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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2003
Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. 

(Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29/9/2003)

   
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare gli articoli 33 e 34 che stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in particolare gli articoli 60, 61 e 66, relativi rispettivamente al «Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo», al «Fondo delle aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree» e al «Sostegno alla filiera agroalimentare»;
Vista la delibera CIPE del 9 maggio 2003 di allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005;
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L160 del 26 giugno 1999;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C28 del 1° febbraio 2000 e la rettifica 2000/C 232/10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C232 del 12 agosto 2000;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicita' dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonche' di determinati prodotti non compresi in detto allegato, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C252 del 12 settembre 2001;
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 13 del 13 gennaio 2001;
Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C45 del 17 febbraio 1996, cosi' come modificata dalla comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C48 del 13 febbraio 1998;
Considerato che l'art. 66, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta: 

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in base a quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzate (aree obiettivo 1, obiettivo 2 e aree in deroga 87.3.c) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
b) soggetti della filiera: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
c) contratto di filiera: contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale.

Art. 3

Soggetti

1. Sono soggetti beneficiari dei contratti di filiera:
a) le piccole e medie imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile e le cooperative che svolgono attivita' di produzione agricola e zootecnica e/o di conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici e/o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici di cui all'allegato I del Trattato;
b) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute al sensi della normativa vigente;
c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia controllato stabilmente da imprenditori agricoli, cooperative agricole o da organizzazioni di produttori. Nella societa' possono essere presenti anche grandi imprese purche' la loro presenza nel capitale sociale non superi il 10% del totale;
(( d) i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente. ))
2. I contratti di filiera possono essere presentati da:
a) cooperative, consorzi di piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori riconosciute, operanti nel settore agricolo ed agroalimentare;
b) soggetti a carattere interprofessionale riconosciuti dalla normativa vigente, operanti nell'ambito agricolo ed agroalimentare;
c) societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia controllato stabilmente da imprenditori agricoli, cooperative agricole o da organizzazioni di produttori;
(( d) Forme associative temporanee costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1 e a), b) e c) del presente comma, che devono essere formalizzate all'atto della presentazione del piano progettuale. ))
[ d) forme associative temporanee costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che devono essere formalizzate all'atto della presentazione del piano progettuale. ]

Art. 4

Investimenti ammissibili e modalita' di concessione del contributo

1. Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e' concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le tipologie di investimenti e nei limiti di cui al regime di aiuti approvato con decisione della Commissione europea.
2. In base a quanto disposto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la quota di contributo pubblico per gli investimenti ammissibili espressa in Equivalente sovvenzione lorda (ESL) e' concessa con le seguenti modalita': a) una quota pari al 50 per cento dell'aiuto ammesso sotto forma di contributo in conto capitale;
b) una quota pari al 50 per cento dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso d'interesse non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
(( c) nel caso di azioni per le quali l'intensita' massima dell'agevolazione e' pari al cento per cento, il contributo pubblico verra' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale. ))
[ c) nel caso di azioni concernenti la ricerca il contributo pubblico verra' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale. ]
3. La decorrenza del rimborso del finanziamento di cui al precedente comma 2, lettera b), inizia dal primo quinquennio dalla concessione, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio.
4. Qualora il progetto di contratto di filiera preveda investimenti che, per tipologia di beneficiari, di azione, e/o per settore di attivita', non corrispondano a quanto stabilito dall'art. 4, comma 1 e dall'art. 5, ma che risultino determinanti per il buon esito del contratto di filiera, il Ministero delle politiche agricole e forestali, assieme al Ministero delle attivita' produttive e alle regioni interessate, provvedera' all'istituzione di una conferenza specifica di servizi incaricata di determinare fonti e modalita' di finanziamento recati da altri regimi di aiuto, approvati dalla Commissione europea.

Titolo II

Procedura di presentazione, valutazione ed approvazione

Art. 5

Presentazione delle domande

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali e alle regioni interessate all'intervento, unitamente alla presentazione del piano progettuale contenente informazioni articolate secondo le modalita' seguenti:
a) Descrizione della proposta progettuale: presentazione del progetto: la filiera prescelta, l'oggetto e la localizzazione degli interventi, le interconnessioni tra le varie fasi del contratto di filiera, i prodotti/servizi previsti, le modalita' redistributive, le aree geografiche di riferimento di approvvigionamento e trasformazione, le aree geografiche di sbocco; obiettivi del progetto e ricadute attese per la filiera di riferimento e per ciascun anello della filiera (occupazione diretta ed indiretta, export, diversificazione di mercato, qualita' del lavoro agricolo, qualita' della forza lavoro coinvolta); inquadramento del progetto, nell'ambito dei documenti nazionali, regionali e comunitari di programmazione e dimostrazione coerenza; caratteristiche di innovativita'; dichiarazione sostitutiva di ciascun beneficiario, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto della normativa in materia di ambiente, sicurezza del lavoro, assistenza e previdenza; tabella riepilogativa degli investimenti previsti, dettagliati per anno e tipologia di copertura finanziaria;
b) descrizione dei beneficiari contenente: composizione della filiera, ruoli e compiti dei singoli beneficiari all'interno della filiera, catena del valore all'interno della filiera; affidabilita' economico-finanziaria dei beneficiari informazioni dettagliate sulle attivita', sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dei soggetti beneficiari; in particolare dovranno essere prodotti l'atto costitutivo, lo statuto e i bilanci, per i soggetti tenuti alla loro redazione, relativi agli ultimi tre esercizi contabili. Nel caso di soggetti non tenuti alla redazione dei bilanci, dovranno essere prodotti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente; competenze tecniche, gestionali, organizzative e commerciali di ciascun beneficiario rispetto ai ruoli/compiti assegnati nella filiera;
c) analisi del mercato di riferimento contenente: analisi del contesto competitivo e degli scenari e vincoli, compresi quelli derivanti da accordi internazionali, per i prodotti/servizi previsti dal progetto, anche attraverso la metodologia di analisi SWOT;
dettagliata analisi della domanda dei prodotti agricoli e/o agro alimentari oggetto dell'intervento;
dettagliata analisi dell'offerta dei prodotti agricoli e/o agro alimentari oggetto dell'intervento e dei competitor presenti sui mercati di riferimento; presentazione delle strategie di filiera, finalizzate alla competizione sui mercati di riferimento, e dei piani commerciali;
d) descrizione degli investimenti e delle attivita' previste dal progetto: descrizione del programma d'investimento, dei costi e della tempistica di realizzazione; corografia, descrizione dei singoli interventi corredata da elaborati grafici di massima e una stima dei costi e dei tempi di attuazione per singolo intervento; presentazione dei piani produttivi ed organizzativi di filiera ed intra-filiera;
e) prospetti economico-finanziari contenenti:
agevolazioni finanziarie richieste ed eventuale richiesta di integrazione con altri strumenti finanziari; piano economico finanziario del progetto relativo perlomeno a cinque anni di attivita' (e comunque che preveda i tre anni successivi all'ultimo investimento attuato) con l'indicazione dei dati economici e dei parametri finanziari utilizzati per la loro predisposizione, contenente anche i tempi e le modalita' di erogazione dei mezzi propri, dei contributi e dei finanziamenti; prospetti che evidenzino gli effetti economico-finanziari per tutti i componenti il contratto di filiera ed evidenziazione della catena del valore;
capacita' economico-finanziaria di sostenere il piano degli investimenti e lo start-up del progetto supportata da certificazione bancaria.
f) descrizione dei vincoli e dei rischi: adempimenti necessari e cantierabilita' amministrativa dell'iniziativa; analisi dei vincoli e rischi ricadenti sul progetto; relazione sulla sostenibilita' ambientale derivante dal progetto; eventuale necessita' di infrastrutture specifiche, ovvero identificazione di norme che possano ostacolare o impedire il dispiegamento dell'iniziativa, con relativa richiesta di modifiche e/o integrazioni, individuando puntualmente amministrazioni e/o enti da coinvolgere.

Art. 6

Criteri di ammissibilita'

I contratti di filiera devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilita':
a) Multiregionalita'.
Il carattere di multiregionalita' del contratto di filiera e' assicurato quando gli investimenti suscettibili di cofinanziamento pubblico sono distribuiti nelle diverse regioni e sono complementari tra loro ed integrati all'interno della filiera e quando l'ammontare degli «investimenti di filiera» non sia inferiore al 30% del totale degli investimenti previsti dal contratto.
Per investimenti di filiera si intendono gli investimenti che hanno una ricaduta sulla totalita' dei beneficiari o che vengono effettuati in forma comune da piu' beneficiari di regioni diverse.
Nel caso di investimenti su tre o piu' regioni, gli investimenti massimi per una regione non possono superare il 50% del totale. Nel caso di contratto di filiera ricadente su due regioni, gli investimenti in una delle due regioni non potranno superare il 70% del totale. b) Importo degli investimenti e relazione con la produzione agricola.
L'investimento complessivo del contratto di filiera deve essere di importo superiore a 7 milioni di euro.
Il rapporto tra il valore degli investimenti previsti e il valore della produzione agricola coinvolta nel contratto di filiera (valutata ai prezzi di base) deve essere almeno di 1 a 3.
Nel caso di produzioni tipiche regolamentate il rapporto e' ridotto ad 1 a 2. I contratti di filiera che prevedono un ammontare complessivo degli investimenti superiore a quello definito dal regime di aiuti devono essere notificati singolarmente alla Commissione europea.

Art. 7

Valutazione del Piano progettuale

1. (( Il Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricezione del piano progettuale, convoca entro sessanta giorni lavorativi una commissione di servizi che procedera' alla verifica della coerenza e conformita' del piano progettuale.
La verifica deve essere effettuata entro novanta giorni lavorativi dalla ricezione del progetto. ))

[ Il Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricezione del piano progettuale, convoca entro trenta giorni una Commissione di servizi che procedera' alla verifica della coerenza e conformita' del piano progettuale. La verifica deve essere effettuata entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione del progetto. ]
2. La Commissione di servizi, composta da rappresentanti del Ministero e delle regioni interessate all'intervento, valutera' la coerenza e conformita' del piano progettuale sulla base dei seguenti elementi:
a) coerenza del progetto con il quadro dei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, ivi compresi i POR e PSR, con i criteri di ammissibilita' di cui all'art. 6 e con le indicazioni contenute nel documento di indirizzo all'attuazione dei contratti di filiera;
b) compatibilita' degli interventi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
c) rilevanza nazionale dell'intervento;
d) impatto del progetto sull'economia delle aree interessate.
3. Terminata la fase di valutazione di coerenza e di conformita' da parte della Commissione di servizi, il Ministero delle politiche agricole e forestali, (( avvalendosi di Commissioni costituite anche da soggetti esperti specializzati )) [ avvalendosi anche di soggetti/esperti specializzati ], procedera' entro novanta giorni alla valutazione di merito e tecnico economica dei piani progettuali, ritenuti conformi, sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza tra dimensione del/i beneficiario/i e dimensione di investimenti in termini di posizione competitiva, di capacita' gestionali, di livello di fatturato, di volume di attivita', di struttura patrimoniale;
b) realizzabilita' dell'iniziativa;
c) capacita' di redditivita' di ogni impresa beneficiaria, anche con riferimento ai trascorsi esercizi, se trattasi di una societa' esistente;
d) rapporto tra capitale/i proprio/i e investimenti totali programmati;
e) coerenza e completezza del piano progettuale, in termini di analisi del mercato, di struttura dei costi e di struttura finanziaria, anche in relazione ai principali indicatori del settore e ai risultati storici conseguiti dal proponente;
f) grado di innovazione;
g) creazione di nuova occupazione, avendo a riferimento il settore dell'iniziativa e, all'interno di ciascun settore, il relativo onere per occupato;
h) qualificazione professionale del personale impiegato, tenuto conto delle attivita' di ricerca e sviluppo e del grado di utilizzo di tecnologie avanzate connesse all'iniziativa;
i) rilevanza nazionale delle ricadute positive dell'iniziativa, in termini economico-sociali e tecnologici;
j) effetti sui singoli segmenti della filiera e sulla catena del valore della filiera derivante dal progetto;
k) valutazione delle minacce ed opportunita' riferite alla filiera ed ai prodotti agricoli;
l) valutazione dei vincoli normativi;
m) coerenza tra il progetto e le caratteristiche del mercato e il grado di competizione dei prodotti/servizi offerti anche a livello internazionale;
n) coerenza tra il progetto e le modalita' operative previste per lo start-up dell'iniziativa;
o) coerenza tra il progetto e la sua sostenibilita' economico-finanziaria in fase di start-up.

Art. 8

Approvazione dei contratti di filiera

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, terminate le fasi di valutazione, in caso di esito positivo e di conseguente ammissione al finanziamento, propone al CIPE per l'approvazione il contratto di filiera, dandone preventiva comunicazione al Comitato tecnico agricolo. Dopo l'approvazione del CIPE, il Ministero provvede alla stipula dei relativi contratti. In caso di non ammissione il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica al proponente la propria determinazione motivata.

Titolo III

Gestione e verifica del contratto di filiera

Art. 9

Stipula e gestione del contratto di filiera

1. Per i contratti di filiera approvati dal CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali dispone il relativo decreto di stipula del contratto stesso, che sara' sottoscritto tra i soggetti proponenti, i beneficiari e il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla stipula, i progetti esecutivi delle opere materiali ed i preventivi delle azioni immateriali, con allegate le necessarie certificazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente, che consentano la realizzazione delle opere nei tempi previsti dal contratto.
3. Nel contratto verranno definite le modalita' relative ai flussi finanziari, alla prestazione di garanzie a supporto delle risorse erogate, ai tempi di realizzazione delle attivita', in coerenza con il piano progettuale.

Art. 10

Controllo

1. Per i contratti di filiera ammessi, il Ministero delle politiche agricole e forestali nomina una Commissione di controllo che, sulla base di apposita circolare, verifica la corretta attuazione del contratto e degli investimenti, esaminando in particolare:
a) la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con quanto previsto dal piano progettuale; b) la coerenza delle spese effettuate nei vari periodo di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel piano progettuale, per consentire le nuove erogazioni di risorse finanziarie;
c) il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dall'iniziativa;
d) la regolarita' della documentazione all'atto della richiesta di erogazione del contributo;
e) la persistenza delle condizioni che hanno consentito la stipula del contratto.

Art. 11

Costi per la valutazione ed il controllo

(( 1. Per l'attivita' di valutazione, qualsiasi ne sia l'esito, il corrispettivo da porre a carico dello stanziamento previsto per i contratti di filiera e' determinato, complessivamente per ciascuna commissione, come di seguito: 5.000,00 euro per domande a partire da Euro 7.000.000,00 ed inferiori a Euro 10.000.000,00; 6.000,00 euro per domande con investimenti a partire da Euro 10.000.000,00 e inferiori a Euro 25.000.000,00; 7.000,00 euro per domande superiori a Euro 25.000.000,00.
2. I costi relativi al controllo, anche per la determinazione della liquidazione finale del contratto di filiera, sono posti a carico del contratto di filiera stesso e sono determinati, complessivamente per ogni commissione, come di seguito: 10.000,00 euro per domande a partire da Euro 7.000.000,00 ed inferiori a Euro 10.000.000,00; 12.000,00 euro per domande con investimenti a partire da Euro 10.000.000,00 e inferiori a Euro 25.000.000,00; 14.000,00 euro per domande superiori a Euro 25.000.000,00. ))
[ 1. I costi relativi alla valutazione ed al controllo, anche per la determinazione della liquidazione finale, generati dalla presenza di soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, sono posti a carico del contratto di filiera e non possono essere superiori, per ogni singolo componente della commissione, ai seguenti importi e percentuali: compenso fisso pari a 2.000,00 euro;
compenso variabile, correlato all'importo dell'investimento ammissibile, determinato come di seguito: 1% fino a 500.000,00 euro di investimento;
0,5% per la parte eccedente e fino ad 1.000.000,00 di euro di investimento; 0,2% per la parte eccedente e fino a 5.000.000,00 di euro di investimento;
0,02% oltre 5.000.000,00 di euro di investimento.
In ogni caso il compenso totale non potra' essere inferiore a 5.000,00 euro e superiore a 60.000,00 euro per ciascun contratto di filiera.
2. Per l'attivita' di valutazione, qualsiasi ne sia l'esito, il corrispettivo da porre a carico dello stanziamento previsto per i contratti di filiera e' determinato come di seguito:
1.000,00 euro per domande di investimento inferiori ad 1.500.000,00 di euro;
2.000,00 euro per domande a partire da 1.500.000,00 di euro ed inferiori a 10.000.000,00 di euro;
4.000,00 euro per domande con investimenti a partire da 10.000.000,00 di euro ed inferiori a 25.000.000,00 di euro; 5.000,00 euro per domande superiori a 25.000.000,00 di euro. ]

Art. 12

Monitoraggio

1. I soggetti che hanno stipulato i contratti di filiera sono tenuti a presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione congiunta sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle attivita' oggetto del contratto.
Le relazioni vengono esaminate dalla (( Commissione di controllo )) [ Commissione di servizi ] di cui all'art. 7, secondo procedure che verranno stabilite con apposita circolare.
2. L'esito dell'esame delle relazioni di monitoraggio sara' comunicato ai soggetti sottoscrittori del contratto di filiera con indicazioni in ordine allo stato di avanzamento e alla ricaduta delle attivita' sulle aree sottoutilizzate e con eventuali prescrizioni.
3. Le spese ammissibili e i criteri di scelta degli investimenti saranno resi noti con circolare, da emanarsi successivamente alla comunicazione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti.

Roma, 1° agosto 2003

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 82

Allegato

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA

1. Premessa.
L'art. 66, comma 1, della legge n. 289/2002 prevede la promozione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate.
Rispetto alla programmazione negoziata, in particolare al contratto di programma, l'art. 66 individua uno strumento di intervento strategico di valenza sovraregionale che intende perseguire l'obiettivo di favorire la piena integrazione, all'interno del sistema economico nazionale, dei sistemi agricoli ed agroalimentari delle aree sottoutilizzate.
Cio' al fine di realizzare l'aumento del valore aggiunto delle produzioni agricole ed una sua equa redistribuzione all'interno dei singoli stadi delle filiere, di incrementare l'occupazione mediante l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto ed organizzative.
La filiera agro alimentare, quale insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, con il contratto di filiera si impegna a raggiungere precisi obiettivi, quantificabili e misurabili.
Questi obiettivi sono raggiunti mediante un programma integrato di investimenti che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare, di rilevanza nazionale, realizzabili in un ambito territoriale a scala interregionale.
Stante la rilevanza nazionale ed il carattere interregionale del programma di investimenti, si riconosce il ruolo di concertazione e di codeterminazione delle regioni sul cui territorio si realizzeranno gli investimenti stessi.
In particolare l'iter procedurale deve prevedere il coinvolgimento delle regioni sia nella fase di valutazione della coerenza e della conformita' del piano progettuale con le linee programmatiche regionali, sia nella fase di monitoraggio e di valutazione dell'impatto dell'attuazione del contratto sulle aree sottoutilizzate.
Tutto cio' premesso, ai fini del decreto di attuazione di cui al comma 2 dell'art. 66 della legge n. 289/2002, sono definiti i seguenti aspetti: carattere della rilevanza nazionale;
obiettivi attesi;
criteri generali dell'innovazione di prodotto, di processo, di organizzazione e di mercato.
2. Rilevanza nazionale.
2.1 Localizzazione degli interventi.
Le agevolazioni previste per gli interventi oggetto del contratto di filiera si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzata, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
I contratti di filiera devono avere carattere multiregionale, ovvero debbono svilupparsi perlomeno in un ambito territoriale riguardante tre regioni.
La multiregionalita' e' assicurata anche quando il contratto di filiera si sviluppa su sole due regioni per quei comparti la cui produzione nazionale ai prezzi di base e' localizzata per almeno il 30% in tali regioni (dati ISTAT ultimo triennio disponibile).
2.2 Produzione agricola oggetto del contratto.
La rilevanza nazionale e' assicurata quando l'investimento complessivo del contratto di filiera e' di importo superiore a 7 milioni di euro. Il rapporto tra il valore degli investimenti previsti e il valore della produzione agricola coinvolta nel contratto di filiera (valutata al prezzi di base) e' almeno di 1 a 3.
Nel caso di produzioni tipiche regolamentate il rapporto e' ridotto ad 1 a 2. 3.
Obiettivi.
I contratti di filiera hanno come obiettivo la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla:
a) introduzione di forme organizzative a carattere interprofessionale, innovative, ovvero alla introduzione di innovazioni organizzative tese ad integrare, anche societariamente, le varie fasi della filiera;
b) innovazione di prodotto e di processo e, attraverso anche azioni internazionali, innovazione di mercato.
4. Criteri dell'innovazione.
Il contratto di filiera si caratterizza per l'innovazione dei suoi contenuti.
L'innovazione potra' riguardare: le forme organizzative della filiera; l'innovazione di mercato;
l'innovazione di processo e di prodotto.
4.1 Innovazione nelle forme organizzative. Considerato che gli obiettivi dei contratti di filiera sono quelli di creare dei rapporti stabili all'interno dei diversi segmenti di filiere di produzioni agricole di rilevanza nazionale, al fine di ottenere una redistribuzione del valore aggiunto creato remunerativo per tutti i segmenti della filiere, l'innovazione organizzativa, e cioe' nelle relazioni verticali ed orizzontali della filiera, costituisce una strategia chiave nel raggiungimento di tale obiettivo.
Laddove esistono forme organizzative di filiera di ambito regionale, queste possono essere consolidate e integrate con altre realta' analoghe per la creazione di un sistema di dimensione nazionale.
Va dunque migliorato il livello d'integrazione verticale tra la produzione agricola e zootecnica e le fasi successive di trasformazione e/o commercializzazione, in un contesto di miglioramento sostanziale delle caratteristiche d'integrazione orizzontale tra i produttori (concentrazione fisica del prodotto).
Per raggiungere adeguati livelli d'integrazione verticale e d'organizzazione delle filiere deve essere garantita la diretta partecipazione fisica e finanziaria al contratto di filiera da parte dei produttori agricoli singoli ed associati.
4.2 Innovazione di mercato.
Nell'ultimo decennio, per alcuni comparti la produzione nazionale ha perso competitivita' a causa di una insufficiente organizzazione dell'offerta in un contesto di un peggioramento del rapporto prezzo-costo.
La scarsa capacita' di fare sistema puo' compromettere le opportunita' offerte da nuovi mercati nazionali ed esteri. Accanto alla vivacita' di molti operatori su questi nuovi mercati, grazie al fenomeno della globalizzazione, e' ancora scarsa la capacita' di coordinamento dei servizi di supporto all'internazionalizzazione sia in Italia che all'estero e, piu' generalmente, appare insufficiente la capacita' degli operatori di organizzarsi, anche per esprimere una domanda qualificata di servizi.
I nuovi mercati impongono uno sforzo particolare, soprattutto per quanto concerne i servizi di commercializzazione e la creazione di un'immagine forte del made in Italy e dei territori di provenienza dei prodotti, anche attraverso strumenti di marketing territoriale. Innovare i mercati non significa solo cambiare lo sbocco in senso geografico e modificare l'approccio ai mercati, bensi' significa trovare, nei mercati di sbocco tradizionali, un nuovo posizionamento.
Questo vale per i nuovi prodotti, ma vale anche per quelli piu' tradizionali che, con l'incorporazione di servizi innovativi, possono mutare, su taluni mercati, il loro posizionamento.
4.3 Innovazione di prodotto e di processo.
Le innovazioni di prodotto e di processo che si intendono promuovere prioritariamente attraverso i contratti di filiera sono:
l'innovazione di prodotto nella produzione agricola; l'innovazione di processo nella produzione agricola e nella filiera; l'innovazione di prodotto nella trasformazione, nell'industria alimentare e nei sotto prodotti;
l'innovazione di processo nella conservazione e nel packaging;
l'innovazione di processo nella logistica;
l'innovazione di processo nella trasformazione.
Tali innovazioni dovranno in particolare consentire: un miglior posizionamento del prodotto sul mercato nazionale ed estero, sia in termini di valore aggiunto, sia di rispondenza agli standard di servizi della distribuzione;
un miglioramento della compatibilita' ambientale del ciclo di vita del prodotto e della qualita' del lavoro;
un miglioramento dei livelli di garanzia dei prodotti e dei processi in relazione alla sicurezza alimentare.

Roma, 1° agosto 2003

Il Ministro: Alemanno

N.B.: le modifiche introdotte dai DD.MM., piu' sotto riportati, sono evidenziate in grassetto tra parentesi tonde ( ... ).
I testi originari, invece, sono riportati in corsivo tra parentesi quadre [ ... ].

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Comunicato relativo alla «Circolare attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera» (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2004).

(Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/2/2004)

   
Le domande di accesso ai contratti di filiera possono essere inviate a partire dal giorno 23 febbraio 2004. Non sono ricevibili domande inviate prima di tale data.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 febbraio 2004
Modifica del decreto ministeriale 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/3/2004)

   
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226;
Ravvisata la necessita' di apportare talune modificazioni e correzioni al citato decreto;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 3 del decreto 1° agosto 2003

1. All'art. 3, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera:
«d) i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente.».
2. L'art. 3, comma 2, lettera d) e' modificato come segue: «d) Forme associative temporanee costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1 e a), b) e c) del presente comma, che devono essere formalizzate all'atto della presentazione del piano progettuale.».

Art. 2

Modifiche all'art. 4 del decreto 1° agosto 2003

1. L'art. 4, comma 2, lettera c) e' modificato come segue:
«c) nel caso di azioni per le quali l'intensita' massima dell'agevolazione e' pari al cento per cento, il contributo pubblico verra' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.».

Art. 3

Modifiche all'art. 7 del decreto 1° agosto 2003

1. All'art. 7, comma 3, la frase «avvalendosi anche di soggetti/esperti specializzati» e' sostituita da «avvalendosi di Commissioni costituite anche da soggetti esperti specializzati».

Art. 4

Modifiche all'art. 11 del decreto 1° agosto 2003

L'art. 11 (Costi per la valutazione ed il controllo) e' sostituito dal presente articolo:
«1. Per l'attivita' di valutazione, qualsiasi ne sia l'esito, il corrispettivo da porre a carico dello stanziamento previsto per i contratti di filiera e' determinato, complessivamente per ciascuna commissione, come di seguito: 5.000,00 euro per domande a partire da Euro 7.000.000,00 ed inferiori a Euro 10.000.000,00; 6.000,00 euro per domande con investimenti a partire da Euro 10.000.000,00 e inferiori a Euro 25.000.000,00; 7.000,00 euro per domande superiori a Euro 25.000.000,00.
2. I costi relativi al controllo, anche per la determinazione della liquidazione finale del contratto di filiera, sono posti a carico del contratto di filiera stesso e sono determinati, complessivamente per ogni commissione, come di seguito: 10.000,00 euro per domande a partire da Euro 7.000.000,00 ed inferiori a Euro 10.000.000,00; 12.000,00 euro per domande con investimenti a partire da Euro 10.000.000,00 e inferiori a Euro 25.000.000,00; 14.000,00 euro per domande superiori a Euro 25.000.000,00.».

Art. 5

Modifiche all'art. 12 del decreto 1° agosto 2003 1.

All'art. 12, comma 1, la frase «Commissione di servizi» e' sostituita dalla frase «Commissione di controllo».

Roma, 3 febbraio 2004

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 245

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Comunicato recante: «Circolare relativa ai criteri e alle procedure per la valutazione di merito e tecnico economica dei contratti di filiera di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003».

(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7/4/2004)

   
Si rende noto che, con la
circolare 30 marzo 2004, n. Seg/525 (5 pagine in formato PDF),  il Ministero delle politiche agricole e forestali ha specificato i criteri e le procedure per la valutazione di merito e tecnico-economica dei contratti di filiera di cui all'art. 7 del decreto 1° agosto 2003. La circolare e' disponibile sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilita' all'inserimento nell'elenco dei soggetti esperti specializzati ai fini della costituzione di commissioni per la valutazione di merito e tecnico economica dei progetti e dei piani progettuali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003 relativo ai criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7/4/2004)

   
Si rende noto che, sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'indirizzo
www.politicheagricole.it, e' stato pubblicato l'avviso pubblico del 30 marzo 2004, n. Segr. 526, per l'acquisizione di disponibilita' all'inserimento nell'elenco dei soggetti esperti specializzati ai fini della costituzione di commissioni per la valutazione di merito e tecnico economica dei progetti e dei piani progettuali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003 relativo ai criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Comunicato relativo alla circolare del 2 dicembre 2003, riguardante l'attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/4/2004)

   
Si comunica che i termini previsti per l'istruttoria dei contratti di filiera, di cui al punto 5 della circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2004 sono da intendersi espressi in giorni lavorativi, in analogia con quanto previsto al punto 5.1, relativo all'esame di ricevibilita' della domanda.
Tutte le comunicazioni relative ai contratti di filiera sono disponibili anche sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali al seguente indirizzo:

http://www.politicheagricole.it/IMPRESA/AGROIND/HOME.ASP

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 Maggio 2004
Modifica del decreto 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

(Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15/6/2004)

   
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 3 febbraio 2004 di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2004,;
Ravvisata la necessita' di apportare talune modificazioni e correzioni al citato decreto;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 7, comma 1, il testo e' modificato nel modo seguente: «Il Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricezione del piano progettuale, convoca entro sessanta giorni lavorativi una commissione di servizi che procedera' alla verifica della coerenza e conformita' del piano progettuale.
La verifica deve essere effettuata entro novanta giorni lavorativi dalla ricezione del progetto».

Roma, 14 maggio 2004

Il Ministro: Alemanno

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 luglio 2004
Sospensione delle agevolazioni previste dal decreto 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione di contratti di filiera.

(Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24/7/2004)

   
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 3 febbraio 2004, di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2004, n. 64;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 14 maggio 2004 recante modifiche delcitato decreto 1° agosto 2003 in relazione ai tempi necessari per l'istruttoria dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2004, n. 138;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla ricognizione delle risorse disponibili per l'attuazione dello strumento; Considerata, altresi', la necessita' di concedere ai proponenti tempi congrui per la predisposizione delle note informative conseguenti agli atti istruttori, in relazione anche al sopraggiungere del periodo estivo e della conseguente indisponibilita' dei componenti della commissione di servizi;

Decreta:

Art. 1

(( Le domande di accesso ai contratti di filiera possono essere presentate a partire dal 3 agosto 2007 e saranno esaminate e finanziate fino a concorrenza delle risorse finanziare disponibili. ))
Le agevolazioni previste dal decreto 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, sono sospese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La sospensione di cui al comma precedente non si applica alle domande presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le modalita', i termini e procedure per la presentazione delle domande saranno disposti con successivo provvedimento che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
.

Art. 2

I termini di cui all'art. 7, comma 1, del decreto 1° agosto 2003, come modificati dal decreto 14 maggio 2004, per la valutazione dei piani progettuali presentati al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i termini previsti dall'art. 1 del presente decreto, si intendono sospesi durante il periodo intercorrente tra il 2 agosto 2004 e l'11 settembre 2004, compresi nel computo. Tale periodo pertanto non si calcola ai fini dei tempi richiesti per la valutazione dei contratti di filiera. Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 12 luglio 2004

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2004
Ufficio di controllo Atti Ministeri, delle attivita' produttive registro n. 4, foglio n. 134

N.B.: l'articolo 1 e' stato cosi' sostuito dal D.M. 16 Luglio 2007, riportato sotto..

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 Luglio 2007
Modifica al decreto 12 luglio 2004 recante la sospensione delle agevolazioni previste dal decreto 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2/11/2004)

   
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 452 del 3 luglio 2007 recante modifica al decreto 1° agosto 2003 relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, recante attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Ritenuto di procedere all'attivazione di nuovi contratti di filiera limitatamente alle risorse finanziarie disponibili;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 1 del decreto 12 luglio 2004 e' sostituito dal seguente articolo: "Le domande di accesso ai contratti di filiera possono essere presentate a partire dal 3 agosto 2007 e saranno esaminate e finanziate fino a concorrenza delle risorse finanziare disponibili". Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 16 luglio 2007

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 393

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 marzo 2004
Disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera.

(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16/8/2004)

   
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, recante attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2004, che dispone la sospensione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005, S.O. n. 91 e, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1, che prevede che, ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o piu' decreti, puo' affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui nella richiamata normativa;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 settembre 2005 recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2005, n. 273;
Ravvisata l'opportunita' di definire taluni aspetti procedurali relativi alla stipula e gestione dei contratti di filiera nonche' le modalita' di presentazione dei progetti esecutivi e le variazioni al programma d'investimenti, successivi all'approvazione da parte del CIPE;

Decreta:

Art. 1

Stipula e contenuto del contratto di filiera

1. I contratti di filiera approvati dal CIPE sono stipulati tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il soggetto proponente del contratto stesso, che sottoscrive in nome e per conto di tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. I termini per la stipula, quali indicati dalla circolare 2 dicembre 2003, decorrono dalla data di ricezione da parte del proponente della versione definitiva del contratto.
3. Nel contratto sono definiti i seguenti elementi: programma di investimenti, articolato per beneficiario e per tipologia di investimento ammissibile; contenuto e articolazione dei progetti esecutivi; agevolazioni concesse, distinte in contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, per ciascun beneficiario e per tipologia di investimento; rapporti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il soggetto proponente, ai fini dell'attuazione del contratto di filiera; obblighi a carico del proponente, modalita' di erogazione delle agevolazioni e garanzie; variazioni del programma di investimenti; monitoraggio e controllo; cause di revoca e modalita' di recupero delle agevolazioni erogate.

Art. 2

Progetti esecutivi

1. I progetti esecutivi devono essere presentati dal proponente al Ministero delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di stipula del contratto.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati del relativo piano finanziario e cronogramma delle attivita', con l'indicazione, per ciascun anno, delle fonti di copertura (contributo pubblico e risorse private).
3. I progetti esecutivi ed i relativi piani di erogazione delle agevolazioni, sono approvati con decreto direttoriale, previa istruttoria svolta dall'Amministrazione o da altro soggetto dalla medesima incaricato della gestione di contratti di filiera.

Art. 3

Variazioni del programma di investimenti

1. Entro il limite massimo delle agevolazioni concesse al singolo beneficiario con la delibera CIPE di approvazione del contratto di filiera, l'Amministrazione potra' autorizzare eventuali variazioni della tipologia degli investimenti, a parita' di intensita' massima dell'aiuto e purche' i nuovi investimenti siano conformi con il regime di aiuti' n. N 381/2003 e coerenti con il piano progettuale.
2. Possono essere proposte all'approvazione del CIPE, previa valutazione positiva da parte dell'Amministrazione, eventuali modifiche del programma di investimenti, entro il limite delle risorse gia' assegnate con delibera del CIPE ai singoli contratti di filiera.

Roma, 20 marzo 2006

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006

Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 foglio n. 337

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 Luglio 2007
Modifica al decreto 1° agosto 2003 relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

(Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/7/2007)

   
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 20 marzo 2006, n. 169, recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2006;
Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, recante attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Vista la delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 16, concernente l'allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (articolo 60 e 61 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002) che al punto 1 assegna 100 milioni di euro ai contratti di filiera e distretti agroalimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003;
Vista la delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 34, concernente la ripartizione generale delle risorse per interventi nella aree sottoutilizzate - quadriennio 2005-2008 - che al punto 1 assegna 100 milioni di euro ai contratti di filiera e distretti agroalimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005; Considerato che il CIPE con le delibera n. 36/05, n. 37/05, n. 38/05, n. 40/05, n. 41/05, n. 80/05 aggiornata dalla delibera n. 27/06, n. 122/05, n. 123/05, n. 124/05, n. 125/05, n. 23/06, n. 24/06, n. 25/06, ha approvato tredici contratti di filiera con un onere a carico dei fondi assegnati dalle citate delibere CIPE pari ad euro 129.677.404,46;
Considerato che il regime di aiuti relativo ai contratti di filiera n. 381/2003, approvato con decisione della Commissione europea n. C (2003) 4105 fin dell'11 novembre 2003, dovra' essere modificato entro il 31 dicembre 2007, in base a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;
Considerato che, rispetto agli originari stanziamenti assegnati per l'attuazione dei contratti di filiera e distretti agroalimentari dalle citate delibere CIPE, sono disponibili risorse finanziarie pari a 50,9 milioni di euro, di cui solo 4,2 per contributi in conto capitale e 46,7 per contributi in conto finanziamento, oltre alle ulteriori risorse finanziarie che potrebbero rendersi disponibili dalla approvazione dei progetti esecutivi dei citati contratti di filiera gia' approvati dal CIPE; Ritenuto di dare corso all'attivazione di nuovi contratti di filiera compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 giugno 2006, repertorio atti n. 127/CSR;

Decreta:

Articolo unico

1 Al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 4, comma 2, lettera a), la parola: "pari" e' sostituita dalla seguente: "fino";
b) all'art. 4, comma 2, lettera b), la parola: "pari" e sostituita dalla seguente: "almeno del";
c) all'art. 4, comma 2, lettera c), le parole:
"verra' erogato totalmente" sono sostituite dalle seguenti: "potra' essere erogato in tutto o in parte";
d) all'art. 7, comma 3, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni".
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 273

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Comunicato relativo alla
circolare n. 463 del 16 luglio 2007, recante modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, in materia di contratti di filiera e riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso.

(Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26/7/2007)

   
Si comunica che sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo www.politicheagricole/svilupporurale/contrattifiliera e' pubblicata la circolare n. 463 del 16 luglio 2007 recante modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 in materia di contratti di filiera. Le domande di accesso ai contratti di filiera possono essere inviate, esclusivamente mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, a partire dal 3 agosto 2007, sulla base dell'apposita modulistica allegata alla richiamata circolare.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARE 16 Luglio 2007, n. 463
Modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, in materia di contratti di filiera
.

(Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25/10/2007 - Suppl. Ordinario n. 215)

   
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE E DEI MERCATI TRAGR IV - AGROINDUSTRIA

1. Premessa e campo di applicazione

1.1. La presente circolare si applica ai contratti di filiera finanziati con le risorse finanziarie residue indicate nelle premesse del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 452 del 3 luglio 2007.
1.2. La circolare definisce le spese ammissibili e i criteri di scelta degli investimenti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 1° agosto 2003, conformemente con la decisione della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato n. N 381/03/Italia.
1.3. La presente circolare definisce altresi' le modalita' di presentazione delle domande, di erogazione del contributo e di gestione dei contratti di filiera.
1.4. Il decreto ministeriale 1° agosto 2003, e successive modificazioni, stabilisce i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in base a quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, laddove per filiera agroalimentare si intende l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli, forestali ed agroalimentari. Tali contratti, da stipularsi tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono finalizzati alla realizzazione di programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale e aventi rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppino nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale.
1.5. Le agevolazioni si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1.6. Le iniziative devono avere un carattere multiregionale, svilupparsi in un ambito territoriale riguardante almeno tre regioni ovvero due regioni per quei comparti la cui produzione nazionale ai prezzi di base e' localizzata per almeno il 30 per cento in tali regioni (media dei dati ISTAT ultimo triennio disponibile), comportare investimenti complessivi superiori ai 7 milioni di euro ed evidenziare un rapporto tra il valore degli investimenti previsti e il valore della produzione agricola attuale coinvolta nel contratto di filiera, prodotta dai soggetti beneficiari (valutata ai prezzi di base o equiparati), di almeno 1 a 3; nel caso di produzioni tipiche regolamentate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria - ivi compreso il biologico - tale rapporto puo' ridursi ad 1 a 2. Ai fini dell'ammissibilita' dell'iniziativa, inoltre, come previsto all'art. 6 del decreto ministeriale 1° agosto 2003, l'ammontare degli "investimenti di filiera" non dovra' essere inferiore al 30% del totale degli investimenti previsti dal contratto.
1.7. Ai fini del calcolo della produzione agricola attuale coinvolta nei contratti di filiera, si considerano le produzioni dei beneficiari delle azioni previste nelle tabelle 1A e 2A e dei destinatari dei servizi di cui alla tabella 3A, allegate alla presente circolare; restano invece escluse da tale computo eventuali produzioni agricole di soggetti beneficiari e/o destinatari di servizi nell'ambito degli aiuti di cui alle tabelle 4A e 5A allegate alla presente circolare.
1.8. Ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 452 del 3 luglio 2007 si accede mediante presentazione di domanda, debitamente compilata, secondo la modulistica allegata alla presente circolare.
1.9. Il sistema agevolativo e' applicato a sportello. Esso prevede la concessione delle agevolazioni ai soggetti che ne abbiano fatto domanda, sulla base dell'ordine di presentazione e delle risorse finanziarie disponibili, a fronte di piani progettuali per l'attuazione di contratti di filiera.
2. Soggetti proponenti e beneficiari.
2.1. Fermo restando quanto specificato nel decreto ministeriale 1° agosto 2003 e successive modificazioni, i soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) dell'art. 3, comma 1, del suddetto decreto, possono beneficiare delle agevolazioni, purche' alla data di presentazione della domanda risultino gia' iscritti al registro delle imprese e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali ne' ad amministrazione straordinaria.
2.2. Ai sensi della presente circolare, sono considerati beneficiari i soggetti che sono i diretti sostenitori delle spese di cui all'allegato A della presente circolare.
2.3. Nel caso in cui un soggetto beneficiario sia costituito in forma di consorzio o societa' consortile avente scadenza antecedente al termine dell'ammortamento del mutuo agevolato, i singoli soggetti consorziati devono impegnarsi, con la sottoscrizione del contratto di filiera, ad adeguare la durata del consorzio oppure a garantire l'estinzione anticipata del mutuo agevolato.
2.4. I soggetti proponenti, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 1° agosto 2003 e successive modificazioni, sono i soli interlocutori del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il contratto di filiera da loro presentato.
2.5. In caso di approvazione e comunque prima della stipula del contratto di filiera, il proponente deve costituirsi in forma societaria con eventuale scadenza non antecedente la data dell'ultima rata di rimborso dei mutui agevolati concessi ai beneficiari del medesimo contratto di filiera e comunque non prima di eventuali altri vincoli previsti nel contratto di filiera.
3. Spese ammissibili.
3.1. Le spese ammissibili, l'intensita' massima dell'aiuto ed i criteri di scelta degli investimenti nel settore agricolo sono riportati negli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente circolare.
3.2. Le spese ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso beneficiario. Ai fini della loro ammissibilita', gli investimenti di cui alle tabelle 1A e 2A devono essere ubicati in territori ammessi alle agevolazioni; per quanto attiene, invece, alle spese di cui alle tabelle 3A, 4A e 5A, l'ammissibilita' e' valutata con riferimento ai soggetti destinatari dei servizi, che devono essere ubicati in territori ammessi alle agevolazioni, e/o alla ricaduta dell'intervento.
3.3. Gli investimenti devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera.
3.4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda.
4. Presentazione delle domande.
4.1. Per l'accesso al contratto di filiera, la domanda, redatta sulla base dello schema allegato n. 1 alla presente circolare e sottoscritta a norma di legge dal legale rappresentante del soggetto proponente, e' presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, via XX settembre n. 20, 00187 Roma - ed alle regioni e province autonome nelle quali sono ubicati gli impianti dei soggetti beneficiari del contratto di filiera e i beneficiari/destinatari delle azioni immateriali. La domanda, corredata dalla documentazione indicata al successivo punto 4.3, deve essere inviata mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento. Per la determinazione della effettiva cronologia di presentazione delle domande fanno fede la data e l'ora di spedizione del plico raccomandato indirizzato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4.2. La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito Modulo eventualmente fotocopiato o stampato - riportato nell'allegato n. 1 alla presente circolare.
4.3. Alla domanda devono essere allegati in duplice copia, pena l'irricevibilita' della domanda stessa, i seguenti documenti, da riportare in apposito elenco riepilogativo che rispetti l'ordine numerico di seguito descritto.
Tale elenco, allegato alla domanda, deve essere sottoscritto dal soggetto proponente.
1. Scheda del piano progettuale del contratto di filiera di cui all'allegato n. 2, completa di una parte descrittiva e del piano dei flussi e delle fonti di finanziamento, predisposta a cura del proponente e contenente gli elementi e le informazioni relativi all'intero piano progettuale del contratto di filiera ed alla totalita' dei soggetti in esso coinvolti.
2. Scheda progetto del beneficiario, predisposta da ciascun singolo beneficiario secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, pena l'automatica estromissione dello specifico soggetto beneficiario dal piano progettuale del contratto di filiera e dai relativi benefici e contestuale rideterminazione sia dell'investimento associato al piano progettuale sia delle caratteristiche specifiche della filiera oggetto di valutazione.
3. Atto costitutivo e Statuto, ove esistenti, relativi a ciascun singolo beneficiario.
4. Bilanci di ciascun singolo beneficiario relativi agli ultimi tre esercizi contabili antecedenti alla data di presentazione della domanda e corredati di allegati esplicativi; per i beneficiari che a tale data non sono tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre esercizi; qualora l'ultimo bilancio non sia stato ancora approvato, esso puo' essere trasmesso in bozza debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario purche' corredato delle note integrative; le imprese che non dispongono ancora dei suddetti tre bilanci sono comunque tenute alla presentazione di quello/i disponibile/i integrato/i dalla situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi tre anni (ovvero i bilanci qualora i soci siano societa' di capitali).
5. Certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato del nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
6. Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte di ciascun singolo beneficiario (consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonche' di quanto previsto dall'art. 75), secondo lo schema di cui all'allegato n. 4.
7. Dichiarazione bancaria da parte dell'Istituto di credito di ciascun beneficiario, finalizzata a garantire la capacita' economico-finanziaria del soggetto nel sostenere il progetto d'investimento; tale dichiarazione dovra' riferirsi al contratto di filiera e contenere l'indicazione dell'importo delle spese previste dal beneficiario nell'ambito del progetto ed il periodo di riferimento.
8. Copia della delibera del consiglio di amministrazione, ove presente, contenente una esplicita autorizzazione a presentare il progetto, da parte di tutti i soggetti beneficiari.
5. Istruttoria.
5.1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali accerta la regolarita' e la completezza delle domande e della documentazione allegata e le trasmette alla Commissione di servizi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 1° agosto 2003, entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricezione. In tutti i casi di irregolarita' e/o di incompletezza della documentazione, le domande sono considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al proponente entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5.2. La Commissione di servizi, entro novanta giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, non conteggiando i giorni intercorrenti tra la richiesta e il ricevimento di eventuali precisazioni, valuta la coerenza e conformita' del piano progettuale, sulla base degli elementi specificati al comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 1° agosto 2003.
5.3. La Commissione di servizi provvede a trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione della valutazione, la relazione di coerenza e di conformita'.
5.4. In caso di conformita' della domanda, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di Commissioni costituite anche da soggetti/esperti specializzati, procede entro trenta giorni alla valutazione di merito e tecnico economica dei piani progettuali, sulla base dei criteri specificati al comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 1° agosto 2003.
5.5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine della valutazione di coerenza e conformita' e/o della valutazione di merito e tecnico economica del piano progettuale, ove necessario, provvede a richiedere al proponente precisazioni funzionali allo svolgimento dell'istruttoria; il proponente e' chiamato a fornire risposta entro il termine massimo di quindici giorni dalla data effettiva di ricevimento della richiesta (compreso nel computo):
a) nel caso in cui la precisazione riguardi il piano progettuale del contratto di filiera nel suo complesso, la mancata precisazione entro tale termine implichera' il rigetto della domanda;
b) nel caso in cui la precisazione riguardi, invece, singoli soggetti beneficiari, la mancata precisazione entro tale termine implichera' l'automatica esclusione di tale/i beneficiario/i dal piano progettuale del contratto di filiera con conseguente rideterminazione degli importi degli investimenti previsti.
5.6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al termine dell'esame di merito e tecnico economico, redige una relazione sull'esito dell'istruttoria, contenente la motivazione dell'eventuale ammissibilita' alle agevolazioni del piano progettuale del contratto di filiera nel suo complesso e dei singoli investimenti in cui e' articolato, dandone comunicazione ai soggetti proponenti entro trenta giorni.
6. Approvazione del contratto di filiera.
6.1. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali propone il contratto di filiera al CIPE per l'approvazione, dandone comunicazione al Comitato Tecnico Agricolo, entro quindici giorni dal completamento dell'istruttoria.
6.2. In caso di approvazione da parte del CIPE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva la registrazione della Corte dei conti, predispone il contratto e provvede a darne comunicazione al soggetto proponente ed alle regioni e/o province autonome interessate.
6.3. Il contratto di filiera e' sottoscritto tra il soggetto proponente e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena la decadenza dai benefici.
6.4. I rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il soggetto proponente, ai fini dell'attuazione del contratto di filiera, saranno definiti nel contratto stesso.
7. Modalita' di concessione e di erogazione del contributo.
7.1. Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Il contributo in conto capitale e' accordato solo per le azioni di cui alle tabelle 3 A e 5 A ed e' pari al massimo al 10% degli investimenti ammissibili per ciascun contratto di filiera. Per le azioni di cui alle tabelle 1 A, 2 A e 4 A, il contributo e' concesso solo in conto finanziamento. Il contributo complessivo non puo' superare l'80% dell'investimento ammissibile.
7.2. La decorrenza del rimborso del mutuo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 1° agosto 2003, inizia entro il primo quinquennio dalla concessione del contributo, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio. La durata massima del finanziamento e' di 10 anni, comprensivi del periodo di preammortamento non superiore a 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del mutuo agevolato. Il tasso agevolato e' dello 0,50 per cento annuo. Il rimborso del finanziamento e' previsto in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorre dalla data di conclusione del periodo di preammortamento.
7.3. Le agevolazioni sono erogate a favore del proponente - che provvede poi a trasferire ai singoli beneficiari gli importi loro dovuti- e/o in favore dei singoli beneficiari, secondo il piano di erogazione definito nel contratto di filiera e su presentazione dello stato di avanzamento (SAL), fino al 90% del contributo concesso. Il saldo del contributo, pari almeno al 10%, e' erogato su presentazione della documentazione finale di spesa e a seguito di collaudo delle opere. Le prime due quote possono essere erogate come anticipo con le seguenti modalita':
a) al massimo il 30% del contributo, a titolo di prima anticipazione, su presentazione di polizza fideiussoria da parte del proponente di importo pari al 110% del contributo da erogare;
b) al massimo il 30% del contributo per le successive anticipazioni, su presentazione di polizza fideiussoria da parte del proponente di importo pari al 110% del contributo da erogare, a seguito di rendicontazione di una spesa, in percentuale rispetto all'investimento complessivo, pari o superiore alla percentuale del contributo liquidato con le precedenti anticipazioni e comunque nel rispetto dell'ESL.
7.4. Salvo quanto diversamente previsto nel contratto, l'erogazione delle agevolazioni e' richiesta con una domanda, da redigere secondo lo schema riportato nel contratto stesso, corredata della documentazione prevista ed indirizzata ad ISA S.p.a.
8. Documentazione finale di spesa e concessione definitiva.
8.1. La Commissione di controllo e' nominata e svolge gli incarichi di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale del 5 giugno 2006, n. 306. Le relazioni annuali sullo stato di avanzamento delle attivita' oggetto del contratto di filiera predisposte da ISA S.p.a., dopo la verifica della Commissione di controllo, sono trasmesse entro trenta giorni alle regioni e/o province autonome interessate.. 8.2. Entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto esecutivo, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 marzo 2006, n. 169, il soggetto beneficiario per il tramite del proponente deve presentare ad ISA S.p.a. la richiesta di erogazione del saldo con la documentazione finale di spesa.
8.3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone l'erogazione del saldo, salvo eventuali rideterminazioni della spesa effettivamente sostenuta, o l'eventuale recupero di agevolazioni concesse in eccesso o non spettanti.
9. Revoche.
9.1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della Commissione di controllo e/o di ISA S.p.a., previo accertamento ispettivo delle eventuali inadempienze da parte del proponente e/o dei beneficiari. Il decreto di revoca totale o parziale dispone il recupero delle somme erogate, indicandone le modalita' e dandone comunicazione al soggetto proponente, ai beneficiari ed alle regioni e/o province autonome interessate.
10. Monitoraggio.
10.1. Il soggetto proponente e' tenuto a presentare ad ISA S.p.a., con scadenze annuali, di cui la prima entro un anno dalla sottoscrizione del contratto di filiera, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle attivita' oggetto del contratto. Le relazioni sono esaminate da ISA S.p.a.
10.2. L'esito dell'esame delle relazioni di monitoraggio e' comunicato ai soggetti sottoscrittori del contratto di filiera ed alle regioni e/o province autonome interessate, con indicazioni in ordine allo stato di avanzamento e alla ricaduta delle attivita' sulle aree sottoutilizzate e con eventuali prescrizioni.

La presente circolare sara' inviata al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore generale: Petroli

Allegato A - Spese ammissibili

----> Vedere allegato da pag. 9 a pag. 14 <----

Allegato B - Criteri di scelta degli investimenti

----> Vedere allegato da pag. 15 a pag. 24 <----

Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 25 a pag. 27 <----

Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 28 a pag. 37 <----

Allegato 3

----> Vedere allegato da pag. 38 a pag. 51 <----

Allegato 4

----> Vedere allegato alle pagg. 52-53 <----

P.S.: per ricevere gli allegati e' sufficiente inviare una e-mail di richiesta a: info@sicurezzaonline.it

     

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