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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre
1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del
programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e'
stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la
deltametrina, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione
nell'allegato I della direttiva;
Vista la direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003,
concernente l'inclusione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato
I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/5/CE
della Commissione, con l'inclusione della sostanza attiva deltametrina
nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha
recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/5/CE si deve
tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva
deltametrina nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli
interessati;
Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva deltametrina si
devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per
l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Art. 1
1. La sostanza attiva
deltametrina e' iscritta, fino al 31 ottobre 2013, nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed
alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
Art. 2
1. Il Ministero della
salute adotta, entro il 30 aprile 2004, i provvedimenti amministrativi
necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le
autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti deltametrina presentano al Ministero della
salute, entro il 1° novembre 2003, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio
fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato
decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza deltametrina, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e
all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a
decorrere dal 30 aprile 2004.
4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti
deltametrina, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze
attive gia' incluse alla data del 31 ottobre 2003 nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 31
ottobre 2006, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai
requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194.
Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 31 ottobre
2007, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi
uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.
Art. 3
1. Il rapporto di riesame,
e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica
richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Art. 4
1. L'utilizzazione delle
scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti
deltametrina, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente
decreto, e' consentita fino al 31 ottobre 2004.
2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai
sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al
31 ottobre 2008.
3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati,
sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori
e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del
rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera'
in vigore il 1° novembre 2003.
Roma, 28 marzo 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 17 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 3 Salute, foglio n. 136
Allegato
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Vedere Allegato a pag. 10 della G.U. <----
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