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Testo in vigore dal:
8-5-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo
1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5
marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Vista la decisione della Commissione europea 2004/89/CE del 9 luglio 2003,
relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le
calamita' naturali fino al 31 dicembre 1999; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
ottobre 2003;
Vista la nota n. 1510 dell'11 settembre 2003 con la quale e'
stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE)
n. 659/1999 del 22 marzo 1999, lo schema di decreto legislativo recante
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
il 10 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Capo I
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
Titolo I
FONDO DI
SOLIDARIETA' NAZIONALE
Art. 1
Finalita'
1. Il Fondo di solidarieta'
nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di
prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e
zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture
agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali,
entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
2. Ai fini del
presente decreto legislativo sono considerate calamita' naturali o eventi
eccezionali quelli previsti al punto 11.2 degli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), nonche' le
avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti
orientamenti comunitari.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN
prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare
la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e
delle strutture;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di
danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo
agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2;
c)
interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita'
agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le
esigenze primarie delle imprese agricole.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 1
della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante:
«Disposizioni in materia di
agricoltura», e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1
della citata legge 7 marzo 2003, n. 38, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al
Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca,
dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste)
-
1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di
rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art.
20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola
comune, uno o piu' decreti legislativi per completare il processo di
modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della
Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai
seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili,
alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma
3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere
l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni
e province autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le
materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le
materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione
avverra' fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale
o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la
concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di
progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero
competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in
materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni
ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la
concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a
progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello
Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico
procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo
della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
e)
rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi
interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di
assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di
concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1,
nonche' di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela
della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del
principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
f)
coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale
con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche
nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e della continuita' della corrispondenza tra misura degli importi
contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16
aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa
regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione
di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte,
nonche' di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di
adeguate unita' produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando
il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unita'
aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la
gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con
priorita' per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le
notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli
adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h)
coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,
determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati
finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e
della pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la permanenza
stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di
garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei
rischi di mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle imprese
agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o
straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in
agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e
previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare
l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
n) ridefinire gli
strumenti relativi alla tracciabilita' all'etichettatura e alla
pubblicita' dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita' differenziate per filiera, anche attraverso la
modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza
con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni
alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in
materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare
maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le
distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali
regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e
all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla
base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti
organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in
riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli
associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace
concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il
corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la
posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001,
da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi' la vendita del prodotto in nome e
per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema
agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici,
di qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in
modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli
operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione
di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli
imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti,
anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e
forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di
rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli
interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno,
con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello
interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata
nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la
partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 del
decreto legislativo n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio
1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative
sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle
regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
v) riformare la
legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il
sistema dei controlli sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito dalla legge 5
febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in
favore delle imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica
dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di acquacoltura,
nonche' le attivita' connesse a quelle di pesca attraverso la modifica
degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre,
anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel
REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso
la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n.
226 del 2001, nonche' degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del
codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le
politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel
settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice
della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione
delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del
settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle
risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del
decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle
societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando
esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le
operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni successive alla
raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;
gg)
dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo
il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;
hh)
adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche
attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice
agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di
agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare
duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti
legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e le
altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle
regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di
attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
5. Con regolamento emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito
della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da parte delle
Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta
giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o
successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.»
- Gli
articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati», cosi' recitano:
«Art. 7
(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle
foreste, della pesca e dell'acquacoltura).
- 1. Il Governo e' delegato a
emanare, senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o
piu' decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la
modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della
razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto
legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare
del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica affinche' sia espresso, entro
quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di
detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada
nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o
successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la
politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a)
promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e
lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della
pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del
territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti
agroalimentari, rurali ed ittici di qualita' ed assicurando la tutela
delle risorse naturali, della biodiversita' del patrimonio culturale e del
paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente
rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalita'
dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle
relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche
allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le
strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali,
di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonche' le
infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitivita'
delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei
mercati ed assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei consumatori
e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel
rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della
produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di
qualita' favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale,
delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti,
nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli
animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo
e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante
miglioramento della qualita' valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione
al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei
mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni
tipiche, biologiche e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la
permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in
coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche
attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o
per attivita' di agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo
sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi
individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste
in Europa.» «Art. 8 (Principi e criteri direttivi).
- 1. Nell'attuazione
della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterra' ai principi e
criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
b)
definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di
acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono
utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri,
salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della
silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c)
definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte nell'azienda,
anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonche' alla
fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di
cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di
pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a),
b), c), l) e u), nonche' degli imprenditori agricoli, dei coltivatori
diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento
di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei
terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale
dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla
formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione
sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o
cooperativa, la certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi
boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere
agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri
per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli
nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato
membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti
amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o
associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione
delle attivita' agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o
cooperativa, al fine di favorire la pluriattivita' dell'impresa agricola
anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura
e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della
biodiversita', per favorire la diffusione delle innovazioni e il
trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della
tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di
riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi produttivi
integrati che garantiscano la tracciabilita' della materia prima agricola
di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei
prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita' dei
prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente
modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive
attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, anche
con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed
ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati
come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine
animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire
la conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della
legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e
dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e
la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n.
272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle
mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e
telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza
del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9
febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al
pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di
favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione
ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la
competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u)
attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di
concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da
parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte
dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole
ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare
riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;
z)
assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa
nonche' la valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari;
aa)
introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per
quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e
specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed
emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni
atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;
cc)
coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di
agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonche' per la
promozione dei prodotti italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attivita'
amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con
la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle
finalita' di cui al presente articolo e all'art. 7;
ff) definizione di un
nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e
dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione
geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di
accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita' di
tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione
della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello
Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci
delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi
unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art.
7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui
al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca «Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
- La decisione della Commissione europea 2004/89/CE, del 9 luglio 2003,
relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le
calamita' naturali fino al 31 dicembre 1999, e' pubblicato nella GUCE n.
L031 del 4 febbraio 2004.
Nota all'art. 1:
- Gli orientamenti comunitari
per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), sono pubblicati
nella GUCE n. C28 del 1° febbraio 2000.
Art. 2
Polizze
assicurative
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, lo Stato concede
contributi sui premi assicurativi, in conformita' a quanto previsto dal
punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile.
2. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per
cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un
risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione
nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone.
3. Qualora
contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse
condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamita' naturali, di cui
al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o
fitopatie, il contributo dello Stato e' ridotto fino al 50 per cento del
costo del premio.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo
pubblico e' concesso esclusivamente per contratti assicurativi che
prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione
complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le
modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi
assicurativi.
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono
deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di
difesa di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro
consorzi.
Nota
all'art. 2:
- L'art. 2135 del codice civile, cosi' recita:
«Art. 2135
(Imprenditore agricolo).
- E' imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura
e per allevamento si intendono le attivita' dirette alla cura e allo
sviluppo di in ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,
di carattere vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci o salmastre o marine. Si intendono
comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le
attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
Art. 3
Consorzi di
coassicurazione e coriassicurazione
1. In base a quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea, del 27 febbraio
2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire
consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i
prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio
delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno
dei mercati interessati:
a) nel caso di consorzi di coassicurazione, piu'
del 20 per cento del mercato rilevante;
b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, piu' del 25 per cento del mercato rilevante.
2. I
limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di
rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non
ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione e' valida per un periodo di tre
anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.
Nota all'art. 3:
- Il
Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003,
relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato a talune
categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle
assicurazioni, e' pubblicato nella GUCE n. L 053 del 28 febbraio 2003.
Art. 4
Piano assicurativo
agricolo annuale
1. L'entita' del contributo pubblico sui premi
assicurativi e' determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo
annuale, di seguito denominato:
«Piano assicurativo», tenendo conto
delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle
produzioni e del numero di potenziali assicurati.
2. Il Piano assicurativo
e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere
statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed
e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:
a)
un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che
la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna
Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della
Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale
dei consorzi di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione
nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
3. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali e' approvato il regolamento di
funzionamento della commissione tecnica e sono i nominati i relativi
componenti. Ai componenti del commissione tecnica non compete alcuna
indennita' o compenso ne' rimborso spese.
4. Nel Piano assicurativo sono
stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi
assicurativi distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa;
b) area
territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano; c) evento climatico avverso,
garanzia;
d) tipo di coltura e/o strutture.
5. Nel Piano assicurativo
possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione
delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro
elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed
efficiente delle risorse pubbliche.
Capo II
Interventi compensativi
Art. 5
Interventi per
favorire la ripresa dell'attivita' produttiva
1. Possono beneficiare degli
interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo
2135 del codice civile, nonche' le cooperative di raccolta, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le
organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone
delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni non
inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano
ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cento
della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di
danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di
danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
2. Al
fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole
di cui al comma 1, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei
termini previsti al punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti
di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti,
in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle
esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per
cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile
ordinaria del triennio precedente;
b) prestiti ad ammortamento
quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e'
verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in
zone svantaggiate;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in
altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle
operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento
inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito
agrario, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui
all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in
conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi.
4. Sono esclusi
dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni
ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi
calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria,
che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei
contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.
5. Le
domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali
competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data
di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di
cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie
delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere
adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita'
agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.
Nota all'art. 5:
- Il
Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti, e' pubblicato nella GUCE n. L 160 del 26 giugno 1999.
Art. 6
Procedure di
trasferimento alle regioni di disponibilita' del FSN
1. Al fine di
attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti,
attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di
accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la
proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso, nonche',
tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle
provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa
richiesta di spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta
regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo
accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta
giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del
carattere di eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i
territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.
3. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone
trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da
prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui
conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro
conto.
Art. 7
Disposizioni
relative alle operazioni di credito agrario
1. Nelle zone delimitate ai
sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli
interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta
e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in
materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle
imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono
assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
2. Gli istituti ed
enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad
anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di
cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito
agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel
pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni
puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di
concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera
durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente
in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della
agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1
si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.
Nota all'art. 7:
- L'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», cosi' recita:
«Art. 47
(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta).
1. L'atto di
notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui
all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte
salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti
gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge
preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria
e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di
rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque
attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva.».
Art. 8
Disposizioni
previdenziali
1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale,
e' concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in
scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato
l'evento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a
determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un
massimo del 50 per cento.
2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10
per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le
condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della
stessa azienda per due o piu' anni consecutivi.
3. L'esonero e' accordato
dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli
interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti
della legislazione in materia.
Art. 9
Epizoozie
1. I
consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono
deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche
colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del
bestiame e che comportino il divieto di ogni attivita' commerciale. Tale
intervento e' previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito
di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorita'
competenti, purche' gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi
indennizzi previsti da altra normativa vigente.
2. Le iniziative di cui al
comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e
modalita' fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, entro il 30 novembre per l'anno successivo, delle mancate
produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.
3. Lo
Stato concorre fino alla meta' della spesa sostenuta, accertata sulla base
del relativo conto consuntivo.
Art. 10
Pubblicita' degli
interventi
1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonche' gli atti
contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi
degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per
quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.
Capo III
Consorzi di difesa
Art. 11
Costituzione e
finalita'
1. I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli
per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni
e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme
giuridiche:
a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
b)
societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi di cui
all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o societa' consortili di
cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice.
2. Il riconoscimento di
idoneita' allo svolgimento dell'attivita' dei consorzi e' concesso dalla
rispettiva regione o provincia autonoma ed e' limitato al territorio
regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale.
3. Il
riconoscimento di idoneita' puo' essere attribuito altresi' alle
cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e loro consorzi, previa modifica del proprio statuto, al
fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma
1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni
o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneita' deve essere
attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma.
4. I consorzi di
difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo
svolgimento delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture.
5.
Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche
previste dal comma 1. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini
della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi,
all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro.
Note all'art. 11:
- L'art.
2612 del codice civile, cosi' recita:
«Art. 2612 (Iscrizione nel registro
delle imprese).
- Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio
destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto
deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione,
essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle
imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare:
1) la
denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il
cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le
persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la
rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di
formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del
pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni
del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.».
- L'art.
2615-ter del codice civile, cosi' recita:
«Art. 2615-ter (Societa'
consortili).
- Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V
possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di
versare contributi in denaro.».
Art. 12
Statuto e
amministrazione
1. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato
dall'assemblea dei soci e approvato dalla regione o provincia autonoma in
cui hanno la sede legale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha
facolta' di apportarvi modifiche.
2. Lo statuto, oltre le indicazioni
concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la
durata dell'associazione, che non puo' essere inferiore a 10 anni, e gli
scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e
sull'amministrazione del consorzio.
3. Lo statuto deve altresi' prevedere:
a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, della
zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano
parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;
b) la
nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
c) una contabilita' separata per
i contributi, associativi e pubblici, nonche' per le iniziative
mutualistiche;
d) la riscossione dei contributi consortili che puo' essere
eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia
di esazione dei contributi non erariali.
4. Le disposizioni di cui alle
lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano anche alle cooperative
agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla
provincia autonoma per lo svolgimento delle attivita' di difesa attiva e
passiva delle colture.
Art. 13
Vigilanza
1. L'attivita'
di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo
svolta dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti, e' sottoposta alla
vigilanza delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano che hanno attribuito il riconoscimento di idoneita'.
2. Le
regioni provvedono:
a) a controllare, con periodicita' almeno biennale, il
rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto
dallo statuto dei consorzi;
b) ad esprimere il parere di ammissibilita' al
contributo, sulla base del riassunto dei ruoli esattoriali o di altra
documentazione comprovante la spesa e le modalita' di riscossione della
quota di premio a carico delle aziende agricole associate, e, sulla base
della relazione del collegio sindacale, sulle verifiche effettuate sulle
polizze e sull'attivita' mutualistica.
Art. 14
Interventi a
favore degli associati
1. I consorzi hanno facolta' di scegliere, con
deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da
adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti
piu' opportuni nell'interesse degli associati.
2. I consorzi, per il
raggiungimento delle finalita' associative, possono deliberare di far
ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel
presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli
stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi
provvedano direttamente, con societa' di assicurazione autorizzate.
Capo IV
Altre disposizioni
Art. 15
Dotazione del
Fondo di solidarieta' nazionale
1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto
un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarieta'
nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto apposito
stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori».
3. Per la dotazione finanziaria del
Fondo di solidarieta' nazionale di cui al comma 2, si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
Nota all'art. 15:
- L'art.
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, cosi' recita:
«Art. 11 (Legge
finanziaria).
- Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge
finanziaria. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al
comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede,
per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari
agli obiettivi. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o
di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili
pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle
detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette,
tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal
1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle
imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione,
in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in
conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni
legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti
classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo
esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il
rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto
capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le
corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo
1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime
contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla
legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti
di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per
un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il
cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle
nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio
pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o
maggiori spese. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni
compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti,
riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle
nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e
delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni
caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove
o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere
a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che
in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione
economico finanziaria, come deliberato dal Parlamento.».
Art. 16
Abrogazione norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogate le seguenti norme:
a) legge 25 maggio 1970, n.
364, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
b) legge 15 ottobre
1981, n. 590;
c) legge 14 febbraio 1992, n. 185;
d) articolo 7, comma
1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250;
e) decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324;
f) articolo 2, comma
1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380;
g) articolo 127, commi
1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
h) articolo 69,
commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
i) articoli 1, 1-bis,
2, comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.
Note
all'art. 16:
- La legge 25 maggio 1970, n. 364, reca «Istituzione del
Fondo di solidarieta' nazionale».
- La legge 15 ottobre 1981, n. 590,
reca «Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale».
- La legge 14
febbraio 1992, n. 185, reca «Nuova disciplina del Fondo di solidarieta'
nazionale».
- L'art. 7 del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250,
recante:
«Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate
dall'infezione di afta epizootica», come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 7.
- 1. Per il periodo
compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 e' sospesa, per i
provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la
decorrenza del termine perentorio previsto dall'art. 2, comma 1, della
legge 14 febbraio 1992, n. 185.
1-bis. (Comma abrogato).».
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, reca:
«Regolamento
concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n.
185, sull'assicurazione agricola agevolata.».
- L'art. 2 del
decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 luglio 1996, n. 380, recante:
«Rifinanziamento degli interventi
programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n.
727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46»,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
«Art.
2.
- 1. (Comma abrogato).
2. La riduzione della limitazione percentuale di
cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta
dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si
intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi
alluvionali del novembre 1994.
3. (Soppresso dalla legge di conversione).
4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le
regioni deliberano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio
1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento
calamitoso entro il 15 luglio 1996.
5. Le disposizioni di cui alla legge
14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere
recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della
medesima legge n. 185 del 1992 con le modalita' e le maggioranze previste
per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.».
- L'art. 127 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato», come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 127 (Nuove norme
procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate).
- 1. (Comma
abrogato).
2. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere
stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni
in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della
produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita'
atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle
previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed
assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in
caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato
e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i
contratti assicurativi agevolati.
3. I valori delle produzioni
assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di
ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi
unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi,
ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere
la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze
dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la
riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
fissate le modalita' operative del fondo.
4.- 8. (Abrogati).
9. Le spese
derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito
degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».
- L'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 69
(Misure in materia agricola).
- 1. Al comma 1 dell'art. 11 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole:
"del 17 maggio
1999," sono inserite le seguenti:
«ovvero ai sensi di regimi di
aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita'
europee».
2. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo le parole:
"di Trento e di Bolzano" sono inserite le
seguenti: "nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati
con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
3. Dopo il
comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi
di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente
incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita' dei
requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa
comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero
delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".
4. Al
comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole:
"85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il seguente periodo:
"A decorrere dal 10 gennaio 2003, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali e' determinato l'ammontare delle risorse
destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni".
5. Dopo
il comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e'
inserito il seguente:
"5-bis. La richiesta del contributo di cui al
comma 1 ha validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento
alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a
dare attuazione al comma 1-ter dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, introdotto dall'art. 10 del presente decreto, in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1° gennaio di
ogni anno".
6. Al fine di dare attuazione all'art. 47, comma 6, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi
relativi allo sviluppo della proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14
agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.
7. All'art. 5, comma 1,
del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole:
«e' prorogato di un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di due anni».
8.
Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18
maggio 2001 n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per
l'anno 2003 e' destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per
le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n.
729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
9. Per l'attuazione degli
interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore
bieticolo-saccarifero e' destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni
di euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a
4,835 milioni di euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai
decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.
10. (Comma abrogato).
11. (Comma abrogato).
12. Le disponibilita' finanziarie accertate al 31
dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di
trasferimento al fondo di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
13. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, dopo le parole:
"e' esteso" e' inserita la
seguente:
"esclusivamente".
14. Per armonizzare e coordinare le
misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e
consentire il consolidamento della riforma della politica comune della
pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni, e' prorogato sino al 31 dicembre 2003.
15. In conseguenza
di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per
l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui alla proroga del
medesimo comma 14.
16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge
17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede
all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
17. All'art. 67 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si
applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi
di aiuti di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e
successive modificazioni".
18. All'art. 129, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole:
"interventi
strutturali e di prevenzione" sono inserite le seguenti:
"e di
indennizzo".».
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 settembre
2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002,
n. 256, recante:
«Interventi urgenti a favore del comparto agricolo
colpito da eccezionali eventi atmosferici », come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 2 (Contributo dello Stato
sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze
multirischio).
- 1. (Comma abrogato).
2. Per favorire l'ampliamento della
base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare
l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, sulle strutture
e sul reddito complessivo aziendale, il fondo per la riassicurazione dei
rischi di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
cosi' come finanziato dall'art. 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, puo' assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico
fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un
periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
limitatamente alle disponibilita' annuali di bilancio. Il predetto
contributo e' concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di
un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole.».
Capo V
Strumenti finanziari
Art. 17
Interventi per
favorire la capitalizzazione delle imprese
1. La Sezione speciale
istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti
giuridici attivi e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria
fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in
favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Al fine di favorire l'accesso al
mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle
imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche'
da fondi chiusi di investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA
potra' intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia
in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati,
anche a carattere regionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste
dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella
disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al
trattamento prudenziale delle garanzie.
6. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato.
Note all'art. 17:
- L'art.
21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante «Attuazione delle direttive
del consiglio delle comunita' europee per la riforma dell'agricoltura»,
cosi' recita:
«Art. 21.
- Presso il Fondo interbancario di garanzia di
cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e
integrazioni e' istituita una speciale sezione per la prestazione della
fidejussione di cui al precedente articolo dotata di autonomia
patrimoniale e amministrativa. La sezione speciale e' amministrata da un
comitato direttivo ed e' sottoposta a controllo di un collegio sindacale.
Il comitato e' composto da:
due rappresentanti del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del
tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un
rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del
tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti
delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale
di queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste
su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle
regioni interessate. Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono
nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di
concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati
fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio
sindacale. Il collegio sindacale e' composto da tre membri di cui uno in
rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in
rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della
Banca d'Italia. La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del
presente articolo emanera', entro 60 giorni dalla data del presente
provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per
le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la
corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le
obbligazioni assunte.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 2001, n. 200, reca «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e
revisione del relativo statuto».
- L'art. 1 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», cosi'
recita:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo).
- 1. L'art. 2135 del codice
civile e' sostituito dal seguente:
"E' imprenditore agricolo chi
esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per
coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale
o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le
acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le
attivita' esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le
attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla
legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti
alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».
- L'art. 2 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», cosi' recita:
«Art. 2
(Imprenditore ittico).
- 1. E' imprenditore ittico chi esercita un'attivita'
diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti
marini, salmastri e dolci nonche' le attivita' a queste connesse, ivi
compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici.
2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
3. Fatte salve le piu'
favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato
all'imprenditore agricolo.
4. Ai soggetti che svolgono attivita' di
acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive
modificazioni.».
- L'art. 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, cosi' recita:
«Art. 107 (Elenco speciale).
- 1. Il Ministro
del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri
oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto
tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli
intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale
tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche'
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La
Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in
precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la
Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il
regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con
le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche,
nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti
e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli
intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano
iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7
dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di
investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un
ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni
previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III;
in luogo degli articoli
86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo
unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai
sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli
intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita'
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 30 luglio 2003, n. 283, reca «Regolamento concernente
la sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
Art. 18
Altri interventi
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire
l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa
agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del
codice civile, anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto
della propria azienda.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori
agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione e i diritti di
reimpianto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente
del Consiglio dei Ministri
Alemanno,
Ministro delle politiche agricole e
forestali
Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni,
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
La Loggia,
Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli:Castelli
Note all'art. 18:
- L'art.
2806 del codice civile, cosi' recita:
«Art. 2806 (Pegno di diritti
diversi dai crediti).
- Il pegno di diritti diversi dai crediti si
costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei
diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787. Sono
salve le disposizioni delle leggi speciali».
- L'art. 2786 del codice
civile, cosi' recita:
«Art. 2786 (Costituzione).
- Il pegno si
costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che
conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa. La cosa o il documento
possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono
essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia
nell'impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore.».
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