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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista
la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h);
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera
c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
2000), recante "Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n.
1999/65/CE e n. 1999/71/CE", come integrato e modificato dai decreti
del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto
2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001)
e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002),
29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 Iuglio
2002.), 18 giugno 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre
2002).
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993,
concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli
intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di
sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio
2000;
Vista la direttiva della commissione n. 2002/71/CE del 19 agosto 2002,
che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE,
86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne a fissazione
delle quantita' massime di residui di antiparassitari (formotion,
dimetoato e ossidemeton metile) sui e nei cereali, sui e nei prodotti
alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine
vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/76/CE del 6 settembre 2002,
che modifica gli allegati II delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del
Consiglio, che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari
(metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Visto il parere favorevole della commissione consultiva per i prodotti
fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194;
Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva
2002/71/CE, con la quale sono stati fissati nuovi limiti massimi per le
sostanze attive ossidemeton-metile, dimetoato, formotion;
Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva
2002/76/CE, con la quale sono fissati limiti massimi di residui
provvisori comunitari per la sostanza attiva metsulfuron metile, iscritta
in allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;
Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive demeton-S-metilsolfone dimetoato, formotion,
metsulfuron metile, ometoato e ossidemeton-metile, resosi necessario per
verificare il rispetto di alcuni dei nuovi limiti massimi tollerati;
Considerata la necessita' di modificare le condizioni di autorizzazione
di prodotti fitosanitari registrati in Italia relativamente ad alcuni
impieghi delle sostanze demeton-S-metilsolfone, dimetoato, formotion,
ometoato e ossidemeton-metile;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;
Decreta:
Art.
1
Campo
di applicazione
1. Il
presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate:
1. nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli di cui
all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio
2000;
2. nei cereali, di cui all'alegato 1, parte B, del decreto del Ministro
della sanita' 19 maggio 2000;
3. negli altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
4. nei prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
5. negli altri prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte
E, del decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000;
b) le revoche e la possibilita' di modifica di impiego per alcune
combinazioni sostanza attiva/coltura.
Art.
2
Limiti
massimi di residui
1. Nei
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nei cereali e
negli altri prodotti vegetali, sono ammessi i limiti massimi di residui
di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il
quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della
sanita' 19 maggio 2000, e successive modifiche.
2. Nei prodotti di origine animale, sono ammessi i limiti massimi di
residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato
2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro
della sanita' 19 maggio 2000, e successive modifiche.
Art.
3
Revoche
e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti
autorizzati
1. A
conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive formotion, ometoato, dimetoato,
ossidemeton-metile, demetonS-metilsolfone al fine di consentire il
rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi, si rende necessario
modificare le autorizzazioni contenenti alcuni impieghi.
2. Si dispone la revoca dell'impiego dei prodotti fitosanitari,
contenenti le sostanze attive formotion, ometoato, dimetoato,
ossidemeton-metile, demeton-S-metilsolfone sulle colture indicate
nell'allegato 3. In alternativa alla revoca per la sostanza attiva
dimetoato per le colture di olivo, bietola rossa, rutabaga e rapa, si
consente la modifica delle condizioni di impiego purche' esse permettano
il rispetto del nuovo limite massimo di residuo ammesso.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti
fitosanitari, cosi' come individuati al comma 1, che devono essere
atichettati conformemente alle disposizioni del comma 2.
4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti
le sostanze attive formotion, ometoato, dimetoato, ossidemeton-metile,
demeton-S-metilsolfone, le cui etichette riportano le colture di cui
all'allegato 3, sono tenuti:
a) ad immettere in commercio detti prodotti, in conformita' alle
disposizioni del presente decreto.
b) a trasmettere al Ministero della salute, qualora non sia gia' stato
fatto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 2 ed
eventuale richiesta di modifica di impiego per prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva dimetoato sulle colture di olivo, bietola
rossa, rutabaga e rapa, pena la revoca dell'autorizzazione;
c) per i prodotti giacenti, sia presso i magazzini delle imprese
produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 31
dicembre 2002 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli
esercizi stessi, un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di
cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in
questione;
d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli
utilizzatori dei prodotti delle revoche e modifiche di impiego resesi
necessarie.
Art.
4
Disposizioni
che permangono in vigore
1.
Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanita' 19 maggio 2000, e successive modifiche, non modificate dal
presente decreto. 2. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e
2, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2003. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra
in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma
17 gennaio 2003
Il
Ministro: Sirchia
Registrato
alla Corte dei conti il 3 marzo 2003
Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1, foglio n. 186
Allegato
1
LIMITI
MASSIMI DEI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCATI
NELL'ALLEGATO 1A, B, DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN
ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONE COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI). NONCHE
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI, IN ATTESA DI
ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)
---->
Vedere tabella a pag. 19 della G.U. <----
---->
Vedere tabella a pag. 20 della G.U. <----
*
Indica il limite convenzionale inferiore di determinazione analitica
Allegato
2
LIMITI
MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI
NELL'ALLEGATO 1D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE
DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE
---->
Vedere tabella a pag. 21 della G.U. <----
Allegato
3
REVOCA
DI IMPIEGO DII COMBINAZIONI SOSTANZA ATTIVA/COLTURA
---->
Vedere tabella a pag. 22 della G.U. <----
* Per
gli agrumi si consente l'impiego su piante non ancora in produzione. **
Per olivo, bietola rossa, rutabaga e rapa, in alternativa alla revoca, si
consente la modifica delle condizioni di impiego, purche' esse permettano
il rispetto del nuovo limite massimo di residuo ammesso.
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