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DECRETO
LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7
marzo 2003, n. 38.
(Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 22/4/2004)
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Testo in vigore dal:
7-5-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Vista la nota n. 376 del 4 marzo 2004 con la quale e' stato inviato alla
Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, lo schema di decreto legislativo recante
attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il
15 gennaio 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, della giustizia, per gli affari regionali e per le
politiche comunitarie;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Capo I
SOGGETTI E ATTIVITA'
Art. 1
Imprenditore
agricolo professionale
1. Ai fini dell'applicazione della normativa
statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in
possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
dedichi alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice
civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi
dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito
globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse
equiparati, le indennita' e le somme percepite per l'espletamento di
cariche pubbliche, ovvero in societa', associazioni ed altri enti operanti
nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da
lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di
cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
2. Le regioni
accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E'
fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute
necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche
a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali
qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo
delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di
persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la
qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di societa'
cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole,
qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di societa' di capitali,
quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della
legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si
intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione
previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni
tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite
dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della
qualifica di coltivatore diretto.
5. L'articolo 12 della legge 9 maggio
1975, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dell'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
-
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio
della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003,
n. 38:
«Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste).
- 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di
concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della
filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto degli orientamenti dell'Unione
europea in materia di politica agricola comune, uno o piu' decreti
legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori
agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri
direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalita' e ai principi
e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5
marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di
concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome
riguardante la preparazione dell'attivita' dei Ministri partecipanti ai
Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza
concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza
esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra' fra il
Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio
dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di
giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di
cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali
rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine
un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo,
qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il
progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la
presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi
comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si
applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di
competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con
previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di
controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la
revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999
del Consiglio, del 17 maggio 1999;
e) rivedere la normativa in materia di
organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e
creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori
di cui al comma 1, nonche' di favorirne il miglioramento
dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo
un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9
del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui
all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuita' della
corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi
pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e
dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte
concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di
forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonche' di una
disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unita'
produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento
fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unita' aziendali, anche
attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei
terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i
giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse
pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel
registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare
e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,
determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati
finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e
della pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la permanenza
stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di
garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei
rischi di mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle imprese
agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o
straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in
agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e
previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare
l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
n) ridefinire gli
strumenti relativi alla tracciabilita', all'etichettatura e alla
pubblicita' dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita', differenziate per filiera, anche attraverso
la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in
coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati
sostegni alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la
normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di
tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al
commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme
generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le
procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato
ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di
efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate,
anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori
agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del
decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace
concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il
corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la
posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001,
da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la vendita del prodotto in nome
e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema
agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici,
di qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in
modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli
operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione
di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli
imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti,
anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e
forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di
rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli
interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno,
con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello
interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata
nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la
partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 del
decreto legislativo n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio
1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative
sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle
regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
v) riformare la
legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il
sistema dei controlli sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito dalla legge 5
febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in
favore delle imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica
dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di acquacoltura,
nonche' le attivita' connesse a quelle di pesca attraverso la modifica
degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre,
anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel
REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso
la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n.
226 del 2001, nonche' degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del
codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le
politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel
settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice
della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione
delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del
settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle
risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del
decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle
societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando
esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le
operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni successive alla
raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;
gg)
dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo
il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;
hh)
adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche
attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice
agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di
agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare
duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti
legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e le
altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle
regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di
attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
5. Con regolamento emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito
della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da parte delle
Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta
giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o
successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».
- Si
riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
recante:
«Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»:
«Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura,
delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).
- 1. Il Governo e'
delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o
piu' decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la
modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della
razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto
legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare
del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica affinche' sia espresso, entro
quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di
detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada
nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o
successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la
politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a)
promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e
lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della
pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del
territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti
agroalimentari, rurali ed ittici di qualita' ed assicurando la tutela
delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente
rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalita'
dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle
relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche
allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le
strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali,
di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonche' le
infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitivita'
delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei
mercati ed assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei consumatori
e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel
rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della
produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di
qualita', favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale,
delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti,
nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli
animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo
e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante
miglioramento della qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e
il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la
presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle
produzioni tipiche, biologiche e di qualita';
f) favorire l'insediamento e
la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con
le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in
coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche
attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o
per attivita' di agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo
sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi
individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste
in Europa.».
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi).
- 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterra' ai
principi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti
imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o
possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali,
lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della
silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c)
definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte dall'azienda,
anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonche' alla
fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di
cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di
pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a),
b), c), l) ed u), nonche' degli imprenditori agricoli, dei coltivatori
diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento
di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei
terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale
dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla
formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione
sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o
cooperativa, la certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi
boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere
agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri
per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli
nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato
membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti
amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o
associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione
delle attivita' agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o
cooperativa, al fine di favorire la pluriattivita' dell'impresa agricola
anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura
e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della
biodiversita', per favorire la diffusione delle innovazioni e il
trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della
tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di
riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi produttivi
integrati che garantiscano la tracciabilita' della materia prima agricola
di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei
prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita' dei
prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente
modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive
attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, anche
con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed
ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati
come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine
animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire
la conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della
legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e
dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e
la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n.
272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle
mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e
telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza
del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9
febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al
pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di
favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione
ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la
competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u)
attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di
concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da
parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte
dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole
ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare
riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;
z)
assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa
nonche' la valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari;
aa)
introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per
quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e
specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed
emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni
atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;
cc)
coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di
agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonche' per la
promozione dei prodotti italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attivita'
amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con
la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle
finalita' di cui al presente articolo e all'art. 7;
ff) definizione di un
nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e
dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione
geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di
accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita' di
tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione
della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello
Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci
delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi
unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art.
7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui
al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, reca:
«Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57».
- Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del
22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
27 marzo 1999, n. L 83, reca modalita' di applicazione dell'art. 93 del
trattato CE. Note all'art. 1:
- Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 26 giugno 1999, n. L 160, reca norme sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) e modifica ed abroga taluni regolamenti.
- Si riporta il
testo dell'art. 17 del II regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999. «Art. 17.
- Le zone svantaggiate comprendono:
zone di
montagna (art. 18), altre zone svantaggiate (art. 19) e zone nelle quali
ricorrono svantaggi specifici (art. 20).».
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 febbraio 2002, n. 30, reca:
Regolamento di semplificazione per
l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai
fini previdenziali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo).
- E' imprenditore agricolo
chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per
coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale
o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le
acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le
attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le
attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge».
Art. 2
Societa' agricole
1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che hanno
quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di
societa' agricola.
2. Le societa' costituite alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente
articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione
sociale la indicazione di «societa' agricola» ed adeguare lo statuto,
ove redatto. Le predette societa' sono esentate dal pagamento di tributi e
diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o
denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri
immobiliari.
3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui
all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive
modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817,
spetta anche alla societa' agricola di persone qualora almeno la meta' dei
soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come
risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla
medesima societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le
agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di
coltivatore diretto.
4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1,
comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di
imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a
favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore
diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3,
determina la decadenza dalle agevolazioni.
Note
all'art. 2:
- L'art. 2135 del codice civile e' riportato nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965,
n. 590: «Art. 8.
- In caso di trasferimento a titolo oneroso o di
concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori
diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa
quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il
compartecipante, a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche'
coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel
biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore
a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione
fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in
aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od enfiteusi non
superi il triplo della superficie corrispondente alla capacita' lavorativa
della sua famiglia. La prelazione non e' consentita nei casi di permuta,
vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per
pubblica utilita' e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se
non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia,
industriale o turistica. Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia
proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice,
sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di
comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione
sempreche' siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa
familiare in comune. Il proprietario deve notificare con lettera
raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il
preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome
dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa
la clausola per l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve
esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. Qualora il
proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia
superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente
titolo al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla trascrizione del
contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni
altro successivo avente causa. Ove il diritto di prelazione sia stato
esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno
dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia
diversamente pattuito tra le parti. Se il coltivatore che esercita il
diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda
ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1,
il termine di cui al precedente comma e' sospeso fino a che non sia stata
disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non
abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e,
comunque, per non piu' di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli
adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione della presente legge. In tutti i casi nei quali
il pagamento del prezzo e' differito il trasferimento della proprieta' e'
sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il
termine stabilito. Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una
pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non puo' essere
esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato,
la prelazione puo' essere esercitata congiuntamente dagli altri
affittuari, mezzadri o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda
il triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro famiglie. Si
considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla
notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri
aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione. Se il
componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte
della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua
spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli
altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo
ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le
agevolazioni previste dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia
fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice
familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto
viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla
vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi
per l'affrancazione dei canoni enfiteutici. L'accertamento delle
condizioni o requisiti indicati dal precedente comma e' demandato
all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio. Ai soggetti
di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi
del venditore.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817:
«Art. 7.
- Il termine di quattro anni previsto dal primo
comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del
diritto di prelazione e' ridotto a due anni. Detto diritto di prelazione,
con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al
mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata
in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto
proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche'
sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. Nel caso di vendita di
piu' fondi ogni affittuario, mezzadro o colono puo' esercitare
singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente
del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.».
- Si riporta il
testo dell'art. 2188 del codice civile:
«Art. 2188 (Registro delle
imprese).
- E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni
previste dalla legge Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del
tribunale. Il registro e' pubblico.».
Art. 3
Imprenditoria
agricola giovanile
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, e' inserito il seguente:
«4-bis (Imprenditoria agricola
giovanile).
- 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e'
considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente
una eta' non superiore a 40 anni.».
2. All'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole:
«alla data del 1°
gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti:
«alla data del subentro».
3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma
societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, e' attribuito,
nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito
d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva
altresi' ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di
applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
4. All'articolo 15 della
legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.
Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle
aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di
affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora
compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso
e per la quale e' previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.».
5.
All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.
Note
all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«2. I soggetti di cui al comma 1 devono
risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche
in parte, nei territori di cui all'art. 2.».
- Si riporta il testo
dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999.
«2. L'aiuto al primo insediamento puo' comprendere:
a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura
nell'allegato;
b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a
copertura delle spese derivanti dal primo insediamento; l'importo
equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non puo' essere
superiore al valore del premio unico. Ai giovani agricoltori che si stiano
avvalendo di servizi di consulenza agricola correlati al primo
insediamento della loro attivita' puo' essere accordato per un periodo di
tre anni dal primo insediamento un sostegno maggiore dell'importo massimo
di cui alla lettera a) ma non superiore a 30.000 EUR.».
- Il decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, reca:
«Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali.».
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, reca:
«Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni».
- Si
riporta il testo dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917:
«Art. 96 (Interessi passivi).
- 1. La quota di interessi passivi che
residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e
1998 e' deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare
dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del
rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze
attive accantonate a norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non
concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di
titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze
realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 86 concorre
a formare il reddito dell'esercizio;
d) le plusvalenze di cui all'art. 87,
si computano per il loro intero ammontare;
e) gli interessi di provenienza
estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare
indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;
f) i
proventi immobiliari di cui all'art. 90 si computano nella misura ivi
stabilita;
g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei
limiti degli incrementi formati nell'esercizio.
3. Se nell'esercizio sono
stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da
obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate
separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi
passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che
eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza
tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli
interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi
passivi non ammessi in deduzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178:
«Art. 5 (Monitoraggio dei crediti di
imposta).
- 1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di
legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilita'
dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri
finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti
interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle
risorse finanziarie.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun
credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al
comma 1 nonche' le modalita' per il controllo dei relativi flussi. Con
decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e'
comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere
dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i
soggetti interessati non possono piu' fruire di nuovi crediti di imposta i
cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei
confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la
pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo,
purche' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione
degli importi indebitamente utilizzati.
3. A decorrere dall'anno 2003, con
la legge finanziaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.».
-
Si riporta il testo, dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 15 (Accordi
in materia di contratti agrari).
- 1. Allo scopo di favorire il
conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche
attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei
giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta
anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale e'
previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.
2. I benefici di cui al
comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la
mancata destinazione dei terreni affittati all'attivita' agricola da parte
dell'interessato all'agevolazione.
Art. 4
Norme sulla vendita
di prodotti agricoli
1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti
ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.
2. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli esercizi di somministrazione
e di ristorazione sono considerati consumatori finali».
Note
all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita).
- 1.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro
delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della
Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda
di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2,
oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione
nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda,
deve contenere le specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare
la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso
il commercio eletronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al
pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si
intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree
pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente
disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati,
ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del
ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di
vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di
persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti
nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il
divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata
dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizionid i cui al decreto legisaltivo 31 marzo 1998, n. 114, in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del
medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei
ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle
rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80
milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le
societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n.
114 del 1998.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 8, della legge
21 dicembre 1999, n. 526, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto
di cui al comma 7, la vendita diretta anche per via telematica dal
produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e
associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale,
nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione. Gli esercizi
di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali.».
Art. 5
Attivita'
agromeccanica
1. E' definita attivita' agromeccanica quella fornita a
favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi
agro-forestali, la manutenzione del verde, nonche' tutte le operazioni
successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in
sicurezza. Sono altresi' ricomprese nell'attivita' agromeccanica le
operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di
stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso
soggetto che ne ha effettuato la raccolta.
Art. 6
Organizzazioni di
produttori
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) concentrare
l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino
all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione
dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia
direttamente che in nome e per conto dei soci;».
2. All'articolo 26,
comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera
d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) assicurare la trasparenza e la
regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione
dei prezzi di vendita dei prodotti;
d-ter) adottare, per conto dei soci,
processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.».
3. All'articolo 26,
comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, dopo le parole: «direttamente dall'organizzazione», sono aggiunte
le seguenti:
«con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei
soci fino al venticinque per cento del prodotto».
4. All'articolo 26,
comma 3, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le
parole:
«ai fini del presente decreto», sono inserite le seguenti:
«e
ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria».
5.
All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma
5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le regioni comunicano il riconoscimento
delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle
organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei
requisiti per il riconoscimento.».
6. All'articolo 26, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 sono aggiunti, in
fine, i seguenti:
«7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le
organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con
imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire
una temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del
mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli
si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
7-ter. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le
modalita' con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere
ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la
realizzazione di programmi di attivita' finalizzati al perseguimento degli
scopi di cui al comma 1.».
7. Le organizzazioni di produttori
riconosciute hanno priorita' nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in
conformita' con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione
della produzione e del mercato.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si
applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi
membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e
iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.
9.
All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
le parole:
«Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31
dicembre 2004».
10. Le Regioni hanno facolta' di derogare all'obbligo
prescritto dall'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
11. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis per particolari
situazioni della realta' produttiva, economica e sociale della regione».
12. All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori e' ridotto
del cinquanta per cento. 13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le
organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento,
rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in
relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo
di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per
cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero
minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun
settore o prodotto, in quantita' o in valore, nonche' la percentuale di
cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella
misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti
casi:
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate
nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
b) qualora
l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno
il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi
della normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della
produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia
certificata biologica ai sensi della vigente normativa.».
Note
all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 26 (Organizzazioni di produttori).
-1. Le
organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della
stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati.
Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione
dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia
direttamente che in nome e per conto dei soci;
c) ridurre i costi di
produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche
colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del
benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle
produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque,
dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita';
d-bis) assicurare
la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati
nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
d-ter) adottare,
per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro
forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche
societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia
sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai
medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi;
b)
societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi con attivita'
esterne di cui all'art. 2612 e seguenti dei codice civile o societa'
consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituiti da
imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono,
ai fini del presente decreto e ove non diversamente disposto dalla
normativa comunitaria, le organizzazioni di prouttori che ne facciano
richiesta a condizione che gli statuti:
a) prevedano l'obbligo per i soci
almeno di:
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione,
tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
2) aderire, per
quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' delle organizzazioni,
ad una sola di esse;
3) far vendere almeno il 75% della propria produzione
direttamente dall'organizzazione con facolta' di commercializzare in nome
e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;
4)
versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalita'
istituzionali;
5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio
e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
b)
contengano disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il
controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle
decisioni da essa adottate;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli
obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi
finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento
dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme
associate devono, altresi', rispondere ai criteri previsti dal presente
decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero
minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile
per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento,
come determinati dall'art. 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere
effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo
stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione
del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale, contabile e di
bilancio adeguata alle finalita' istituzionali.
5. Le regioni comunicano
il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale
delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei
requisiti per il riconoscimento.
6. Spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e
sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n.
300.
7. Entro il 31 dicembre 2004 le associazioni di produttori
riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano
delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal
presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione
vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di
funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le
predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli
atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono
assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva
determinata nella misura di lire un milione.
7-bis. In caso di grave
squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono
realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione,
destinati a riassorbire uno temporanea sovracapacita' produttiva per
ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle
organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili,
le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono essere fissate le modalita' con le quali le organizzazioni di
produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al
fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attivita'
finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.».
- Si
riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art.
27 (Requisiti delle organizzazioni di produttori).
- 1. Le organizzazioni
di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero
minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun
settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione
effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume
di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori
aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in
quantita' o in valore, nonche' la percentuale di cui all'art. 26, comma 3,
lettera a), numero 3, sono modificati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per
cento detta percentuale, nei seguenti casi:
a) qualora le regioni
procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi
della normativa comunitaria;
b) qualora l'organizzazione di produttori
richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci
ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa
comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione
commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata
biologica ai sensi della vigente normativa;
c-bis) per particolari
situazioni della realta' produttiva, economica e sociale della regione.».
Capo II
INTEGRITA' AZIENDALE
Art. 7
Conservazione dell'integrita'
fondiaria
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita'
aziendale).
1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per
compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al
raggiungimento del livello minimo di redditivita' determinato dai piani
regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli
investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e
successive modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di
terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico
e a coltivarlo o a condurlo in qualita' di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni
dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis,
commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per
gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e
la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della
costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai
trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i
fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia
autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis
causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si
impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e
le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio
unico, sono considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento
della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati
per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il
predetto vincolo di indivisibilita' deve essere espressamente menzionato,
a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e
trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici
competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie
che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.
5. Possono
essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti
fra loro purche' funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.
6.
Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse
ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo
quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa,
si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo
all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli
eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito
da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da
pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse
inferiore di un punto a quello legale.
7. In caso di controversie sul
valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli
aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti
possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di
conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 1° luglio 2002, n. 743.
8. Se nessuno degli eredi richiede
l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti
comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive,
assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della
successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinate le modalita' per la revoca e la riattribuzione dei diritti e
delle quote.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche
ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi
dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.
10. Gli articoli 846,
847 e 848 del codice civile sono abrogati. 11. All'applicazione del
presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati
all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.».
Note
all'art. 7:
- Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
26 giugno 1999, n. L 160, reca norme sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e
modifica ed abroga taluni regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio del 21 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea 26 giugno 1999, n. L 161, reca disposizioni
generali sui Fondi strutturali.
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis,
commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97:
«1. Nei territori delle
comunita' montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli
a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che
si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo
per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente da imposta
di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I
terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in
compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di
cui al comma 6, sono considerati unita' indivisibili per quindici anni dal
momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per
effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di
successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di
uno dei coeredi o nelle porzioni di piu' coeredi che ne richiedano
congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani
di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiamo promossi da regioni,
province, comuni e comunita' montane.
2. In caso di violazioni degli
obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e
agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte
dovute.».
- La legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre
2001, n. 17, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 51 dell'11 dicembre 2001, supplemento n. 1, reca
norme sul maso chiuso.
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali 1° luglio 2002, n. 743, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2002, n. 183, reca:
«Approvazione della
deliberazione del commissario straordinario dell'AGEA 7 giugno 2002, n.
31, concernente l'istituzione di una Camera arbitrale e di uno Sportello
di conciliazione per la risoluzione semplificata delle controversie di
competenza AGEA».
Art. 8
Estensione del
diritto di prelazione o di riscatto agrari
1. Gli assegnatari dei fondi
acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato
articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di
prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.
2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del
diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali e' stata
presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
Note
all'art. 8:
- Il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e'
riportato all'art. 2.
- Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, e' riportato all'art. 2.
Art. 9
Ricomposizione
fondiaria
1. Sono ridotte della meta' le imposte dovute per gli atti tra
vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la
permuta di particelle o la rettificazione dei confini.
2. Alle vendite dei
beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad
oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con
imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti
del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle
imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Note
all'art. 9:
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274, reca:
«Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.». -
Il testo dell'art. 2188 del codice civile e' riportato all'art. 2.
Art. 10
Ricomposizione
aziendale a mezzo di contratto di affitto
1. Al fine di incentivare
l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di
affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni,
l'imposta di registro e' dovuta in misura fissa.
Art. 11
Ricomposizione
aziendale a mezzo di contratto di societa' cooperativa
1. Sono ridotte di
due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di societa'
cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla
societa' i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la
costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute
in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della
cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad
esercitare la gestione comune per almeno nove anni.
Art. 12
Valorizzazione del
patrimonio abitativo rurale
1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone
rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della
vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia
proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilita' previsti dalle
vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per
almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo
relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non piu' di nove
anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei
terreni su cui insistono.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 13
Fascicolo
aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore
1. Il fascicolo
aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, e'
integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29
settembre 2003. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico,
attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), puo' essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503
del 1999, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni
stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per
qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato
all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, e' assicurata
l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica
amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra
inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che
esercita attivita' agricola in attuazione della normativa comunitaria,
nazionale e regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di
cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del
1999, e' realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n.
10, nonche' secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno
19 luglio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000.
3. Il codice
unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce
sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita
attivita' agricola anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera
f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorita'
competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n.
1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione
dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 503 del 1999, nonche' di quanto previsto dai commi 1 e
2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste
dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le
modalita' operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo
aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e
per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Note
all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:
«Art. 9 (Fascicolo
aziendale).
- 1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui
all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e'
istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il
fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei
dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle
informazioni di cui all'art. 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma
1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN,
ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative
al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di
confermarne l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e
modalita' per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di
mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati
risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle
consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda,
attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la
stessa e' tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero
delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e
integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e
territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle
finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno
1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2
sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema
informativo delle camere di commercio con le modalita' di cui all'art. 5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non
risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si
manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni
relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo
aziendale.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, paragrafo 1 e dell'art.
21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni:
«Art. 18
(Elementi del sistema integrato).
- 1. Il sistema integrato comprende i
seguenti elementi:
a) una banca dati informatizzata;
b) un sistema di
identificazione delle parcelle agricole;
c) un sistema di identificazione
e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 21;
d) le
domande di aiuto;
e) un sistema integrato di controllo;
f) un sistema
unico di registrazione dell'identita' degli agricoltori che presentano
domande di aiuto».
«Art. 21 (Sistema di identificazione e di
registrazione dei diritti all'aiuto).
- 1. Il sistema di identificazione e
di registrazione dei diritti all'aiuto e' costituito in modo da consentire
l'accertamento dei diritti nonche' verifiche incrociate con le domande di
aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il
sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorita'
competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i tre
precedenti anni civili e/o campagne di commercializzazione.».
- Si
riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:
«1. Sono autorizzati ad accedere
alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe, nel rispetto di quanto
previsto dalle norme per la tutela dei dati personali, di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e in particolare nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 20 della legge predetta in
materia di segreto aziendale e industriale, e dall'art. 22, in materia di
dati sensibili:
a) tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni
individuati dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173;
b) le aziende di cui all'art. 1, comma 1, ed i soggetti dalle
stesse delegati.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165:
«Art. 3-bis (Centri autorizzati di
assistenza agricola).
- 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto
del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le
specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e
ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare
"Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui al
comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di
specifico mandato scritto, le seguenti attivita':
a) tenere ed
eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella
elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle
domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e
controllare la regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i
relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c)
interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello
stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
2. I Centri di cui
al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attivita' di assistenza
agli agricoltori, nella forma di societa' di capitali, dalle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da
loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da
associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di
assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle
organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono
stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui
al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilita' della
identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di
conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto
per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n.
1287/95 e n. 1663/95, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del
SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La
disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato
delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto
dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento
e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono
incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.
4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli
obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonche' le previsioni
contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a
conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni presentate tramite i
centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agricole e
forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle
garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2».
- Si riporta
il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1999, n. 503:
«Art. 7 (Carta dell'agricoltore e del pescatore).
- 1. E' istituita la "Carta dell'agricoltore e del pescatore",
di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento cartaceo ed
elettronico.
2. La Carta e' di uso strettamente personale, ed e'
rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti
di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe.
3. La Carta viene emessa dal
SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilita',
la riservatezza, la compatibilita' con i sistemi tecnici di lettura
utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma
digitale conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in materia di formazione,
archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici.
4. La Carta contiene le informazioni minime idonee a
consentire il riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle
funzioni abilitate.
5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione,
documentazione, controllo e certificazione degli accessi al sistema,
nonche' i servizi connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo
regolamento di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 36 (Carta d'identita' e
documenti elettronici).
- 1. Le caratteristiche e le modalita' per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, del documento d'identita'
elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
2. La carta d'identita' elettronica e
l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati
identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
3. La carta d'identita'
e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo
sanguigno;
b) le opzioni di canattere sanitario previste dalla legge;
c) i
dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in
ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al
cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in
materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni
che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e
da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
4. La carta d'identita'
elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai
fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati
per la produzione della carta di identita' elettronica, del documento di
identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi.
6. Nel rispetto
della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo
e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al
presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
7. La
carta di identita', ancorche' su supporto cartaceo, puo' essere rinnovata
a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
- Il
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39, reca:
«Attuazione della direttiva
1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:
«2. Il codice fiscale
costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di
seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la
pubblica amministrazione.».
- Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 21 ottobre 2003, n. L 270, stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n.
1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. - Si
riporta il testo dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e
successive modificazioni:
«Art. 19 (Banca di dati informatizzata).
- 1.
Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascuna azienda
agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto. Questa banca dati
consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorita'
competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle
campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000.
2. Gli Stati
membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le banche
stesse e le procedure amministrative per la registrazione e la
consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del
territorio dello Stato membro e siano tra loro compatibili, per consentire
verifiche incrociate.».
Art. 14
Semplificazione
degli adempimenti amministrativi
1. Per i pagamenti diretti si applica
quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA,
sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione
dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il
SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attivita'
agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni
contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le
modalita' di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la
firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la
Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.
4.
Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le
modalita' prevista dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attivita'
agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalita'
il SIAN puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18,
comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dell'aggiornamento del
fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono
i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione
degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27
novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 luglio 2000.
6. Ove non siano espressamente previsti
specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per
le istanze relative all'esercizio dell'attivita' agricola presentate alla
pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonche' gli
enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro
centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza gia' istruita dal Centro
di assistenza agricola (CAA);
decorso tale termine la domanda si intende
accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attivita'
agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica
amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu' brevi previsti
per i singoli procedimenti, nonche' quanto disposto dal decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.
7.
I soggetti che esercitano attivita' agricola che abbiano ottenuto la
concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria
attivita' da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove
istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno
subito variazioni.
8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attivita' agricola hanno
l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo
aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti
pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via
telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di
interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole,
fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle
politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono
trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi
relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA
le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
11. Il comma 3
dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e'
sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento al prodotti elencati
nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli
Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14
luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del
Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli
dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione
merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto
dal comma 1.».
12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole e
rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di
officina non e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122.
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita'
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle
macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
Note
all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n.
1782/2003, e successive modificazioni:
«Art. 22 (Domande di aiuto).
-1.
Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore
presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso:
tutte le parcelle
agricole dell'azienda; il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto; ogni
altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro
interessato.
2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto
debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all'anno
precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati
sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale
grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse.
3. Gli Stati membri
possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra piu' di uno o la
totalita' dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, o anche altri
regimi di sostegno.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173:
«4. Con apposita convenzione le amministrazioni di
cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per
lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di
interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e'
attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati
personali e la
regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e
dei caprini.».
- La direttiva 27 novembre 1992, n. 92/102 del Consiglio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 5 dicembre
1992, n. L 355, e' relativa all'identificazione e alla registrazione degli
animali.
- Il regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2006, del
Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea 11 agosto 2000, n. L 204, istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
- Il decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999,
n. 137, reca:
«Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali in data 18 dicembre 2002 riguarda i compiti attribuiti ai Centri
di assistenza agricola (CAA) in materia di esigibilita' delle domande e
delle dichiarazioni presentate dagli utenti.
- Il testo dell'art. 6, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
e' riportato nelle note all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'art. 3,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.
450:
«4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni ed alle
attivita' di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza
dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferiti alle
regioni, e provvede alla gestione, indirizzo, coordinamento e
monitoraggio, anche ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.),
anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell'Anagrafe delle
aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari. Il Dipartimento
si avvale di un Nucleo per i sistemi informativi e statistici in
agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione,
coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti
esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal
responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'art. 10 del
citato decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali determina, con proprio decreto di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'indennita'
spettante ai componenti del nucleo.».
- Si riporta il testo dell'art. 15
della legge 4 giugno 1984, n. 194:
«Art. 15.
- Ai fini dell'esercizio
delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle
attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e
verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato all'impianto di
un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o
piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione statale, anche
indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione
temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le
direttive fissate dal Ministro medesimo. Le convenzioni di cui al
precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono
stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme
sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre
1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.
Per i fini di cui al precedente primo comma e' autorizzata, per il
triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2
miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.».
- Si riporta il
testo dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 30 (Adeguamento
delle borse merci).
- 1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di
cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni sono
svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.
2. Al
fine di rendere uniformi le modalita' di gestione, di vigilanza e di
accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di
dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformita' a quanto stabilito
dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche
da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Con
riferimento ai prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n.
2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal
regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli
altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini
dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di
attuazione di quanto previsto dal comma 1.
4. Fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di
riferimento e di quantita' delle merci e delle derrate negoziate in via
telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle societa' di
gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonche' di pubblicazione nel
bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n.
272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei
prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.».
-
L'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea elenca i
prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli del Trattato
relativi all'agricoltura.
- Il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio
del 14 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea 24 luglio 1992, e' relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari.
- Il regolamento (CE) n. 692/2003, del Consiglio dell'8 aprile
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 17
aprile 2003, n. L 99, modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- La legge 5 febbraio 1992,
n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41, reca:
«Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione.».
- La legge 8 agosto 1991,
n. 264, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195, reca:
«Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.».
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:
«Art. 57 (Macchine agricole).
- 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli
destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali e
possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e
forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di
addetti alle lavorazioni; possono, altresi', portare attrezzature
destinate alla esecuzione di dette attivita'.
2. Ai fini della
circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a)
semoventi:
1) trattrici agricole:
macchine a motore con o senza piano di
carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione,
concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di
uso agrario nonche' azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due
o piu' assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali
apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine
agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra,
che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non puo'
superare 0,7 t compreso il conducente;
b) trainate:
1) macchine agricole
operatrici:
macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il
trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad
eccezione di quelle di cui alla lettera a), n. 3;
2) rimorchi agricoli:
veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono
eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t,
sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini
della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote
pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su
strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h;
le macchine agricole a ruote
metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purche' muniti di
sovrappattini, nonche' le macchine agricole operatrici ad un asse con
carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla
lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), n. 1, possono essere
attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre,
compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti
per il trasporto esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente.».
Art. 15
Scritture
contabili per le altre attivita' agricole e coordinamento normativo in
materia fiscale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente:
«Art.
18-ter (Scritture contabili per le altre attivita' agricole).
- 1. I
soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 56-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed
all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere
esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
2. All'articolo 2, comma 6, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), l'alinea e' sostituito dal seguente: «all'articolo
32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:»;
b) alla
lettera b):
1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«dopo l'articolo 56
e' inserito il seguente:»;
2) al primo capoverso le parole:
«Art. 78-bis»
sono sostituite dalle seguenti:
«Art. 56-bis» e le parole:
«articolo 29»
sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 32»;
3) al secondo capoverso
le parole:
«articolo 29» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 32»;
4) al quarto capoverso le parole: «articolo 87» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 73»;
c) alla lettera c):
1) l'alinea e' sostituito
dal seguente:
«all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:»;
2) al primo capoverso, primo periodo, le parole:
«articolo 81» sono
sostituite dalle seguenti:
«articolo 67» e le parole:
«dell'articolo
78-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 56-bis».
Note
all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
«Art. 18-bis
(Scritture contabili delle imprese di allevamento).
- I soggetti i quali,
fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita'
di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico
e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di
allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi
per qualsiasi causa nel periodo d'imposta».
- Si riporta il testo
dell'art. 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«6. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135
del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte
sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni
individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali";
b) dopo l'articolo 56
e' inserito il seguente:
"Art. 56-bis (Altre attivita' agricole).
-
1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre
il limite di cui all'articolo 32 comma 2, lettera b), il reddito relativo
alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa
nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie
sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie
eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi
da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti
con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento.
3.
Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma
dell'art. 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti
con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di
cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa'
in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha
facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo.
In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel
modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni";
c) all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le
operazioni di cui all'art. 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai
soggetti che svolgono le attivita' di cui all'art. 29, eccedenti i limiti
di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le
percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le
disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega
legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80".».
Art. 16
Crediti in
discussione presso la Camera arbitrale
1. In caso di crediti vantati dagli
imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la
camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, che sia
stata adita, certifica che entro centottanta giorni sara' definita la
posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli
istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini
della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale
in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera
medesima, con decreto ministeriale.
Nota
all'art. 16:
- I riferimenti al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, sono riportati nelle note
all'art. 7.
Capo IV
TUTELA DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE
Art. 17
Promozione del
sistema agroalimentare italiano
1. In raccordo con il Comitato per la
valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59,
comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la societa' per azioni
«BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione
delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo
l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare
finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani,
ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati
ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro
tutela giuridica internazionale.
2. Al fine di favorire il rafforzamento
della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualita', il
Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad
acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
le partecipazioni da questo possedute nella societa' per azioni «BUONITALIA»,
nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto
delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e
forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e
valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli. Le amministrazioni
statali, regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare
alla societa' BUONITALIA l'esercizio di attivita' strumentali al
perseguimento di finalita' istituzionali attinenti con gli scopi della
medesima societa', anche con l'apporto di propri fondi.
3. Al fine di
favorire la partecipazione delle categorie economiche interessate alla
realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo, il Tavolo
agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, esercita funzioni consultive e propositive per la
promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento della filiera
agroalimentare, nonche' per la valorizzazione sul mercato internazionale
dei prodotti agroalimentari.
Note
all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 4-bis, della legge
23 dicembre 1999, n. 488:
«4-bis. Presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la
tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le
lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle,
valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del
comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie
produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole
relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge
anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e'
soppresso.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499:
«Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali).
- 1. Per il periodo
1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi
per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo
agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta,
elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni
nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del
bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle
frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota
di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti
pubblici di ricerca nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a
quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed
al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004,
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette
disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228:
«Art. 20 (Istituti della concertazione).
- 1. Nella definizione
delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo
agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che e' convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare
partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di
tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalita' delle
ulteriori attivita' di concertazione presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.».
Art. 18
Armonizzazione e
razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari
1. L'AGEA
quale autorita' competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del
regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol
S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento
(CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio 1985. A tale scopo sono
trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero
delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia
agraria (INEA).
2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14
maggio 2001, n. 223, e' sostituito dal seguente:
«7. Le Regioni e l'Agecontrol
S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai
sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21
giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di
riparto dei proventi delle predette sanzioni.».
3. Per lo svolgimento
delle attivita' di controllo di propria competenza, l'AGEA puo' avvalersi
dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro
delle politiche agricole e forestali.
4. All'articolo 18 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e'
aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Nelle materie di propria competenza,
spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle
sanzioni amministrative.».
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «ai sensi
dell'articolo 357 del codice penale», sono aggiunte le seguenti:
«,
nonche', nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni
di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura
penale».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa
del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni
dell'Agecontrol S.p.a. trasferite in attuazione del presente articolo. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 29 marzo 2004
CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei
Ministri Alemanno,
Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze Maroni,
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Castelli,
Ministro della giustizia La Loggia,
Ministro
degli affari regionali Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Note
all'art. 18:
- I riferimenti del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio del 29 settembre 2003 sono riportati nelle note all'art. 13.
-
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985
della Commissione, del 4 gennaio 1985:
«1. Lo Stato membro interessato
trasmette alla Commissione, al piu' tardi il 31 maggio di ogni anno, la
contabilita' di gestione della campagna precedente, accompagnata dal
rapporto dell'autorita' dello Stato membro incaricata del controllo di
tale agenzia.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
14 maggio 2001, n. 223, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 1 (Norme sanzionatorie).
- 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento di molitura
delle olive che omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera
di magazzino, omette o ritarda il rilascio dell'attestazione relativa ad
ogni operazione di molitura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 del
regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sei milioni. Nei
casi piu' gravi si applica anche la revoca del riconoscimento previsto dal
regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica al
titolare di stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che
omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera di magazzino
ovvero ritarda o omette il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni
operazione di trasformazione delle olive ai sensi della decisione n.
2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 ai fini dell'aiuto
previsto dall'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22
settembre 1966, come da ultimo sostituito dall'art. 1, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998.
3. Salvo
che il fatto costituisca reato, al produttore di cui all'art. 10,
paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998
che omette o ritarda la presentazione agli organismi competenti della
dichiarazione o documentazione di cui all'art. 10 dello stesso regolamento
relativa alla destinazione o alle scorte di olio, per il quale sia stata
presentata domanda di aiuto, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
4. La sanzione di cui al
comma 3 si applica al produttore di olio in caso di violazione dell'art.
10, paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonche' al titolare di
stabilimento di trasformazione di olive da tavola per la mancata
comunicazione dei dati ed informazioni di cui alla decisione n.
2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001.
5. Ai principali
destinatari di olio di oliva o di sansa usciti dal frantoio, diversi dal
produttore che ha ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie
olive, che violino gli obblighi di cui all'art. 30, paragrafo 3, del
citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, all'associazione o unione di
olivicoltori riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del
Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni,
che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai relativi
regolamenti di applicazione, tali da non determinare la revoca del
riconoscimento prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio,
del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove
milioni.
7. Le regioni e l'Agecontrol S.p.A., nei casi previsti dai commi
1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni
delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' di riparto dei proventi delle predette sanzioni.».
- Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
agosto 1986, n. 185, reca:
«Misure urgenti in materia di prevenzione e
repressione delle sofisticazioni alimentari».
- Si riporta il testo
dell'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 18 (Sanzioni).
-
1. La violazione delle disposizioni dell'art. 2 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a
euro novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli
articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro
tremilacinquecento.
4. La competenza in materia di applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.
4-bis. Nelle
materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni
frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».
- Si riporta il
testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.
305, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 3
- 1. I
funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento (CEE) n.
4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la qualifica di
pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del codice penale, nonche', nei
limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al
presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai
sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.».
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