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IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
Vista la circolare del Ministero
della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente: «Aspetti
applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi
sanitari»;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di
attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero
della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi
delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n.
65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi (antiparassitari);
Visti i decreti con i quali i prodotti
fitosanitari riportati in allegato sono stati registrati ed autorizzati
ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 1;
Rilevato
che le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato entro la
scadenza del termine previsto la domanda di rinnovo e la documentazione
integrativa richiesta all'atto della registrazione;
Ritenuto di procedere
alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati in allegato;
Decreta:
1. Sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio
ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati in allegato.
2. E'
consentito lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio non oltre il
periodo di dodici mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese
interessate.
Roma, 7 luglio 2003
p. Il direttore generale: Ferri
Allegato
AUTORIZZAZIONI DI
PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATE D'UFFICIO
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vedere allegato a pag. 23 della G.U. <----
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