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MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 1 febbraio 2002, n. 30222
Art. 24, legge n. 122 del 27 marzo 2001: prezzo di vendita sulle
confezioni di fitofarmaci.
(Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29/1/2003)
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Al Ministero della
salute
Al Ministero delle attivita' produttive
Al Ministero dell'ambiente alle regioni ed alle province autonome
di Trento e Bolzano
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltura
A Federchimica - Agrofarma
A Unionchimica |
Si fa riferimento alle
richieste pervenute dalle associazioni di categoria circa la corretta
applicazione dell'art. 24 della legge n. 122 del 27 marzo 2001 relativa
all'applicazione del prezzo di vendita sulle confezioni di fitofarmaci
posti in commercio.
La norma di cui all'art. 24 della legge n. 122 del 27 marzo 2001 prevede
l'obbligo per le case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo
sulle confezioni poste in vendita con la finalita' di tutelare il
consumatore, non essendo il prezzo di cui trattasi in alcun modo imposto
o calmierato. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 14,
primo comma, prevede che i prodotti esposti per la vendita al dettaglio
nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate
adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita,
ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il
prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre
modalita' idonee allo scopo.
Detta norma, oltre alle altre disposizioni contenute nel sopracitato
decreto legislativo, non e' tuttavia applicabile ai soggetti titolari di
attivita' industriali che esercitano la vendita al pubblico delle merci
da essi prodotte nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti,
come specificato da un'apposita circolare del Ministero dell'industria,
del commercio ed dell'artigianato del 18 gennaio 1999, n. 3459/C.
Di conseguenza la disposizione di cui all'art. 24 della legge 27 marzo
2001, n. 122, e' stata emanata proprio al fine di tutelare il consumatore
e garantire la trasparenza del prezzo di vendita anche per i soggetti che
acquistino i fitofarmaci direttamente dalla casa produttrice.
Pertanto appare chiaro che, per quanto sopra esposto, l'art. 24 della
legge in oggetto deve intendersi nel senso dell'imposizione dell'obbligo
alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo esclusivamente
sulle confezioni poste in vendita direttamente al consumatore finale.
Roma, 1 febbraio 2002
Il Ministro: Alemanno
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