La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della
Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici,
adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3
novembre 2001.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione
e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 del
Trattato stesso.
Art. 3
Competenze regionali
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione del
Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire
sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui
all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro
il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o
che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli
articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.
Art. 4
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della
presente legge e' autorizzata la spesa di 2.329.550 euro annui a decorrere
dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.
4611):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro delle
politiche agricole e forestali (Alemanno) il 15 gennaio 2004. Assegnato alla
III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 febbraio 2004 con
pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII, XIII e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 10, 25 febbraio e 4 marzo 2004.
Esaminato in aula il 15 marzo 2004 e approvato il 16 marzo 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2845): Assegnato alla 3ª commissione (Affari
esteri), in sede referente, il 18 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 23 e 25 marzo 2004.
Esaminato in aula e approvato il 30 marzo 2004.
---->
vedere TRATTATO da pag. 5 a pag. 34 del S.O. <----
---->
vedere TRADUZIONE da pag. 35 a pag. 63 del S.O. <----