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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva pirifenox che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.  

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il pirifenox, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pirifenox;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti pirifenox;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva pirifenox non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirifenox, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pirifenox e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti pirifenox sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003. 

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI  A BASE DI PIRIFENOX LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
       COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

=====================================================================
   Prodotto    | N. reg. |Data reg. |            Impresa
=====================================================================
PROSIT 200 EC  |009207   |24/04/97  |Scam S.r.l.
CORONA 200 EC  |009559   |13/03/98  |Syngenta Crop Protection S.p.a.
DORADO         |009140   |28/02/97  |Syngenta Crop Protection S.p.a.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva perfluidone che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.  

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il perfluidone, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti perfluidone;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti perfluidone;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva perfluidone non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva perfluidone, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti perfluidone e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti perfluidone sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI  A  BASE DI PERFLUIDONE LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
      IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

=====================================================================
      Prodotto       |  N. reg.   |  Data reg.  |      Impresa
=====================================================================
TIOLERBANE COMBI     |004399      |25/05/81     |Chimiberg S.r.l.
MALERBANE C          |002247      |28/05/76     |Chimiberg S.r.l.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva profenofos che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il profenofos, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti profenofos;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti profenofos;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva profenofos non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva profenofos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti profenofos e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti profenofos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI A BASE DI PROFENOFOS LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
       COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

=====================================================================
    Prodotto    |N. reg. |Data reg. |            Impresa
=====================================================================
POLYTRIN S      |006576  |13/12/85  |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SELECRON E      |006186  |15/01/85  |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SELECRON VEGOIL |006185  |15/01/85  |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SELECRON        |006182  |15/01/85  |Syngenta Crop Protection S.p.a.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva naptalam che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il naptalam, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti naptalam;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti naptalam;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva naptalam non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva naptalam, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti naptalam e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti naptalam sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI  A  BASE DI NAPTALAM LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
       COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

=====================================================================
  Prodotto   |  N. reg.   |  Data reg.  |          Impresa
=====================================================================
ALANAP       |005862      |06/04/84     |Crompton Chemical S.r.l.
ALANAP 3     |001295      |21/10/74     |Isagro S.p.a.
NAPSER       |004414      |08/10/81     |Sepran S.a.s.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva prometrina che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.  

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui la prometrina, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti prometrina;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti prometrina;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva prometrina non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva prometrina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti prometrina e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti prometrina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI A BASE DI PROMETRINA LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
       COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

=====================================================================
  Prodotto   | N. reg. | Data reg. |             Impresa
=====================================================================
PROMET       |004366   |25/05/81   |Chemia S.p.a.
SIAPRON      |007436   |09/03/88   |Siapa S.r.l.
GESAGARD 50  |002818   |30/05/78   |Syngenta Crop Protection S.p.a.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva monocrotofos che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il monocrotofos, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti monocrotofos;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti monocrotofos;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva monocrotofos non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva monocrotofos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti monocrotofos e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti monocrotofos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI  A BASE DI MONOCROTOFOS LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
      IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

=====================================================================
  Prodotto   | N. reg. | Data reg. |             Impresa
=====================================================================
AZODRIN 20   |000322   |09/03/72   |Basf Agro S.p.a.
MONOFOS      |001480   |30/05/74   |Chemia S.p.a.
CROTOFIT WP  |001397   |19/12/73   |New Agri S.r.l.
GESIK        |001282   |28/07/73   |Sariaf S.p.a.
SILCROT 20   |001348   |19/12/73   |Siapa S.r.l.
CROTOS 20    |000267   |22/11/71   |Siapa S.r.l.
TREMOTAL     |000132   |09/08/71   |Sipcam S.p.a.
NUVACRON 20  |002151   |26/03/76   |Syngenta Crop Protection S.p.a.
CROTOFIT E   |001400   |19/12/73   |Terranalisi S.r.l.
ERITOX 20    |001157   |15/02/73   |Terranalisi S.r.l.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva propoxur che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il propoxur, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti propoxur;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti propoxur;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva propoxur non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propoxur, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti propoxur e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti propoxur sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI  A  BASE DI PROPOXUR LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
       COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

=====================================================================
    Prodotto     |  N. reg.   | Data reg. |         Impresa
=====================================================================
BAYSOL LIZETAN   |010843/PPO  |11/04/01   |Bayer Cropscience S.r.l.
ILDENAL PLUS     |010100      |23/07/99   |Bayer Cropscience S.r.l.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fosamina d'ammonio che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui la fosamina d'ammonio, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fosamina d'ammonio;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti fosamina d'ammonio;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva fosamina d'ammonio non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosamina d'ammonio, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fosamina d'ammonio e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fosamina d'ammonio sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI   A   BASE  DI  FOSAMINA  D'AMMONIO  LE  CUI  AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE  IN  COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO
                                2003

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 Prodotto | N. reg. | Data reg. |              Impresa
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KRENITE   |005386   |30/05/83   |Du Pont de Nemours italiana S.r.l.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva quinalfos che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il quinalfos, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti quinalfos;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti quinalfos;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva quinalfos non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinalfos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti quinalfos e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti quinalfos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI  A BASE DI QUINALFOS LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
       COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

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  Prodotto   | N. reg. | Data reg. |             Impresa
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EKOS         |009690   |14/07/98   |Agrosol S.r.l.
PATRIOT      |009927   |12/02/99   |Isagro Italia S.r.l.
QUIRIC       |009871   |07/01/99   |Kemipharm S.r.l.
IGUASU'      |009604   |14/04/98   |Rocca Frutta S.r.l.
MYREX        |010388   |22/03/00   |Sariaf S.p.a.
QUILFOS EC   |010006   |09/04/99   |Scam S.r.l.
SPITZE       |009926   |12/02/99   |Siapa S.r.l.
EKALUX       |006033   |19/07/84   |Syngenta Crop Protection S.p.a.
UNIFOS       |009764   |01/10/98   |Tecomag S.r.l.
KALTER       |009722   |04/08/98   |Terranalisi S.r.l.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva neburon che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il neburon, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti neburon;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti neburon;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva neburon non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva neburon, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti neburon e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti neburon sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI  A  BASE  DI NEBURON LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
       COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

=====================================================================
    Prodotto    |N. reg. |Data reg. |            Impresa
=====================================================================
STINURON PB 60  |005254  |23/02/83  |Agrosol S.r.l.
PRODIX FLOWABLE |007316  |10/12/87  |Bayer Cropscience S.r.l.
GRANUREX        |004331  |18/05/81  |Bayer Cropscience S.r.l.
VECLAN          |005551  |23/11/83  |Cheminova Agro Italia S.r.l.
NELIN           |007577  |25/10/88  |Scam S.r.l.
NORUBEN 40      |007681  |02/02/89  |Siapa S.r.l.
PREGRANIL       |005427  |04/07/83  |Sipcam S.p.a.
GRANGRANO       |007457  |18/03/88  |Syngenta Crop Protection S.p.a.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva oxadixil che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui 1'oxadixil, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti oxadixil;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti oxadixil;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva oxadixil non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxadixil, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti oxadixil e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti oxadixil sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI  A  BASE DI OXADIXIL LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
       COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

=====================================================================
    Prodotto    |N. reg.|Data reg.|             Impresa
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BLITZ           |010203 |02/12/99 |Agrivet S.a.s.
VITIRIL COMBI   |007204 |03/07/87 |Bayer Cropscience S.r.l.
VITIRIL M       |006501 |20/09/85 |Bayer Cropscience S.r.l.
OXIFOL          |006320 |03/04/85 |Dow Agrosciences B.V.
AMPELOSAN COMBI |010061 |21/06/99 |Dow Agrosciences B.V.
SIRDATE MZ DF   |008445 |16/11/93 |Du Pont de Nemours italiana S.r.l.
OXAL CU         |011230 |04/03/02 |Europhyto S.r.l.
OXARAM          |010755 |19/03/01 |Guaber S.p.a.
OXACUR          |010558 |20/07/00 |Prochimag di Mandrioli Giuseppe
OXIL MZ         |011128 |18/12/01 |Scam S.r.l.
ASTER-R WDG     |011309 |09/05/02 |Scam S.r.l.
OXIL-F WDG      |011161 |24/01/02 |Scam S.r.l.
OXIL-R WDG      |011162 |24/01/02 |Scam S.r.l.
OXIL STRONG WDG |011256 |28/03/02 |Scam S.r.l.
OXAVIT M        |010980 |12/07/01 |Sivam S.p.a.
OXAVIT-R        |011018 |25/09/01 |Sivam S.p.a.
SANDOFAN F 10-35|006495 |20/09/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
OXIFOL CM       |006498 |20/09/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN C      |006502 |20/09/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
PULSTAR         |006582 |13/12/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN CL     |007863 |27/06/89 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN M      |006318 |03/04/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN M WG   |009601 |14/04/98 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
RIPOST PEPITE   |008454 |16/11/93 |Syngenta Crop Protection S.p.a.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva polisolfuro di bario che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il polisolfuro di bario, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti polisolfuro di bario;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti polisolfuro di bario;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva polisolfuro di bario non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva polisolfuro di bario, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti polisolfuro di bario e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti polisolfuro di bario sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI  A  BASE  DI  POLISOLFURO  DI  BARIO  LE  CUI AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE  IN  COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO
                                2003

=====================================================================
        Prodotto         |N. reg.|Data reg.|         Impresa
=====================================================================
POLIBARIO-STI L          |004533 |14/11/81 |Agrosol S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SOLBAR S                 |003973 |20/12/80 |Bayer Cropscience S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
COCCIN S                 |006514 |03/10/85 |Chemia S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
ZOLFOSOL 25              |006512 |03/10/85 |Chemia S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
ZOLFOSOL 15              |006511 |03/10/85 |Chemia S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
                         |       |         |Cheminova Agro Italia
AGROBAR                  |003187 |07/07/79 |S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
CHIMIBAR                 |009703 |28/07/98 |Chimiberg S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
BARIO VALSELE            |003038 |30/04/79 |Fedis S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
TIOBAR                   |003465 |14/01/80 |Isagro S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
FLORBARIO                |002943 |10/11/78 |Sariaf S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
FLORBARIO ESSE           |002942 |04/12/79 |Sariaf S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
FLORBARIO LIQUIDO        |002978 |10/11/78 |Sariaf S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
POLIBA                   |003305 |22/10/79 |Scam S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SOLFOBARIO ROMAGNA 40-42%|002980 |11/11/78 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SILPOL 45/47             |002844 |08/08/78 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SILPOL L                 |003202 |05/07/79 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SOLFOBARIO ROMAGNA 46%   |003726 |16/09/80 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SOLFOBARIO ROMAGNA       |       |         |
LIQUIDO                  |003784 |19/06/80 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SILPOL                   |004409 |26/09/81 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
ALEPRIN                  |002891 |08/11/78 |Sipcam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
BARIOTIOL TIPO S         |002823 |22/12/78 |Sipcam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
BARIOTIOL L              |002820 |26/05/78 |Sipcam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
BARIOTIOL E              |001811 |11/11/74 |Sipcam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
BARIOTIOL TIPO NORMALE   |002824 |30/05/78 |Sipcam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
POLSOL                   |000920 |07/03/74 |Sivam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
POLISOLFURO DI BARIO     |       |         |
LIQUIDO POLISENIO        |000908 |22/02/73 |Soc. Polisenio S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
                         |       |         |Solvay Bario e Derivati
POLIBAR                  |002783 |10/03/80 |(SABED) S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
                         |       |         |Sti Solfotecnica italiana
POLIBARIO STI 46         |004453 |01/10/81 |S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
BARIOTER                 |001491 |22/04/74 |Terranalisi S.r.l.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva piridafention che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il piridafention, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti piridafention;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti piridafention;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva piridafention non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridafention, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esitenti dei prodotti fitosanitari contenenti piridafention e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti piridafention sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direrttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI A BASE DI PIRIDAFENTION LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
      IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

=====================================================================
    Prodotto     |   N. reg.    |   Data reg.    |      Impresa
=====================================================================
ARBEKAR          |008353        |14/07/93        |Sipcam S.p.a.
MITRASIP         |007559        |25/10/88        |Sipcam S.p.a.
AS BETA          |005316        |15/04/83        |Sipcam S.p.a.
OFUNACK PB       |004201        |17/02/81        |Sipcam S.p.a.
OFUNACK P3       |004164        |20/12/80        |Sipcam S.p.a.
OFUNACK L        |004132        |09/12/80        |Sipcam S.p.a.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva pirazossifen che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il pirazossifen, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pirazossifen;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti pirazossifen;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva pirazossifen non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirazossifen, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pirazossifen e' consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti pirazossifen sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI  A BASE DI PIRAZOSSIFEN LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
      IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

=====================================================================
   Prodotto    | N. reg.  | Data reg.  |           Impresa
=====================================================================
PAICER 10 G    |007901    |22/03/90    |Ishihara Sangyo Kaisha LTD
MERCURY        |008406    |07/08/93    |Siapa S.r.l.
SILRIS TRIS    |008274    |04/05/93    |Siapa S.r.l.
SILRIS DUO     |008273    |04/05/93    |Siapa S.r.l.
SILRIS         |007900    |22/03/90    |Siapa S.r.l.
         

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