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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 5, lettera h), della legge 30
aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1980, n. 327, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande», che prevede all'art. 9 la facolta' del Ministro della
sanita' di apportare con proprio decreto, in applicazione di direttive
comunitarie, modifiche agli allegati al regolamento stesso, per quanto
attiene al prelevamento di campioni per le analisi delle sostanze
alimentari;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1980 recante «Modalita'
di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di
antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli» che attua la direttiva
della Commissione n. 79/700/CEE del 24 luglio 1979;
Visto il decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), che fissa
i limiti massimi residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari
tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, come integrato e
modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3
gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio
2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre
2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001), e dai decreti del Ministro della
salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto
2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003);
Vista la direttiva della
Commissione n. 2002/63/CE dell'11 luglio 2002, che stabilisce i metodi
comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui
di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e
animale e che abroga la direttiva della Commissione 79/700/CEE;
Visto il
parere della Commissione permanente per la determinazione dei metodi
ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 5 giugno 2003;
Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che
formano oggetto della citata direttiva 2002/63/CE;
Decreta:
Art. 1
Il
prelevamento di campioni di prodotti alimentari di origine vegetale e
animale per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari
(sostanze attive dei prodotti fitosanitari), ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, viene effettuato
secondo i metodi riportati nell'allegato al presente decreto.
Art. 2
Per quanto non previsto
nell'allegato, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante «Regolamento di
esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».
Art. 3
Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al
decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre 1980. Il presente decreto
sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23
luglio 2003
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 9
settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 317
Allegato
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vedere allegato da pag. 21 a pag. 36 della G.U. <----
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