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MINISTERO
DELLA SALUTE
Decreto 16 ottobre 2003.
Non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione
della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 210
del 7/9/2004)
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio
1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed
in particolare l'art. 6;
Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003,
relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n.
3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal
regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
Visto in particolare il
punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla
base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo
inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti metalaxil;
Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione
2003/308/CE del 2 maggio 2003, il periodo di moratoria per lo
smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione
delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil
deve essere il piu' breve possibile e comunque non superiore a diciotto
mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione
comunitaria;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo
alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in
vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in
materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
metalaxil non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, elencati
nell'allegato al presente decreto sono revocate a partire dal 2 novembre
2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e
l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti
metalaxil e' consentita fino al 1° novembre 2004.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti
metalaxil sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento
delle relative scorte.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 ottobre 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo dei Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 119
Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI A BASE
DELLA SOSTANZA ATTIVA METALAXIL
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