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IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e
della nutrizione - Ufficio XIV
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile
1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n.
441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n.
223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura
dei preparati pericolosi (antiparassitari);
Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
"Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari";
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
cosi' come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421";
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23
giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Considerato che in seguito al processo di revisione comunitario della
sostanza attiva Terbutilazina da parte delle imprese che ne hanno
sostenuto l'istruttoria in sede europea, Makhteshim Agan Italia S.r.l.,
Syngenta Crop Protection S.p.a. e Oxon Italia S.p.a., e' stata proposta
una ridefinizione delle indicazioni delle colture e dosi di impiego, per
i prodotti fitosanitari contenenti la medesima sostanza attiva;
Viste le istanze presentate dalle suindicate imprese in data 17 gennaio
2002, dirette ad ottenere la modifica del testo delle etichette
relativamente all'indicazione dei campi di impiego circoscritti alle
colture di mais e sorgo ed inoltre all'impiego di 1 kg di Terbutilazina
per ettaro, come dose massima;
Vista la nota dell'ufficio in data 13 marzo 2002 con la quale si e'
provveduto ad informare tutte le imprese titolari di registrazioni di
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Terbutilazina, circa
l'opportunita' di adeguare le etichette alle nuove condizioni di impiego,
fissando il termine del 15 aprile 2002 per la presentazione della
documentazione;
Rilevato che tutte le imprese titolari di prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva Terbutilazina, di cui all'elenco allegato
al presente decreto, hanno dato la disponibilita' ad adeguare le
etichette dei prodotti fitosanitari alle limitazioni proposte, inviando
la documentazione richiesta;
Visto il parere favorevole alla limitazione dei campi di impiego e dei
nuovi dosaggi proposti, espresso in data 4 luglio 2002 dalla commissione
consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio
1999;
Decreta:
1. Per i prodotti fitosanitari contenenti
la sostanza attiva Terbutilazina di cui all'elenco allegato, registrati
con i numeri a lato di ciascuno specificati e la denominazione delle
imprese titolari delle registrazioni, sono autorizzate le variazioni
delle etichette nella parte relativa a "Campi e dosi di
impiego", limitandone l'uso alle colture di mais e sorgo ed
all'impiego della dose massima di 1 kg di Terbutilazina per ettaro.
2. Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le
etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere
posti in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i
prodotti fitosanitari in elenco citati, e' concesso il termine del 31
dicembre 2002 per lo smaltimento delle scorte dei suddetti prodotti con
le precedenti etichette.
4. Il presente decreto sara' notificato, in via
amministrativa, alle imprese interessate.
Roma, 23 luglio 2002
Il
direttore generale: Marabelli
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Vedere ELENCO alle Pagg. 7 - 8 del S.O. <----
ELENCO DELLE ETICHETTE
(DIVISE PER IMPRESA IN ORDINE ALFABETICO) RIFERIMENTO AL SUPPORTO
CARTACEO SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 160 GAZZETTA UFFICIALE N. 182 DEL 15
AGOSTO 2002
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