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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in
materia di etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari,
non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine di garantire la piu'
ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente
informazione in un quadro di compatibilita' con l'ordinamento comunitario,
nonche' di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e
della pesca, nel rispetto di quanto normativamente previsto nei rapporti
tra Stato e regioni;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno
1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione, recepita con la
legge 21 giugno 1986, n. 317, e con il decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le
politiche comunitarie, per gli affari regionali, delle attivita'
produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Denominazioni di vendita
nazionali
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e successive modificazioni, le denominazioni di vendita «latte
fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualita», da
riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo
umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti
autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del
1989, in relazione all'evoluzione tecnologica e' quella di «latte» con
l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.
3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella
etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, e'
riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro
fresco. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le
politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto
prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalita' di
produzione, nonche' individuati, tra quelli gia' previsti dalla
legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalita'
relative ai controlli.
4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' ed i
requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di
origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.
5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del
consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione
non puo' essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di
vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in
maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le
disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del citato
decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere
trasmessa al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle
politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione
o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche
merceologiche, nonche' indicazioni di utilizzazione. 7. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli
1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli
imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono
essere utilizzati per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2
Disposizioni urgenti in
materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore
lattiero-caseario
1. Ferme restando le
attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di
agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
428, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «adotta,
con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,»; b) dopo le parole: «provvedimenti
amministrativi», sono inserite le seguenti: «relativi alle modalita'
tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la
parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del
mercato e della concorrenza».
2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente
con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole
regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al
trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n.
1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in
regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10,
comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione
del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo
effettivamente prodotto.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il
prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i
versamenti e' restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale
operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da
eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato
del 5 per cento, l'AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in
eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili,
applicando i criteri di priorita' previsti dai commi 3 e 4 del medesimo
articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del
medesimo decreto-legge.
Art. 3
Misure speciali a favore
delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1
1. Al fine di garantire la
piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n.
2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli
obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea,
anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo
2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, in
ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi
riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure
socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento,
ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, e'
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento
presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle
misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unita'
iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di
fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la
regione Molise, le modalita' di attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. A decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui al comma
3, al netto delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma, e' cosi'
rideterminata: quanto a euro 100.000 per l'attuazione dell'articolo 2 del
citato decreto e quanto a euro 2.326.000 per l'attuazione dell'articolo 3
del medesimo decreto.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24
giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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