|
Testo in vigore dal:
10-6-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la
legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato
B;
Vista la direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002,
che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e
PCB diossina-simili nei mangimi;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281,
e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale in data 20
aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno
1978;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 21 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1999;
Visto il
decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. I campioni destinati
al controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani nonche' alla
determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi sono
prelevati secondo i metodi descritti nell'allegato I.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: «Art.
117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza
dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio
e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi,
misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni
la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta'
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono
ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi
e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 3 febbraio
2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002»
L'art. 1 e l'allegato B, cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al
Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di
cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel
rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la
materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A,
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di
essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per
il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a
quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti
legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in
vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle
materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in
materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;
2001/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le
direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le
regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di
societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie;
2001/81/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai
limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE
del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva
91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della
direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei
suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre
2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
2001/97/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica
della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele; 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione
degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda
l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002,
relativa ai contratti di garanzia finanziaria; 2002/70/CE della
Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la
determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».
- La direttiva 2002/70/CE e' pubblicata in GUCE L n. 209 del 6 agosto
2002.
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi».
- Il decreto ministeriale del
20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno
1978, reca: «Modalita' di prelevamento dei campioni per il controllo
ufficiale degli alimenti per gli animali».
- Il decreto del Ministro
della sanita' 11 maggio 1998, n. 241, reca: «Regolamento recante norme di
attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle
sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali».
- Il decreto del Ministro della sanita' in data 21 maggio 1999, reca: «Attuazione
delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle
sostanze ed ai prodotti indesiderabili nella alimentazione degli animali».
Art. 2
1. La preparazione
dei campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli
di diossina e di furani, nonche' la determinazione dei livelli di PCB
diossina simili nei mangimi sono conformi ai criteri descritti
nell'allegato II.
Art. 3
1. I laboratori che
effettuano il controllo ufficiale dei livelli di diossine e dei livelli di
PCB diossina simili nei mangimi devono essere accreditati in base alla
norma ISO/IEC/17025:1999 da un organismo riconosciuto in conformita' alla
Guida ISO 58, che certifichi l'applicazione della garanzia della qualita'
dei metodi di analisi applicati.
Art. 4
1. In relazione a
quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2002/70/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto legislativo.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a
Roma, addi' 27 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia,
Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli,
Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
La Loggia, Ministro degli
affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 4:
- Il testo
dell'art. 117 della Costituzione e' riportato nelle note alle premesse. -
Per la direttiva 2002/70/CE vedi note alle premesse.
- Il decreto del
Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, reca: «Regolamento
interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE,
relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione
degli animali».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
n. 202).
L'art. 2, comma 3, cosi' recita: «3. La Conferenza Stato-regioni
e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e
di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di
competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano
che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti
recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza
di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di
approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
Allegato I (previsto
dall'art. 1, comma 1)
Allegato II (previsto
dall'art. 2, comma 1)
|