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IL DIRETTORE GENERALE
della sanità veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge
30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio
1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n.
223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei
preparati pericolosi (antiparassitari);
Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di
registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione
della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di
prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10
giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme
in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle
direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme
transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla
base della normativa nazionale;
Visto l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31
dicembre 2005 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento
3600/92/CEE e nel regolamento 451/200/CE;
Visto l'art. 1 del citato regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31
dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento
1490/2002/CE;
Vista la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che prolunga fino al 31
dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento
1112/2002/CE;
Considerato che l'applicazione della normativa e' consentita solo per quei
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora
concluso l'iter di revisione europea;
Ritenuto che alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che
non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea possono usufruire di
una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformita' al parere espresso in
data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero;
Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato
al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio
per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo del 17
marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;
Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni al
fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti fitosanitari
di cui trattasi;
Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di Euro 258,23, prevista nel
decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la concessione della
proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica
amministrativa e successiva decretazione;
Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto
ministeriale dalle imprese interessate;
Decreta:
Le autorizzazioni
all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari
indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31
dicembre 2005.
Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui
trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle
conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi
contenute, attualmente in corso, ed alla loro riclassificazione in
attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce le
direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate.
Roma, 31 maggio 2004
Il direttore generale:
Marabelli
Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI IN
SCADENZA NEL 2004 E CON AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2005:
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Vedere allegato di pag. 10 <----
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