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Testo in vigore dal: 13-2-2004
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1,
commi 2 e 3;
Vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, relativa all'adesione alla
Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del
pioppo nell'ambito della F.A.O. e alla relativa costituzione della
Commissione nazionale per il pioppo avvenuta con decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
247 del 29 settembre 1969; Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269;
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 15
novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 20 febbraio
1975, relativo ai periodi di raccolta ed all'eta' minima delle piante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999,
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002, del 6 settembre 2002, recante
modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda
la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base;
Visto il regolamento (CE) n. 1602/2002, del 9 settembre 2002, recante
modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda
l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione
all'utilizzatore finale di materiali forestali di moltiplicazione;
Vista la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalita' per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante ratifica ed esecuzione
della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de
Janeiro il 5 giugno 1992;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003; Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari regionali e
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Emana
il seguente decreto legislativo:
---->
vedere articoli da pag. 6 a pag. 26 del S.O. <----
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 10 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro degli affari regionali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note
alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita: «Art. 117. - La potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta
alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita'
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre
regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la
regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato - La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE,
1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE.».
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2001.» L'art. 1, commi 2 e 3, cosi' recita: «2. I
decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi,
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».
- La legge 3 dicembre 1962, n. 1799, reca: «Adesione alla Convenzione
per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo
nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua
esecuzione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
1969 reca: «Costituzione della commissione nazionale per il pioppo, con
sede in Roma.».
- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina della produzione e
del commercio di sementi e piante di rimboschimento.». - Il Ministero
delle politiche agricole ha pubblicato con la stessa data e nella
medesima Gazzetta i seguenti decreti: decreto ministeriale 15 novembre
1974 recante: «Registro di carico e scarico riguardante i materiali
forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti». (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1975, n. 49); decreto ministeriale
15 novembre 1974 recante: «Modalita' di raccolta delle sementi delle
specie forestali destinate al rimboschimento». (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1975, n. 49).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494,
reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione».
- La direttiva 1999/105/CE e' pubblicata in GUCE 15 gennaio 2000, n. L
11.
- La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata in GUCE 17 aprile 2001, n. L 106.
- La direttiva 90/220/CEE e' pubblicata in GUCE 8 maggio 1990, n. L 117.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, reca: «Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57».
- Il regolamento (CE) n. 1597/2002 e' pubblicato in GUCE 7 settembre
2002, n. L 240.
- Il regolamento (CE) n. 1602/2002 e' pubblicato in GUCE 10 settembre
2002, n. L 242.
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata in GUCE 17 luglio 1999, n. L
184.
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124, reca: «Ratifica ed esecuzione della
convenzione sulla biodiversita', connessi, fatta a Rio de Janeiro il 5
giugno 1992».
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca: «Attuazione della
direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati».
Note
all'art. 3.
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata in GUCE 17 luglio 1999 n. L 184.
Note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, vedi note alle
premesse. L'art. 10 cosi' recita: «Art. 10 (Strutture statali per la
conservazione della biodiversita' forestale). - 1. Al fine di tutelare la
diversita' biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle
competenze previste all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S.
Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversita' di Bosco Fontana
sono riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della
biodiversita' forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle
politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione
paritetica, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, formata
da un numero di esperti non superiore a sei, individuano ulteriori
stabilimenti in numero e modalita' sufficienti a rappresentare zone
omogenee dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti e'
riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, la qualifica di Centri
nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresi' abilitati alla
certificazione delle analisi sulla qualita' del seme e possono coadiuvare
le regioni nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei
materiali di base di cui all'art. 9.».
Note
all'art. 5.
- Per la legge 22 maggio 1973, n. 269, vedi note alle premesse.
Note
all'art. 7.
Per il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, vedi note alle
premesse.
Note
all'art. 8.
Per il regolamento (CE) n. 1597/2002 vedi note alle premesse. L'allegato,
parte B, cosi' recita: «Parte B Istruzioni per la compilazione delle
colonne dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A
del presente allegato 1. Le specie vanno elencate in ordine alfabetico
(colonna B); per ciascuna specie, le categorie saranno citate nel
seguente ordine (art. 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE)
(colonna C): identificati alla fonte, selezionati, qualificati,
controllati. Nella categoria qualificati, l'ordine dev'essere: arboreto
da seme, genitori, clone, miscuglio di cloni, mentre nella categoria
controllati, soprassuolo precede arboreto da seme.
2. Le varie colonne saranno completate secondo l'ordine standard e
utilizzando i codici indicati nella parte B.4 del presente allegato.
3. Nella colonna B si utilizzeranno le abbreviazioni riportate nella
parte B.5 del presente allegato. 4. Ordine standard codici per la
compilazione delle colonne dell'elenco nazionale dei materiali di base di
cui alla parte A del presente allegato
---->
vedere allegato da pag. 44 a pag. 45 del S.O. <----
-
Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.
Note
all'art. 9.
- Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.
Note
all'art. 11.
- Per la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, vedi
note alle premesse.
Note
all'art. 12.
- Per la decisione 1999/468/CE, vedi note alle premesse.
Note
all'art. 13.
- Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle premesse. Gli articoli 18
e 19 cosi' recitano: «Art. 18. - 1. Per eliminare difficolta' temporanee
di approvvigionamento generale, per l'utilizzatore finale, di materiali
forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti fissati dalla
presente direttiva - difficolta' che si manifestino almeno in uno Stato
membro e non possano essere superate all'interno della Comunita' - la
Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato e
secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 2 autorizza uno o piu'
Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da
essa determinato, materiali forestali di moltiplicazione di una o piu'
specie soggetti a requisiti meno rigorosi. In questo caso, il documento o
l'etichetta del fornitore di cui all'art. 14, paragrafo 1, indica che si
tratta di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti meno
rigorosi. 2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1 possono essere
fissate secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 2.».
«Art. 19. - 1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, determina se i materiali forestali di
moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle modalita'
di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate
per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie
dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunita' e
rispondenti alle disposizioni della presente direttiva.
2. In aggiunta alle questioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio
determina le specie, il tipo di materiali di base, le categorie e le
regioni di provenienza dei materiali forestali di moltiplicazione la cui
commercializzazione puo' essere autorizzata nell'ambito della Comunita'
ai sensi del paragrafo 1.
3. Fino all'adozione da parte del Consiglio di una decisione a norma del
paragrafo 1, gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui
all'art. 26, paragrafo 3, essere autorizzati ad adottare le decisioni in
questione. Tale autorizzazione e' destinata a garantire che i materiali
che saranno importati presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto
a quelle dei materiali forestati di moltiplicazione prodotti nelle
Comunita' ai sensi della presente direttiva. In particolare, i materiali
importati devono essere corredati di un certificato principale o di un
certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e i documenti che
contengono i dettagli di tutte le partite da esportare e che dovra'
produrre il fornitore nel paese terzo.».
- Il regolamento CEE 2913/92 e' pubblicato in GUCE 19 ottobre 1992, n. L
302.
- Il regolamento CEE 2454/93 e' pubblicato in GUCE 11 ottobre 1993, n. L
253.
Note
all'art. 14.
- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina della produzione e
del commercio di sementi e piante di rimboschimento. L'art. 16 cosi'
recita: «16. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e'
costituita una commissione nazionale tecnico-consultiva, che esercita
funzioni di consulenza per l'attivita' forestale e coordina gli studi e
le ricerche volte al miglioramento del materiale di propagazione
destinato ai rimboschimenti.
Essa e' composta:
a) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la
presiede;
b) dal vice direttore dell'azienda di Stato per le foreste demaniali;
c) dal direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967,
n.1318;
d) dal direttore dell'istituto di selvicoltura della facolta' agraria e
forestale dell'Universita' di Firenze;
e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dalla
commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 1969;
f) da tre esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su
proposta delle regioni;
g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di
propagazione, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra le
persone designate dalla Associazione nazionale dei produttori. Per
ciascuno dei componenti sara' nominato un supplente. Le funzioni di
segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione
"semi e piantine" della Direzione generale per l'economia
montana e per le foreste. La commissione ha sede in Roma presso la
Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti
di cui alle lettere e), f) e g) del primo comma durano in carica cinque
anni e possono essere confermati. Ai componenti ed al segretario della
commissione sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura
prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennita'
di missione ed il rimborso delle spese di viaggio».
- La legge 5 giugno 1967, n. 417, reca: «Modificazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai
componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle
amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle
commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle
carriere statali».
Note
all'art. 16.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».
Per completezza d'informazione, si riporta il testo deli articoli 1 e 13
contenuti rispettivamente nelle sezioni I e II:
«Art. 1 (Principio di legalita). - Nessuno puo' essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono
sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in
esse considerati.».
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla
privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad
ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro
cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura
penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto
il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione
senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto
in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento
di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere
anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre
che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di
procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
Note
all'art. 17.
- Per l'art. 117, comma 5, della Costituzione, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle premesse. Note all'art.
18. - La legge n. 269 del 1973, reca: «Disciplina della produzione e del
commercio di sementi e piante di rimboschimento.».
Allegati
---->
vedere allegati da pag. 27 a pag. 41 del S.O. <----
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