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MINISTERO
DELLA SALUTE (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17/10/2003) |
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Visto il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche, e in
particolare l'art. 11, comma 3; Decreta: Art. 1 1. Ai fini dell'interpretazione delle norme sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari, si applicano i principi e le linee guida dettagliate delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari, pubblicati dalla Commissione europea nella «Guida alle norme di buona fabbricazione delle specialita' medicinali» e nei suoi allegati, edita dall'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunita' europee, comprese successive modifiche e integrazioni. Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 326 |
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