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LEGGE 6 aprile 2004, n. 101
Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23/4/2004 - Suppl. Ordinario n 73)

Testo in vigore dal: 24-4-2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.

Art. 3

Competenze regionali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 2.329.550 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 aprile 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4611):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro delle politiche agricole e forestali (Alemanno) il 15 gennaio 2004. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 febbraio 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 10, 25 febbraio e 4 marzo 2004.
Esaminato in aula il 15 marzo 2004 e approvato il 16 marzo 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2845): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 23 e 25 marzo 2004.
Esaminato in aula e approvato il 30 marzo 2004.

----> vedere TRATTATO da pag. 5 a pag. 34 del S.O. <----

----> vedere TRADUZIONE da pag. 35 a pag. 63 del S.O. <----

        

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