IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e
117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro
normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per
garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che
attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente
approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari
regionali, dell'economia e delle finanze e della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, in
attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23
luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra
le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e
sperimentazione, nonche' quelle convenzionali e biologiche, al fine di
garantire la liberta' di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei
consumatori.
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche:
le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati,
secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224;
b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione
di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle
definite alle lettere a) e b).
Art. 2
Salvaguardia del principio di
coesistenza
1. Le colture di cui
all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa
compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna
determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a
danno di altre.
2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in
modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per
quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in
modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.
3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori
la reale possibilita' di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici
e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di
filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e
biologiche.
Art. 3
Applicazione delle misure di
coesistenza
1. Al fine di prevenire il
potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture
transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento
alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte
dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto e' notificato alla
Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva
98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.
2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province
autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione
2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio
una o piu' aree omogenee.
Art. 4
Piani di coesistenza
1. Le regioni e le province
autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31
dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui
all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare
riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalita' per
assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la
collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di
cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni,
associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in
materia.
3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base
volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le
misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture
transgeniche e non transgeniche.
Art. 5
Responsabilita'
1. L'imprenditore agricolo
e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui
all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano
medesimo. La responsabilita' relativa ai danni diretti ed indiretti
causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che
espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che
non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante
dall'inosservanza delle misure stesse.
2. L'imprenditore agricolo e' esente dalle responsabilita' di cui al comma
1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita'
pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente
l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente
normativa.
3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati
e' tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di
gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui
all'articolo 4, nonche' a conservare appositi registri aziendali
contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.
4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalita' e
procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al
comma 3.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 6
Sanzioni
1. Fatte salve le
disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure
previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.
2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si
applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Art. 7
Valutazione, monitoraggio
e informazione sulla coesistenza
1. E' istituito presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali il «Comitato in materia di
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche».
2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono
definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con
il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Il Comitato e' composto da esperti qualificati
nella materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le
biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza.
3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la
Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui
all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare
l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a
comunicare all'Autorita' nazionale competente i risultati di detta
attivita' di monitoraggio.
4. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure relative
all'omogeneizzazione delle modalita' di controllo ed all'individuazione
delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono
adottate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1. 5. Al
funzionamento del Comitato ed alle connesse attivita', il Ministero delle
politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto
alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della
vigente normativa.
Art. 8
Norme transitorie
1. Per il conseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli
provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate
all'immissione sul mercato non sono consentite.
Art. 9
Norma finanziaria
1. L'attuazione del
presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22
novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Visto: il Guardasigilli:
Castelli