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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare n.
17 del 10 giugno 1995 del Ministro della salute, concernente gli aspetti
applicativi delle predette norme in materia di prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 17, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
che prevede l'adozione da parte del Ministro della salute, sentiti il
Ministro per le politiche agricole e forestali, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio ed il Ministro delle attivita' produttive,
di piani nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti
fitosanitari in circolazione e della loro utilizzazione;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il
regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto l'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante il
riordino della disciplina in materia sanitaria, prevedendo tra l'altro,
che le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie a garantire
l'uniforme attuazione delle normative dell'Unione europea e di altre
istituzioni internazionali siano assicurate dal Ministero della salute;
Visti i piani di controllo ufficiale commercio ed impiego dei prodotti
fitosanitari adottati dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Toscana, Umbria e provincia autonoma di Trento;
Sentiti il
Ministro per le politiche agricole e forestali, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio ed il Ministro delle attivita' produttive;
Ritenuto di dover procedere all'adozione, per il quinquennio 2002-2006,
dei piani annuali di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei
prodotti fitosanitari;
Decreta:
Art. 1
Piano delle regioni e delle
province autonome per il quinquennio 2002-2006
1. Le regioni e le
province autonome predispongono ed adottano, in conformita' a quanto
previsto negli allegati 1 e 2 al presente decreto ed alle disposizioni di
cui all'art. 2, piani di controllo ufficiali nei rispettivi territori di
competenza.
2. I piani di cui al comma 1 devono essere rivolti al
controllo ufficiale nel territorio di competenza:
a) dei prodotti
fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai
requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle
condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;
b) dell'utilizzazione
dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformita' a tutte le
indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei
principi delle buone pratiche fitosanitarie nonche', ove possibile, dei
principi di lotta integrata.
3. Le regioni e le province autonome
trasmettono al Ministero della salute i piani adottati unitamente ad una
loro relazione illustrativa entro tre mesi dalla pubblicazione del
presente decreto per l'anno 2002 ed entro il secondo mese di ciascun anno
solare per gli anni successivi.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno
successivo alla realizzazione del piano, le regioni e le province
autonome trasmettono al Ministero della salute i risultati derivanti
dall'attuazione dei piani adottati. Tali risultati dovranno essere
presentati utilizzando lo schema riportato al punto IV degli allegati 1 e
2.
5. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero della salute
presenta una relazione sui risultati conseguiti con l'adozione dei piani
ufficiali di controllo alla Commissione europea ed ai singoli Stati
membri dell'Unione europea. In tale relazione sono inclusi, per le voci
comparabili, anche i risultati delle attivita' dei nuclei dell'Arma dei
carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero
per le politiche agricole e forestali. Di tale relazione sono altresi'
informati le regioni, le province autonome, il Ministero per le politiche
agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed il Ministero delle attivita' produttive.
Art. 2
Disposizioni generali
1. I piani di controllo ufficiale delle
regioni e delle province autonome:
a) individuano le attivita' da
effettuare per l'attuazione dei piani di controllo, unitamente alla
priorita' ad esse attribuite;
b) individuano le istituzioni che, nel
territorio di competenza, sono destinatarie dell'attuazione del piano di
controllo; c) forniscono alle istituzioni di cui alla lettera b) le
modalita' per l'esecuzione delle attivita' ispettive finalizzate
all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione;
d)
individuano, e comunicano al Ministero della salute, l'Autorita'
sanitaria regionale responsabile del coordinamento di ogni attivita'
relativa agli adempimenti di cui al presente decreto.
2. L'Autorita' di
cui al comma 1, lettera d) e' inoltre tenuta a:
a) detenere l'elenco,
aggiornato almeno annualmente, dei locali di deposito e degli esercizi di
vendita di prodotti fitosanitari ubicati nel territorio di competenza;
b)
trasmettere le informazioni di cui al presente comma al Ministero della
salute ed al Ministero per le politiche agricole e forestali.
3. Il
Ministero della salute, per adempiere ad obblighi comunitari ed a scopo
conoscitivo, puo' chiedere all'Autorita' di cui al comma 1, lettera d)
ulteriori dati ed informazioni sui risultati dell'attivita' di controllo
effettuata. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione, entrera' in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9
agosto 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 15
ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 231
Allegato 1
Indirizzi relativi alla predisposizione dei piani di cui
all'art. 1:
Commercio dei prodotti fitosanitari
I. Finalita' del controllo
1. Verifica del contenuto e delle proprieta' dei prodotti
fitosanitari. I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del
contenuto delle sostanze attive ed impurezze regolamentate in fase di
registrazione e fissate da specifiche internazionali (FAO, GIFAP) dei
prodotti fitosanitari sono effettuati, tenendo conto delle prescrizioni
recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e devono accertare la corrispondenza
del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato. La
differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e
quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve
eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della
vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori (ai sensi
dell'allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera a), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, come modificato dal decreto
ministeriale 3 novembre 1998):
| Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l| a 20°C) |
Tolleranza
|
|
fino a 25 g |
+/- 15% formulazione omogenea |
| |
+/- 25% formulazione non omogenea |
|
> 25 fino a 100 |
+/- 10% |
|
> 100 fino a 250 |
+/- 6% |
|
> 250 fino a 500 |
+/- 5% |
|
> 500 |
+/- 25 g/kg o +/- 25 g/l |
I metodi analitici per il controllo
quali-quantitativo possono essere i metodi CIPAC, ove esistenti o anche i
metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.
Per le proprieta' chimico-fisiche vanno verificate quelle pertinenti alla
tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento alle specifiche
dell'allegato III del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 e
specifiche internazionali riconosciute (quali ad es. FAO e GIFAP). Le
verifiche vanno eseguite con metodi della Commissione europea, CIPAC o
altri metodi internazionali riconosciuti e convalidati.
2. Condizioni di
autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Nell'ambito delle attivita' e'
necessario anche verificare che i prodotti fitosanitari immessi in
commercio siano autorizzati e conformi a tutte le condizioni previste dal
decreto di autorizzazione di ciascun prodotto con particolare riferimento
a imballaggi, etichette, taglie ed eventuali prescrizioni di particolari
limitazioni territoriali precisate dall'autorizzazione di uno specifico
prodotto fitosanitario. I principali elementi amministrativi e tecnici,
contenuti nel decreto di autorizzazione dei prodotti in commercio sono
disponibili sul sito internet del Ministero
(www.sanita.it/alimnut/fitosanitari/query/ricerca.asp).
Il Ministero pubblica, inoltre, trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale
le etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati nel trimestre
precedente. Si ricorda che in materia di imballaggi ed etichettatura dei
prodotti fitosanitari si applicano piu' in generale le prescrizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.
3.
Frequenza delle ispezioni e modalita' di campionamento. Il numero delle
ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti
fitosanitari, finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti
di cui alle norme vigenti, riassunte dalla circolare del Ministro della
sanita' 12 maggio 1993, n. 15, deve soddisfare i seguenti criteri:
a) la
frequenza minima delle ispezioni dei locali di deposito e di esercizi di
vendita, calcolata sulla media di tre anni, non deve essere inferiore ad
un sopralluogo ispettivo per anno;
b) la frequenza dei sopralluoghi
ispettivi deve essere rapportata alle caratteristiche degli esercizi di
deposito e di vendita nonche' ad eventuali situazioni di inadempienza
degli stessi risultanti da precedenti attivita' ispettive. In occasione
del sopralluogo ispettivo si puo' procedere a campionamenti secondo le
specifiche priorita' indicate delle regioni e provincie autonome.
II.
Luoghi nei quali effettuare il controllo
I sopralluoghi finalizzati alla
realizzazione delle attivita' di controllo sul commercio, incluso il
rispetto delle indicazioni sulle modalita' di conservazione dei prodotti
riportate nelle etichette, sono preferibilmente effettuati presso:
a) i
depositi di smistamento, presso gli stabilimenti che producono prodotti
fitosanitari, che effettuano vendite direttamente agli utilizzatori (art.
24 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n.
290);
b) i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai
sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
III. Criteri di elaborazione e di
presentazione dei risultati
E' opportuno riportare i dati relativi al
numero di ispezioni effettuate riferite al numero dei luoghi di vendita
ispezionati, indicando il numero delle infrazioni accertate e
specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare
alle seguenti fattispecie:
1) verifica del possesso dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei prodotti;
2) verifica degli imballaggi e
delle etichette dei prodotti fitosanitari;
3) controllo dei locali di
deposito e di vendita di prodotti fitosanitari per accertare il rispetto
delle disposizioni in materia di locali di deposito e di esercizi di
vendita, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, e alla circolare del 12 maggio 1993, n. 15, incluse le
indicazioni sulle modalita' di conservazione dei prodotti riportate nelle
etichette autorizzate;
4) verifica del contenuto quali-quantitativo e
delle proprieta' chimico-fisiche dei prodotti fitosanitari;
5) verifica
delle modalita' di conservazione e di trasporto.
IV. Schema di
presentazione dei risultati
Al fine di assicurare uniformita' di
presentazione dei risultati e' opportuno utilizzare le seguenti modalita':
---->
Vedere Schema a pag. 15 della G.U. <----
Allegato 2
Indirizzi relativi alla predisposizione del piano di cui
all'art. 1:
Impiego dei prodotti fitosanitari
I. Finalita' del controllo
Le finalita' della verifica riguardano: il possesso del patentino, ove
richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari; l'idoneita'
dei mezzi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le
indicazioni prescritte, utilizzati dall'operatore che effettua
trattamenti con prodotti fitosanitari o comunque disponibili presso
l'azienda; il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in
etichetta; la verifica dello stato di salute degli utilizzatori di
prodotti fitosanitari e di tutte le segnalazioni di malore o
intossicazione associate all'attivita' lavorativa; l'idoneita' e la
perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti
fitosanitari disponibili presso l'azienda; l'idoneita' dei locali
destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure
utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti.
II. Luoghi e modalita' dei
controlli
1. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari
ha luogo: in campo, al momento dell'impiego, per la verifica del rispetto
delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate;
in campo,
successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei
tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei
prodotti fitosanitari o prescritti dai provvedimenti di portata generale
quali quelli sui limiti massimi di residui;
nei depositi delle derrate
immagazzinate; nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine
applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti
per conto terzi) o delle singole aziende agricole.
2. Le modalita' della
verifica tengono conto di quanto segue:
a) le verifiche del corretto
impiego dei prodotti fitosanitari, in relazione al numero di misure
ispettive ed alla loro tipologia, devono essere correlate con le
specificita' territoriali quali: l'importanza delle diverse colture per
l'agricoltura regionale o provinciale; le quantita' di prodotti
fitosanitari venduti nel territorio regionale o provinciale;
b) il
coordinamento e, ove possibile, l'integrazione con i piani di lotta
integrata e/o guidata;
c) alcune priorita': l'opportunita' di controllare
l'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi; l'opportunita'
di controllare l'impiego dei prodotti fitosanitari espressamente
autorizzati per i trattamenti in ambienti confinati (serre);
controllo
dell'impiego sulle colture la cui produzione e' significativa per il
territorio.
III. Criteri di elaborazione e di presentazione dei
risultati
Riportare i dati totali relativi al numero delle ispezioni
effettuate (riferite al numero delle aziende ispezionate o a loro
settori) indicando il numero delle infrazioni accertate e specificando di
seguito la tipologia con particolare riferimento ai risultati dei
controlli volti ad accertare:
1) il rispetto delle indicazioni riportate
nelle etichette autorizzate, relativamente agli impieghi consentiti, alle
modalita' di trattamento, agli intervalli di sicurezza, ai tempi di
rientro e alle precauzioni adottate per prevenire eventuali rischi per
l'operatore e gli astanti;
2) l'applicazione dei principi delle buone
pratiche fitosanitarie, nonche' dei principi di lotta integrata;
3) il
possesso dell'autorizzazione all'acquisto per l'impiego diretto
(patentino, art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
290/2001);
4) la conservazione del registro dei trattamenti (art. 42,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001). Si
chiede di trasmettere assieme ai dati di controllo commercio ed impiego
anche:
1) informazioni generali sui residui di prodotti fitosanitari
risultanti a livello regionale dai piani di monitoraggio nel comparto
acque e alimenti;
2) segnalazioni di eventi indesiderati derivanti
dall'uso di prodotti fitosanitari sia sull'uomo, sugli animali che
nell'ambiente. Nelle conclusioni si raccomanda di evidenziare elementi
utili ad apportare misure correttive e/o aggiuntive per gli indirizzi dei
piani di controlli degli anni successivi.
IV. Schema di presentazione dei
risultati
Al fine di assicurare uniformita' di presentazione dei
risultati e' opportuno utilizzare le seguenti modalita':
1. Controllo
sull'impiego di prodotti fitosanitari a livello degli utilizzatori.
Ispezioni totale Numero delle aziende ispezionate .... infrazioni .... di
cui:
Uso di prodotti non autorizzati ....
Uso non previsto di prodotti
autorizzati ....
In applicazione delle precauzioni di sicurezza ...
Altro .... (specificare altre previsioni di cui all'art. 3.3 del decreto
legislativo n. 194/1995)
Inappropriate condizioni di conservazione ....
Mancanza patentino utilizzatore ....
Mancanza registro dei trattamenti
....
Altro (specificare) ....
2. Informazioni generali disponibili per
correlazione con altri piani di controllo.
a) monitoraggio delle acque
superficiali e sotterranee e dati sulle acque potabili;
b) controllo dei
limiti massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli, nei cereali e nei
prodotti di origine animale.
3. Comunicazioni di eventi indesiderati:
a)
incidenti occupazionali e problemi sanitari;
b) effetti negativi su
ambiente e organismi non-bersaglio (specificare).
4. Conclusioni
(relative sia al commercio che all'impiego).
Raccomandazioni.
Comparazione con i risultati relativi agli anni precedenti.
Priorita' per
il programma relativo all'anno successivo.
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