale degli addetti al settore». «Art. 13 (Segnale televisivo
per la trasmissione delle corse).
- 1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per
l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche
al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse,
esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalita'
stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le
politiche agricole».
- Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»: «Art. 6 (Compiti degli uffici di
statistica).
- 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli
alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e
l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di
appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti
dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di
appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della
successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini
statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati
amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi
informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico
nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle
finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare
il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto
fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso
a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di
appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare
riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere
all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle
esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni
statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente
dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, puo' richiedere la
comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in
forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza
possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per
tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al
comitato di cui all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al
presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto
annuale sull'attivita' svolta».
- La legge 28 ottobre 1999, n. 410, reca «Nuovo ordinamento dei consorzi
agrari».
Art. 4
Consiglio nazionale
dell'Agricoltura
1. Il Consiglio nazionale
dell'Agricoltura e' organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il
compito di svolgere attivita' di alta consulenza, di studio e ricerca.
2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, ed e' composto da un dirigente
di prima fascia, con funzioni di vicepresidente, e da venti esperti di
comprovata qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie,
economiche, giuridiche e politiche e di qualificata esperienza
professionale nei corrispondenti settori di attivita'.
3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti
universitari, magistrati ordinari o amministrativi e equiparati,
ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed
enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche
estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono nominati su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano
in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola
volta.
4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti
il regolamento interno di funzionamento, comprendente l'eventuale
ripartizione dell'attivita' istruttoria in sezioni e la definizione dei
relativi ambiti di competenza. 5. Le funzioni di segretario del Consiglio
sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.
6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, le indennita' spettanti ai componenti.
Art. 5
Uffici di diretta
collaborazione
1. L'organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
politiche agricole e forestali.
2. L'Ufficio di Gabinetto promuove, con cadenza almeno mensile, azioni di
coordinamento delle attivita' operative dei Dipartimenti di cui agli
articoli 2 e 3.
3. Nell'ambito del Gabinetto opera il Nucleo per i sistemi informativi e
statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di
programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti
tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica,
coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il
Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'indennita' spettante ai componenti del
nucleo. L'Ufficio di Gabinetto si avvale del Nucleo per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.).
Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto specializzato
Comando carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, che
svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti
comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle
operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi
gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli
specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e
concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale repressione frodi,
nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore
agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo'
effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri
previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita'
istituzionali.
5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, puo' inviare
in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di
supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai
sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
Note
all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: «Art. 10.
- 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze
professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale
qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente
inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti
dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume la
responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione
con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art.
7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti
del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente
responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire
alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita'
entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato
dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione
delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane
utilizzate e dei benefici conseguiti».
- Si trascrive il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri»: «Art. 168 (Esperti).
- L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici
centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolai, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare
competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari
diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici
appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali
esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso
per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo'
utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita',
persone estranee alla pubblica amministrazione purche' di notoria
qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse
sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso
della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i
sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare
il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di
impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o
liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un
ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi
dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche
ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti,
ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di
addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio
all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte
terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto
dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico,
nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali
di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive
modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di
amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro
e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con
il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla
stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel
complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in
qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli
esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal
personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in
rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate
dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive
modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione
dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi
del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o
equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente
superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di
addetto agricolo, con esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al
contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia
economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale
comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri
in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in
missione temporanea».
Art. 6
Misure transitorie e
definizione dell'ordinamento
1. Con successivi decreti
del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non
generale e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.
Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello
dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali
attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di
attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa
complessiva per il personale e di miglioramento nella utilizzazione delle
risorse umane, stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la dotazione organica del Ministero e'
rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del
medesimo decreto legislativo, secondo i dati della tabella A, allegata al
presente decreto. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio
dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico
spettante ai titolari dei due nuovi incarichi dirigenziali di livello
generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale
generale previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2000, n. 450, ad esclusione degli incarichi dirigenziali di livello
generale presso l'Ispettorato centrale repressione frodi e il Corpo
forestale dello Stato, e' compensato sopprimendo contestualmente al
conferimento presso l'amministrazione quattro posti di livello
dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti alla data del 30
settembre 2004.
3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti
organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del
Ministero, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del
medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza
dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette
aree.
4. Ai fini dell'attuazione delle attivita' di formazione e
riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni
dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione
medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi
di spesa conseguenti alla riorganizzazione della struttura.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, relativi al Ministero, e alla stipula dei relativi
contratti.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e alla stipula dei relativi contratti.
Note
all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 4 (Disposizioni
sull'organizzazione).
- 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative
funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei Dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei
rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del
Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I
regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione
di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero,
articolato in aree Dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi Dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei
requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative
funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova
organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi
automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi
informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali
per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai
criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art.
2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di
ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con
decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla
revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni
normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
medesimi».
- Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante «Regolamento recante
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della
dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato di garanti»: «Art. 8 (Disposizioni
transitorie).
- 1. In sede di prima attuazione, ogni amministrazione puo' conferire un
numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti gia' in servizio
presso di essa alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
tenendo altresi' conto dei concorsi per i quali, alla stessa data, sia
stata richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica,
nonche' dei posti per i quali sono in corso, alla medesima data, altre
procedure di conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non puo' conferire un
incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di concorsi gia'
banditi da altra amministrazione qualora questa abbia confermato, o
conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, o dalla approvazione delle graduatorie,
l'incarico al medesimo dirigente. In tale caso la durata dell'incarico e'
concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo stabiliti
nell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove
non si raggiunga l'accordo, la durata e' pari al predetto limite minimo».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «1. Le disposizioni
del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e
delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche
mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di
finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»: «Art. 12.
- 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali
desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai
sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse
concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche
in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e
seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non
direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione
dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione
cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale
affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche
funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia
organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento
previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in
corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra
i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello
Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e
seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal
presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con
decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno
di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi
amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento,
riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di
Dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e
aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in
coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi
di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo,
supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle
attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano
gestiti o sottoposti al controllo dell'Amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia
assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente dal
punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative
statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque
fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate
presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la
concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di
tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche
di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico
dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del
bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un piu'
razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa,
organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di
imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle
responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad
orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di
incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri
generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle
dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra
organo di direzione politica e amministrazione e della necessita' di
impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo
svolgimento di attivita' amministrative rientranti nelle competenze dei
dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento
della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalita'
e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le
diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti
anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei
componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo
interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in
collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi
nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla
istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per
consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento
di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via
prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi
dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni
centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della
presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla
riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i
livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione
delle piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi 205
e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole
amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari
attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra
indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne
agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e
l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali». - Si trascrive il
testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «3. Gli incarichi di
Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture
articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di
livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli
di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della
relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli
ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal
dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti
assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c)».
Art. 7
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del
presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 8
Abrogazioni
1. Il decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di
organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, e'
abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo
2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 3 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 2, foglio n. 6
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Vedere Tabella a pag. 9 della G.U. <----
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