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IL DIRETTORE GENERALE
della sanità veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge
30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio
1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n.
223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei
preparati pericolosi (antiparassitari);
Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di
registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione
della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di
prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10
giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme
in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle
direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visti i
decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato, sono
stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di
anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5,
comma 12;
Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni,
al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti di cui
trattasi;
Visti i decreti di recepimento delle direttive di iscrizione in allegato I
della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze attive
componenti, al termine dell'iter di revisione europea; Considerati i tempi
tecnici per procedere alle conseguenti verifiche di adeguamento alle nuove
condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede la concessione di una
proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il
periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di
autorizzazione;
Ritenuto di dover comunque garantire la continuita' delle registrazioni
concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo concesse in attesa
della conclusione delle verifiche di adeguamento ora in corso;
Decreta:
Le autorizzazioni
all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari
indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31
dicembre 2005.
Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti di cui trattasi,
fatto comunque salvo il loro adeguamento nell'ambito della
riclassificazione in attuazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003,
n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, nonche' delle
verifiche attualmente in corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate.
Roma, 31 maggio 2004
Il direttore generale:
Marabelli
Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI
CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE ISCRITTE IN ALLEGATO I DECRETO LEGISLATIVO n.
194/1995 CON SCADENZA 2004 E CON AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 31
DICEMBRE 2005:
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Vedere allegato di pag. 8 <----
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