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IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti
e della nutrizione
Visto
l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della
legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli
alimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n.
223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei
preparati pericolosi (antiparassitari);
Vista la circolare del Ministero della Sanita' 3 settembre 1990, n. 20
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
1990), concernente "Aspetti applicativi delle norme vigenti in
materia di registrazione dei presidi sanitari";
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione
della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di
prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita'
10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Vista la direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, che detta norme per
l'armonizzazione in ambito comunitario della classificazione, imballaggio
ed etichettatura dei preparati pericolosi al fine di garantire un maggior
livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente;
Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme
transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla
base della normativa nazionale;
Visto il regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005
il sopracitato periodo di applicazione della normativa nazionale ai
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento
3600/92/CEE e nel regolamento 451/2000/CE;
Considerato inoltre che il regolamento 2076/2002/CE prolunga fino al 31
dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento
1490/2002/CE;
Considerato altresi' che l'applicazione della normativa nazionale e'
tuttavia consentita solo per quei prodotti fitosanitari contenenti
sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione
europea;
Ritenuto che alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che
non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea possono usufruire
di una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformita' al parere
espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo
Ministero;
Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato
al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio
per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, art. 5, comma 12;
Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni
al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti
fitosanitari di cui trattasi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di Euro 258,23, prevista
nel decreto ministeriale 8 luglio 1999, in quanto la concessione della
proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica
amministrativa e successiva decretazione;
Visti i relativi versamenti effettuati dalle imprese interessate;
Decreta:
Le
autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti
fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto sono prorogate
fino al 31 dicembre 2005.
Restano invariate le condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari di
cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alla
revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute ed alla
riclassificazione in attuazione della direttiva 1999/45/CE.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate.
Roma,
20 marzo 2003
Il
direttore generale: Marabelli
Allegato
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Vedere tabella da pag. 27 a pag. 29 della G.U. <----
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