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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del
Governo e in particolare gli articoli 33 e 34 che stabiliscono le
attribuzioni e l'ordinamento del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero
delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in
particolare gli articoli 60, 61 e 66, relativi rispettivamente al «Finanziamento
degli investimenti per lo sviluppo», al «Fondo delle aree
sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree» e al «Sostegno alla
filiera agroalimentare»;
Vista la delibera CIPE del 9 maggio 2003 di
allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per
il triennio 2003-2005;
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee L160 del 26 giugno 1999;
Visti gli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
2000/C 28/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
C28 del 1° febbraio 2000 e la rettifica 2000/C 232/10, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C232 del 12 agosto 2000;
Visti
gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della
pubblicita' dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonche' di
determinati prodotti non compresi in detto allegato, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C252 del 12 settembre 2001;
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio
2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 13 del 13 gennaio
2001;
Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e sviluppo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
C45 del 17 febbraio 1996, cosi' come modificata dalla comunicazione della
Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
C48 del 13 febbraio 1998;
Considerato che l'art. 66, comma 2 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che i criteri, le modalita' e le
procedure per l'attuazione dei contratti di filiera siano definiti con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisita l'intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalita' e ambito
di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri, le modalita'
e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in base a
quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto si applicano ai
territori coincidenti con le aree sottoutilizzate (aree obiettivo 1,
obiettivo 2 e aree in deroga 87.3.c) di cui all'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Art. 2
Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) filiera agroalimentare:
l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di
commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari;
b) soggetti della filiera: le imprese che concorrono
direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese
che forniscono servizi e mezzi di produzione;
c) contratto di filiera:
contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero
delle politiche agricole e forestali, finalizzato alla realizzazione di
un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed
avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si
sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito
territoriale multiregionale.
Art. 3
Soggetti
1. Sono
soggetti beneficiari dei contratti di filiera:
a) le piccole e medie
imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile
e le cooperative che svolgono attivita' di produzione agricola e
zootecnica e/o di conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e
zootecnici e/o di trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli e zootecnici di cui all'allegato I del Trattato;
b) le
organizzazioni di produttori agricoli riconosciute al sensi della
normativa vigente;
c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano
l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette
alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale
sia controllato stabilmente da imprenditori agricoli, cooperative
agricole o da organizzazioni di produttori. Nella societa' possono essere
presenti anche grandi imprese purche' la loro presenza nel capitale
sociale non superi il 10% del totale;
(( d) i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa
vigente. ))
2. I contratti di filiera possono
essere presentati da:
a) cooperative, consorzi di piccole e medie
imprese, organizzazioni di produttori riconosciute, operanti nel settore
agricolo ed agroalimentare;
b) soggetti a carattere interprofessionale
riconosciuti dalla normativa vigente, operanti nell'ambito agricolo ed
agroalimentare;
c) societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita'
agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla
distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia
controllato stabilmente da imprenditori agricoli, cooperative agricole o
da organizzazioni di produttori;
(( d) Forme associative temporanee costituite dai soggetti di cui
alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1 e a), b) e c) del
presente comma, che devono essere formalizzate all'atto della
presentazione del piano progettuale. ))
[ d) forme associative temporanee
costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che devono
essere formalizzate all'atto della presentazione del piano progettuale.
]
Art. 4
Investimenti
ammissibili e modalita' di concessione del contributo
1. Il contributo
dello Stato ai contratti di filiera e' concesso, in coerenza con la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le tipologie di
investimenti e nei limiti di cui al regime di aiuti approvato con
decisione della Commissione europea.
2. In base a quanto disposto
dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la quota di contributo
pubblico per gli investimenti ammissibili espressa in Equivalente
sovvenzione lorda (ESL) e' concessa con le seguenti modalita': a) una
quota pari al 50 per cento dell'aiuto ammesso sotto forma di contributo
in conto capitale;
b) una quota pari al 50 per cento dell'aiuto ammesso
sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso d'interesse non inferiore
allo 0,50 per cento annuo;
(( c) nel caso di azioni per le quali l'intensita' massima
dell'agevolazione e' pari al cento per cento, il contributo pubblico
verra' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale. ))
[
c) nel caso di azioni concernenti la ricerca
il contributo pubblico verra' erogato totalmente sotto forma di
contributo in conto capitale. ]
3. La decorrenza del rimborso del
finanziamento di cui al precedente comma 2, lettera b), inizia dal primo
quinquennio dalla concessione, secondo un piano pluriennale di rientro da
ultimare comunque nel secondo quinquennio.
4. Qualora il progetto di
contratto di filiera preveda investimenti che, per tipologia di
beneficiari, di azione, e/o per settore di attivita', non corrispondano a
quanto stabilito dall'art. 4, comma 1 e dall'art. 5, ma che risultino
determinanti per il buon esito del contratto di filiera, il Ministero
delle politiche agricole e forestali, assieme al Ministero delle
attivita' produttive e alle regioni interessate, provvedera'
all'istituzione di una conferenza specifica di servizi incaricata di
determinare fonti e modalita' di finanziamento recati da altri regimi di
aiuto, approvati dalla Commissione europea.
Titolo II
Procedura di presentazione,
valutazione ed approvazione
Art. 5
Presentazione
delle domande
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, dovranno pervenire al Ministero delle politiche
agricole e forestali e alle regioni interessate all'intervento,
unitamente alla presentazione del piano progettuale contenente
informazioni articolate secondo le modalita' seguenti:
a) Descrizione
della proposta progettuale: presentazione del progetto: la filiera
prescelta, l'oggetto e la localizzazione degli interventi, le
interconnessioni tra le varie fasi del contratto di filiera, i
prodotti/servizi previsti, le modalita' redistributive, le aree
geografiche di riferimento di approvvigionamento e trasformazione, le
aree geografiche di sbocco; obiettivi del progetto e ricadute attese per
la filiera di riferimento e per ciascun anello della filiera (occupazione
diretta ed indiretta, export, diversificazione di mercato, qualita' del
lavoro agricolo, qualita' della forza lavoro coinvolta); inquadramento
del progetto, nell'ambito dei documenti nazionali, regionali e comunitari
di programmazione e dimostrazione coerenza; caratteristiche di
innovativita'; dichiarazione sostitutiva di ciascun beneficiario, resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante
il rispetto della normativa in materia di ambiente, sicurezza del lavoro,
assistenza e previdenza; tabella riepilogativa degli investimenti
previsti, dettagliati per anno e tipologia di copertura finanziaria;
b)
descrizione dei beneficiari contenente: composizione della filiera, ruoli
e compiti dei singoli beneficiari all'interno della filiera, catena del
valore all'interno della filiera; affidabilita' economico-finanziaria dei
beneficiari informazioni dettagliate sulle attivita', sull'andamento
economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dei soggetti
beneficiari; in particolare dovranno essere prodotti l'atto costitutivo,
lo statuto e i bilanci, per i soggetti tenuti alla loro redazione,
relativi agli ultimi tre esercizi contabili. Nel caso di soggetti non
tenuti alla redazione dei bilanci, dovranno essere prodotti i documenti
contabili previsti dalla normativa vigente; competenze tecniche,
gestionali, organizzative e commerciali di ciascun beneficiario rispetto
ai ruoli/compiti assegnati nella filiera;
c) analisi del mercato di
riferimento contenente: analisi del contesto competitivo e degli scenari
e vincoli, compresi quelli derivanti da accordi internazionali, per i
prodotti/servizi previsti dal progetto, anche attraverso la metodologia
di analisi SWOT;
dettagliata analisi della domanda dei prodotti agricoli
e/o agro alimentari oggetto dell'intervento;
dettagliata analisi
dell'offerta dei prodotti agricoli e/o agro alimentari oggetto
dell'intervento e dei competitor presenti sui mercati di riferimento;
presentazione delle strategie di filiera, finalizzate alla competizione
sui mercati di riferimento, e dei piani commerciali;
d) descrizione degli
investimenti e delle attivita' previste dal progetto: descrizione del
programma d'investimento, dei costi e della tempistica di realizzazione;
corografia, descrizione dei singoli interventi corredata da elaborati
grafici di massima e una stima dei costi e dei tempi di attuazione per
singolo intervento; presentazione dei piani produttivi ed organizzativi
di filiera ed intra-filiera;
e) prospetti economico-finanziari
contenenti:
agevolazioni finanziarie richieste ed eventuale richiesta di
integrazione con altri strumenti finanziari; piano economico finanziario
del progetto relativo perlomeno a cinque anni di attivita' (e comunque
che preveda i tre anni successivi all'ultimo investimento attuato) con
l'indicazione dei dati economici e dei parametri finanziari utilizzati
per la loro predisposizione, contenente anche i tempi e le modalita' di
erogazione dei mezzi propri, dei contributi e dei finanziamenti;
prospetti che evidenzino gli effetti economico-finanziari per tutti i
componenti il contratto di filiera ed evidenziazione della catena del
valore;
capacita' economico-finanziaria di sostenere il piano degli
investimenti e lo start-up del progetto supportata da certificazione
bancaria.
f) descrizione dei vincoli e dei rischi: adempimenti necessari
e cantierabilita' amministrativa dell'iniziativa; analisi dei vincoli e
rischi ricadenti sul progetto; relazione sulla sostenibilita' ambientale
derivante dal progetto; eventuale necessita' di infrastrutture
specifiche, ovvero identificazione di norme che possano ostacolare o
impedire il dispiegamento dell'iniziativa, con relativa richiesta di
modifiche e/o integrazioni, individuando puntualmente amministrazioni e/o
enti da coinvolgere.
Art. 6
Criteri di
ammissibilita'
I contratti di filiera devono soddisfare i seguenti
criteri di ammissibilita':
a) Multiregionalita'.
Il carattere di
multiregionalita' del contratto di filiera e' assicurato quando gli
investimenti suscettibili di cofinanziamento pubblico sono distribuiti
nelle diverse regioni e sono complementari tra loro ed integrati
all'interno della filiera e quando l'ammontare degli «investimenti di
filiera» non sia inferiore al 30% del totale degli investimenti previsti
dal contratto.
Per investimenti di filiera si intendono gli investimenti
che hanno una ricaduta sulla totalita' dei beneficiari o che vengono
effettuati in forma comune da piu' beneficiari di regioni diverse.
Nel
caso di investimenti su tre o piu' regioni, gli investimenti massimi per
una regione non possono superare il 50% del totale. Nel caso di contratto
di filiera ricadente su due regioni, gli investimenti in una delle due
regioni non potranno superare il 70% del totale. b) Importo degli
investimenti e relazione con la produzione agricola.
L'investimento
complessivo del contratto di filiera deve essere di importo superiore a 7
milioni di euro.
Il rapporto tra il valore degli investimenti previsti e
il valore della produzione agricola coinvolta nel contratto di filiera
(valutata ai prezzi di base) deve essere almeno di 1 a 3.
Nel caso di
produzioni tipiche regolamentate il rapporto e' ridotto ad 1 a 2. I
contratti di filiera che prevedono un ammontare complessivo degli
investimenti superiore a quello definito dal regime di aiuti devono
essere notificati singolarmente alla Commissione europea.
Art. 7
Valutazione del
Piano progettuale
1. (( Il Ministero
delle politiche agricole e forestali, alla ricezione del piano
progettuale, convoca entro sessanta giorni lavorativi una commissione di
servizi che procedera' alla verifica della coerenza e conformita' del
piano progettuale.
La verifica deve essere effettuata entro novanta giorni lavorativi dalla
ricezione del progetto. ))
[ Il Ministero delle politiche agricole e forestali,
alla ricezione del piano progettuale, convoca entro trenta giorni una
Commissione di servizi che procedera' alla verifica della coerenza e
conformita' del piano progettuale. La verifica deve essere effettuata
entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione del progetto. ]
2. La
Commissione di servizi, composta da rappresentanti del Ministero e delle
regioni interessate all'intervento, valutera' la coerenza e conformita'
del piano progettuale sulla base dei seguenti elementi:
a) coerenza del
progetto con il quadro dei documenti di programmazione comunitari,
nazionali e regionali, ivi compresi i POR e PSR, con i criteri di
ammissibilita' di cui all'art. 6 e con le indicazioni contenute nel
documento di indirizzo all'attuazione dei contratti di filiera;
b)
compatibilita' degli interventi con la normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato;
c) rilevanza nazionale dell'intervento;
d) impatto del
progetto sull'economia delle aree interessate.
3. Terminata la fase di
valutazione di coerenza e di conformita' da parte della Commissione di
servizi, il Ministero delle politiche agricole e forestali, ((
avvalendosi di Commissioni costituite anche da soggetti esperti
specializzati )) [ avvalendosi
anche di soggetti/esperti specializzati ], procedera' entro novanta giorni
alla valutazione di merito e tecnico economica dei piani progettuali,
ritenuti conformi, sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza tra
dimensione del/i beneficiario/i e dimensione di investimenti in termini
di posizione competitiva, di capacita' gestionali, di livello di
fatturato, di volume di attivita', di struttura patrimoniale;
b)
realizzabilita' dell'iniziativa;
c) capacita' di redditivita' di ogni
impresa beneficiaria, anche con riferimento ai trascorsi esercizi, se
trattasi di una societa' esistente;
d) rapporto tra capitale/i proprio/i
e investimenti totali programmati;
e) coerenza e completezza del piano
progettuale, in termini di analisi del mercato, di struttura dei costi e
di struttura finanziaria, anche in relazione ai principali indicatori del
settore e ai risultati storici conseguiti dal proponente;
f) grado di
innovazione;
g) creazione di nuova occupazione, avendo a riferimento il
settore dell'iniziativa e, all'interno di ciascun settore, il relativo
onere per occupato;
h) qualificazione professionale del personale
impiegato, tenuto conto delle attivita' di ricerca e sviluppo e del grado
di utilizzo di tecnologie avanzate connesse all'iniziativa;
i) rilevanza
nazionale delle ricadute positive dell'iniziativa, in termini
economico-sociali e tecnologici;
j) effetti sui singoli segmenti della
filiera e sulla catena del valore della filiera derivante dal progetto;
k) valutazione delle minacce ed opportunita' riferite alla filiera ed ai
prodotti agricoli;
l) valutazione dei vincoli normativi;
m) coerenza tra
il progetto e le caratteristiche del mercato e il grado di competizione
dei prodotti/servizi offerti anche a livello internazionale;
n) coerenza
tra il progetto e le modalita' operative previste per lo start-up
dell'iniziativa;
o) coerenza tra il progetto e la sua sostenibilita'
economico-finanziaria in fase di start-up.
Art. 8
Approvazione dei
contratti di filiera
1. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali, terminate le fasi di valutazione, in caso di esito positivo e
di conseguente ammissione al finanziamento, propone al CIPE per
l'approvazione il contratto di filiera, dandone preventiva comunicazione
al Comitato tecnico agricolo. Dopo l'approvazione del CIPE, il Ministero
provvede alla stipula dei relativi contratti. In caso di non ammissione
il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica al proponente
la propria determinazione motivata.
Titolo III
Gestione e verifica del contratto di filiera
Art. 9
Stipula e gestione
del contratto di filiera
1. Per i contratti di filiera approvati dal CIPE,
il Ministero delle politiche agricole e forestali dispone il relativo
decreto di stipula del contratto stesso, che sara' sottoscritto tra i
soggetti proponenti, i beneficiari e il Ministero delle politiche
agricole e forestali.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo, i
soggetti beneficiari dovranno presentare al Ministero delle politiche
agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla stipula, i progetti
esecutivi delle opere materiali ed i preventivi delle azioni immateriali,
con allegate le necessarie certificazioni ed autorizzazioni previste
dalla normativa vigente, che consentano la realizzazione delle opere nei
tempi previsti dal contratto.
3. Nel contratto verranno definite le
modalita' relative ai flussi finanziari, alla prestazione di garanzie a
supporto delle risorse erogate, ai tempi di realizzazione delle attivita',
in coerenza con il piano progettuale.
Art. 10
Controllo
1. Per
i contratti di filiera ammessi, il Ministero delle politiche agricole e
forestali nomina una Commissione di controllo che, sulla base di apposita
circolare, verifica la corretta attuazione del contratto e degli
investimenti, esaminando in particolare:
a) la corrispondenza delle
tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con quanto previsto
dal piano progettuale; b) la coerenza delle spese effettuate nei vari
periodo di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto
definito nel piano progettuale, per consentire le nuove erogazioni di
risorse finanziarie;
c) il conseguimento dei risultati economici ed
occupazionali attesi dall'iniziativa;
d) la regolarita' della
documentazione all'atto della richiesta di erogazione del contributo;
e)
la persistenza delle condizioni che hanno consentito la stipula del
contratto.
Art. 11
Costi per la
valutazione ed il controllo
(( 1. Per l'attivita'
di valutazione, qualsiasi ne sia l'esito, il corrispettivo da porre a
carico dello stanziamento previsto per i contratti di filiera e'
determinato, complessivamente per ciascuna commissione, come di seguito:
5.000,00 euro per domande a partire da Euro 7.000.000,00 ed inferiori a
Euro 10.000.000,00; 6.000,00 euro per domande con investimenti a partire
da Euro 10.000.000,00 e inferiori a Euro 25.000.000,00; 7.000,00 euro per
domande superiori a Euro 25.000.000,00.
2. I costi relativi al controllo, anche per la determinazione della
liquidazione finale del contratto di filiera, sono posti a carico del
contratto di filiera stesso e sono determinati, complessivamente per ogni
commissione, come di seguito: 10.000,00 euro per domande a partire da
Euro 7.000.000,00 ed inferiori a Euro 10.000.000,00; 12.000,00 euro per
domande con investimenti a partire da Euro 10.000.000,00 e inferiori a
Euro 25.000.000,00; 14.000,00 euro per domande superiori a Euro
25.000.000,00. ))
[ 1. I costi relativi alla valutazione ed al
controllo, anche per la determinazione della liquidazione finale,
generati dalla presenza di soggetti esterni alle amministrazioni
pubbliche, sono posti a carico del contratto di filiera e non possono
essere superiori, per ogni singolo componente della commissione, ai
seguenti importi e percentuali: compenso fisso pari a 2.000,00 euro;
compenso variabile, correlato all'importo dell'investimento ammissibile,
determinato come di seguito: 1% fino a 500.000,00 euro di investimento;
0,5% per la parte eccedente e fino ad 1.000.000,00 di euro di
investimento; 0,2% per la parte eccedente e fino a 5.000.000,00 di euro
di investimento;
0,02% oltre 5.000.000,00 di euro di investimento.
In
ogni caso il compenso totale non potra' essere inferiore a 5.000,00 euro
e superiore a 60.000,00 euro per ciascun contratto di filiera.
2. Per l'attivita'
di valutazione, qualsiasi ne sia l'esito, il corrispettivo da porre a
carico dello stanziamento previsto per i contratti di filiera e'
determinato come di seguito:
1.000,00 euro per domande di investimento
inferiori ad 1.500.000,00 di euro;
2.000,00 euro per domande a partire da
1.500.000,00 di euro ed inferiori a 10.000.000,00 di euro;
4.000,00 euro
per domande con investimenti a partire da 10.000.000,00 di euro ed
inferiori a 25.000.000,00 di euro; 5.000,00 euro per domande superiori a
25.000.000,00 di euro. ]
Art. 12
Monitoraggio
1. I
soggetti che hanno stipulato i contratti di filiera sono tenuti a
presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 30
gennaio di ogni anno, una relazione congiunta sullo stato di avanzamento
fisico e finanziario delle attivita' oggetto del contratto.
Le relazioni
vengono esaminate dalla (( Commissione di controllo )) [
Commissione di servizi ] di cui all'art. 7, secondo
procedure che verranno stabilite con apposita circolare.
2. L'esito
dell'esame delle relazioni di monitoraggio sara' comunicato ai soggetti
sottoscrittori del contratto di filiera con indicazioni in ordine allo
stato di avanzamento e alla ricaduta delle attivita' sulle aree
sottoutilizzate e con eventuali prescrizioni.
3. Le spese ammissibili e i
criteri di scelta degli investimenti saranno resi noti con circolare, da
emanarsi successivamente alla comunicazione della Commissione europea di
approvazione del regime di aiuti.
Roma, 1° agosto 2003
Il Ministro:
Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2003
Ufficio di
controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4
Attivita' produttive, foglio n. 82
Allegato
DOCUMENTO DI
INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA
1. Premessa.
L'art.
66, comma 1, della legge n. 289/2002 prevede la promozione, da parte del
Ministero delle politiche agricole e forestali, di contratti di filiera a
rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del
sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate.
Rispetto alla programmazione
negoziata, in particolare al contratto di programma, l'art. 66 individua
uno strumento di intervento strategico di valenza sovraregionale che
intende perseguire l'obiettivo di favorire la piena integrazione,
all'interno del sistema economico nazionale, dei sistemi agricoli ed
agroalimentari delle aree sottoutilizzate.
Cio' al fine di realizzare
l'aumento del valore aggiunto delle produzioni agricole ed una sua equa
redistribuzione all'interno dei singoli stadi delle filiere, di
incrementare l'occupazione mediante l'introduzione di innovazioni di
processo, di prodotto ed organizzative.
La filiera agro alimentare, quale
insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e
distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, con il contratto di
filiera si impegna a raggiungere precisi obiettivi, quantificabili e
misurabili.
Questi obiettivi sono raggiunti mediante un programma
integrato di investimenti che, partendo dalla produzione agricola, si
sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare, di rilevanza
nazionale, realizzabili in un ambito territoriale a scala interregionale.
Stante la rilevanza nazionale ed il carattere interregionale del
programma di investimenti, si riconosce il ruolo di concertazione e di
codeterminazione delle regioni sul cui territorio si realizzeranno gli
investimenti stessi.
In particolare l'iter procedurale deve prevedere il
coinvolgimento delle regioni sia nella fase di valutazione della coerenza
e della conformita' del piano progettuale con le linee programmatiche
regionali, sia nella fase di monitoraggio e di valutazione dell'impatto
dell'attuazione del contratto sulle aree sottoutilizzate.
Tutto cio'
premesso, ai fini del decreto di attuazione di cui al comma 2 dell'art.
66 della legge n. 289/2002, sono definiti i seguenti aspetti: carattere
della rilevanza nazionale;
obiettivi attesi;
criteri generali
dell'innovazione di prodotto, di processo, di organizzazione e di
mercato.
2. Rilevanza nazionale.
2.1 Localizzazione degli interventi.
Le
agevolazioni previste per gli interventi oggetto del contratto di filiera
si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzata, di cui
all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
I contratti di filiera
devono avere carattere multiregionale, ovvero debbono svilupparsi
perlomeno in un ambito territoriale riguardante tre regioni.
La
multiregionalita' e' assicurata anche quando il contratto di filiera si
sviluppa su sole due regioni per quei comparti la cui produzione
nazionale ai prezzi di base e' localizzata per almeno il 30% in tali
regioni (dati ISTAT ultimo triennio disponibile).
2.2 Produzione agricola
oggetto del contratto.
La rilevanza nazionale e' assicurata quando
l'investimento complessivo del contratto di filiera e' di importo
superiore a 7 milioni di euro. Il rapporto tra il valore degli
investimenti previsti e il valore della produzione agricola coinvolta nel
contratto di filiera (valutata al prezzi di base) e' almeno di 1 a 3.
Nel
caso di produzioni tipiche regolamentate il rapporto e' ridotto ad 1 a 2.
3.
Obiettivi.
I contratti di filiera hanno come obiettivo la
realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla:
a)
introduzione di forme organizzative a carattere interprofessionale,
innovative, ovvero alla introduzione di innovazioni organizzative tese ad
integrare, anche societariamente, le varie fasi della filiera;
b)
innovazione di prodotto e di processo e, attraverso anche azioni
internazionali, innovazione di mercato.
4. Criteri dell'innovazione.
Il
contratto di filiera si caratterizza per l'innovazione dei suoi
contenuti.
L'innovazione potra' riguardare: le forme organizzative della
filiera; l'innovazione di mercato;
l'innovazione di processo e di
prodotto.
4.1 Innovazione nelle forme organizzative. Considerato che gli
obiettivi dei contratti di filiera sono quelli di creare dei rapporti
stabili all'interno dei diversi segmenti di filiere di produzioni
agricole di rilevanza nazionale, al fine di ottenere una redistribuzione
del valore aggiunto creato remunerativo per tutti i segmenti della
filiere, l'innovazione organizzativa, e cioe' nelle relazioni verticali
ed orizzontali della filiera, costituisce una strategia chiave nel
raggiungimento di tale obiettivo.
Laddove esistono forme organizzative di
filiera di ambito regionale, queste possono essere consolidate e
integrate con altre realta' analoghe per la creazione di un sistema di
dimensione nazionale.
Va dunque migliorato il livello d'integrazione
verticale tra la produzione agricola e zootecnica e le fasi successive di
trasformazione e/o commercializzazione, in un contesto di miglioramento
sostanziale delle caratteristiche d'integrazione orizzontale tra i
produttori (concentrazione fisica del prodotto).
Per raggiungere adeguati
livelli d'integrazione verticale e d'organizzazione delle filiere deve
essere garantita la diretta partecipazione fisica e finanziaria al
contratto di filiera da parte dei produttori agricoli singoli ed
associati.
4.2 Innovazione di mercato.
Nell'ultimo decennio, per alcuni
comparti la produzione nazionale ha perso competitivita' a causa di una
insufficiente organizzazione dell'offerta in un contesto di un
peggioramento del rapporto prezzo-costo.
La scarsa capacita' di fare
sistema puo' compromettere le opportunita' offerte da nuovi mercati
nazionali ed esteri. Accanto alla vivacita' di molti operatori su questi
nuovi mercati, grazie al fenomeno della globalizzazione, e' ancora scarsa
la capacita' di coordinamento dei servizi di supporto
all'internazionalizzazione sia in Italia che all'estero e, piu'
generalmente, appare insufficiente la capacita' degli operatori di
organizzarsi, anche per esprimere una domanda qualificata di servizi.
I
nuovi mercati impongono uno sforzo particolare, soprattutto per quanto
concerne i servizi di commercializzazione e la creazione di un'immagine
forte del made in Italy e dei territori di provenienza dei prodotti,
anche attraverso strumenti di marketing territoriale. Innovare i mercati
non significa solo cambiare lo sbocco in senso geografico e modificare
l'approccio ai mercati, bensi' significa trovare, nei mercati di sbocco
tradizionali, un nuovo posizionamento.
Questo vale per i nuovi prodotti,
ma vale anche per quelli piu' tradizionali che, con l'incorporazione di
servizi innovativi, possono mutare, su taluni mercati, il loro
posizionamento.
4.3 Innovazione di prodotto e di processo.
Le innovazioni
di prodotto e di processo che si intendono promuovere prioritariamente
attraverso i contratti di filiera sono:
l'innovazione di prodotto nella
produzione agricola; l'innovazione di processo nella produzione agricola
e nella filiera; l'innovazione di prodotto nella trasformazione,
nell'industria alimentare e nei sotto prodotti;
l'innovazione di processo
nella conservazione e nel packaging;
l'innovazione di processo nella
logistica;
l'innovazione di processo nella trasformazione.
Tali
innovazioni dovranno in particolare consentire: un miglior posizionamento
del prodotto sul mercato nazionale ed estero, sia in termini di valore
aggiunto, sia di rispondenza agli standard di servizi della
distribuzione;
un miglioramento della compatibilita' ambientale del ciclo
di vita del prodotto e della qualita' del lavoro;
un miglioramento dei
livelli di garanzia dei prodotti e dei processi in relazione alla
sicurezza alimentare.
Roma, 1° agosto 2003
Il Ministro: Alemanno
N.B.: le modifiche
introdotte dai DD.MM., piu' sotto riportati, sono evidenziate in
grassetto tra parentesi tonde ( ... ).
I testi originari, invece, sono riportati in corsivo tra parentesi quadre
[ ... ].
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IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE E DEI MERCATI TRAGR IV -
AGROINDUSTRIA
1. Premessa e campo di applicazione
1.1. La presente circolare si applica ai
contratti di filiera finanziati con le risorse finanziarie residue
indicate nelle premesse del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 452 del 3 luglio 2007.
1.2. La circolare definisce le spese ammissibili e i criteri di scelta
degli investimenti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale
1° agosto 2003, conformemente con la decisione della Commissione europea
relativa all'aiuto di Stato n. N 381/03/Italia.
1.3. La presente circolare definisce altresi' le modalita' di
presentazione delle domande, di erogazione del contributo e di gestione
dei contratti di filiera.
1.4. Il decreto ministeriale 1° agosto 2003, e successive modificazioni,
stabilisce i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei
contratti di filiera, in base a quanto disposto dall'art. 66, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, laddove per filiera agroalimentare
si intende l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di
commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli, forestali
ed agroalimentari. Tali contratti, da stipularsi tra i soggetti della
filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, sono finalizzati alla realizzazione di programmi
d'investimento integrati a carattere interprofessionale e aventi
rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si
sviluppino nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito
territoriale multiregionale.
1.5. Le agevolazioni si applicano ai territori coincidenti con le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1.6. Le iniziative devono avere un carattere multiregionale, svilupparsi
in un ambito territoriale riguardante almeno tre regioni ovvero due
regioni per quei comparti la cui produzione nazionale ai prezzi di base
e' localizzata per almeno il 30 per cento in tali regioni (media dei dati
ISTAT ultimo triennio disponibile), comportare investimenti complessivi
superiori ai 7 milioni di euro ed evidenziare un rapporto tra il valore
degli investimenti previsti e il valore della produzione agricola attuale
coinvolta nel contratto di filiera, prodotta dai soggetti beneficiari
(valutata ai prezzi di base o equiparati), di almeno 1 a 3; nel caso di
produzioni tipiche regolamentate ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria - ivi compreso il biologico - tale rapporto puo' ridursi ad 1
a 2. Ai fini dell'ammissibilita' dell'iniziativa, inoltre, come previsto
all'art. 6 del decreto ministeriale 1° agosto 2003, l'ammontare degli
"investimenti di filiera" non dovra' essere inferiore al 30%
del totale degli investimenti previsti dal contratto.
1.7. Ai fini del calcolo della produzione agricola attuale coinvolta nei
contratti di filiera, si considerano le produzioni dei beneficiari delle
azioni previste nelle tabelle 1A e 2A e dei destinatari dei servizi di
cui alla tabella 3A, allegate alla presente circolare; restano invece
escluse da tale computo eventuali produzioni agricole di soggetti
beneficiari e/o destinatari di servizi nell'ambito degli aiuti di cui
alle tabelle 4A e 5A allegate alla presente circolare.
1.8. Ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 452 del 3 luglio
2007 si accede mediante presentazione di domanda, debitamente compilata,
secondo la modulistica allegata alla presente circolare.
1.9. Il sistema agevolativo e' applicato a sportello. Esso prevede la
concessione delle agevolazioni ai soggetti che ne abbiano fatto domanda,
sulla base dell'ordine di presentazione e delle risorse finanziarie
disponibili, a fronte di piani progettuali per l'attuazione di contratti
di filiera.
2. Soggetti proponenti e beneficiari.
2.1. Fermo restando quanto specificato nel decreto ministeriale 1°
agosto 2003 e successive modificazioni, i soggetti di cui ai punti a),
b), c) e d) dell'art. 3, comma 1, del suddetto decreto, possono
beneficiare delle agevolazioni, purche' alla data di presentazione della
domanda risultino gia' iscritti al registro delle imprese e siano nel
pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a
procedure concorsuali ne' ad amministrazione straordinaria.
2.2. Ai sensi della presente circolare, sono considerati beneficiari i
soggetti che sono i diretti sostenitori delle spese di cui all'allegato A
della presente circolare.
2.3. Nel caso in cui un soggetto beneficiario sia costituito in forma di
consorzio o societa' consortile avente scadenza antecedente al termine
dell'ammortamento del mutuo agevolato, i singoli soggetti consorziati
devono impegnarsi, con la sottoscrizione del contratto di filiera, ad
adeguare la durata del consorzio oppure a garantire l'estinzione
anticipata del mutuo agevolato.
2.4. I soggetti proponenti, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 1° agosto 2003 e successive modificazioni, sono i soli
interlocutori del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per il contratto di filiera da loro presentato.
2.5. In caso di approvazione e comunque prima della stipula del contratto
di filiera, il proponente deve costituirsi in forma societaria con
eventuale scadenza non antecedente la data dell'ultima rata di rimborso
dei mutui agevolati concessi ai beneficiari del medesimo contratto di
filiera e comunque non prima di eventuali altri vincoli previsti nel
contratto di filiera.
3. Spese ammissibili.
3.1. Le spese ammissibili, l'intensita' massima dell'aiuto ed i criteri
di scelta degli investimenti nel settore agricolo sono riportati negli
Allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente
circolare.
3.2. Le spese ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive
relative ad uno stesso beneficiario. Ai fini della loro ammissibilita',
gli investimenti di cui alle tabelle 1A e 2A devono essere ubicati in
territori ammessi alle agevolazioni; per quanto attiene, invece, alle
spese di cui alle tabelle 3A, 4A e 5A, l'ammissibilita' e' valutata con
riferimento ai soggetti destinatari dei servizi, che devono essere
ubicati in territori ammessi alle agevolazioni, e/o alla ricaduta
dell'intervento.
3.3. Gli investimenti devono essere realizzati entro quattro anni dalla
data di stipula del contratto di filiera.
3.4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della data di
presentazione della domanda.
4. Presentazione delle domande.
4.1. Per l'accesso al contratto di filiera, la domanda, redatta sulla
base dello schema allegato n. 1 alla presente circolare e sottoscritta a
norma di legge dal legale rappresentante del soggetto proponente, e'
presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, via
XX settembre n. 20, 00187 Roma - ed alle regioni e province autonome
nelle quali sono ubicati gli impianti dei soggetti beneficiari del
contratto di filiera e i beneficiari/destinatari delle azioni
immateriali. La domanda, corredata dalla documentazione indicata al
successivo punto 4.3, deve essere inviata mediante plico postale
raccomandato con avviso di ricevimento. Per la determinazione della
effettiva cronologia di presentazione delle domande fanno fede la data e
l'ora di spedizione del plico raccomandato indirizzato al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
4.2. La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito Modulo
eventualmente fotocopiato o stampato - riportato nell'allegato n. 1 alla
presente circolare.
4.3. Alla domanda devono essere allegati in duplice copia, pena l'irricevibilita'
della domanda stessa, i seguenti documenti, da riportare in apposito
elenco riepilogativo che rispetti l'ordine numerico di seguito descritto.
Tale elenco, allegato alla domanda, deve essere sottoscritto dal soggetto
proponente.
1. Scheda del piano progettuale del contratto di filiera di cui
all'allegato n. 2, completa di una parte descrittiva e del piano dei
flussi e delle fonti di finanziamento, predisposta a cura del proponente
e contenente gli elementi e le informazioni relativi all'intero piano
progettuale del contratto di filiera ed alla totalita' dei soggetti in
esso coinvolti.
2. Scheda progetto del beneficiario, predisposta da ciascun singolo
beneficiario secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, pena
l'automatica estromissione dello specifico soggetto beneficiario dal
piano progettuale del contratto di filiera e dai relativi benefici e
contestuale rideterminazione sia dell'investimento associato al piano
progettuale sia delle caratteristiche specifiche della filiera oggetto di
valutazione.
3. Atto costitutivo e Statuto, ove esistenti, relativi a ciascun singolo
beneficiario.
4. Bilanci di ciascun singolo beneficiario relativi agli ultimi tre
esercizi contabili antecedenti alla data di presentazione della domanda e
corredati di allegati esplicativi; per i beneficiari che a tale data non
sono tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazione dei redditi
relativa agli ultimi tre esercizi; qualora l'ultimo bilancio non sia
stato ancora approvato, esso puo' essere trasmesso in bozza debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario purche' corredato
delle note integrative; le imprese che non dispongono ancora dei suddetti
tre bilanci sono comunque tenute alla presentazione di quello/i
disponibile/i integrato/i dalla situazione patrimoniale dei soci riferita
agli ultimi tre anni (ovvero i bilanci qualora i soci siano societa' di
capitali).
5. Certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della
competente CCIAA, corredato del nulla osta ai fini dell'art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
6. Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte di
ciascun singolo beneficiario (consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonche' di quanto
previsto dall'art. 75), secondo lo schema di cui all'allegato n. 4.
7. Dichiarazione bancaria da parte dell'Istituto di credito di ciascun
beneficiario, finalizzata a garantire la capacita' economico-finanziaria
del soggetto nel sostenere il progetto d'investimento; tale dichiarazione
dovra' riferirsi al contratto di filiera e contenere l'indicazione
dell'importo delle spese previste dal beneficiario nell'ambito del
progetto ed il periodo di riferimento.
8. Copia della delibera del consiglio di amministrazione, ove presente,
contenente una esplicita autorizzazione a presentare il progetto, da
parte di tutti i soggetti beneficiari.
5. Istruttoria.
5.1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali accerta
la regolarita' e la completezza delle domande e della documentazione
allegata e le trasmette alla Commissione di servizi di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, del decreto ministeriale 1° agosto 2003, entro trenta
giorni lavorativi dalla data di ricezione. In tutti i casi di
irregolarita' e/o di incompletezza della documentazione, le domande sono
considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al proponente
entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
5.2. La Commissione di servizi, entro novanta giorni lavorativi dalla
data di presentazione della domanda, non conteggiando i giorni
intercorrenti tra la richiesta e il ricevimento di eventuali
precisazioni, valuta la coerenza e conformita' del piano progettuale,
sulla base degli elementi specificati al comma 2 dell'art. 7 del decreto
ministeriale 1° agosto 2003.
5.3. La Commissione di servizi provvede a trasmettere al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro cinque giorni lavorativi
dalla conclusione della valutazione, la relazione di coerenza e di
conformita'.
5.4. In caso di conformita' della domanda, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, avvalendosi di Commissioni costituite
anche da soggetti/esperti specializzati, procede entro trenta giorni alla
valutazione di merito e tecnico economica dei piani progettuali, sulla
base dei criteri specificati al comma 3 dell'art. 7 del decreto
ministeriale 1° agosto 2003.
5.5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al
fine della valutazione di coerenza e conformita' e/o della valutazione di
merito e tecnico economica del piano progettuale, ove necessario,
provvede a richiedere al proponente precisazioni funzionali allo
svolgimento dell'istruttoria; il proponente e' chiamato a fornire
risposta entro il termine massimo di quindici giorni dalla data effettiva
di ricevimento della richiesta (compreso nel computo):
a) nel caso in cui la precisazione riguardi il piano progettuale del
contratto di filiera nel suo complesso, la mancata precisazione entro
tale termine implichera' il rigetto della domanda;
b) nel caso in cui la precisazione riguardi, invece, singoli soggetti
beneficiari, la mancata precisazione entro tale termine implichera'
l'automatica esclusione di tale/i beneficiario/i dal piano progettuale
del contratto di filiera con conseguente rideterminazione degli importi
degli investimenti previsti.
5.6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al
termine dell'esame di merito e tecnico economico, redige una relazione
sull'esito dell'istruttoria, contenente la motivazione dell'eventuale
ammissibilita' alle agevolazioni del piano progettuale del contratto di
filiera nel suo complesso e dei singoli investimenti in cui e'
articolato, dandone comunicazione ai soggetti proponenti entro trenta
giorni.
6. Approvazione del contratto di filiera.
6.1. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali propone il contratto di filiera
al CIPE per l'approvazione, dandone comunicazione al Comitato Tecnico
Agricolo, entro quindici giorni dal completamento dell'istruttoria.
6.2. In caso di approvazione da parte del CIPE, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva la registrazione
della Corte dei conti, predispone il contratto e provvede a darne
comunicazione al soggetto proponente ed alle regioni e/o province
autonome interessate.
6.3. Il contratto di filiera e' sottoscritto tra il soggetto proponente e
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, pena la decadenza dai
benefici.
6.4. I rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e il soggetto proponente, ai fini dell'attuazione del contratto
di filiera, saranno definiti nel contratto stesso.
7. Modalita' di concessione e di erogazione del contributo.
7.1. Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di
contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Il contributo
in conto capitale e' accordato solo per le azioni di cui alle tabelle 3 A
e 5 A ed e' pari al massimo al 10% degli investimenti ammissibili per
ciascun contratto di filiera. Per le azioni di cui alle tabelle 1 A, 2 A
e 4 A, il contributo e' concesso solo in conto finanziamento. Il
contributo complessivo non puo' superare l'80% dell'investimento
ammissibile.
7.2. La decorrenza del rimborso del mutuo di cui all'art. 4, comma 2,
lettera b), del decreto ministeriale 1° agosto 2003, inizia entro il
primo quinquennio dalla concessione del contributo, secondo un piano
pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio. La
durata massima del finanziamento e' di 10 anni, comprensivi del periodo
di preammortamento non superiore a 5 anni, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del mutuo agevolato. Il tasso agevolato e' dello 0,50 per
cento annuo. Il rimborso del finanziamento e' previsto in rate annuali
costanti posticipate, la prima delle quali decorre dalla data di
conclusione del periodo di preammortamento.
7.3. Le agevolazioni sono erogate a favore del proponente - che provvede
poi a trasferire ai singoli beneficiari gli importi loro dovuti- e/o in
favore dei singoli beneficiari, secondo il piano di erogazione definito
nel contratto di filiera e su presentazione dello stato di avanzamento (SAL),
fino al 90% del contributo concesso. Il saldo del contributo, pari almeno
al 10%, e' erogato su presentazione della documentazione finale di spesa
e a seguito di collaudo delle opere. Le prime due quote possono essere
erogate come anticipo con le seguenti modalita':
a) al massimo il 30% del contributo, a titolo di prima anticipazione, su
presentazione di polizza fideiussoria da parte del proponente di importo
pari al 110% del contributo da erogare;
b) al massimo il 30% del contributo per le successive anticipazioni, su
presentazione di polizza fideiussoria da parte del proponente di importo
pari al 110% del contributo da erogare, a seguito di rendicontazione di
una spesa, in percentuale rispetto all'investimento complessivo, pari o
superiore alla percentuale del contributo liquidato con le precedenti
anticipazioni e comunque nel rispetto dell'ESL.
7.4. Salvo quanto diversamente previsto nel contratto, l'erogazione delle
agevolazioni e' richiesta con una domanda, da redigere secondo lo schema
riportato nel contratto stesso, corredata della documentazione prevista
ed indirizzata ad ISA S.p.a.
8. Documentazione finale di spesa e concessione definitiva.
8.1. La Commissione di controllo e' nominata e svolge gli incarichi di
cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale del 5 giugno 2006, n.
306. Le relazioni annuali sullo stato di avanzamento delle attivita'
oggetto del contratto di filiera predisposte da ISA S.p.a., dopo la
verifica della Commissione di controllo, sono trasmesse entro trenta
giorni alle regioni e/o province autonome interessate.. 8.2. Entro tre
mesi dalla data di ultimazione del progetto esecutivo, di cui all'art. 2
del decreto ministeriale 20 marzo 2006, n. 169, il soggetto beneficiario
per il tramite del proponente deve presentare ad ISA S.p.a. la richiesta
di erogazione del saldo con la documentazione finale di spesa.
8.3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone
l'erogazione del saldo, salvo eventuali rideterminazioni della spesa
effettivamente sostenuta, o l'eventuale recupero di agevolazioni concesse
in eccesso o non spettanti.
9. Revoche.
9.1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede
alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, autonomamente o su
segnalazione motivata da parte della Commissione di controllo e/o di ISA
S.p.a., previo accertamento ispettivo delle eventuali inadempienze da
parte del proponente e/o dei beneficiari. Il decreto di revoca totale o
parziale dispone il recupero delle somme erogate, indicandone le
modalita' e dandone comunicazione al soggetto proponente, ai beneficiari
ed alle regioni e/o province autonome interessate.
10. Monitoraggio.
10.1. Il soggetto proponente e' tenuto a presentare ad ISA S.p.a., con
scadenze annuali, di cui la prima entro un anno dalla sottoscrizione del
contratto di filiera, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e
finanziario delle attivita' oggetto del contratto. Le relazioni sono
esaminate da ISA S.p.a.
10.2. L'esito dell'esame delle relazioni di monitoraggio e' comunicato ai
soggetti sottoscrittori del contratto di filiera ed alle regioni e/o
province autonome interessate, con indicazioni in ordine allo stato di
avanzamento e alla ricaduta delle attivita' sulle aree sottoutilizzate e
con eventuali prescrizioni.
La presente circolare sara' inviata al
competente organo di controllo per la registrazione.
Roma, 16 luglio 2007
Il direttore generale: Petroli
Allegato A - Spese ammissibili
---->
Vedere allegato da pag. 9 a pag. 14 <----
Allegato B - Criteri di scelta degli
investimenti
---->
Vedere allegato da pag. 15 a pag. 24 <----
Allegato 1
---->
Vedere allegato da pag. 25 a pag. 27 <----
Allegato 2
---->
Vedere allegato da pag. 28 a pag. 37 <---- Allegato
3 ---->
Vedere allegato da pag. 38 a pag. 51 <----
Allegato 4
---->
Vedere allegato alle pagg. 52-53 <----
P.S.: per ricevere
gli allegati e' sufficiente inviare una e-mail di richiesta a: info@sicurezzaonline.it
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