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MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio
1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e,
in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la direttiva della
Commissione 2003/79/CE del 13 agosto 2003, che modifica l'allegato 1
della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, con l'iscrizione del
Coniothyrium minitans tra le sostanze attive;
Tenuto conto che la
Germania, Stato membro relatore, designato per lo studio della sostanza
attiva Coniothyrium minitans, ha effettuato il lavoro di valutazione su
tale sostanza, in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2
e 4, della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa
relazione di valutazione;
Considerato che la relazione di valutazione e'
stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del
Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
con conclusione del riesame il 4 luglio 2003; Considerato che dal riesame
relativo alla sostanza attiva Coniothyrium minitans non sono emersi
problemi o insorte questioni che abbiano richiesto la consultazione dell'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva (Coniothyrium minitans, soddisfano in
generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e
all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per
quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di
riesame della Commissione;
Ritenuto di dover procedere al recepimento
della direttiva 2003/79/CE della Commissione, con l'inserimento della
sostanza attiva, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che
per i microrganismi non sono ancora stati adottati i principi uniformi,
e' opportuno che, nella concessione delle autorizzazioni, gli Stati
membri applichino le disposizioni generali dell'art. 4 della direttiva;
Considerato inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2003/79/CE
si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva
nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per
l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Ritenuto
che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di
adozione della direttiva 2003/79/CE;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza
attiva Coniothyrium minitans e' iscritta, fino al 31 dicembre 2013,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la
definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al
presente decreto.
Art. 2
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2004,
i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Coniothyrium minitans,
presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2004, in
alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato
II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione
rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente
comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. In
assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2,
comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1°
luglio 2004.
4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti
fitosanitari contenenti, Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva
o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 dicembre 2004
risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,
presentano al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2005, per ogni
prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato
III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate
o revocate entro il 30 giugno 2005, a conclusione dell'esame effettuato
in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Art. 3
1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli
interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194.
Art. 4
1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte
giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti Coniothyrium
minitans, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e'
consentita fino al 31 dicembre 2004.
2. La commercializzazione e
l'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2,
comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 giugno 2006.
Il
presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera'
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 26
novembre 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti 13
gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 3
Allegato
Nell'allegato I e' aggiunta, al fondo della tabella, la
seguente sostanza:
Vedere
tabella a pag. 19
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