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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24/9/2003) |
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Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999
che istituisce, tra l'altro, il Ministero delle politiche agricole e
forestali; Decreta: Art. 1 Finalita' dell'Albo degli esperti L'Albo degli esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di disporre di specifiche professionalita' in materia di ricerca e di valorizzazione dell'innovazione per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di ricerca. Art. 2 Aree tematiche dell'Albo Per le finalita' di cui
all'art. 1, e' indetta una selezione pubblica per esperti in materia di
ricerca sul sistema agricolo, per la formazione di un albo, da attivare
presso questo Ministero, articolato nelle seguenti aree tematiche: 1.
biotecnologie avanzate (vegetali, animali, dei microrganismi); Art. 3 Requisiti per l'ammissibilita' Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie: professori universitari di ruolo; dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche ed integrazioni; ricercatori di ruolo; altri soggetti in possesso di alta qualificazione e di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno decennale, nella valutazione e gestione della ricerca, con riferimento alle aree tematiche di cui all'art. 2. Art. 4 Criteri di selezione La selezione degli esperti e' effettuata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che si avvale del Comitato ricerca, sulla base di una valutazione atta ad accertare la specifica competenza tecnico-scientifica del richiedente, nonche' la qualificata esperienza di valutazione e gestione della ricerca e sperimentazione, con riferimento alle aree tematiche di cui all'art. 2. Art. 5 Presentazione delle domande 1. Ciascun candidato puo' presentare domanda per l'inserimento
nell'albo degli esperti indicando non piu' di tre aree tematiche, di cui
all'art. 2, tra loro affini. Le domande devono pervenire entro sessanta
giorni, a partire da quello successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, compilando l'apposito modello allegato (allegato 1),
disponibile sul sito Internet del Ministero www.politicheagricole.it,
alla voce «albo esperti ricerca». Art. 6 Aggiornamento dell'albo Con specifico provvedimento il Ministero provvede all'aggiornamento periodico dell'albo, per una, alcune o tutte le aree tematiche di cui all'art. 2 del presente decreto, in funzione delle necessita'. Art. 7 Compiti degli esperti 1. Gli esperti inseriti nell'albo sono tenuti a dichiarare
l'assenza di coinvolgimento e/o interesse diretto o indiretto nei
progetti per i quali sono chiamati alla valutazione, compilando un
modello che verra' all'uopo fornito dal Ministero. Art. 8 Oneri per la valutazione dei progetti Gli oneri relativi alla valutazione effettuata dagli esperti gravano, nella misura massima dell'uno per cento del finanziamento complessivo ai sensi del decreto-legge n. 212 del 25 settembre 2002 convertito nella legge 268 del 22 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2002), su ciascun progetto di ricerca finanziato dal Ministero. Art. 9 Inserimento nell'Albo dei componenti del comitato ricerca I componenti del Comitato ricerca sono inseriti d'ufficio nell'albo, a loro richiesta in non piu' di tre aree tematiche da essi indicate. Roma, 21 luglio 2003 Il direttore generale: Serino
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MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14/11/2003) |
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