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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto
l'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera
c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante
attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, che prevede l'adozione con decreto
ministeriale dei limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari, definiti in sede comunitaria;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
2000), recante «Recepimento delle direttive 97/41/CE, 99/65/CE e
99/71/CE, concernenti limiti massimi di residui di sostanze attive di
prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione»,
come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10
luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre
2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10
febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1°
settembre 2001) e 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del
Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo
2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002) e 9 agosto 2002 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre
2002);
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993 e successive
modifiche, che disciplinano il programma di controlli intesi a verificare
il rispetto dei limiti massimi di residui di sostanze dei presidi
sanitari tollerate nei prodotti alimentari;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/66/CE del 16 luglio 2002,
che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE,
86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime
dei residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli
ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di
origine animale, su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi
gli ortofrutticoli;
Aquisito il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti
fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194;
Visti i decreti ministeriali concernenti la non iscrizione delle sostanze
attive lindano, paration, permetrina e quintozene nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, rispettivamente dal 14 marzo
2001, 5 aprile 2001 e 6 agosto 2001;
Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva
2002/66/CE, con la quale sono stati fissati limiti massimi per le
sostanze attive lindano, paration, permetrina e quintozene, che non sono
state incluse nell'elenco delle sostanze attive dell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;
Decreta:
Art.
1
Campo
di applicazione
1. Il
presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui
all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio
2000;
2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della
sanita' 19 maggio 2000;
3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto
del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.
Art.
2
Limiti
massimi di residui
1. Sui
e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e
nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui
all'allegato 1, il quale modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro
della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di
residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato
2, il quale modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita'
19 maggio 2000 e successive modifiche.
Art.
3
Disposizioni
che permangono in vigore
1.
Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche, non modificate dal
presente decreto.
2. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a
decorrere dal 1° dicembre 2002, tranne i limiti massimi di residuo di
paration, che si applicano dal 1° maggio 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma,
28 marzo 2003
Registrato
alla Corte dei conti il 7 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei serivzi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 2 Salute, foglio n. 329
Il Ministro: Sirchia
Allegato
1
LIMITI
MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCATI
NELL'ALLEGATO 1A, B E C DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN
ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE'
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI
ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).
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Vedere allegato alle pagg. 11 - 12 <----
Allegato
2
LIMITI
MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI
NELL'ALLEGATO 1D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE Limiti massimi di residui ammessi nei
prodotti di origine animale elencati nell'allegato 1D in attuazione di
disposizioni comunitarie
PARTE A
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Vedere allegato di pag. 12 <----
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