|
MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo
1;
Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11
dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima
fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con
il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano
anche il molinate, tiram e ziram da valutare ai fini della loro eventuale
inclusione nell'allegato I della direttiva;
Vista la direttiva 2003/81/CE
della Commissione del 5 settembre 2003, concernente l'iscrizione delle
sostanze attive molinate, tiram e ziram nell'allegato I della direttiva
91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva
2003/81/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
molinate, tiram e ziram nell'allegato I del decreto legislativo del 17
marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato
che in fase di attuazione della direttiva 2003/81/CE si deve tenere conto
delle prescrizioni riportate per le sostanze attive molinate, tiram e
ziram nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli
interessati;
Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed
autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
molinate, tiram e ziram si devono applicare i principi uniformi previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per
l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Ritenuto
che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della direttiva 2003/81/CE;
Decreta:
Art. 1
1. Le
sostanze attive molinate, tiram e ziram sono iscritte, fino al 31 luglio
2014, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con
la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al
presente decreto.
Art. 2
1. Il Ministero
della salute adotta, entro il 31 gennaio 2005, i provvedimenti
amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente
decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.
2. Ai
fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram presentano al Ministero
della salute, entro il 1° agosto 2004, in alternativa: a) un fascicolo
rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare
per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui
all'allegato II del citato decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di
cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram e
ziram, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2,
del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio
2005.
4. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti molinate, tiram e ziram, come uniche sostanze attive o in
combinazione con sostanze attive che alla data del 31 luglio 2004
risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,
presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2007 per ogni
prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui
all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni
saranno adeguate o revocate entro il 31 luglio 2008, a conclusione
dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui
all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
5. Le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese
interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31
gennaio 2007, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007.
Art. 3
1. Il rapporto di
riesame, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica
richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Art. 4
1. La
commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram revocati ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al
31 luglio 2005. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte
dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2009.
3. La
commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente
decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2007.
4. I titolari delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti molinate,
tiram e ziram, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare
i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta
revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative
giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il 1° agosto 2004.
Roma, 18 dicembre 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 42
Allegato
---->
Vedere Allegato a pag. 10 della G.U. <----
|