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DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003 n. 386
Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

(Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/1/2004 - Suppl. Ordinario n. 14)

  
Testo in vigore dal: 13-2-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3;
Vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, relativa all'adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'ambito della F.A.O. e alla relativa costituzione della Commissione nazionale per il pioppo avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969; Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269;
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 15 novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 20 febbraio 1975, relativo ai periodi di raccolta ed all'eta' minima delle piante; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002, del 6 settembre 2002, recante modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base;
Visto il regolamento (CE) n. 1602/2002, del 9 settembre 2002, recante modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di materiali forestali di moltiplicazione;
Vista la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari regionali e dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana
il seguente decreto legislativo:

----> vedere articoli da pag. 6 a pag. 26 del S.O. <----

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 novembre 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro degli affari regionali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli 

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato - La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE.».
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.» L'art. 1, commi 2 e 3, cosi' recita: «2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».
- La legge 3 dicembre 1962, n. 1799, reca: «Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969 reca: «Costituzione della commissione nazionale per il pioppo, con sede in Roma.».
- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento.». - Il Ministero delle politiche agricole ha pubblicato con la stessa data e nella medesima Gazzetta i seguenti decreti: decreto ministeriale 15 novembre 1974 recante: «Registro di carico e scarico riguardante i materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1975, n. 49); decreto ministeriale 15 novembre 1974 recante: «Modalita' di raccolta delle sementi delle specie forestali destinate al rimboschimento». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1975, n. 49).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione».
- La direttiva 1999/105/CE e' pubblicata in GUCE 15 gennaio 2000, n. L 11.
- La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata in GUCE 17 aprile 2001, n. L 106.
- La direttiva 90/220/CEE e' pubblicata in GUCE 8 maggio 1990, n. L 117.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
- Il regolamento (CE) n. 1597/2002 e' pubblicato in GUCE 7 settembre 2002, n. L 240.
- Il regolamento (CE) n. 1602/2002 e' pubblicato in GUCE 10 settembre 2002, n. L 242.
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata in GUCE 17 luglio 1999, n. L 184.
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', connessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992».
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca: «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».

Note all'art. 3.
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata in GUCE 17 luglio 1999 n. L 184. Note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, vedi note alle premesse. L'art. 10 cosi' recita: «Art. 10 (Strutture statali per la conservazione della biodiversita' forestale). - 1. Al fine di tutelare la diversita' biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle competenze previste all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversita' di Bosco Fontana sono riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, formata da un numero di esperti non superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in numero e modalita' sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti e' riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresi' abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualita' del seme e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei materiali di base di cui all'art. 9.».

Note all'art. 5.
- Per la legge 22 maggio 1973, n. 269, vedi note alle premesse.

Note all'art. 7.
Per il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, vedi note alle premesse.

Note all'art. 8.
Per il regolamento (CE) n. 1597/2002 vedi note alle premesse. L'allegato, parte B, cosi' recita: «Parte B Istruzioni per la compilazione delle colonne dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del presente allegato 1. Le specie vanno elencate in ordine alfabetico (colonna B); per ciascuna specie, le categorie saranno citate nel seguente ordine (art. 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE) (colonna C): identificati alla fonte, selezionati, qualificati, controllati. Nella categoria qualificati, l'ordine dev'essere: arboreto da seme, genitori, clone, miscuglio di cloni, mentre nella categoria controllati, soprassuolo precede arboreto da seme.
2. Le varie colonne saranno completate secondo l'ordine standard e utilizzando i codici indicati nella parte B.4 del presente allegato.
3. Nella colonna B si utilizzeranno le abbreviazioni riportate nella parte B.5 del presente allegato. 4. Ordine standard codici per la compilazione delle colonne dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del presente allegato

 ----> vedere allegato da pag. 44 a pag. 45 del S.O. <----

- Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.

Note all'art. 9.
- Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.

Note all'art. 11.
- Per la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, vedi note alle premesse.

Note all'art. 12.
- Per la decisione 1999/468/CE, vedi note alle premesse.

Note all'art. 13.
- Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle premesse. Gli articoli 18 e 19 cosi' recitano: «Art. 18. - 1. Per eliminare difficolta' temporanee di approvvigionamento generale, per l'utilizzatore finale, di materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti fissati dalla presente direttiva - difficolta' che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunita' - la Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato e secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 2 autorizza uno o piu' Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, materiali forestali di moltiplicazione di una o piu' specie soggetti a requisiti meno rigorosi. In questo caso, il documento o l'etichetta del fornitore di cui all'art. 14, paragrafo 1, indica che si tratta di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti meno rigorosi. 2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1 possono essere fissate secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 2.».
«Art. 19. - 1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, determina se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle modalita' di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunita' e rispondenti alle disposizioni della presente direttiva.
2. In aggiunta alle questioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio determina le specie, il tipo di materiali di base, le categorie e le regioni di provenienza dei materiali forestali di moltiplicazione la cui commercializzazione puo' essere autorizzata nell'ambito della Comunita' ai sensi del paragrafo 1.
3. Fino all'adozione da parte del Consiglio di una decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 3, essere autorizzati ad adottare le decisioni in questione. Tale autorizzazione e' destinata a garantire che i materiali che saranno importati presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali forestati di moltiplicazione prodotti nelle Comunita' ai sensi della presente direttiva. In particolare, i materiali importati devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e i documenti che contengono i dettagli di tutte le partite da esportare e che dovra' produrre il fornitore nel paese terzo.».
- Il regolamento CEE 2913/92 e' pubblicato in GUCE 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il regolamento CEE 2454/93 e' pubblicato in GUCE 11 ottobre 1993, n. L 253.

Note all'art. 14.
- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento. L'art. 16 cosi' recita: «16. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e' costituita una commissione nazionale tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale di propagazione destinato ai rimboschimenti.
Essa e' composta:
a) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la presiede;
b) dal vice direttore dell'azienda di Stato per le foreste demaniali;
c) dal direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n.1318;
d) dal direttore dell'istituto di selvicoltura della facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze;
e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dalla commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969;
f) da tre esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta delle regioni;
g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra le persone designate dalla Associazione nazionale dei produttori. Per ciascuno dei componenti sara' nominato un supplente. Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione "semi e piantine" della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. La commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti di cui alle lettere e), f) e g) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Ai componenti ed al segretario della commissione sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio».
- La legge 5 giugno 1967, n. 417, reca: «Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali».

Note all'art. 16.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale». Per completezza d'informazione, si riporta il testo deli articoli 1 e 13 contenuti rispettivamente nelle sezioni I e II:
«Art. 1 (Principio di legalita). - Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.».
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

Note all'art. 17.
- Per l'art. 117, comma 5, della Costituzione, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle premesse. Note all'art. 18. - La legge n. 269 del 1973, reca: «Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento.».

Allegati

----> vedere allegati da pag. 27 a pag. 41 del S.O. <----

    

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