|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la
sostanza attiva pirifenox che non e' stata iscritta nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento
(CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE
del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma
1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre
2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il
pirifenox, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2,
comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli
Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali
sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento
comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle
scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pirifenox;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del
citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e
l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti
fitosanitari contenenti pirifenox;
Visto l'art. 23 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per
chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti
fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma
del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
pirifenox non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio
1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirifenox, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pirifenox e' consentita
fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti pirifenox sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti
fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto,
notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera'
in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direttore generale:
Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI PIRIFENOX LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto | N. reg. |Data reg. | Impresa
=====================================================================
PROSIT 200 EC |009207 |24/04/97 |Scam S.r.l.
CORONA 200 EC |009559 |13/03/98 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
DORADO |009140 |28/02/97 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la
sostanza attiva perfluidone che non e' stata iscritta nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del
regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il perfluidone,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del
suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri
per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo
inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti perfluidone;
Considerato il periodo di moratoria,
di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002,
per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in
commercio di prodotti fitosanitari contenenti perfluidone;
Visto l'art.
23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni
previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza
prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di
riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
perfluidone non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio
1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva perfluidone, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti perfluidone e' consentita
fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti perfluidone sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei
tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente
decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direttore
generale: Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI PERFLUIDONE LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa
=====================================================================
TIOLERBANE COMBI |004399 |25/05/81 |Chimiberg S.r.l.
MALERBANE C |002247 |28/05/76 |Chimiberg S.r.l.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la
sostanza attiva profenofos che non e' stata iscritta nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento
(CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il profenofos,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del
suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri
per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo
inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti profenofos;
Considerato il periodo di moratoria,
di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002,
per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in
commercio di prodotti fitosanitari contenenti profenofos;
Visto l'art. 23
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni
previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza
prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di
riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
profenofos non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio
1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva profenofos, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti profenofos e' consentita
fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti profenofos sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei
tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente
decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direttore
generale: Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI PROFENOFOS LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto |N. reg. |Data reg. | Impresa
=====================================================================
POLYTRIN S |006576 |13/12/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SELECRON E |006186 |15/01/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SELECRON VEGOIL |006185 |15/01/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SELECRON |006182 |15/01/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la
sostanza attiva naptalam che non e' stata iscritta nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento
(CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il naptalam, nell'allegato
I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto
regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per
procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto
di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre
un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti naptalam;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del
citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e
l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti
fitosanitari contenenti naptalam;
Visto l'art. 23
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni
previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza
prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di
riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
naptalam non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva naptalam, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti naptalam e' consentita
fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti naptalam sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti
fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto,
notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera'
in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direttore generale:
Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI NAPTALAM LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa
=====================================================================
ALANAP |005862 |06/04/84 |Crompton Chemical S.r.l.
ALANAP 3 |001295 |21/10/74 |Isagro S.p.a.
NAPSER |004414 |08/10/81 |Sepran S.a.s.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari che contengono la sostanza attiva prometrina che non e'
stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione
del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui la prometrina,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del
suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri
per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo
inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti prometrina;
Considerato il periodo di moratoria,
di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002,
per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in
commercio di prodotti fitosanitari contenenti prometrina;
Visto l'art. 23
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni
previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza
prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di
riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
prometrina non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio
1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva prometrina, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti prometrina e' consentita
fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti prometrina sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei
tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente
decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direttore
generale: Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI PROMETRINA LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa
=====================================================================
PROMET |004366 |25/05/81 |Chemia S.p.a.
SIAPRON |007436 |09/03/88 |Siapa S.r.l.
GESAGARD 50 |002818 |30/05/78 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la
sostanza attiva monocrotofos che non e' stata iscritta nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del
regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il monocrotofos,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del
suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri
per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo
inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti monocrotofos;
Considerato il periodo di
moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n.
2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze
esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti monocrotofos;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o
utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in
materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La
sostanza attiva monocrotofos non e' iscritta nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva
91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva monocrotofos, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti monocrotofos e' consentita
fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti monocrotofos sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei
tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente
decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direttore
generale: Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI MONOCROTOFOS LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa
=====================================================================
AZODRIN 20 |000322 |09/03/72 |Basf Agro S.p.a.
MONOFOS |001480 |30/05/74 |Chemia S.p.a.
CROTOFIT WP |001397 |19/12/73 |New Agri S.r.l.
GESIK |001282 |28/07/73 |Sariaf S.p.a.
SILCROT 20 |001348 |19/12/73 |Siapa S.r.l.
CROTOS 20 |000267 |22/11/71 |Siapa S.r.l.
TREMOTAL |000132 |09/08/71 |Sipcam S.p.a.
NUVACRON 20 |002151 |26/03/76 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
CROTOFIT E |001400 |19/12/73 |Terranalisi S.r.l.
ERITOX 20 |001157 |15/02/73 |Terranalisi S.r.l.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la
sostanza attiva propoxur che non e' stata iscritta nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento
(CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il propoxur, nell'allegato
I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto
regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per
procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto
di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre
un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti propoxur;
Considerato il periodo di moratoria, di
cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002,
per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in
commercio di prodotti fitosanitari contenenti propoxur;
Visto l'art. 23
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni
previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza
prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di
riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
propoxur non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva propoxur, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti propoxur e' consentita
fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti propoxur sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti
fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto,
notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera'
in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direttore generale:
Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI PROPOXUR LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa
=====================================================================
BAYSOL LIZETAN |010843/PPO |11/04/01 |Bayer Cropscience S.r.l.
ILDENAL PLUS |010100 |23/07/99 |Bayer Cropscience S.r.l.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari che contengono la sostanza attiva fosamina d'ammonio che
non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della
Commissione del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui la fosamina d'ammonio,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del
suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri
per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo
inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti fosamina d'ammonio;
Considerato il periodo di
moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n.
2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze
esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti fosamina
d'ammonio;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva fosamina d'ammonio non e' iscritta nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosamina d'ammonio, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fosamina d'ammonio e'
consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni
di prodotti fitosanitari contenenti fosamina d'ammonio sono tenuti ad
adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli
utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e
del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese
interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il
direttore generale: Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI FOSAMINA D'AMMONIO LE CUI AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO
2003
=====================================================================
Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa
=====================================================================
KRENITE |005386 |30/05/83 |Du Pont de Nemours italiana S.r.l.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la
sostanza attiva quinalfos che non e' stata iscritta nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento
(CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il quinalfos, nell'allegato
I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto
regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per
procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto
di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre
un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti quinalfos;
Considerato il periodo di moratoria,
di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002,
per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in
commercio di prodotti fitosanitari contenenti quinalfos;
Visto l'art. 23
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni
previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza
prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di
riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
quinalfos non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio
1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinalfos, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti quinalfos e' consentita
fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti quinalfos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti
fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto,
notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera'
in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direttore generale:
Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI QUINALFOS LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa
=====================================================================
EKOS |009690 |14/07/98 |Agrosol S.r.l.
PATRIOT |009927 |12/02/99 |Isagro Italia S.r.l.
QUIRIC |009871 |07/01/99 |Kemipharm S.r.l.
IGUASU' |009604 |14/04/98 |Rocca Frutta S.r.l.
MYREX |010388 |22/03/00 |Sariaf S.p.a.
QUILFOS EC |010006 |09/04/99 |Scam S.r.l.
SPITZE |009926 |12/02/99 |Siapa S.r.l.
EKALUX |006033 |19/07/84 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
UNIFOS |009764 |01/10/98 |Tecomag S.r.l.
KALTER |009722 |04/08/98 |Terranalisi S.r.l.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la
sostanza attiva neburon che non e' stata iscritta nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento
(CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il neburon, nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto
regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per
procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto
di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre
un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti neburon;
Considerato il periodo di moratoria, di
cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002,
per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in
commercio di prodotti fitosanitari contenenti neburon;
Visto l'art. 23
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni
previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza
prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di
riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
neburon non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva neburon, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti neburon e' consentita fino
al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti neburon sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti
fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto,
notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera'
in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direttore generale:
Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI NEBURON LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto |N. reg. |Data reg. | Impresa
=====================================================================
STINURON PB 60 |005254 |23/02/83 |Agrosol S.r.l.
PRODIX FLOWABLE |007316 |10/12/87 |Bayer Cropscience S.r.l.
GRANUREX |004331 |18/05/81 |Bayer Cropscience S.r.l.
VECLAN |005551 |23/11/83 |Cheminova Agro Italia S.r.l.
NELIN |007577 |25/10/88 |Scam S.r.l.
NORUBEN 40 |007681 |02/02/89 |Siapa S.r.l.
PREGRANIL |005427 |04/07/83 |Sipcam S.p.a.
GRANGRANO |007457 |18/03/88 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari che contengono la sostanza attiva oxadixil che non e' stata
iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20
novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui 1'oxadixil, nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto
regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per
procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto
di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre
un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti oxadixil;
Considerato il periodo di moratoria, di
cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002,
per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in
commercio di prodotti fitosanitari contenenti oxadixil;
Visto l'art. 23
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni
previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza
prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di
riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva
oxadixil non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxadixil, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo
delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti oxadixil e'
consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti oxadixil sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti
fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto,
notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera'
in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direttore generale:
Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI OXADIXIL LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto |N. reg.|Data reg.| Impresa
=====================================================================
BLITZ |010203 |02/12/99 |Agrivet S.a.s.
VITIRIL COMBI |007204 |03/07/87 |Bayer Cropscience S.r.l.
VITIRIL M |006501 |20/09/85 |Bayer Cropscience S.r.l.
OXIFOL |006320 |03/04/85 |Dow Agrosciences B.V.
AMPELOSAN COMBI |010061 |21/06/99 |Dow Agrosciences B.V.
SIRDATE MZ DF |008445 |16/11/93 |Du Pont de Nemours italiana S.r.l.
OXAL CU |011230 |04/03/02 |Europhyto S.r.l.
OXARAM |010755 |19/03/01 |Guaber S.p.a.
OXACUR |010558 |20/07/00 |Prochimag di Mandrioli Giuseppe
OXIL MZ |011128 |18/12/01 |Scam S.r.l.
ASTER-R WDG |011309 |09/05/02 |Scam S.r.l.
OXIL-F WDG |011161 |24/01/02 |Scam S.r.l.
OXIL-R WDG |011162 |24/01/02 |Scam S.r.l.
OXIL STRONG WDG |011256 |28/03/02 |Scam S.r.l.
OXAVIT M |010980 |12/07/01 |Sivam S.p.a.
OXAVIT-R |011018 |25/09/01 |Sivam S.p.a.
SANDOFAN F 10-35|006495 |20/09/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
OXIFOL CM |006498 |20/09/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN C |006502 |20/09/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
PULSTAR |006582 |13/12/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN CL |007863 |27/06/89 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN M |006318 |03/04/85 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN M WG |009601 |14/04/98 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
RIPOST PEPITE |008454 |16/11/93 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari che contengono la sostanza attiva polisolfuro di bario che
non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della
Commissione del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il polisolfuro di bario,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del
suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri
per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo
inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti polisolfuro di bario;
Considerato il periodo di
moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n.
2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze
esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti polisolfuro di
bario;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva polisolfuro di bario non e' iscritta nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva polisolfuro di bario, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti polisolfuro di bario e'
consentita fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni
di prodotti fitosanitari contenenti polisolfuro di bario sono tenuti ad
adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli
utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e
del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese
interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il
direttore generale: Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI POLISOLFURO DI BARIO LE CUI AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO
2003
=====================================================================
Prodotto |N. reg.|Data reg.| Impresa
=====================================================================
POLIBARIO-STI L |004533 |14/11/81 |Agrosol S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SOLBAR S |003973 |20/12/80 |Bayer Cropscience S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
COCCIN S |006514 |03/10/85 |Chemia S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
ZOLFOSOL 25 |006512 |03/10/85 |Chemia S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
ZOLFOSOL 15 |006511 |03/10/85 |Chemia S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
| | |Cheminova Agro Italia
AGROBAR |003187 |07/07/79 |S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
CHIMIBAR |009703 |28/07/98 |Chimiberg S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
BARIO VALSELE |003038 |30/04/79 |Fedis S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
TIOBAR |003465 |14/01/80 |Isagro S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
FLORBARIO |002943 |10/11/78 |Sariaf S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
FLORBARIO ESSE |002942 |04/12/79 |Sariaf S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
FLORBARIO LIQUIDO |002978 |10/11/78 |Sariaf S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
POLIBA |003305 |22/10/79 |Scam S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SOLFOBARIO ROMAGNA 40-42%|002980 |11/11/78 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SILPOL 45/47 |002844 |08/08/78 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SILPOL L |003202 |05/07/79 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SOLFOBARIO ROMAGNA 46% |003726 |16/09/80 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SOLFOBARIO ROMAGNA | | |
LIQUIDO |003784 |19/06/80 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
SILPOL |004409 |26/09/81 |Siapa S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
ALEPRIN |002891 |08/11/78 |Sipcam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
BARIOTIOL TIPO S |002823 |22/12/78 |Sipcam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
BARIOTIOL L |002820 |26/05/78 |Sipcam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
BARIOTIOL E |001811 |11/11/74 |Sipcam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
BARIOTIOL TIPO NORMALE |002824 |30/05/78 |Sipcam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
POLSOL |000920 |07/03/74 |Sivam S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
POLISOLFURO DI BARIO | | |
LIQUIDO POLISENIO |000908 |22/02/73 |Soc. Polisenio S.r.l.
---------------------------------------------------------------------
| | |Solvay Bario e Derivati
POLIBAR |002783 |10/03/80 |(SABED) S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
| | |Sti Solfotecnica italiana
POLIBARIO STI 46 |004453 |01/10/81 |S.p.a.
---------------------------------------------------------------------
BARIOTER |001491 |22/04/74 |Terranalisi S.r.l.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la
sostanza attiva piridafention che non e' stata iscritta nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del
regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il piridafention,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del
suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri
per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo
inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti piridafention;
Considerato il periodo di
moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n.
2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze
esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti piridafention;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o
utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in
materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La
sostanza attiva piridafention non e' iscritta nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva
91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridafention, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esitenti
dei prodotti fitosanitari contenenti piridafention e' consentita fino al
31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti piridafention sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei
tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente
decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direrttore
generale: Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI PIRIDAFENTION LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa
=====================================================================
ARBEKAR |008353 |14/07/93 |Sipcam S.p.a.
MITRASIP |007559 |25/10/88 |Sipcam S.p.a.
AS BETA |005316 |15/04/83 |Sipcam S.p.a.
OFUNACK PB |004201 |17/02/81 |Sipcam S.p.a.
OFUNACK P3 |004164 |20/12/80 |Sipcam S.p.a.
OFUNACK L |004132 |09/12/80 |Sipcam S.p.a.
|
|
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 luglio 2003
Revoca delle
autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che
contengono la sostanza attiva pirazossifen che non e' stata iscritta
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in
attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20
novembre 2002.
(Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25/7/2003)
|
|
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli
articoli 4 e 6;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non
iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il pirazossifen,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2 del
suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri
per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo
inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti
fitosanitari contenenti pirazossifen;
Considerato il periodo di
moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n.
2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze
esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti pirazossifen;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o
utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in
materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
1. La
sostanza attiva pirazossifen non e' iscritta nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva
91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirazossifen, elencati
nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26
luglio 2003.
Art. 3
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pirazossifen e' consentita
fino al 31 dicembre 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti pirazossifen sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei
tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente
decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
Roma, 2 luglio 2003
Il direttore
generale: Marabelli
Allegato
PRODOTTI A BASE DI PIRAZOSSIFEN LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003
=====================================================================
Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa
=====================================================================
PAICER 10 G |007901 |22/03/90 |Ishihara Sangyo Kaisha LTD
MERCURY |008406 |07/08/93 |Siapa S.r.l.
SILRIS TRIS |008274 |04/05/93 |Siapa S.r.l.
SILRIS DUO |008273 |04/05/93 |Siapa S.r.l.
SILRIS |007900 |22/03/90 |Siapa S.r.l.
|