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Testo in vigore dal:
22-3-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e
l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del
Consiglio, con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'8 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e
forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Modificazioni
all'Allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28
1. All'allegato A, parte II,
Punto I legislazione veterinaria, del decreto legislativo 30 gennaio 1993,
n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano. (GU L 273 del 10 ottobre 2002, pag. 1).».
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita: «Art. 117. - La potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni
la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra
materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta'
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono
ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale
ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi
e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2003», cosi' recitano: «Art. 1
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione
della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla
legislazione dello Stato.».
«Allegato A 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini
di Paesi terzi. 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o
in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'. 2002/33/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le
direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale. 2002/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico
navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,
relativa all'assicurazione sulla vita. 2002/86/CE della Commissione, del 6
novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto
concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti
non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio. 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. 2002/93/CE del
Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con
riguardo alla proroga della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad
applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensita' di
lavoro. 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001. 2002/99/CE del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria
per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano. 2003/8/CE del
Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla
giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di
norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie. 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la
riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi
medici. 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio
2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio
1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici. 2003/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti
o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. 2003/32/CE della
Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita' specifiche relative ai
requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. 2003/49/CE del
Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune
applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi. 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003,
recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa
alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di
ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate
alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE
relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie. La
direttiva 2002/33/CE e' pubblicata in GUCE n. L 315 del 19 novembre 2002.
La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 224 del 18 agosto 1990.
La direttiva 92/118/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 62 del 5 marzo 1993».
- Il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, reca: «Attuazione
della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi
e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative
comunitarie specifiche.». - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai
controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di
origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'allegato A, parte II, punto I, legislazione veterinaria,
del citato decreto legislativo n. 28 del 1993, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Allegato A - Parte II I.
LEGISLAZIONE VETERINARIA Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intercomunitari di animali delle specie bovina e suina. Gazzetta Ufficiale
n. 121 del 29 luglio 1964, pag. 1977/64. Direttiva 88/407/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia
sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di
sperma surgelato di animali della specie bovina. Gazzetta Ufficiale n. L
194 del 22 luglio 1988, pag. 10. Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del
25 giugno 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli
scambi intercomunitari e le importazioni da Paesi di embrioni di animali
domestici della specie bovina. Gazzetta Ufficiale n. L 302 del 19 ottobre
1989, pag. 1. Direttiva 90/426/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti
di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi.
Gazzetta Ufficiale n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 42. Direttiva
90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze
di polizia sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle
importazioni di sperma di animali della specie suina. Gazzetta Ufficiale
n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 62. Direttiva 90/539/CEE del Consiglio
del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli
scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di
pollame e uova da cova. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consunto
umano (Gazzetta Ufficiale n. L 273 del 10 ottobre 2002, pag. 1). Il
Regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato in GUCE n. L 273 del 10
ottobre 2002.».
Art. 2
Modificazioni al decreto
legislativo 13 dicembre 1996, n. 674
1. Al decreto legislativo
13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 2, sono soppresse le lettere
d) ed f);
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «nonche' delle gelatine non destinate al
consumo umano,» sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole: «i nuovi prodotti di origine animale»
sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»;
c) all'articolo 5, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute
nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede
comunitaria»; d) all'allegato I:
1) i capitoli 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi;
2) al capitolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinati al
consumo umano»;
2.2) nella sezione A, le parole: «A. Se sono destinati all'alimentazione
umana o animale:» sono soppresse;
2.3) la sezione B e' soppressa;
3) al capitolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
3.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinate al
consumo umano»;
3.2) alla parte I:
3.2.1) la sezione A e' sostituita dalla seguente: «A. per quanto riguarda
gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni,
nonche' alle disposizioni comunitarie in materia, che deve attestare il
rispetto dei requisiti prescritti»;
3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive modificazioni,
nonche' alle disposizioni comunitarie in materia».
4) il capitolo 7 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22
dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Note
all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 13
dicembre 1996, n. 674, cosi' come modificati dal decreto qui pubblicato:
«Art. 1. - 1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sanitarie e di
polizia sanitaria che si applicano agli scambi ed alle importazioni dei
prodotti di origine animale compresi i campioni commerciali prelevati su
di essi, nonche' degli organismi patogeni, non soggetti a normative
comunitarie specifiche per quanto riguarda tali condizioni.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 2
del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e quelle di cui all'art. 2
del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Si intende inoltre per:
a) campione commerciale: il campione privo di qualsiasi valore
commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno
stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti
di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di
un prodotto di origine animale di cui e' prevista la fabbricazione; per il
successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto,
della sua composizione e della specie animale da cui e' stato ottenuto;
b) malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia per la quale in sede
comunitaria sia prescritta la denuncia obbligatoria;
c) organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati
presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura
di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente,
ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali organismi che
possono portare o trasmettere un germe patogeno animale; il tessuto, la
coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di
cui un germe patogeno animale puo' essere portato o trasmesso. Sono
esclusi i medicinali veterinari immunologici autorizzati di cui al decreto
legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
d) (soppressa);
e) proteine animali trasformate destinate al consumo umano: i ciccioli, la
farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 357;
f) (soppressa).
Art. 2. - 1. Ai fini degli scambi e delle importazioni dei prodotti di
origine animale di cui all'art. 1, comma 1, oltre ai divieti e alle
limitazioni stabiliti per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria dal
presente decreto si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per
le stesse ragioni da disposizioni, in particolare dalle misure di
salvaguardia, eventualmente adottate in sede comunitaria.
2. I nuovi prodotti di origine animale destinati al consumo umano
autorizzati all'immissione sul mercato di uno Stato membro dal 1° gennaio
1994 possono essere oggetto di scambi e di importazione solo se stabilito
in sede comunitaria.
3. La lettera b), numero 4, dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 537, e' soppressa.
4. Gli altri prodotti di origine animale di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come
modificato, da ultimo, con il comma 3, possono formare oggetto di scambi e
di importazioni soltanto se oltre ai requisiti di cui all'art. 3
soddisfano anche ai requisiti del citato decreto legislativo n. 537 del
1992. 5. Gli scambi di organismi patogeni sono soggetti alle disposizioni
stabilite con procedura comunitaria.». - Si riporta il testo dell'art. 5,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 674 del 1996, come modificato del
presente decreto: «Art. 5. - 1. Oltre a quanto stabilito dal comma 2,
alle importazioni dei prodotti di cui al presente decreto si applicano le
condizioni stabilite per gli scambi. 2. I prodotti di cui agli allegati I
e II e quelli di cui all'art. 2, commi 2 e 4, possono essere importati
solo se:
a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso negli elenchi
predisposti in sede comunitaria, salvo quanto previsto dagli allegati I e
II;
b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute
nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede
comunitaria;
c) sono accompagnati, ove previsto dagli allegati I e II e dall'art. 2,
commi 2 e 4, da certificati sanitari conformi ai modelli predisposti in
sede comunitaria e firmati da un veterinario ufficiale del Paese speditore
o da altra autorita' riconosciuta in sede comunitaria;
c-bis) preventivamente autorizzati dal Ministero della sanita', in attesa
che in sede comunitaria, vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi
dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, lettere d) ed e).».
- Si riporta il testo dell'allegato I al decreto del Presidente della
Repubblica n. 674 del 1996, come modificato dal presente decreto: «Allegato
I Capitolo 1 (soppresso)
Capitolo 2 - Involucri di origine animale
A. Scambi
Gli scambi di involucri di origine animale sono subordinati alla
presentazione di un documento che precisa lo stabilimento di origine, che
deve essere: quando gli involucri sono salati o essiccati all'origine e
quando gli involucri salati sono successivamente manipolati per altri
fini, uno stabilimento approvato dall'autorita' competente; negli altri
casi, uno stabilimento riconosciuto conformemente alla direttiva relativa
a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
gli involucri devono essere trasportati in modo da evitare una
contaminazione.
B. Importazioni dai Paesi terzi
Le importazioni di involucri di origine animale in provenienza da Paesi
terzi sono subordinati alla presentazione del certificato di cui all'art.
5, comma 2, lettera e), rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale
del Paese terzo esportatore e attestante:
i) che gli involucri provengono da uno stabilimento riconosciuto dall'autorita'
competente del Paese esportatore;
ii) che gli involucri sono stati puliti, raschiati e successivamente o
salati o decolorati (o, in alternativa al procedimento di salatura o
decolorazione, essiccati dopo la raschiatura); iii) che dopo il
trattamento di cui al punto ii) si e' provveduto a prendere misure
efficaci affinche' gli involucri non possano nuovamente essere
contaminanti.
Capitolo 3 (soppresso)
Capitolo 4 (soppresso)
Capitolo 5 - Ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e
relativi prodotti (esclusa la farina di corna), zoccoli e relativi
prodotti (esclusa la farina di zoccoli) destinati al consumo umano Gli
scambi e le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposti alle
condizioni seguenti:
1) per quanto riguarda gli scambi, le ossa le corna e gli zoccoli sono
sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria prevista dalle
disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carne fresca;
2) per quanto riguarda gli scambi, i prodotti a base di ossa, i prodotti a
base di corna e i prodotti a base di zoccoli, sono sottoposti alle
condizioni di polizia previste dalle disposizioni in materia di scambi
intracomunitari di prodotti a base di carne;
3) per quanto riguarda le importazioni, le ossa i prodotti a base di ossa,
le corna, i prodotti a base di corna, gli zoccoli e i prodotti a base di
zoccoli sono sottoposti alle condizioni previste dalle disposizioni in
materia di importazione di animali della specie bovina e suina.
B. (soppressa).
Capitolo 6 - Proteine animali trasformate destinati al consumo umano I.
Fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalla BSE, e quelle imposte
all'alimentazione dei ruminanti da proteine di ruminanti, gli scambi e le
importazioni di proteine animali trasformate sono subordinate: "A.
Per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o
certificato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e
successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in
materia, che deve attestare il rispetto dei requisiti prescritti.".
3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive
modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia". B.
Per quanto riguarda le importazioni:
1) alla presentazione di un certificato sanitario quale previsto all'art.
5, comma 2, lettera c), firmato dal veterinario ufficiale del Paese
d'origine e attestante che: "a) i prodotti soddisfano i requisiti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e
successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in
materia"; i) se e' destinato al consumo animale, e' stato sottoposto
ad un trattamento termico appropriato in modo da essere conforme alle
norme microbiologiche di cui al citato decreto legislativo n. 508 del
1992; ii) se e' destinato al consumo umano, risponde ai requisiti
prescritti dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di
prodotti a base di carne;
b) dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per
evitare qualsiasi contaminazione del prodotto, trattato; c) al momento
della partenza dal Paese di origine sono stati prelevati i campioni da
sottoporre ad esame per accertare l'assenza di salmonella;
d) l'esame e' risultato negativo;
2) dopo controllo documentale del certificato di cui al punto 1), al
prelievo di campioni da parte dell'autorita' competente del posto
d'ispezione di frontiera fatto salvo il punto II:
i) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa;
ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite di prodotti
confezionati nello stabilimento di fabbricazione;
3) per l'immissione in libera pratica nel territorio della Comunita' delle
partite di proteine animali trasformate, alla prova che i risultati dei
prelievi effettuati conformemente ai punto B, 1, lettera c) sono negativi,
eventualmente previo nuovo trattamento.
C. Le norme nazionali esistenti alla data della notifica della presente
direttiva per quanto riguarda i requisiti applicabili in materia di BSE e
di malattia del trotto (scrapia) per le proteine di origine animale
possono essere mantenute in attesa di una decisione sul tipo di
trattamento termico atto a distruggere l'agente responsabile. Gli scambi e
le importazioni di farine di carni e di farine di ossa restano soggetti
alle disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. II. E' possibile praticare un
controllo per campionamento aleatorio su partite di prodotti presentati
sfusi, originati di un Paese terzo in provenienza dal quale gli ultimi sei
test consecutivi si sono rivelati negativi. Quando nel corso di tale
controllo un risultato e' positivo, l'autorita' competente del Paese di
origine deve essere informata affinche' prenda le misure appropriate per
rimediare alla situazione. Queste misure devono essere comunicate all'autorita'
competente responsabile dei controlli all'importazione. In case di un
nuovo risultato positivo dalla stessa provenienza gli ulteriori controlli
dovranno essere effettuati su tutte le partite della stessa provenienza,
fino a che saranno nuovamente soddisfatti i requisiti della prima fase.
III. Deve essere conservato un estratto dei risultati dei controlli
effettuati sulle partite che sono state oggetto dei controlli medesimi.
IV. In conformita' a quanto disposto dal decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, il trasbordo delle partite e' consentito soltanto nei porti
riconosciuti purche' tra gli Stati membri sia stato concluso un accordo
bilaterale che consenta di rinviare i controlli delle partite finche'
siano giunte al posto d'ispezione di frontiera dello Stato membro di
destinazione finale.
V. Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella
essa:
a) e' riesportata dalla Comunita';
b) e' utilizzata a scopi diversi dall'alimentazione animale. In questo
caso la partita puo' lasciare il porto o il deposito soltanto se i
prodotti che la compongono noti sono incorporati in alimenti per animali;
c) oppure e' nuovamente trattata in uno stabilimento di trasformazione
riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, o in qualsiasi impresa riconosciuta per la decontaminazione per
assicurarne il controllo, il trasferimento dal porto o dal deposito e'
subordinato ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente e la
partita non e' sbloccata finche' non sia stata trattata e analizzata dall'autorita'
competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente alle
disposizioni del decreto legislativo n. 508 del 1992 e sempre che il
risultato delle prove sia negativo.
Capitolo 7 - Sangue e prodotti sanguigni di ungulati e di volatili da
cortile escluso il siero di equidi
Sangue fresco e prodotti sanguigni destinati al consumo umano. A. Scambi.
1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile
destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia
sanitaria applicabili alle carni fresche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559. 2. Gli scambi di prodotti sanguigni
destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria
in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4.
B.
Importazioni
1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinati al
consumo umano sono vietate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 889. Le importazioni di sangue fresco di
volatili da cortile destinato al consumo umano sorto soggette alle norme
di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 558. Le importazioni di sangue fresco di selvaggina
d'allevamento destinato al consumo umano sono soggette alle norme di
polizia sanitaria previste dal capitolo II del presente allegato.
2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano
inclusi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 194, sono soggette alle stesse norme di polizia sanitaria
applicabili ai prodotti a base di carne ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e a quelle previste
dal presente decreto, fatte salve le disposizioni relative alle proteine
animali trasformate a base di sangue di cui al capitolo 6 del presente
allegato.
Capitolo 8 (soppresso)
Capitolo 9 - Strutto e grassi pressati o fusi E' possibile autorizzare
l'importazione nella Comunita' di strutto e grassi pressati o fusi da
Paesi terzi dai quali e' consentita l'importazione di carni fresche delle
specie in questione. Se e' insorta una delle malattie trasmissibili gravi
nei dodici mesi precedenti l'esportazione da uno dei Paesi di cui al
precedente paragrafo I, ciascuna partita di strutto o grassi pressati o
fusi deve essere accompagnata dal certificato di cui all'art. 5, comma 2,
attestante che:
A. lo strutto o i grassi pressati o fusi hanno subito uno dei seguenti
trattamenti termici:
i) a una temperatura minima di 70°C per almeno 30 minuti, o ii) a una
temperatura minima di 90°C per almeno 15 minuti, o iii) a una temperatura
minima di 80°C a fusione continua;
B. se lo strutto o i grassi pressati o fusi vengono imballati, sono stati
collocati in contenitori nuovi e sono state prese tutte le precauzioni per
impedirne la ricontaminazione;
C. nel caso di trasporto sfuso del prodotto, i tubi, le pompe, i serbatoi
e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion
utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di
fabbricazione o direttamente verso la nave o i serbatoi di magazzinaggio a
terra, o direttamente verso gli stabilimenti sono stati ispezionati prima
dell'uso e ne e' stata accertata la nettezza.
Capitolo 10 (soppresso)
Capitolo 11 - Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento Le
carni di coniglio e di selvaggina di allevamento possono essere importate
soltanto:
a) se provengono da Paesi terzi iscritti:
i) per la selvaggina di pelo d'allevamento, nell'elenco dei Paesi in
provenienza dai quali le carni fresche delle specie corrispondenti possono
essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche;
ii) per la selvaggina di penna d'allevamento, nell'elenco dei Paesi in
provenienza dai quali le carni fresche di volatili da cortile possono
essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi
intracomunitari e importazioni di carni fresche di volatili da cortile;
iii) per le carni di coniglio, in un elenco da elaborare in sede
comunitaria;
b) se soddisfano almeno i requisiti previsti dalle disposizioni in materia
di produzione e commercializzazione di carne di coniglio e di selvaggina
da allevamento;
c) se provengono da stabilimenti che offrono le garanzie di cui alla
lettera b), riconosciute in sede comunitaria o, in attesa, da stabilimenti
riconosciuti dalle autorita' competenti;
d) se ciascuna partita di carne e' accompagnata dal certificato sanitario
di cui all'art. 5, comma 2, lettera c).
Capitolo 12 (soppresso)
Capitolo 13 (soppresso)
Capitolo 14 (soppresso)
Capitolo 15 (soppresso)».
Allegato
(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 4)
CAPITOLO 7
Sangue e prodotti sanguigni di ungulati e di volatili da cortile escluso
il siero di equidi
Sangue fresco e prodotti
sanguigni destinati al consumo umano
A. Scambi
1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile
destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia
sanitaria applicabili alle carni fresche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559. 2. Gli scambi di prodotti sanguigni
destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria
in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4.
B. Importazioni
1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinati al
consumo umano sono vietate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 889. Le importazioni di sangue fresco di
volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggette alle norme di
polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 558. Le importazioni di sangue fresco di selvaggina
d'allevamento destinato al consumo umano sono soggette alle norme di
polizia sanitaria previste dal capitolo 11 del presente allegato.
2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano,
inclusi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 194, sono soggette alle stesse norme di polizia sanitaria
applicabili ai prodotti a base di carne ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e a quelle previste
dal presente decreto, fatte salve le disposizioni relative alle proteine
animali trasformate a base di sangue di cui al capitolo 6 del presente
allegato.
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