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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 aprile 2004
Non iscrizione della sostanza attiva simazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11/5/2004)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina;
Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina deve essere il piu' breve possibile;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva simazina non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dall'11 settembre 2004.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina e' consentita fino al 10 settembre 2005. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA SIMAZINA

----> Vedere Allegato a pag. 30 della G.U. <----

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 aprile 2004
Non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11/5/2004)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Viste le ordinanze ministeriali del 21 marzo 1990, 6 febbraio 1991, 8 marzo 1992, 23 marzo 1993 con le quali sono stati sospesi la vendita e l'impiego di tutti i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina, nel quadro delle iniziative intraprese per il risanamento delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 1994, concernente la sospensione per due anni dell'efficacia dei provvedimenti di registrazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina;
Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1996 che ha prorogato il periodo di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina, fino alla decisione della Commissione europea relativa alla sostanza attiva in questione;
Vista la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE;
Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;
Ritenuto di dover attuare la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004 che prevede la non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e la revoca dei prodotti fitosanitari tuttora sospesi per effetto del citato decreto ministeriale del 16 maggio 1996;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva atrazina non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva atrazina, elencati nell'allegato I al presente decreto, sospese per effetto del decreto ministeriale del 16 maggio 1996, sono revocate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La stessa decorrenza, cosi come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento delle scorte, si applicano anche ai prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato II, per i quali le autorizzazioni all'immissione in commercio sono state gia' revocate con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2003. Tale decreto ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.

Art. 3

1. Per i prodotti fitosanitari riportati rispettivamente negli allegati I e II non e' prevista la concessione di un periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte, dal momento che le autorizzazioni all'immissione in commercio di tali prodotti sono state sospese in attuazione del decreto ministeriale del 16 maggio 1996 e quindi, non sono presenti sul mercato scorte dei prodotti in questione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2004 Il direttore generale:

Marabelli

Allegato  I:  prodotti  fitosanitari a base della sostanza attiva
atrazina  le  cui  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio sono
revocate  a  partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto:


  Nome             Numero di             Data di
prodotto         registrazione        registrazione         Impresa
    -                  -                    -                  -
DITRAN                5306            16 marzo 1983     Sepran S.a.s.
ALASIP COMBI          5455          14 settembre 1983   Sipcam S.p.a.
Allegato  II:  prodotti  fitosanitari  a base della sostanza attiva
atrazina le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state
gia' revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 e per i quali
si  applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data
di revoca e di smaltimento delle scorte:

  Nome             Numero di           Data di
prodotto         registrazione      registrazione           Impresa
    -                  -                  -                    -
DISERBANE E           1547          25 giugno 1974   Chimiberg S.r.l.
MAIZOR SC             7416         25 febbraio 1988  Dow Agrosciences
                                                       B.V.
MAIZOR PB             7419         25 febbraio 1988  Dow Agrosciences
                                                       B.V.
LASSO GD MICROTECH    7869        21 settembre 1989  Monsanto Agri-
                                                       coltura Italia
                                                       S.p.a.
              

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