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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile
1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h);
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati
nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n.
97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)», come integrato e modificato
dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2
maggio 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1°
agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro
della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002
(pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002),
18 giugno 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1°
agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 12 novembre 2002), e 17 gennaio 2003 (in fase di
pubblicazione);
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993,
concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli
intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti
destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19
maggio 2000;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/79/CE del 2 ottobre 2002,
che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE,
86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione
delle quantita' massime di residui delle sostanze attive abamectina,
azociclotin, ciexatin, bifentrin, bitertanolo, bromopropilato,
clofentezine, ciromazina, etion, fenpropimorf, flucitrinate, esaconazolo,
metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmethrin,
tridemorf triadimefon, triadimenol, nei cereali, nei prodotti alimentari
di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/97/CE del 16 dicembre 2002,
che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle
quantita' massime di residui delle sostanze attive 2,4-D, triasulfuron,
tifensulfuron metile, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine
animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/100/CE del 20 dicembre 2002,
che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per
quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui della
sostanza attiva azoxistrobin nei cereali, nei prodotti alimentari di
origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli;
Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive
2002/79/CE, 2002/97/CE e 2002/100/CE; Considerato l'esito del riesame
degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
contemplate nelle direttive 2002/79/CE, 2002/97/CE e 2002/100/CE resosi
necessario per verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati;
Considerata la necessita' di modificare le condizioni di autorizzazione
di prodotti fitosanitari registrati in Italia relativamente ad alcuni
impieghi delle sostanze abamectina, azociclotin, bifentrin, bitertanolo,
bromopropilato, ciexatin, ciromazina, clofentezine, 2,4-D, esaconazolo,
flucitrinate, miclobutanil, penconazolo, triadimefon, triadimenol, al
fine di consentire il rispetto di alcuni dei nuovi limiti massimi di
residuo ammessi;
Visto il documento comunitario SANCO/10538/2002 rev. 2, contenente la
proposta di direttiva della Commissione, che modifica le direttive
86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione
delle quantita' massime di residui delle sostanze attive esaconazolo,
clofentezine, miclobutanil e procloraz, votato nella seduta del 10
dicembre 2002 a Bruxelles dal Gruppo residui di pesticidi del Comitato
permanente per la catena alimentare e la salute animale e di imminente
pubblicazione;
Considerato che, in base al sopraccitato documento
comunitario, non appare necessario procedere alla revoca dell'impiego dei
prodotti fitosanitari contenenti esaconazolo su mele, pere, uve, pomodori
e dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti clofentezine sugli
agrumi, in quanto tale documento prevede per tali colture limiti massimi
di residuo piu' elevati di quelli previsti nella direttiva 2002/79/CE, e
che la pratica agricola italiana consente il rispetto dei nuovi limiti;
Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari emanati nel periodo dal 1° aprile 2001 al 5 aprile 2003,
con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti
sostanze attive nuove per i quali non esistevano limiti massimi di
residuo o sono state approvate delle modifiche di impiego di prodotti
fitosanitari gia' autorizzati che hanno determinato l'adozione di nuovi
limiti massimi di residuo nazionali;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;
Visto
il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti
fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
Il
presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti
fitosanitari tollerate nei prodotti di cui all'allegato 1, parti A, B, C,
D, E del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
b) gli intervalli minimi di sicurezza che devono intercorrere tra
l'ultimo trattamento e la raccolta;
c) gli impieghi, per ogni sostanza attiva, che devono essere revocati con
le relative possibili deroghe.
Art. 2
Limiti massimi di
residui
1. I limiti massimi di
residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti
nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nei
cereali e negli altri prodotti vegetali, sono riportati nell'allegato 1
al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto
del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
2. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti
fitosanitari consentiti nei prodotti di origine animale sono riportati
nell'allegato 2 al presente decreto, il quale integra e modifica
l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e
successive modifiche.
3. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a
decorrere dal
a) 1° gennaio 2003 per la sostanza attiva etion;
b) 1° aprile 2003 per la sostanza attiva azoxystrobin;
c) 1° luglio 2003 per le sostanze attive 2,4-D, triasulfuron,
tifensulfuron metile;
d) 1° agosto 2003 per le sostanze attive abamectina, azociclotin,
ciexatin, bifentrin, bitertanolo, bromopropilato, clofentezine,
ciromazina, fenpropimorf, flucitrinate, esaconazolo, metacrifos,
miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmethrin, tridemorf,
triadimefon, triadimenol.
Art. 3
Intervalli di sicurezza
1. Gli intervalli minimi
di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta, sono riportati, per
ogni sostanza attiva, nell'allegato 3 del presente decreto, il quale
integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19
maggio 2000 e successive modifiche.
Si intende per intervallo minimo il valore piu' basso tra tutti quelli
riportati nelle etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati.
2. L'intervallo di sicurezza di cui al comma 1 non viene indicato in
quegli impieghi per i quali il trattamento avviene in tempi che precedono
di molto la raccolta, tali da garantire il rispetto dei limiti massimi di
residuo previsti negli allegati 1 e 2.
Art. 4
Revoche di impieghi e
possibili deroghe
1. A conclusione del
riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze
attive contemplate nelle direttive 2002/79/CE, 2002/97/CE e 2002/100/CE,
per le sostanze attive abamectina, azociclotin, bifentrin, bitertanolo,
bromopropilato, ciexatin, ciromazina, clofentezine, 2,4-D, esaconazolo,
flucitrinate, miclobutanil, penconazolo, triadimefon, triadimenol, al
fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo
ammessi, si dispone la revoca degli impieghi riportati nell'allegato 4.
La modifica delle condizioni di impiego e' consentita per la sostanza
attiva bifentrin sulla vite, mais dolce e fava, per la sostanza attiva
ciromazina sulla carota, per la sostanza attiva 2,4-D per foraggio da
prati e pascoli, per la sostanza attiva penconazolo per fragole, peperoni
in serra, pomodori in serra, purche' venga dimostrato che viene garantito
il rispetto del nuovo limite massimo di residuo ammesso.
2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti
le sostanze attive abamectina, azociclotin, bifentrin, bitertanolo,
bromopropilato, ciexatin, ciromazina, clofentezine, 2,4-D, esaconazolo,
flucitrinate, miclobutanil, penconazolo, triadimefon, triadimeno), le cui
etichette riportano le colture di cui all'allegato 4, sono tenuti:
a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformita' alle
disposizioni del presente decreto;
b) a trasmettere al Ministero della salute entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le etichette adeguate alle
disposizioni di cui al comma 1 ed eventuale richiesta di modifica di
impiego per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifentrin,
ciromazina, 2,4-D, penconazolo, pena la revoca dell'autorizzazione;
c)
per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici,
sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura
entro il 30 giugno 2003 per i prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva 2,4-D ed entro il 31 maggio 2003 per i prodotti
fitosanitari contenenti le altre sostanze attive di cui al comma 1, o a
fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta
conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare
all'acquirente dei prodotti in questione;
d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli
utilizzatori dei prodotti delle revoche e modifiche di impiego resesi
necessarie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 22 luglio 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n.4, foglio n. 316.
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