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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto
il regio decreto 16 marzo 1942, n. 62, con il quale e' stato approvato il
codice civile ed, in particolare, gli articoli 14 e seguenti;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli ed, in particolare, gli articoli 19, 20, 21 e 22;
Visto il regolamento (CE) n. 961/99 della Commissione, del 6 maggio 1999,
che stabilisce le modalita' di applicazione all'estensione delle regole
fissate dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;
Visto il regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992,
relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel
settore del tabacco;
Visto il regolamento (CE) n. 86/93 della Commissione, del 19 gennaio
1993, recante modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92
del Consiglio, relativo alle organizzazioni e agli accordi
interprofessionali nel settore del tabacco;
Visto il regolamento (CE) n. 1513/01 del Consiglio, del 23 luglio 2001,
che modifica il regolamento (CEE) n. 136/66 e il regolamento (CE) n.
1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia
della qualita' dell'olio di oliva ed, in particolare, l'art. 4-bis;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 104/00 del Consiglio, del 17 dicembre 1999,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura ed, in particolare, gli articoli 13, 14,
15 e 16;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che detta
disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole ed, in particolare,
l'art. 12;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, relativo
all'orientamento ed alla modernizzazione del settore agricolo ed, in
particolare, l'art. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto;
Ritenuta la necessita' di provvedere a definire i compiti degli organismi
interprofessionali, nonche' requisiti e criteri per il loro
riconoscimento;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome in data 24 luglio 2003;
Decreta:
Art.
1
Individuazione
degli organismi che possono comporre le O.I.
1.
Possono partecipare alla composizione di organizzazioni
interprofessionali, di seguito denominate O.I., in conformita' con l'art.
12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato
dall'art. 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, gli
organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori
della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti
agricoli, come sotto elencati:
a) Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli;
b) Organizzazioni nazionali del settore della trasformazione dei prodotti
agricoli;
c) Organizzazioni nazionali del commercio;
d) Associazioni nazionali delle cooperative;
e) Unioni nazionali riconosciute delle organizzazioni dei produttori
agricoli.
2. Gli organismi indicati al comma 1 sono considerati rappresentativi a
livello nazionale quando sono in possesso dello specifico riconoscimento
della pubblica amministrazione o quando sono presenti, direttamente o
tramite organismi rappresentanti, nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro.
Art.
2
Riconoscimento
delle O.I.
1. Ai
fini del riconoscimento di cui all'art. 1, le O.I. non devono svolgere
direttamente attivita' relative alla produzione, al commercio ed alla
trasformazione del prodotto agricolo.
2. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero delle
politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei
prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC IV, dal
legale rappresentante dell'O.I., con allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo, statuto e attestazione del riconoscimento ai sensi
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;
b) relazione sull'operativita' dell'organismo;
c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato
mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli
atti necessari ad ottenere il riconoscimento; d) documenti relativi alla
rappresentativita' di ciascun organismo costituente l'O.I.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, espletata
l'istruttoria, ed acquisito il parere del Ministero delle attivita'
produttive, notifica la domanda di riconoscimento alla commissione
dell'U.E., ove previsto dalla normativa, e decide, salvo parere contrario
della predetta Commissione, entro tre mesi in merito al riconoscimento.
Qualora, entro tale termine, non pervenga il parere della Commissione
U.E., laddove previsto, potra' essere concesso un riconoscimento
provvisorio.
4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa le regioni e
le province autonome del pervenimento della domanda e successivamente da'
comunicazione alle stesse dell'avvenuto riconoscimento.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone apposito
elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute.
Art.
3
Nomina
degli amministratori
1.
Ciascun organismo, di cui al precedente art. 1, comma 1, puo' partecipare
all'O.I. e, al momento dell'adesione, ha il diritto di nominare un
proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. All'interno di
tutti gli organi decisionali devono essere rappresentate tutte le fasi
della filiera che compongono l'O.I., prevedendo regole che consentano una
equilibrata rappresentanza negli stessi delle tre componenti essenziali
della filiera, produzione, trasformazione e commercializzazione. Qualora
il rappresentante nel consiglio di amministrazione non sia il presidente
dell'organismo aderente, questi deve possedere pieni poteri per
rappresentare l'organismo di appartenenza e per operare nell'ambito di
quanto previsto dallo statuto dell'O.I.
Art.
4
Controlli
e revoca
1. Il
Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo
sulle O.I. ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per
verificare la permanenza, in capo alle O.I., dei requisiti richiesti per
il riconoscimento. I predetti controlli saranno esercitati tramite
l'acquisizione di dati inerenti l'attivita' dell'O.I., anche su base
informatica, nonche' con controlli in loco.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali procede, previa
diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento;
b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
c) irregolarita' gravi che impediscono il conseguimento delle attivita'
di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come
modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
d) inosservanza dell'obbligo di notifica al Ministero, degli accordi,
decisioni e pratiche concordate, per il necessario inoltro alla
Commissione europea.
3. Il provvedimento di revoca e' comunicato al Ministero delle attivita'
produttive, alla Commissione UE ed alle regioni e province autonome.
Art.
5
Condizioni
per l'estensione
1.
Puo' essere chiesta l'estensione di regole, adottate dall'O.I., a
condizione che riguardino i seguenti aspetti:
a) regole di produzione piu' restrittive della normativa comunitaria e
nazionale in materia (ivi comprese quelle di tutela ambientale e
benessere animale);
b) elaborazione di contratti tipo compatibili con la normativa
comunitaria;
c) regole di commercializzazione;
d) azioni di promozione e valorizzazione della produzione;
e) azioni di tutela della agricoltura biologica.
2. Le regole indicate al comma 1, e le relative modalita', per essere
dichiarate estensibili, devono essere conformi ai regolamenti comunitari
di settore e non debbono arrecare pregiudizio agli altri operatori
nazionali e comunitari.
3. La richiesta di estensione e' adottata con il voto favorevole di
almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
4. La richiesta di estensione deve essere presentata al Ministero delle
politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei
prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC IV, dal
legale rappresentante dell'O.I., con allegata la delibera di richiesta di
estensione e i documenti comprovanti l'esistenza delle condizioni di cui
al comma 2.
5. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero delle attivita'
produttive, sono stabiliti i criteri necessari ad accertare che l'O.I.,
che chiede l'estensione delle regole di cui al comma 1, controlli
effettivamente il 75% della produzione o del commercio o della
trasformazione del prodotto interessato.
6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, verificata
l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, rende
obbligatorie, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le regole adottate dall'O.I. Nel provvedimento
di approvazione vengono riportate le specifiche delle regole rese
obbligatorie ed il periodo di validita' dell'obbligo.
7. Nel caso di estensione delle regole per uno o piu' prodotti e qualora
una o piu' azioni di cui all'art. 5, comma 1, svolte da un'O.I.
riconosciuta siano di interesse economico generale per gli operatori, il
Ministero per le politiche agricole e forestali puo' stabilire, con
apposito decreto, che gli operatori individuali o le associazioni non
aderenti all'organizzazione che fruiscono di dette azioni siano tenuti a
corrispondere all'O.I., che ne fa richiesta, tutti o parte dei contributi
finanziari versati dagli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a
coprire le spese direttamente conseguenti all'esecuzione delle azioni in
questione.
8. Le regole rese obbligatorie sono comunicate alla Commissione U.E. Il
presente decreto e' inviato all'organo di controllo ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale italiana.
Roma,
8 agosto 2003
Il
Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
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