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LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa
Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita'
di interesse comune;
Visto lo schema di decreto interministeriale
recante: «Piani triennali di sorveglianza sanitaria e ambientale sugli
effetti dovuti all'uso di prodotti fitosanitari», trasmesso dal
Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2001;
Considerato che, in sede
tecnica il 15 novembre 2001, i rappresentanti regionali hanno presentato
alcune osservazioni e proposte di emendamenti, tenuto conto delle
modifiche intervenute, nel contempo, al Titolo V della Costituzione e che
nella successiva riunione tecnica del 25 febbraio 2003, i rappresentanti
regionali chiedevano che i contenuti dello schema di decreto divenissero
oggetto di un accordo da sancire in questa Conferenza;
Visto lo schema di
accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute con nota dell'8
aprile 2003 nel testo convenuto in sede tecnica sul quale la regione
Veneto, a nome del coordinamento interregionale, con nota del 22 aprile
2003, ha comunicato di convenire;
Considerato che nel corso dell'odierna
seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province
autonome hanno espresso avviso favorevole all'accordo;
Acquisito
l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome,
espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute,
dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nei termini sotto indicati:
Art. 1
Adozione dei piani triennali
1. Si conviene di adottare i seguenti piani
nazionali triennali:
a) piano per il controllo e la valutazione di
eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari
sulla salute degli operatori e della popolazione esposta a residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e
nell'ambiente;
b) piano per il controllo e la valutazione di eventuali
effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui
comparti ambientali vulnerabili;
c) piano per il controllo e la
valutazione di eventuali effetti dovuti alla presenza simultanea di
residui di piu' sostanze attive nello stesso alimento o bevanda con
particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia.
2. I piani
nazionali triennali di cui al comma 1 sono attuati, con inizio dall'anno
2003, con specifici programmi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente
accordo.
Art. 2
Piano per il
controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti
dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori
e della popolazione esposta a residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente
1. L'Istituto
superiore di sanita' coordina, nel triennio che ha inizio nell'anno 2003,
i seguenti programmi ai fini della sorveglianza:
a) indagine per la
rilevazione delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari;
b)
indagine pilota sullo stato di salute degli agricoltori e sulle modalita'
di utilizzo di prodotti fitosanitari;
c) indagini relative
all'esposizione del consumatore a residui di sostanze attive contenute
nei prodotti fitosanitari tramite la dieta.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano forniscono alle Aziende Unita' Sanitarie
Locali ed alle Aziende ospedaliere apposite direttive per dare attuazione
alle indagini sopra indicate.
3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano inviano le direttive, di cui al comma 2 del presente
articolo, all'Istituto superiore di sanita' entro sei mesi dalla stipula
del presente accordo.
4. Per l'effettuazione dell'indagine di cui al
comma 1, lettera a), le Aziende unita' sanitarie locali e le Aziende
ospedaliere devono trasmettere le informazioni per la rilevazione delle
intossicazioni acute da prodotti fitosanitari all'Istituto Superiore di
Sanita' ed alle regioni e province autonome di appartenenza, secondo le
direttive di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'effettuazione
dell'indagine pilota di cui al comma 1, let-tera b), le aziende unita'
sanitarie locali delle regioni e delle province autonome che intendono
aderire a tale indagine, devono trasmettere i risultati all'Istituto
Superiore di Sanita' ed alle regioni ed alle province autonome di
appartenenza, secondo le direttive di cui al comma 2 del presente
articolo. Per l'effettuazione dell'indagine di cui al comma 1, lettera
c), i laboratori pubblici individuati ai sensi dell'art. 5 del presente
Accordo, devono trasmettere i risultati acquisiti all'Istituto Superiore
di Sanita' ed alle regioni e province autonome di appartenenza, secondo
le direttive di cui al comma 2 del presente articolo.
5. L'Istituto
Superiore di Sanita' valuta i risultati delle indagini di cui al comma 4
e provvede a trasmettere annualmente, al Ministero della salute ed alle
regioni e province autonome interessate, lo stato di attuazione delle
indagini ed i risultati provvisori e a formulare, entro i sei mesi
successivi al termine del triennio, un parere conclusivo sui risultati e,
se del caso, proposte di eventuali misure cautelative per l'adozione dei
provvedimenti necessari e conseguenti da parte delle amministrazioni
interessate.
Art. 3
Piano per il
controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti
dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali
vulnerabili
1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici coordina, nel triennio che ha inizio nell'anno 2003, l'indagine
per la valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dall'impiego di
prodotti fitosanitari, con particolare riferimento al comparto delle
acque superficiali e sotterranee.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano definiscono, nell'ambito del proprio territorio, i piani
triennali di controllo, tenendo conto degli indirizzi indicati
nell'allegato A e dei programmi di rilevazione di cui all'art. 43 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e
integrazioni, anche allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
delle attivita'.
3. Entro due mesi dalla stipula del presente accordo,
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
fornisce indicazioni sui metodi per il campionamento, l'analisi, il
controllo di qualita' e uno schema di presentazione dei risultati.
4. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorita'
responsabile dell'attuazione dei piani di cui al comma 2 e provvedono,
entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, a trasmettere
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici i
piani medesimi.
5. Per l'attuazione dei piani triennali di controllo, l'autorita'
responsabile di cui al comma 4 si avvale delle competenze delle Agenzie
regionali o provinciale per la protezione dell'ambiente e, ove
necessario, di altri enti qualificati.
6. Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 31 marzo di ogni anno, i
risultati delle attivita' svolte in attuazione dei piani di cui al comma
2, secondo le modalita' indicate nell'allegato al presente accordo.
7.
L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
raccoglie, elabora e valuta i risultati dei piani di cui al comma 5, e
provvede a trasmettere annualmente al Ministero della salute ed al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, oltre che alle
regioni e province autonome interessate, lo stato di attuazione delle
indagini ed i risultati provvisori ed a formulare, entro i sei mesi
successivi al termine del triennio, un parere conclusivo sui risultati e,
se del caso, proposte di eventuali misure cautelative per l'adozione dei
provvedimenti necessari e conseguenti da parte delle amministrazioni
interessate.
Art. 4
Piano per il
controllo e la valutazione di eventuali effetti dovuti alla presenza
simultanea di residui di piu' sostanze attive nello stesso alimento o
bevanda con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia
1. L'Istituto superiore di sanita' svolge nel triennio che ha inizio
nell'anno 2003 le seguenti indagini sperimentali:
a) caratterizzazione e
valutazione di effetti biologici dovuti alla presenza simultanea di
residui di piu' sostanze attive su sistemi biologici particolarmente
vulnerabili:
sistema di biotrasformazione, effetti endocrini e
riproduttivi, neurotossicita', immunotossicita' e alterazioni del sistema
visivo;
b) indagine sui livelli di contaminazione di alimenti per
l'infanzia da parte di residui delle principali classi di composti
antiparassitari [organoclorurati (OC), organofosforati (OP), piretroidi (PYR)
e N-metil-carbammati (NMC)];
c) indagine sui livelli di contaminazione di
alimenti da parte di alcune selezionate sostanze attive antiparassitarie
revocate o non autorizzate;
d) indagine pilota in aree selezionate per la
determinazione delle concentrazioni di composti antiparassitari, compresi
quelli di piu' recente immissione nel mercato e loro metaboliti nelle
acque per il consumo umano (acque potabili, minerali e utilizzate
nell'industria alimentare);
e) saggi interlaboratorio per la verifica
delle prestazioni dei laboratori. 2. Entro il primo anno di efficacia del
presente accordo l'Istituto superiore di sanita' formula e valida
protocolli sperimentali specifici per ogni singola indagine, inviandone
copia al Ministero della salute e alle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. L'Istituto superiore di sanita' comunica
annualmente al Ministero della salute, alle regioni e province autonome
interessate, lo stato di avanzamento delle indagini.
4. L'Istituto
superiore di sanita' valuta i risultati delle indagini di cui al comma 1
del presente articolo e formula, entro i sei mesi successivi al termine
del triennio, un parere sui risultati e proposte di eventuali misure
cautelative per l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti da
parte delle amministrazioni interessate.
Art. 5
1. L'Istituto
superiore di sanita' definisce con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano specifici protocolli, da adottarsi entro tre mesi
dalla stipula del presente accordo, con i quali saranno individuate le
modalita' operative e procedurali di attuazione dei programmi di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) del presente accordo.
Roma, 8 maggio
2003
Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato A (art. 3, comma
2)
INDIRIZZI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE CHE HA INIZIO NELL'ANNO 2003 PER
IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'AMBIENTE DERIVANTI
DALL'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI
Premessa
Il piano triennale per il
controllo e la valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti
dall'impiego di prodotti fitosanitari ha le seguenti finalita':
rilevare
eventuali effetti sull'ambiente non prevedibili in sede di valutazione e
immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
favorire la
definizione di un quadro conoscitivo adeguato per l'assunzione delle
decisioni in materia di prevenzione dei rischi derivanti dall'utilizzo
dei prodotti fitosanitari;
armonizzare i sistemi di monitoraggio a
livello territoriale attraverso controlli mirati e coordinati. L'indagine
ha carattere permanente e non dovra' costituire una duplicazione delle
attivita' di monitoraggio gia' previste dal decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 e successive modifiche in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento, ma dovra' inserirsi organicamente nel sistema
complessivo dei controlli. Il piano triennale che ha inizio nell'anno
2003 concentra l'attenzione sulle acque superficiali e sotterranee, senza
comunque escludere per le singole regioni la possibilita' di avviare
iniziative «pilota» per il controllo degli effetti sui sedimenti, sul
suolo e su taluni organismi «non bersaglio». In particolare il piano ha
l'obiettivo di valutare gli effetti dei prodotti fitosanitari in
relazione alle aree di effettivo utilizzo, ai «carichi» territoriali
prevedibili e alla pericolosita' ambientale delle sostanze. In questo
contesto, il piano si limita a considerare l'esposizione, vale a dire la
possibile presenza e la concentrazione delle sostanze attive e dei
prodotti di degradazione nei predetti comparti ambientali. Le
concentrazioni rilevate saranno poste a confronto con le concentrazioni
ritenute ammissibili dalle norme vigenti e con le «concentrazioni di non
effetto» utilizzate in sede di valutazione del rischio.
Attivita' di
monitoraggio
Ai fini della predisposizione del piano e' necessario
individuare le sostanze prioritarie da ricercare, i corpi idrici e i
punti di monitoraggio, nonche' le modalita' di campionamento. Il piano
deve essere riferito ai bacini idrografici; a questo fine le regioni e le
province autonome predispongono e tengono aggiornata:
una carta dell'uso
del suolo con l'individuazione e la distribuzione delle principali
colture agricole;
un sistema per la «georeferenziazione» dei consumi di
prodotti fitosanitari.
Sostanze prioritarie
Nella predisposizione del
piano e' di fondamentale importanza l'individuazione delle sostanze
prioritarie. Sono da considerare prioritarie le sostanze attive e i
prodotti di degradazione che per quantita' impiegate, caratteristiche
intrinseche di pericolosita' e modalita' di distribuzione possono
costituire un rischio significativo per l'uomo e per l'ambiente.
L'individuazione delle sostanze prioritarie dovra' essere effettuata
sulla base dei seguenti criteri:
quantita' di prodotto fitosanitario
applicate, sulla base di dati diretti di utilizzo o di vendita, o di
stime che tengano conto delle dosi di trattamento, del numero di
trattamenti e delle superfici complessivamente trattate;
potenziale di
contaminazione definito sulla base delle proprieta' chemiodinamiche dei
prodotti fitosanitari;
frequenza di rilevamento nei corpi idrici, sulla
base dei dati di monitoraggio disponibili, della letteratura scientifica
o di altri documenti tecnici;
proprieta' ecotossicologiche; proprieta'
tossicologiche;
disponibilita' e praticabilita' dei metodi analitici per
la determinazione del prodotto nella matrice acquosa.
Entro due mesi
dalla stipula del presente accordo, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) fornisce alle regioni e alle
province autonome informazioni tecniche in riferimento ai punti indicati
in precedenza. Tali informazioni saranno successivamente aggiornate e
trasmesse direttamente all'autorita' responsabile di cui all'art. 3,
comma 4, del presente accordo. In fase di prima applicazione, in assenza
di un sistema di rilevazione dei consumi effettivi sul territorio, si
potranno utilizzare i dati di vendita previsti dal decreto del Ministero
della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, elaborati per tenere conto della
concentrazione dei principi attivi nei prodotti fitosanitari.
Selezione
dei corpi idrici e dei punti di campionamento
La selezione dei corpi
idrici, il posizionamento dei punti di prelievo e la periodicita' dei
campionamenti devono consentire di identificare, quantificare e seguire
le evoluzioni spaziali e temporali di eventuali fenomeni di inquinamento
derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari. In prima istanza, la
selezione dei corpi idrici e dei punti di prelievo avverra' all'interno
della rete regionale di campionamento definita per l'applicazione del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. La selezione dei corpi idrici
e l'individuazione dei punti di campionamento dovra' tenere conto a
livello territoriale dell'uso dei prodotti fitosanitari e delle
caratteristiche idrogeologiche.
Frequenze di campionamento
Corpi
superficiali: la frequenza del campionamento deve essere programmata in
modo da rilevare gli eventuali picchi di concentrazione tenendo conto dei
periodi in cui vengono maggiormente praticati i trattamenti fitosanitari.
In ogni caso deve essere previsto un numero minimo di quattro prelievi
distribuiti nell'anno.
Acque sotterranee: la frequenza dei campionamenti
dovra' essere calibrata sulla base delle caratteristiche idrogeologiche
dell'acquifero. I prelievi non dovranno comunque essere inferiori a due
all'anno.
Entro due mesi dalla stipula del presente accordo, l'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) fornisce
indicazioni sui metodi per il campionamento, l'analisi, il controllo di
qualita' e uno schema di presentazione dei risultati.
Caratteristiche dei
metodi di prova
Sono preferibili metodi che possono essere applicati ad
un elevato numero di sostanze attive (metodi multiresiduo) e che limitano
l'uso di prodotti tossici e solventi, in un'ottica di riduzione degli
effetti dannosi nei confronti dell'operatore e dell'ambiente. Il
laboratorio adotta un adeguato programma di controllo di qualita' interno
con lo scopo di tenere sotto controllo le proprie prestazioni nel tempo e
garantire i livelli di qualita' prestabiliti.
Schema di trasmissione dei
dati
I dati del monitoraggio devono essere predisposti e trasmessi
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
su supporto informatico in un formato che verra' predisposto dalla
medesima Agenzia.
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