|
MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera
h);
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati
nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n.
97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)», come integrato e modificato
dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2
maggio 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1°
agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro
della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002
(pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002),
18 giugno 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1°
agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 12 novembre 2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003), 28 marzo 2003 (pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003) e 22 luglio
2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre
2003);
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30
luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto
1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei
prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto
ministeriale 19 maggio 2000;
Vista la direttiva della Commissione n.
2002/60/CE del 18 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive
76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto
concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze
attive acibenzolar-S-methyl, amitrole, chlorfenapyr, cinidon ethyl,
clofentezine, cyalofop butyl, cyclanilide, diquat, etofumesate,
famoxadone, fenhexamid, fentin acetate, fentin idrossido, florasulam,
flumioxazine, iprovalicarb, isoproturon, metalaxyl-M, picolinafen,
prosulfuron, pyraflufen ethyl, sulfosulfuron nei cereali, nei prodotti
alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale,
compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n.
2003/62/CE del 20 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive
86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione
delle quantita' massime di residui delle sostanze attive esaconazolo,
clofentezine, miclobutanil e procloraz nei cereali e in alcuni prodotti
di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva
della Commissione n. 2003/69/CE dell'11 luglio 2003, che modifica gli
allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la
fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive
clormequat, lambda-cialotrina, kresoxim-metile, axoxistrobin e alcuni
ditiocarbammati in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli;
Considerato di dover provvedere al recepimento delle
citate direttive 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE;
Considerato l'esito
del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le
sostanze attive contemplate nelle citate direttive resosi necessario per
verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati;
Visti i
decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari emanati nel periodo dal 6 aprile 2003 al 31 ottobre 2003,
con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti
sostanze attive nuove per i quali non esistevano limiti massimi di
residuo o sono state approvate delle modifiche di impiego di prodotti
fitosanitari gia' autorizzati che hanno determinato l'adozione di nuovi
limiti massimi di residuo nazionali;
Ritenuto di dover provvedere
all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' del 19
maggio 2000 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Decreta:
Art. 1
Campo di
applicazione Il presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di
residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerate
nei prodotti di cui all'allegato 1, parti A, B, C, D, E del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
b) gli intervalli minimi di
sicurezza che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta;
c) gli impieghi, per ogni sostanza attiva, che devono essere revocati con
le relative possibili deroghe.
Art. 2
Limiti massimi di
residui
1. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei
prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine vegetale,
compresi gli ortofrutticoli, nei cereali e negli altri prodotti vegetali,
sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto, il quale integra e
modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio
2000 e successive modifiche.
2. I limiti massimi di residui di sostanze
attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di
origine animale sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto, il
quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della
sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche. 3. I limiti massimi di
residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal:
a) 1°
luglio 2003 per le sostanze attive acibenzolar-S-methyl, amitrole,
cinidon ethyl, clofentezine, cyalofop butyl, cyclanilide, diquat,
etofumesate, famoxadone, fenhexamid, florasulam, flumioxazine,
iprovalicarb, isoproturon, metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron,
pyraflufen ethyl, sulfosulfuron;
b) 1° agosto 2003 per le sostanze
attive esaconazolo, clofentezine, miclobutanil, procloraz, clormequat,
lambda-cialotrina, kresoxim-metile, axoxistrobin e alcuni ditiocarbammati,
c) 1° luglio 2004 per le sostanze attive chlorfenapyr, fentin acetate e
fentin idrossido.
Art. 3
Intervalli di
sicurezza
1. Gli intervalli minimi di sicurezza tra l'ultimo trattamento
e la raccolta sono riportati, per alcune sostanze attive, nell'allegato 3
del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
Per le sostanze attive per le quali, a seguito del riesame degli impieghi
dei prodotti fitosanitari, non si e' resa necessaria una variazione degli
impieghi nazionali, si intendono validi gli intervalli di sicurezza
indicati nel decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e
successive modifiche. Gli intervalli di sicurezza tra il trattamento e la
raccolta indicati per ogni sostanza attiva e riportati nell'allegato 3,
sono i piu' bassi tra quelli riportati nelle etichette dei prodotti
fitosanitari autorizzati. In ogni caso l'intervallo di sicurezza valido
per ogni prodotto fitosanitario e' quello riportato in ciascuna etichetta
autorizzata.
2. L'intervallo di sicurezza di cui al comma 1 non viene
indicato in quegli impieghi per i quali il trattamento avviene in tempi
che precedono di molto la raccolta, tali da garantire il rispetto dei
limiti massimi di residuo previsti negli allegati 1 e 2. 3. Le voci «fentin
idrossido» e «fentin acetato», nell'allegato 5 del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche, vengono
soppresse.
Art. 4
Revoche di
impieghi
1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxyl-M, al fine di
consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi, si
dispone la revoca degli impieghi sulle seguenti colture: ciliegio, pesco,
fagiolo, cavolo verza.
2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxyl-M le cui etichette
riportano le colture di cui al comma 1, sono tenuti:
a) ad immettere in
commercio detti prodotti in conformita' alle disposizioni del presente
decreto;
b) a trasmettere al Ministero della salute entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le etichette
adeguate alle disposizioni di cui al comma 1, pena la revoca
dell'autorizzazione; c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini
delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a
provvedere alla rietichettatura entro il 1° luglio 2003 o a fornire ai
titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle
disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei
prodotti in questione;
d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare
direttamente gli utilizzatori dei prodotti delle revoche e modifiche di
impiego resesi necessarie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal
giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 18 dicembre 2003
Il
Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 43
Allegato 1
---->
vedere allegato da pag. 21 a pag. 34 della G.U. <----
(455 kB in formato .zip)
Allegato 2
Allegato 3
|