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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Tenuto conto che l'Irlanda e la Francia, Stati membri relatori designati
per lo studio delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e
sulfosulfuron, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze
in conformita' delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della
direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni
di valutazione;
Considerato che tali relazioni di valutazione sono state riesaminate
dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con
conclusione dei riesami il 26 febbraio 2002 sotto forma di rapporti di
riesame della Commissione;
Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dal riesame di
ciascuna sostanza sono stati sottoposti al Comitato scientifico per le
piante e che le osservazioni del Comitato scientifico sono state prese in
considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/48/CE e dei
relativi rapporti di riesame;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron soddisfano in generale le
esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5,
paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto
riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame
della Commissione;
Vista la direttiva 2002/48/CE della Commissione del 30 maggio 2002,
concernente l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron
e sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/48/CE
della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive iprovalicarb,
prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/48/CE si deve
tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive
iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nel relativo rapporto di
revisione, messo a disposizione degli interessati;
Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iprovalicarb,
prosulfuron e sulfosulfuron si devono applicare i principi uniformi
previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Decreta:
Art. 1
1. Le sostanze attive
iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron sono iscritte, fino al 30
giugno 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.
Art. 2
1. I titolari di
autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti iprovalicarb,
prosulfuron e sulfosulfuron, come unica sostanza attiva o in combinazione
con sostanze attive che alla data del 1° luglio 2002 risultano gia'
inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al
Ministero della salute entro il 30 giugno 2003, per ogni prodotto
fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 31 dicembre
2003, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi
uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.
Art. 3
1. Il rapporto di
revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art.
14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' messo a disposizione
degli interessati a seguito di specifica richiesta.
Art. 4
1. L'utilizzazione delle
scorte giacenti in commercio dei prodotti revocati ai sensi dell'art. 2
del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2004;
2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati,
contenenti iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron, sono tenuti ad
adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli
utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera'
in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 11 febbraio 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 270
Allegato
Nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono aggiunte, in fine
tabella, le seguenti sostanze:
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Vedere Tabella da pag. 22 a pag. 23 della G.U. <----
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