|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art.
1
(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura,
della pesca, dell’acquacoltura, agroalimentare, dell’alimentazione e
delle foreste)
1. Il Governo è delegato
ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di
concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della
filiera agroalimentare, ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli
orientamenti dell’Unione europea in materia di politica agricola
comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di
modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell’acquacoltura,
agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi
di cui al comma 1, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e
in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi
e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e
ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 7, comma 3, e
all’articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere
l’istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato,
regioni e province autonome riguardante la preparazione dell’attività
dei Ministri partecipanti ai Consigli dell’Unione europea concernenti
le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto
occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La
concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in
occasione di ogni specifico Consiglio dell’Unione europea e i
presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo
scopo delegati;
b) stabilire che la
concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l’esame di
progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero
competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in
materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni
ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi
anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell’esercizio di
competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con
previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di
controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori
dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, anche attraverso
la revisione dei requisiti previsti dall’articolo 12 della legge 9
maggio 1975, n. 153, come modificato dall’articolo 10 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi
interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di
assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni
di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1,
nonchè di favorirne il miglioramento dell’organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela
della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del
principio di trasparenza di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e
previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228
del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra
misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi
fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali
materie, prevedendo l’adozione di appositi regimi di forfettizzazione
degli imponibili e delle imposte, nonchè di una disciplina tributaria
che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone
l’accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e
favorisca l’accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il
ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle
aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori,
specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e
amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e
previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, determinando i princìpi fondamentali per la normativa
regionale per la parte concorrente di tali materie;
i) favorire l’accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole,
agroalimentari, dell’acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne
la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo
innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi
finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonchè favorire
il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi
determinate da eventi calamitosi o straordinari;l) favorire
l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche
attraverso l’adozione di una disciplina tributaria e previdenziale
adeguata;
m) rivedere la normativa
per il supporto dello sviluppo dell’occupazione nel settore agricolo,
anche per incentivare l’emersione dell’economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità,
all’etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei
mangimi, favorendo l’adozione di procedure di tracciabilità,
differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell’articolo
18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro
diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di
frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di
eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della materia per
semplificare e accorpare le procedure amministrative relative
all’immissione in commercio, alla vendita e all’utilizzazione di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti
organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in
riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli
associati, attraverso la modifica dell’articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un’efficace
concentrazione dell’offerta della produzione agricola, per garantire il
corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la
posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall’articolo 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del
2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto
in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle
attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano,
con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in
raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati,
anche al fine di favorire l’internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l’ammodernamento
delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l’istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita
dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e
delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del
mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in
materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i
relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la
partecipazione delle regioni sulla base di princìpi di sussidiarietà e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall’articolo 31
del decreto legislativo n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla
con le nuove normative sull’organizzazione dell’amministrazione
statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca
e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare
la disciplina e il sistema dei controlli sull’attività di pesca
marittima;
z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l’efficacia
degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità
naturali o da avversità meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica dell’imprenditore
ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonchè le attività
connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3
del decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti
amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica
amministrazione, anche attraverso la modifica dell’articolo 5 e
dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001,
nonchè degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della
navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla
normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto
allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la
modifica dell’articolo 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie
ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della
pesca e dell’acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell’articolo 4 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita di
cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001,
gli enti e le associazioni alle società;
ff) definire e regolamentare l’attività agromeccanica, quando
esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le
operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonchè le operazioni successive
alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i princìpi fondamentali per la riorganizzazione della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura,
prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale
fine;
hh) adeguare la normativa relativa all’abilitazione delle navi da
pesca, anche attraverso la modifica dell’articolo 408 del regolamento
per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo è delegato
ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in
un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di
agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i princìpi
e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare
duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti
legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme
costituenti princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino
all’eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa
periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di
cui ai commi 1 e 3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei
decreti legislativi di cui al comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito
della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi al Parlamento affinchè sia espresso il parere da parte delle
Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3,
o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta
giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Art. 2
(Delega al Governo in materia di produzione agricola e agroalimentare con
metodo biologico)
1. Il Governo è delegato
ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e
sentito il Comitato consultivo per l’agricoltura biologica ed
eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un
decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione
agricola e agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) apportare le modifiche
conseguenti all’evoluzione del sistema istituzionale, con particolare
riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà e alla
collaborazione istituzionale tra Stato e regioni;
b) rivedere la disciplina
relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli
organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo
della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione
delle produzioni ottenute con il metodo dell’agricoltura biologica, in
modo da prevedere che:
1) il Comitato di
valutazione degli organismi di controllo sia integrato al fine di
garantire una rappresentanza paritetica allo Stato e alle regioni;
2) l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di controllo sia soggetta a rinnovo
triennale;
3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con
maggiore dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle
strutture organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, in
particolare, che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento
dell’attività di controllo sull’intero territorio nazionale sia
corredata da un’attestazione di rispondenza alla norma EN 45011
rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento
ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondati sul
procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla
European Cooperation for Accreditation (EA) o, a livello internazionale,
dall’International Accreditation Forum (IAF);
4) l’attività di vigilanza sia disciplinata anche tenendo conto del
principio di sussidiarietà;
5) siano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli
organismi di controllo;
6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sia abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
presente comma;
7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi
alla modulistica possano essere successivamente adeguati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è
trasmesso al Parlamento affinchè sia espresso il parere entro il termine
di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere
parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine
di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest’ultimo è prorogato
di sessanta giorni.
3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui
al comma 1 possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi
princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso anche alla
luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.
4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di agricoltura biologica.
5. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di
attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
Art. 3
(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche)
1. All’articolo 59 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall’articolo 123 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura
biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai
contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di
programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di
agricoltura biologica, nonchè in materia di sicurezza e salubrità degli
alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione
europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.
C 28 del 1º febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e
forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, determina le modalità di
funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle
spese di ricerca ammissibili»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura
biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire
quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è
finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante
incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione
del metodo di produzione, nonchè mediante adeguate misure di assistenza
tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei
prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
b) all’informazione dei
consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica,
sugli alimenti tipici e tradizionali, nonchè su quelli a denominazione
di origine protetta»;
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro
il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d’intesa con i competenti organi delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito di
un’apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono
presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30
ottobre di ciascun anno;
b) delle priorità stabilite al comma 2-bis»;
d) al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis».
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2122-ter): Disegno di legge risultante dallo
stralcio degli articoli 21 e 22 dell'atto Camera 2122 deliberato
dall'aula nella seduta del 14 gennaio 2002.
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro per la funzione pubblica (Frattini) il 14 gennaio 2002.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 14
gennaio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X, XI, XII, XIV e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione il 30 gennaio 2002; il 6, 13, 27
febbraio 2002; il 5, 6, 21 marzo 2002; il 9, 10, 18, 23 aprile 2002; il
15, 28, 29 maggio 2002.
Relazione orale annunciata il 29 maggio 2002 relatore on. De Ghislanzoni
Cardoli.
Esaminato in aula l'11, 13 marzo 2002; il 10 luglio 2002 e approvato l'11
luglio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1599): Assegnato alla 9a commissione
(Agricoltura), in sede referente, il 17 luglio 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 8a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per
gli affari delle Comunita' europee e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 9a commissione il 18, 26 settembre 2002; il 1o, 8, 16
ottobre 2002; il 12, 13 novembre 2002.
Esaminato in aula il 12 febbraio 2003 e approvato il 13 febbraio 2003.
|