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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 6 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della
direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari;
Vista la direttiva della Commissione 2000/67/CE del 23 ottobre 2000,
concernente l'iscrizione della sostanza attiva "esfenvalerate"
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2001, di recepimento
della direttiva della Commissione 2000/67/CE del 23 ottobre 2000, con il
quale la sostanza attiva "esfenvalerate" e' stata iscritta fino
al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
Considerato che l'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001
concede erroneamente alle aziende titolari di autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti "esfenvalerate" in miscela con altre
sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, un periodo di 4 anni per la
presentazione al Ministero della salute di un fascicolo conforme ai
requisiti dell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, con decorrenza dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I
delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario;
Considerato che il periodo di 4 anni concesso alle aziende viene in tal
modo a coincidere con i 4 anni di cui gli Stati membri dispongono per la
valutazione della documentazione presentata dalle aziende e per i
necessari provvedimenti amministrativi;
Ritenuto pertanto che il periodo di 4 anni concesso alle aziende deve
essere ridotto a 3 anni per consentire al Ministero della salute di poter
disporre almeno di un periodo di 12 mesi per effettuare le necessarie
valutazioni e adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti;
Considerato, inoltre, che la data del 31 gennaio 2002 costituisce il
termine concesso agli Stati membri per mettere in atto le necessarie
procedure amministrative per la revoca dei prodotti fitosanitari non
conformi al decreto ministeriale 3 aprile 2001;
Considerato che all'art. 6 del suddetto decreto la stessa data del 31
gennaio 2002 e' stata erroneamente indicata come termine ultimo per la
commercializzazione dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle
caratteristiche tecniche prescritte;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo per la
commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non conformi;
Considerato che e' concesso un periodo di dodici mesi per la
commercializzazione delle scorte medesime e che, pertanto, occorre
modificare la data del 31 gennaio 2002, riportata all'art. 6, con quella
del 31 gennaio 2003;
Decreta:
Al decreto ministeriale in
data 3 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 161 del 13 luglio 2001, di recepimento della direttiva della
Commissione 2000/67/CE del 23 ottobre 2000, con il quale la sostanza
attiva "esfenvalerate" e' stata iscritta nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti
rettifiche:
1. l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di
autorizzazioni di prodotti fitosanitari, contenenti "esfenvalerate"
in associazione con altre sostanze attive in corso di inclusione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano
al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo
conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto, entro
tre anni che decorrono dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I
delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario. Tali
autorizzazioni saranno modificate o revocate entro i dodici mesi
successivi, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dci
principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo;
2. la data del "31 gennaio 2002", riportata all'art. 6, e'
sostituita con quella del "31 gennaio 2003".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Roma, 30 dicembre 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 22 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 136
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