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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista l'art. 5, lettera h)
della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visti gli articoli 5, ultimo comma,
6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con decreto ministeriale dei limiti massimi di residui
di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, definiti in sede
comunitaria;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
2000), recante "Recepimento delle direttiva 97/91/CE, 99/65/CE e
99/71/CE, concernente limiti massimi di residui di sostanze attive di
prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati
all'alimentazione", come integrato e modificato dai decreti del
Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del l6 settembre 2000), 3 gennaio 200l (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto
2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001) e 6 agosto 2001 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001)
e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002),
29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002) e 9 maggio 2002 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002);
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993 e successive
modifiche, che disciplinano il programma di controlli intesi a verificare
il rispetto dei limiti massimi di residui di sostanze dei presidi
sanitari tollerate nei prodotti alimentari;
Vista la direttiva della commissione n. 2002/42/CE del 17 maggio 2002,
che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE del consiglio, che fissano le quantita' massime dei residui di
antiparassitari (bentazone e piridate) rispettivamente sui e nei cereali,
sui e nei prodotti alimentari di origine animale, su e in alcuni prodotti
di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Visto il parere favorevole della commissione consultiva per i prodotti
fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194;
Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva
2002/42/CE, con la quale sono stati fissati limiti massimi per le nuove
sostanze attive bentazone e piridate, incluse in allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto
stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui
all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio
2000;
2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della
sanita' 19 maggio 2000;
3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto
del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.
Art. 2
Limiti massimi di residui
1. Sui e nei
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei
cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui
all'allegato 1, il quale modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro
della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
2. Sui e nei
prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale
modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio
2000 e successive modifiche.
Art. 3
Intervalli di sicurezza
1. Sono approvati gli
intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti
fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, gia' previsti
dall'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000
e successive modifiche.
Art. 4
Disposizioni che permangono in vigore
1.
Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche, non modificate dal
presente decreto.
2. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati l e
2, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in
vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 agosto 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 220
Allegati
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vedere allegati da pag. 10 a pag. 12 della G.U. <----
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