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Testo in vigore dal:
6-8-2004
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 66 della
legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento
ordinario;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2000/C
28/02 in G.U.C.E. 1° febbraio 2000 recante gli orientamenti comunitari
per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 13 del 13 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200,
recante riordino dell'ISMEA e relativo statuto, ed in particolare
l'articolo 2, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C
235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota n. 1299 del 28 aprile 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Al fine di facilitare
l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e
agroalimentari, il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attuato, in conformita' alla
comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del
23 maggio 2001, dall'ISMEA attraverso l'istituzione del «Fondo di
investimento nel capitale di rischio», di seguito denominato Fondo. Per
la gestione del Fondo l'ISMEA e' autorizzato a costituire un'apposita
societa' di capitali, anche nella forma di una societa' di gestione del
risparmio, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 33 e
seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di
piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare,
con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la
creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie
finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un
quadro finanziario sano, un business plan con potenzialita' di crescita,
adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato
con provata esperienza e capacita' operative, nei limiti e per le
tipologie di investimenti, secondo i criteri e le modalita' indicati nella
decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti n.
729/A/2000.
4. Il Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie finalizzate al
consolidamento di passivita' onerose, nonche' quelle a favore di imprese
in difficolta' finanziaria come definite dalla Commissione europea
(comunicazione 1999/C 288/02).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle
premesse:
- L'art. 66, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' il seguente:
«3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto
disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in
agricoltura nonche' dalla comunicazione della Commissione delle Comunita'
europee 2001/C 235/03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e
capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
- La comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2000/C 28/02,
recante «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 1° febbraio 2000.
- Il «Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese», pubblicato nella
G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200: «Regolamento recante riordino
dell'ISMEA e revisione del relativo statuto», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2001, e' il seguente: «1. L'Istituto, con
riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari,
nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione
negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e dell'alimentazione:
a)-b) (omissis);
c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui
al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art.
39 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
promuove e attua gli interventi di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 della
legge 15 dicembre 1998, n. 441.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno
2001, n. 137.
- La comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03
del 23 maggio 2001, recante «Aiuti di Stato e capitale di rischio», e'
pubblicata nella G.U.C.E. del 21 agosto 2001.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto
1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre l988: «3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
Note
all'art. 1:
- Il testo dell'art. 66, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
riportato nelle note alle premesse. - Per la comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, si
rimanda alle note alle premesse.
- Il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' riportato
nelle note alle premesse.
Art. 2
Natura dell'intervento e
soggetti beneficiari
1. Le operazioni
finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed
indiretta.
2. Le operazioni finanziarie dirette sono rivolte agli imprenditori di cui
all'articolo 2135 del codice civile, nonche' ai soggetti organizzati in
forma societaria operanti nel settore agroalimentare, e consistono in:
a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
b) prestiti partecipativi.
3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di
quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono
nel capitale di rischio delle imprese di cui al precedente comma 2.
Art. 3
Limite delle operazioni
finanziarie dirette del Fondo
1. L'ammontare massimo
delle operazioni finanziarie dirette del Fondo sono stabilite:
A) nella fase di avviamento (start-up) di un'impresa:
a) fino a 600.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui
all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
b) fino a 450.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui
all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE;
c) fino a 300.000 euro nel caso di imprese residenti nei restanti
territori;
B) nelle altre fasi iniziali (early stages) di un'impresa:
a) fino a 1.000.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di
cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
b) fino a 750.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui
all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE; c) fino a 500.000 euro nel caso di
imprese residenti nei restanti territori.
2. Il Fondo non puo' effettuare piu' di una operazione finanziaria diretta
nella stessa impresa.
3. Il Fondo non effettuera' operazioni finanziarie, qualora non intervenga
anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di
capitali almeno pari al 30% delle effettive necessita' dell'impresa, nel
caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a)(c)
del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.
Art. 4
Condizioni delle
operazioni finanziarie del Fondo
1. La partecipazione
diretta del Fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene
come socio di minoranza. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire
tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle
imprese beneficiarie.
2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un rendimento
delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni
aumentato di 200 punti base.
3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della
partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle
azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale, ad
investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite Offerta
Iniziale a Pubblico (IPO).
4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni di
preammortamento, e' erogato in unica soluzione ed e' rimborsato con rate
semestrali. La remunerazione annua del prestito partecipativo a carico
dell'impresa beneficiaria e' cosi' determinata:
a) il 50% del tasso e' pari al tasso IRS a cinque anni;
b) il restante 50% e' pari al 50% dell'utile netto dopo le imposte;
c) comunque il tasso totale non potra' essere superiore al 4,50% annuo.
5. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire tramite
sottoscrizione di nuove quote o azioni minoritarie. In questo caso,
qualora il rendimento atteso risulti inferiore al tasso IRS a cinque anni
aumentato di 200 punti base, il Fondo puo' rinunciare alla propria quota
di rendimento al fine di garantire agli altri investitori un rendimento
pari al tasso IRS aumentato di 200 punti base.
6. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita del
Fondo avviene tramite la vendita, alle condizioni di mercato, delle azioni
o quote di capitale agli altri partecipanti, ad investitori terzi o
tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
Art. 5
Relazione all'ISMEA
1. Gli amministratori
responsabili del Fondo, ogni anno, trasmettono all'ISMEA, insieme al
bilancio della societa' di capitali costituita ai sensi dell'articolo 1,
anche una relazione che illustra gli obiettivi programmati ed i risultati
conseguiti.
2. Nel bilancio dell'esercizio dell'ISMEA, redatto ai sensi dell'articolo
7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
un'apposita sezione e' dedicata alla illustrazione dei risultati previsti
ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno all'accesso al mercato
dei capitali disciplinate nel presente regolamento.
Art. 6
Disposizioni finali
1. In base a quanto
disposto dall'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per gli interventi del Fondo e' destinata la somma di 5 milioni di euro
annui per il triennio 2003-2005.
2. Le spese di gestione non potranno essere superiori al 5% della
dotazione annuale del Fondo, mentre gli utili derivanti dalle attivita'
del Fondo sono ripartiti come segue:
a) una quota pari al 7,5% e' destinata alla societa' di gestione;
b) la restante parte e' destinata ad alimentare la dotazione del Fondo. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 giugno 2004
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 15 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 4, foglio n. 129
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