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MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 14 aprile 2004
Non iscrizione della sostanza
attiva simazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della
Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004.
(Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 11/5/2004)
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IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva
91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di
prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004
relativa alla non iscrizione della sostanza attiva simazina nell'allegato
I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione
delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione
dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n.
2266/2000 della Commissione;
Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione
secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi
ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo
inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina;
Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione
2004/247/CE del 10 marzo 2004, il periodo di moratoria per lo smaltimento,
l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle
giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
simazina deve essere il piu' breve possibile;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in
vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in
materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
simazina non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dall'11
settembre 2004.
Art. 3
1. La commercializzazione e
l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti
la sostanza attiva simazina e' consentita fino al 10 settembre 2005. 2. I
titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva simazina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad
informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione.
Roma, 14 aprile 2004
Il direttore generale:
Marabelli
Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI
REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA SIMAZINA
---->
Vedere Allegato a pag. 30 della G.U. <----
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MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 14 aprile 2004
Non iscrizione della sostanza
attiva atrazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari,
contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della
Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004.
(Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 11/5/2004)
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IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva
91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di
prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Viste le ordinanze ministeriali del 21 marzo 1990, 6 febbraio 1991, 8
marzo 1992, 23 marzo 1993 con le quali sono stati sospesi la vendita e
l'impiego di tutti i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva
atrazina, nel quadro delle iniziative intraprese per il risanamento delle
acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 1994, concernente la
sospensione per due anni dell'efficacia dei provvedimenti di registrazione
dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina;
Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1996 che ha prorogato il
periodo di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina, fino alla
decisione della Commissione europea relativa alla sostanza attiva in
questione;
Vista la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004
relativa alla non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato
I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione
delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione
dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n.
2266/2000 della Commissione;
Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione
secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi
ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della
direttiva 91/414/CEE;
Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro
dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate
non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13
marzo 2003, n. 65;
Ritenuto di dover attuare la decisione della Commissione 2004/248/CE del
10 marzo 2004 che prevede la non iscrizione della sostanza attiva atrazina
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e la revoca
dei prodotti fitosanitari tuttora sospesi per effetto del citato decreto
ministeriale del 16 maggio 1996;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in
vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in
materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
atrazina non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva atrazina, elencati nell'allegato I al presente decreto,
sospese per effetto del decreto ministeriale del 16 maggio 1996, sono
revocate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La stessa decorrenza, cosi come le successive disposizioni del presente
decreto in materia di smaltimento delle scorte, si applicano anche ai
prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato II, per i quali le
autorizzazioni all'immissione in commercio sono state gia' revocate con
decreto dirigenziale del 31 dicembre 2003. Tale decreto ha disposto il
ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese
interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto
legislativo 13 marzo 2003, n. 65.
Art. 3
1. Per i prodotti
fitosanitari riportati rispettivamente negli allegati I e II non e'
prevista la concessione di un periodo di tempo per lo smaltimento delle
scorte, dal momento che le autorizzazioni all'immissione in commercio di
tali prodotti sono state sospese in attuazione del decreto ministeriale
del 16 maggio 1996 e quindi, non sono presenti sul mercato scorte dei
prodotti in questione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione.
Roma, 14 aprile 2004 Il
direttore generale:
Marabelli
Allegato I: prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva
atrazina le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono
revocate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto:
Nome Numero di Data di
prodotto registrazione registrazione Impresa
- - - -
DITRAN 5306 16 marzo 1983 Sepran S.a.s.
ALASIP COMBI 5455 14 settembre 1983 Sipcam S.p.a.
Allegato II: prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva
atrazina le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state
gia' revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 e per i quali
si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data
di revoca e di smaltimento delle scorte:
Nome Numero di Data di
prodotto registrazione registrazione Impresa
- - - -
DISERBANE E 1547 25 giugno 1974 Chimiberg S.r.l.
MAIZOR SC 7416 25 febbraio 1988 Dow Agrosciences
B.V.
MAIZOR PB 7419 25 febbraio 1988 Dow Agrosciences
B.V.
LASSO GD MICROTECH 7869 21 settembre 1989 Monsanto Agri-
coltura Italia
S.p.a.
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