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MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre
1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del
programma di cui all'art. 8, par. 2, della direttiva 91/414/CEE,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e'
stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche il
propineb e la propizamide, da valutare ai fini della loro eventuale
inclusione nell'allegato I della direttiva;
Vista la direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003,
concernente l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/39/CE
della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive propineb e
propizamide nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.
194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di
attuazione della direttiva 2003/39/CE si deve tener conto delle
prescrizioni riportate per le sostanze attive propineb e propizamide nel
relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;
Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ad autorizzazione dei
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive propineb e
propizamide si devono applicare i principi uniformi previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per
l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Considerato che nella citata direttiva 2003/39/CE, la data riportata
all'inizio dell'art. 3, comma 2, per una esatta lettura e comprensione,
andrebbe spostata, come si legge anche nella traduzione inglese, dopo il
primo riferimento alla direttiva 91/414/CEE del comma stesso;
Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della direttiva 2003/39/CE;
Decreta:
Art. 1
1. Le sostanze attive
propineb e propizamide sono iscritte, fino al 31 marzo 2014,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la
definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al
presente decreto.
Art. 2
1. Il Ministero della
salute adotta, entro il 30 settembre 2004, i provvedimenti amministrativi
necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le
autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti propineb e propizamide presentano al Ministero
della salute, entro il 1° aprile 2004, in alternativa: a) un fascicolo
rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare
per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui
all'allegato II del citato decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le
sostanze attive propineb e propizamide, non aventi i requisiti di cui
all'art. 1 e dell'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono
revocate a decorrere dal 1° ottobre 2004.
4. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti
propineb e propizamide, come uniche sostanze attive o in combinazione con
sostanze che alla data del 31 marzo 2004 risultano gia' inserite
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della
salute, entro il 30 settembre 2006 per ogni prodotto fitosanitario, un
fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato
decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate
entro il 31 marzo 2008, a conclusione dell'esame effettuato, in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Art. 3
1. Il rapporto di riesame
e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica
richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Art. 4
1. L'utilizzazione delle
scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti
propineb e propizamide, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 marzo 2005.
2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai
sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al
31 marzo 2009.
3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati,
contenenti propineb e propizamide, sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati
per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto,
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1°
aprile 2004. Roma, 16 ottobre 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 25 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 156
Allegato
SOSTANZE DA INSERIRE AL
FONDO DELLA TABELLA DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE
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vedere allegato a pag. 5 della G.U. <----
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